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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BRESCIA MOBILITÁ S.P.A (Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii.

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BRESCIA MOBILITÁ S.P.A

(Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii.)

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CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

REV APPROVATO DA DATA MOTIVO REVISIONE PUBBLICATO

0 Consiglio di Amministrazione 28.11.2005 Prima Emissione

1.0 Consiglio di Amministrazione 31.01.2008 Aggiornamento con inserimento area relativa alla gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro dei lavoratori

2.0 Consiglio di Amministrazione 30.03.2009 Aggiornamento del Modello per garantire conformità sistema gestione della salute e sicurezza sul lavoro adottato in conformità a norme British Standard OHSAS 18001:2007

3.0 Consiglio di Amministrazione 18.01.2012 Aggiornamento del Modello per estensione della responsabilità amministrativa degli Enti con riferimento ai reati

ambientali

4.0 Consiglio di Amministrazione 27.03.2013 Aggiornamento Modello per introduzione del reato di cui all’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001

5.0 Consiglio di Amministrazione 13.01.2014 Aggiornamento Modello per introduzione nuove attività svolte dalla Società, a seguito dell’incorporazione di Sintesi S.p.A.

sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità

www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”

6.0 Consiglio di Amministrazione 12.12.2014 P.T.P.C.

(2015-2017)

sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità

www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”

7.0 Consiglio di Amministrazione 29.01.2016 1° Aggiornamento del P.T.P.C. (2016-2018) sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità

www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”

8.0 Consiglio di Amministrazione 14.12.2016 2° Aggiornamento del P.T.P.C. (2017-2019) sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità

www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”

9.0 Consiglio di Amministrazione 23.01.2018 3° Aggiornamento del P.T.P.C. (2018-2020) sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità

www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”

10.0 Consiglio di Amministrazione 30.01.2019 4° Aggiornamento del P.T.P.C. (2019-2021) sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità

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www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”

11.0 Consiglio di Amministrazione 27.01.2020 5° Aggiornamento del P.T.P.C. (2020-2022) sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità

www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”

12.0 Consiglio di Amministrazione 18.12.2020 Aggiornamento Modello sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità

www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”

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PRESENTAZIONE

Il presente documento ha ad oggetto - ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e ss.mm.ii., recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) (il “D.Lgs. 231/2001” e/o il “Decreto” e/o il “Decreto 231”) nonché ai sensi delle ulteriori normative, discipline ed interpretazioni applicabili - l’aggiornamento e la rivisitazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di Brescia Mobilità S.p.A. (“Brescia Mobilità” e/o la

“Società”), concernente un sistema documentale formalizzato, comprendente le regole, le procedure e le modalità operative che definiscono un sistema organizzativo, di gestione e di controllo interno della Società, finalizzato ad impedire o a prevenire la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 [d’ora in poi, il presente documento, nella struttura di seguito indicata, il “M.O.G.” e/o il “Modello” e/o il “Modello 231”].

Il Modello, in combinato disposto con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e successivi aggiornamenti (il “P.T.P.C.”) adottato da Brescia Mobilità sin dal 2014 - ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (la “L. 190/2012”) nonché ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (il “D.Lgs. 33/2013”) - è finalizzato anche al perseguimento di obiettivi connaturati alla relativa natura pubblica di società in house, nonché ad aumentare la capacità di individuare i comportamenti da osservare per prevenire la corruzione, ridurre i rischi di casi di corruzione e creare una cultura di contrasto alla corruzione.

Il Modello deriva dall'aggiornamento dei documenti adottati dalla Società in adempimento del D.Lgs. 231/2001 sin dal 2005, come di volta in volta aggiornati e, a decorrere dal 2014, integrati e aggiornati nel P.T.P.C. Il Modello costituisce anche una revisione di carattere generale, con interventi sulla struttura del documento, implementazione dei contenuti e affinamento del linguaggio.

Il Modello è così strutturato:

➢ Parte Generale;

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➢ Parte Speciale, composta da:

- Mappatura Reati-Presupposto 231 realizzabili presso Brescia Mobilità S.p.A.

- Mappatura delle Aree Sensibili e dei processi a rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - Reati-Presupposto contro la Pubblica Amministrazione

- Reati-Presupposto informatici e trattamento illecito di dati - Reati-Presupposto di criminalità organizzata

- Reati-Presupposto contro l’industria e il commercio - Reati-Presupposto societari

- Reati-Presupposto di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Reati-Presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Reati-Presupposto in materia di violazione del diritto d’autore

- Reati-Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria - Reati-Presupposto ambientali

- Reati-Presupposto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Reati-Presupposto di razzismo e xenofobia

- Reati-Presupposto tributari

- Protocollo speciale gestione emergenza SARS COV-2

Al Modello sono allegati (anche se non materialmente) i seguenti documenti e/o atti, e successive modifiche e integrazioni, da considerarsi parti integranti e sostanziali dello stesso:

1) “Codice Etico e di Comportamento”;

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2) “Carta di Pisa”, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale Comune di Brescia 30.6.2014, n. 67;

3) 5° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;

4) Manuale del Sistema di Gestione Integrato;

5) Modulo “Albo Fornitori”;

6) “Regolamento per la formazione e la gestione dell’albo fornitori telematico del Gruppo Brescia Mobilità”;

7) “Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 16.1.2015, e successivi <<Addendum n. 1 al “Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni”>> e “Linee Guida per la concessione del supporto in comunicazione”;

8) “Regolamento dell’Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Brescia Mobilità: Brescia Mobilità S.p.A.”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20.2.2015;

9) “Regolamento per il reclutamento del personale di Brescia Mobilità S.p.A.” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 18.12.2015;

10) “Condizioni Generali di Appalto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” del 14.3.2016 e successive revisioni;

11) “Disciplinare sui controlli di Brescia Mobilità S.p.A.”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016;

12) “Codice Disciplinare di Brescia Mobilità S.p.A.”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016;

13) “Regolamento sull’utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Mobilità S.p.A.”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016.

14) “Regolamento interno per le missioni e le attività espletate fuori dall’ordinaria sede di servizio”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 25.1.2017;

15) “Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti di Brescia Mobilità S.p.A. per motivi personali e familiari” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 25.1.2017;

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16) “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 27.2.2017;

17) “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 27.9.2017 e successive revisioni;

18) “Regolamento per il riconoscimento della copertura delle spese di assistenza legale a favore dei dipendenti della Società” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 17.10.2017

19) “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 13.12.2017;

20) “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. per la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 23.1.2018;

21) “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex art. 47 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 22.5.2018;

22) “Disciplinare per l’utilizzo degli autoveicoli aziendali in uso ai dipendenti per ragioni di servizio e in uso ai dirigenti di Brescia Mobilità S.p.A.” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20.6.2018;

23) “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex articoli 45 e 46 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell’ulteriore normativa in materia di anticorruzione e trasparenza”, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 24.7.2018

24) “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. in materia di incarichi autorizzati ai dipendenti” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.9.2018;

25) “Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” e relativa “Istruzione Operativa per l’Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio” adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 10.9.2019.

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LEGENDA DI ALCUNE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL MODELLO

Ai fini del Modello, i seguenti termini, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, anche se non in grassetto, il significato ivi ad essi attribuito:

Amministratore/i amministratore/i della Società, anche se non munito/i di deleghe operative e poteri A.N.A.C. e/o Autorità Autorità Nazionale Anticorruzione

Area/e Sensibile/i e/o Area/e Rischio/i

l’/le area/aree e processi di attività aziendali a potenziale rischio rilevante di commissione di Reati-Presupposto

Assemblea l’Assemblea di Brescia Mobilità, chiamata a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente in materia e dallo Statuto della Società

A.S.S.T.R.A. A.S.S.T.R.A. - Associazione Trasporti, associazione datoriale e nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, urbano ed extraurbano, sia di proprietà degli enti locali sia di proprietà privata

Bilancio Responsabilità e/o Bilancio di Responsabilità Sociale

il bilancio di responsabilità sociale adottato, con cadenza annuale, dalle Società del Gruppo Brescia Mobilità - Brescia Trasporti e Metro Brescia -

Brescia Mobilità e/o Società

Brescia Mobilità S.p.A., con sede in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3 (C.A.P. 25135), cui si applica il Modello

Brescia Trasporti Brescia Trasporti S.p.A., con sede in Brescia, Via San Donino, 30 (C.A.P. 25128), appartenente al Gruppo Brescia Mobilità Carta della Mobilità il documento adottato dalle Società del Gruppo - Brescia Mobilità, Metro Brescia e Brescia Trasporti - pubblicato sul Sito

quale strumento trasparente di dialogo e di tutela attraverso il quale viene documentato il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di efficienza dei servizi offerti dalle società medesime

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Carta di Pisa la “Carta di Pisa”, cui il Comune ha aderito con Delibera del Consiglio Comunale del 30 giugno 2014 n. 67, quale codice etico e comportamentale destinato agli amministratori pubblici e contenente regole specifiche di condotta che hanno l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la legalità all’interno delle istituzioni pubbliche, in particolar modo contro la corruzione e l’infiltrazione mafiosa, di cui all’Allegato 2)

Cliente/i e/o Utente/i il/i soggetto/i persona/e fisica/he fruitore/i finale/i dei servizi pubblici di trasporto gestiti da Brescia Mobilità nonché il/i soggetto/i, persona/e fisica/he o persona/e giuridica/he o ente/i pubblico/i (ivi comprese le stazioni appaltanti/amministrazioni concedenti/amministrazioni aggiudicatrici)

Codice Civile e/o C.C. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, in materia di “Approvazione del testo del Codice Civile”

Codice Comportamento del Comune

il codice di comportamento, e successivi aggiornamenti, adottato dal Comune ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii. (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”)

Codice Etico: il Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società di cui all’Allegato 1)

Codice Penale e/o C.P. Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, in materia di "Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”

Collaboratori/e e/o Consulente/i

- il/i soggetto/i cui è conferito (i) un incarico individuale di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi della normativa vigente ed applicabile in materia; (ii) un incarico individuale professionale con contratto di lavoro autonomo, ai sensi della normativa vigente ed applicabile in materia, come disciplinati dal “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni”;

- stagisti e simili;

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Commissione Controlli Commissione, composta da 3 (tre) componenti scelti nell’ambito del personale delle Società del Gruppo Brescia Mobilità, che si occupa di verificare il rispetto del “Regolamento sull’utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Mobilità S.p.A.” secondo quanto previsto nel “Disciplinare sui controlli di Brescia Mobilità”

Comune: Comune di Brescia, quale Amministrazione Pubblica che esercita il controllo analogo su Brescia Mobilità

Corte dei Conti l’organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive

Datore di Lavoro il soggetto che, per la Società, svolge le funzioni e cui spettano i compiti e le responsabilità di datore di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 58/1998 e/o T.U.F. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e ss.mm.ii. (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”)

D.Lgs. 165/2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”)

D.Lgs. 231/2001 e/o Decreto e/o il Decreto 231

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”)

D.Lgs. 82/2005 e/o CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. (“Codice dell’amministrazione digitale”) D.Lgs. 152/2006 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. (“Norme in materia ambientale”)

D.Lgs. 231/2007 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e ss.mm.ii. (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”)

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D.Lgs. 81/2008 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)

D.Lgs. 39/2010 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e ss.mm.ii. (“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”)

D.Lgs. 33/2013 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)

D.Lgs. 39/2013 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii. (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”)

D.Lgs. 50/2016 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (“Codice dei contratti pubblici”)

D.Lgs. 175/2016 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii. (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) Destinatario/i il/i seguente/i soggetto/i, per quanto di competenza:

- gli Organi Sociali (come di seguito definiti) della Società;

- tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società;

- i Dipendenti (come di seguito definiti) della Società;

- i Collaboratori ed i Consulenti (come definiti) comunque sottoposti alla direzione e vigilanza del management della Società;

- i Fornitori;

- l’O.d.V. della Società;

- i soggetti preposti al controllo analogo sulla Società da parte del Comune

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Dipendente/i soggetto/i con un rapporto di lavoro di tipo subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con la Società, ivi compresi i dirigenti

DPO Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) nominato da Brescia Mobilità in ottemperanza al GDPR Ente/i l’/gli ente/i fornito/i di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello

Stato, degli altri enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, come individuati all’art. 1 del Decreto 231

Flussi Informativi informazioni, dati, notizie e documenti da fornire su base periodica dalla Società all’O.d.V.

Fornitore/i: il/i soggetto/i, persona/e fisica/he o giuridica/he, che, in virtù di specifici contratti, eroga/erogano alla Società servizi o prestazioni di qualsivoglia natura

Gestore il soggetto nominato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, quale Gestore per le comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)

GDPR il regolamento (UE) n. 679/2016 (“Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”)

Gruppo e/o Gruppo Brescia Mobilità

il Gruppo Brescia Mobilità, composto da Brescia Mobilità, in qualità di capogruppo, Brescia Trasporti, Metro Brescia e OMB Internal Auditing il servizio internal auditing della Società

Linee Guida le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottate da Confindustria e le Linee Guida di A.S.S.T.R.A.

Linee Guida A.N.A.C. 2017 Delibera dell’A.N.A.C. recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” dell’8.11.2017, n. 1134

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L. 633/1941 Legge 22 aprile 1941, n. 633, e ss.mm.ii. ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio")

L. 190/2012 Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)

L. 179/2017 Legge 30 novembre 2017, n. 179, e ss.mm.ii. (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”)

Manuale Organizzativo il manuale che definisce e descrive le modalità attraverso le quali Brescia Mobilità, Brescia Trasporti e Metro Brescia attuano il proprio sistema integrato per la qualità, la preservazione dell’ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori conformemente alle norme: UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001: 2015 - UNI EN ISO: 45001:2018

Matrice dei Rischi la matrice delle attività a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001, che riporta le Aree Sensibili e i reati connessi, esempi di modalità di commissione del reato, esempi di possibili finalità del reato, Processi e Protocolli

Medico Competente il soggetto che, per la Società, svolge le funzioni e cui spettano i compiti di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 81/2008

Metro Brescia Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, con sede in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3 (C.A.P. 25135), appartenente al Gruppo Brescia Mobilità

Modello e/o M.O.G. e/o Modello 231

il modello di organizzazione, gestione e controllo di Brescia Mobilità di cui al presente documento, come definito nella presentazione al documento medesimo

O.d.V. e/o Organismo di Vigilanza

Organismo di Vigilanza della Società ex D.Lgs. 231/2001 O.I.V. e/o Organismo Indipendente di Valutazione

Organismo Indipendente di Valutazione della Società ex L. 190/2012 e Linee Guida A.N.A.C. 2017

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OMB OMB International S.r.l. – In Liquidazione, con sede in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3 (C.A.P. 25135), appartenente al Gruppo Brescia Mobilità

Organi Sociali l’Assemblea, l’Organo Amministrativo, l’Organo di Controllo e l’Organo di Revisione della Società

Organo Amministrativo il Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità, chiamato a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente in materia e dallo Statuto della Società

Organo di Controllo e/o Collegio Sindacale

il Collegio Sindacale di Brescia Mobilità, chiamato a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente in materia e dallo Statuto della Società

Organo di Revisione e/o Società di Revisione

la società di revisione della Società, chiamata a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente in materia e dallo Statuto della Società

Piano Formazione il Piano della Formazione Anticorruzione Gruppo Brescia Mobilità, redatto annualmente dal R.P.C.T., unitamente al Responsabile Ufficio Assunzioni, Formazione e Sviluppo R.U. di Brescia Mobilità, di concerto con il Dirigente dell’Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali di Brescia Mobilità ed adottato dal R.P.C.T., valevole per tutte le Società del Gruppo

P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Gruppo Brescia Mobilità (2015-2017), adottato dalle Società del Gruppo nel mese di dicembre 2014 e successivi aggiornamenti

Procedura/e le misure e/o le regole aziendali e/o le regole comportamentali interne adottate dalla Società da osservarsi nell’ambito delle Aree Sensibili, tra cui i regolamenti adottati dalla Società

Processo/i insieme di attività correlate o interagenti che trasformano un input in un output, secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 9000:2015

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Protocolli Generali l’insieme delle procedure e prassi e delle attività di controllo adottate dalla Società nell’ambito delle Aree Sensibili, tra cui anche i Processi

Protocolli Speciali l’insieme delle procedure e prassi, e delle attività di controllo, attuate per ciascuna Area Sensibile al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di Reati-Presupposto

Protocolli Integrativi l’insieme delle procedure e prassi, e delle attività di controllo, da attuarsi per ciascuna Area Sensibile Regolamento Controlli Interni

il regolamento approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.03.2013, n. 29/10630, e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.06.2019, n. 76, recante “Regolamento di disciplina dei controlli interni” ed eventuali successivi aggiornamenti

Reato/i-Presupposto il/i reato/i per il/i quale/i è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/ 2001 Responsabile Antiriciclaggio

il soggetto nominato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, quale Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Società

Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici

il soggetto nominato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e dei dd.PP.CC.MM. del 3.12.2013, che, con il gruppo di lavoro che presiede, si occupa dello svolgimento delle attività, in materia di gestione e conservazione documentale, per l’attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 82/2005 e ai dd.PP.CC.MM. del 3.12.2013

Responsabile per la Transizione Digitale

il soggetto nominato dalla Società, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 82/2005, che, con il gruppo di lavoro che presiede, si occupa dello svolgimento delle attività per l’attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 82/2005 e per l’attuazione della transizione alla modalità digitale

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Responsabilità Sociale tutte le azioni messe in atto dalla Società finalizzata ad armonizzare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un’ottica di sostenibilità, di tutela del patrimonio ambientale, sociale e umano per le generazioni attuali e per quelle future, il tutto come indicato nel Bilancio di Responsabilità Sociale adottato annualmente dal Gruppo RLS il soggetto che, per la Società, svolge le funzioni e cui spettano i compiti di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di

cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 R.P.C.T. e/o Responsabile Anticorruzione

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nominato dalla Società ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 nonché ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013

RSPP il soggetto che, per la Società, svolge le funzioni e cui spettano i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/2008

Segnalazione/i comunicazione/i effettuata/e all’O.d.V. di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio riguardanti:

a. commissione, o tentativi di commissione, di uno dei Reati-Presupposto previsti dal Decreto 231, anche se non espressamente trattato nel Modello 231

b. violazioni relative al Modello 231 c. illeciti in generale

Sistema di Gestione Integrato

l’insieme della descrizione e delle disposizioni, rivolte a tutte le parti interessate, interne ed esterne alla Società, concernenti la gestione delle attività sociali e la soddisfazione dei requisiti delle norme di riferimento. Esso:

- definisce le responsabilità/autorità nelle attività di gestione aziendale e gli obiettivi/strategie aziendali;

- concentra i propri sforzi nella razionalizzazione dei processi aziendali in un’ottica di efficacia/efficienza;

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17

- stabilisce monitoraggi prima, durante e dopo il processo allo scopo di raccogliere informazioni/dati da poter analizzare e valutare in un’ottica di miglioramento del processo stesso.

Sito e/o SITO il sito web istituzionale del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it

Ulteriori Misure di Presidio le misure già attuate dalla Società come specificatamente previste al paragrafo 9. del presente documento

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii.)

PARTE GENERALE

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I N D I C E

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 1.1. INTRODUZIONE

1.2. IL CONCETTO DI “ENTE” E L’APPLICABILITÀ DEL DECRETO ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING

1.3. AUTORI DEL REATO

1.4. FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO CONSIDERATE NEL D.LGS. 231/2001 1.4.1. Fattispecie di Reato-Presupposto

1.4.2. I delitti tentati

1.4.3. I reati commessi all’estero 1.5. LE SANZIONI PREVISTE

1.5.1. Premessa

1.5.2. Le sanzioni pecuniarie

1.5.3. Le sanzioni interdittive ed il commissario giudiziale 1.5.4. La confisca del prezzo o del profitto del reato 1.5.5. La pubblicazione della sentenza di condanna

1.6. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 1.6.1. Esonero della responsabilità per i reati commessi da Soggetti Apicali 1.6.2. Esonero della responsabilità per i reati commessi da Soggetti Sottoposti 1.6.3. Analisi del c.d. “rischio accettabile”

1.7. SISTEMA DI ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

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1.8. LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA 1.9. IL D.LGS. 175/2016

1.10. ATTI DEL COMUNE

1.10.1. Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.03.2013, n. 29/10630, e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.06.2019, n. 76

1.10.2. Deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2014, n. 54 1.10.3. Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014, n. 616

1.10.4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune e successivi aggiornamenti – Codice di Comportamento del Comune - Codice Etico “Carta di Pisa”

1.10.5. Obiettivi gestionali assegnati dal Comune 1.11. LE LINEE GUIDA

1.11.1. Le Linee Guida di A.S.S.T.R.A.

1.11.2. Le Linee Guida di Confindustria e ulteriori principi di gruppi di lavoro interdisciplinare 2. CONTESTO SOCIETARIO DI BRESCIA MOBILITA

2.1. PROFILO SOCIETARIO DI BRESCIA MOBILITÀ 2.1.1. Profili societari e di governance

2.1.2. Oggetto Sociale 2.1.3. Organi Sociali

2.1.4. Struttura organizzativa e funzionigramma 2.1.5. Sistema deleghe e poteri

2.1.6. Poteri di firma sui conti correnti bancari e postali 2.2. I RAPPORTI CON IL COMUNE E I CONTRATTI DI SERVIZIO

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21 2.3. IL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 ADOTTATO DALLA SOCIETÀ 3.1. IL MODELLO GIÀ ADOTTATO DALLA SOCIETÀ

3.2. I DESTINATARI DEL MODELLO

3.3. REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 3.3.1. Premessa

3.3.2. Raccolta e verifica della documentazione aziendale rilevante, analisi del contesto interno ed esterno ed esame dei contenuti del D.Lgs. 231/2001

3.3.3. La mappatura delle aree e dei processi a rischio di reato 3.3.4. Reati–Presupposto non applicabili alla Società

3.3.5. Analisi del “rischio potenziale”

3.3.6. Valutazione del sistema di controlli preventivi 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. PREMESSA

4.2. L’O.D.V. NOMINATO DALLA SOCIETÀ: NOMINA, DURATA, DECADENZA E/O REVOCA E/O RISOLUZIONE DELL’INCARICO 4.3. REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI O.D.V. DELLA SOCIETÀ

4.4. LE CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DELL’O.D.V.

4.4.1. Indipendenza 4.4.2. Autonomia 4.4.3. Professionalità 4.4.4. Continuità d’azione

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22 4.5. FUNZIONI, COMPITI E DOVERI DELL’ O.D.V.

4.6. AUTONOMIA STATUTARIA

4.7. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

4.7.1. Obblighi di informazione nei confronti dell’O.d.V.

4.7.2. Obblighi di informazione dell’O.d.V. verso l’Organo Amministrativo, verso l’Organo di Controllo e verso gli altri organi e/o funzioni societari

4.8. RAPPORTI TRA O.D.V. E ALTRI SOGGETTI

4.8.1. Rapporti tra O.d.V. di Brescia Mobilità e O.d.V. delle società controllate 4.8.2. Rapporti tra O.d.V. e R.P.C.T.

4.8.3. Rapporti tra O.d.V. e DPO

4.8.4. Rapporti tra O.d.V. e Responsabile Antiriciclaggio 4.8.5. Rapporti tra O.d.V. ed O.I.V.

4.8.6. Rapporti tra O.d.V. e la Commissione di Controllo

4.8.7. Rapporti tra O.d.V. e Responsabile per la Transizione Digitale ed il Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici

4.9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA L’ILLECITO (C.D. “WHISTLEBLOWER”)

5. LE MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ 6. IL D.LGS. 175/2016

6.1. AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ 6.2. RELAZIONE EX ART. 6 DEL D.LGS. 175/2016

6.3. INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

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23 7.1. PRINCIPI GENERALI

7.2. I DESTINATARI

7.2.1. Il sistema sanzionatorio verso i Dipendenti 7.2.2. Il sistema sanzionatorio verso gli Organi Sociali

7.2.3. Il sistema sanzionatorio verso i Consulenti e Collaboratori

7.2.4. Il sistema sanzionatorio verso i Fornitori ed altri soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti contrattuali 8. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

8.1. LE CERTIFICAZIONI

8.2. CONSERVAZIONE DOCUMENTI 9. ULTERIORI MISURE

9.1. POLITICA AZIENDALE

9.2. BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 9.3. LA CARTA DELLA MOBILITÀ

10. COMUNICAZIONE DEL MODELLO - FORMAZIONE 10.1. COMUNICAZIONE DEL MODELLO

10.2. FORMAZIONE

11. NORME FLESSIBILITÀ DEL MODELLO 12. NORME DI RINVIO

13. DISPOSIZIONI FINALI

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1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. INTRODUZIONE

1.1.1. Il D.Lgs. 231/2001 identifica la responsabilità “per reato” degli enti collettivi (al singolare, l’“Ente”, e, al plurale, gli “Enti”), ossia la possibilità di attribuire ad un soggetto collettivo, caratterizzato da un’apprezzabile articolazione organizzativa, la responsabilità per un fatto illecito commesso da una persona fisica appartenente alla sua struttura interna. La genesi di tale corpo normativo è riconducibile alla Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, con la quale il legislatore dell’epoca incaricò il Governo di dare attuazione ad una pluralità di atti normativi di derivazione comunitaria, che imponevano allo Stato Italiano di predisporre un modello sanzionatorio di accertamento e punibilità dei fenomeni di criminalità d’impresa; tale tema è stato, per molto tempo, oggetto di disinteresse da parte del legislatore, sulla base di rigidi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, legati saldamente al dogma “societas delinquere non potest”. Il legislatore superò definitivamente tale dogma coniando all’interno dell’ordinamento giuridico italiano un regime di punibilità definito espressamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto quale “[…] responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. Da un punto di vista strutturale, l’architettura di tale forma di responsabilità ha quale elemento fondante “l’illecito amministrativo derivante da reato imputabile all’ente”, inteso quale fattispecie complessa, caratterizzata da una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi.

1.1.2. Ai fini della sua configurazione, è necessario che il reato - inteso quale elemento genetico facente sorgere tale forma di responsabilità e posto in essere da una persona fisica operante nella compagine dell’Ente - sia commesso, come previsto dall’articolo 5, comma 1, del Decreto, “nel suo interesse o a suo vantaggio” 1, qualora l’Ente stesso abbia omesso di adottare e/o di adeguare una specifica organizzazione interna, atta a

1 Secondo autorevole giurisprudenza, ispirata alla relazione governativa al Decreto, i due criteri d’imputazione dell’interesse e vantaggio si porrebbero in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva “o” presente nel testo della disposizione. Non è mancata tuttavia qualche voce dissenziente che ha ritenuto che i due criteri abbiano natura unitaria, ritenendo che il criterio d’imputazione sarebbe costituito dall’interesse, mentre il vantaggio tenderebbe ad assurgere a ruolo strumentale, probatorio, diretto alla dimostrazione dell’esistenza dell’interesse. Per quanto riguarda la qualificazione dei due concetti, si ritiene che l’interesse esprima una “valutazione teleologica del reato” diretta ad un discernimento della condotta soggettiva-finalistica posta in essere dal soggetto agente del reato, apprezzabile ex ante, ossia al momento della commissione del fatto, e secondo un metro valutativo marcatamente soggettivo; mentre il criterio del vantaggio tenderebbe avere una connotazione meramente oggettiva, quale fattore valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivanti dalla realizzazione dell’illecito, inteso quale vantaggio economico che costituisca un “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale” e che abbia “una derivazione causale diretta dalla commissione dell’illecito”, ma anche “ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata dell’attività criminosa” (Cass. S.U. 18 settembre 2014, n. 38343). Da ricordare, inoltre,

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25

prevenire il rischio di insorgenza e realizzazione di fattispecie di reato predeterminate ex ante dalla normativa stessa, intese come reato- presupposto (al singolare il “Reato-Presupposto”, e, al plurale, i “Reati-Presupposto”). Tale responsabilità è aggiuntiva rispetto a quella in capo alla persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, come previsto dall’articolo 8, comma 1, del Decreto 231, laddove si prevede che: “1.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”. La funzione e la logica della normativa vigente in materia non è esclusivamente punitiva, avente, infatti, il Decreto 231 una connotazione “premiale”, in quanto l’intento del legislatore è principalmente quello di (ri)condurre l’Ente verso una legalità organizzativa, anche attraverso la minaccia dell’irrogazione delle sanzioni previste nel Decreto 231, e, solo in secondo luogo, quello di applicare le sanzioni a disposizione dell’autorità giurisdizionale, nell’eventualità in cui l’Ente abbia dimostrato insensibilità alla diffida general-preventiva.

1.2. IL CONCETTO DI “ENTE” E L’APPLICABILITÀ DEL DECRETO ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING

1.2.1. Ai fini dell’ambito soggettivo di applicazione del Decreto 231, l’art. 1, commi 2 e 3, dello stesso prevedono che: “2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. A ben vedere, in primo luogo, la disciplina dettata dal Decreto 231 non si applica allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ovvero a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché agli enti territoriali quali Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, cui la dottrina aggiunge anche le Comunità montane e isolane. In secondo luogo, il Decreto menziona tra i soggetti esclusi “gli altri enti pubblici non economici”. Posto che gli enti pubblici economici rientrano, dunque, tra i soggetti destinatari della disciplina, la dottrina ha mosso forti critiche alla soluzione adottata dal legislatore, in quanto, non disponendosi di una nozione unitaria e condivisa di ente pubblico, il perimetro di applicazione della normativa risulta incerto. Infine, sono esclusi dal Decreto gli “enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

che il concetto di “vantaggio” declinabile in relazione a taluni illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231 derivanti dal perfezionamento di reati di natura colposa, sarebbe riconducibile anche al risparmio di spesa beneficiato dall’Ente, in riferimento alla mancata adozione di specifici presidi prevenzionistici volti ad attenuare il rischio di insorgenza di taluni eventi pregiudizievoli, nonché in riferimento all’aumento di reddittività dell’attività produttiva legata all’abbattimento dei costi sulla sicurezza.

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1.2.2. Stante il carattere laconico della norma, sia la giurisprudenza sia la dottrina si sono interrogate, da tempo, sull’applicabilità o meno del Decreto 231 alle cd. società a partecipazione pubblica; difatti, tra i soggetti privati, sottoposti all’applicazione del Decreto, e gli enti pubblici territoriali e non economici, esplicitamente esclusi da tale applicazione, esistono figure ibride che coniugano, nello stesso tempo, tratti privatistici e pubblicistici, tra cui le società partecipate controllate o meramente partecipate da soggetti pubblici e/o costituite per la gestione di servizi pubblici, di cui, di recente, al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii. (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) (il “D.Lgs.

175/2016”)2.

1.2.3. Ed altresì, tra le società partecipate controllate, vi rientrano quelle riconducibili allo schema dell’in house providing3, identificati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile, come una sorta di “longa manus” della Pubblica Amministrazione e preposte alla cura di interessi pubblici di rilevanza costituzionale, affidati in via diretta. Le società in house, secondo l’interpretazione consolidata, non solo non sono destinate allo svolgimento di attività imprenditoriale a fine di lucro, operando, quindi, fuori dal mercato, ma non sono poste neppure in rapporto di alterità con la Pubblica Amministrazione controllante, meritando di essere considerate come uno dei servizi propri dell’Amministrazione medesima. Più specificatamente, l’art. 2 del D.Lgs. 175/2016 definisce le società in house le “società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo […], nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività

2 A tale riguardo è stato segnalato come appaia ragionevole ritenere che, anche alla luce della relazione ministeriale che ha accompagnato il Decreto 231, il legislatore delegante avesse di mira la repressione dei comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto. Con la conseguenza di escludere tutti quegli enti pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative.Verrebbero conseguentemente a ricadere all’interno della disciplina del Decreto 231 solo quelle figure soggettive pubbliche in veste societaria che svolgono attività commerciale.

3 Pur trattandosi di una figura di matrice eminentemente giurisprudenziale comunitaria, la società in house è stata recepita dalla legislazione nazionale. Come si desume dal dato normativo e interpretativo in materia, l’in house providing identifica il fenomeno di autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della Pubblica Amministrazione: il soggetto in house di una Pubblica Amministrazione è un ente di cui questa si avvale al fine di reperire beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazione di pubblico servizio, senza l’obbligo di osservare la disciplina europea e nazionale in materia di affidamento di appalti e servizi pubblici. Si tratta, in sostanza, di un modello organizzatorio per mezzo del quale la Pubblica Amministrazione usufruisce di prestazioni a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente strumentale formalmente distinto sul piano formale (trattandosi di un soggetto di diritto autonomo), ma non anche alla stregua di una valutazione sostanziale (trattandosi di un ente sottoposto al penetrante controllo dell’Amministrazione, come fosse un organo della stessa). L’in house providing, però, è configurabile solo a condizione che, tra l’altro, la Pubblica Amministrazione eserciti sul soggetto un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri organi; tale requisito riguarda la sussistenza tra Amministrazione Pubblica controllante e soggetto controllato di un rapporto di delegazione interorganica, in ragione del quale quest’ultimo si configura come parte della complessiva organizzazione della prima. Rapporto di delegazione interorganica che consente di ritenere legittimo l’affidamento diretto, in quanto il destinatario si trova nella condizione di non poter esprimere una volontà imprenditoriale autonoma, attuando viceversa scelte ed indirizzi unilateralmente determinati dall’Amministrazione Pubblica controllante.

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prevalente di cui all'articolo 16, comma 3”. A sua volta, l’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 prevede espressamente che “1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo […] solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. […] 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3- bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”.

[…] 7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”. A sua volta, l’art. 2 del D.Lgs.

175/2016 definisce il “controllo analogo” come “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”.

1.2.4. Premesso ciò, avuto riguardo, nello specifico, agli orientamenti in materia di società partecipate pubbliche e, tra queste, in tema di società in house, non emerge un indirizzo univoco rispetto all’assoggettamento delle stesse alla responsabilità stabilita dal Decreto 2314. Ed invero, il dato da cui è necessario prendere le mosse è costituito dall’oggetto di tutela delle fattispecie nelle quali la Pubblica Amministrazione e i soggetti ad essa assimilati (tra cui le società in house providing) sono presi in considerazione quali soggetti passivi del reato e ai loro dipendenti si applicano

4Come chiarito dalla Suprema Corte, nelle società in house, la distinzione tra socio pubblico e società non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L’uso del vocabolo ‘società’ serve solo a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo deve essere desunto da quello societario: ma di una società di capitali intesa quale persona giuridica autonoma cui corrisponde un centro decisionale autonomo e un patrimonio proprio non è più possibile parlare. In tale ottica, la giurisprudenza amministrativa opera una distinzione all’interno delle società pubbliche: quelle che svolgono attività di impresa, assoggettate in linea di principio allo statuto privatistico dell’imprenditore, da quelle che svolgono attività amministrativa, ricondotte invece allo statuto pubblicistico. Dall’attenta disamina della pronuncia, dunque, discende l’assunto secondo cui le società in house assumono solo la veste esteriore di società, costituendo viceversa delle mere articolazioni dell’ente pubblico. Di conseguenza, se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, dovrebbe ritenersi che i tratti qualificanti dell’ente in house – privo di una sua distinta titolarità – possano far ritenere che anche questo unitamente all’ente partecipante sia sottratto tout court all’applicazione del Decreto 231 secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del Decreto 231.

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le qualifiche pubblicistiche di cui agli artt. 357 (“Nozione del pubblico ufficiale”) e 358 (“Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio”) del C.P. Ciò trova conferma nei vari interventi recenti del legislatore in ordine alle società partecipate pubbliche, orientati, in generale, a rafforzare i controlli, in una ottica marcatamente pubblicistica, ed a migliorare la trasparenza delle relative attività; di conseguenza, la gestione delle società a partecipazione pubblica, ivi comprese le società in house, e le attività di prevenzione da porre in essere sono attualmente disciplinate da un insieme di norme molto ampio [tra le varie, la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) (la “L. 190/2012”), il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) (il “D.Lgs. 33/2013”), il D.Lgs. 175/2016, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (“Codice dei contratti pubblici”) (il “D.Lgs. 50/2016”), il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e ss.mm.ii. (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”) (il “D.Lgs. 231/2007”), il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii.

(“Codice dell’amministrazione digitale”) (il “D.Lgs. 82/2005”)] e sono sottoposte ai controlli di più soggetti [si pensi, ad esempio, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (l’“A.N.A.C.” e/o l’“Autorità”), alla Corte dei Conti (la “Corte dei Conti”), etc.].

1.2.5. Tuttavia - in presenza del sopra riportato dato normativo letterale del Decreto 231 che non esclude le società partecipate pubbliche, ivi comprese le società in house, dal relativo ambito soggettivo di applicazione - una interpretazione rigorosa e cautelativa impone di ritenere applicabile a tali società la disciplina di cui al Decreto medesimo, sia pur con la necessità, da una parte, di avere riguardo all’attività concretamente svolta dalle stesse, e, dall’altra, di conformare (comunque sempre nell’ottica del maggior rigore, al fine di non lasciare margini di impunità), in un’ottica sinergica, i relativi precetti con la pregnante disciplina propriamente pubblicistica, che porta a considerare tali società come soggetti passivi del reato e a qualificare i suoi dipendenti come pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.

1.3. AUTORI DEL REATO

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1.3.1 L’articolo 5, comma 1, del Decreto prevede che: “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. I soggetti di cui alla lett. a) e alla lett. b) della riportata norma sono identificati, rispettivamente, come “Soggetti Apicali” e “Soggetti Sottoposti”. L’articolo 5, comma 2, del Decreto prevede che l’Ente non risponde nel caso in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano agito “[…] nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

1.3.2 Tenuto conto della particolare natura di Brescia Mobilità quale società in house del Comune, in accoglimento dell’orientamento prevalente in materia, tra i Soggetti Apicali non possono che rientrarvi anche le persone preposte al controllo analogo, in quanto comprese de plano nella nozione di cd. apicali di fatto. Ed invero, risulta necessario che un moderno concetto di governance societaria «in house» esprima regole e processi «necessariamente orientati» al controllo analogo, tale così da consentire all’ente pubblico affidante una penetrante e decisiva attività di gestione, ed appunto, controllo, sul soggetto affidatario; governance societaria che così intesa e strutturata non può che essere costretta a confrontarsi e ad adeguarsi con la sfera dei rischi normativi sottesi al Decreto 231, ed in particolare con il rischio della commissione di uno dei Reati-Presupposto da parte di quelle persone preposte all’esercizio del controllo analogo che ne risultano «di fatto» i principali destinatari insieme agli organi societari, al personale dipendente ed a tutti gli stakeholders. Conseguentemente il modello ex Decreto 231 delle società in house deve di necessità essere sinergicamente orientato alle modalità di svolgimento in concreto del controllo analogo, con conseguente estensione alle persone preposte ad esso delle canoniche previsioni in esso contenute nonché la previsione di un’azione sinergica sia con il responsabile della prevenzione della corruzione sia con il responsabile della trasparenza.

1.4. FATTISPECIE DI REATO–PRESUPPOSTO CONSIDERATE NEL D.LGS. 231/2001 1.4.1. Fattispecie di Reato–Presupposto

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Le fattispecie di Reati-Presupposto, rilevanti per la configurazione della responsabilità amministrativa dell’Ente, risultano essere solamente quelle individuate espressamente dal legislatore, in forza della valenza del principio di legalità5, predeterminando, così, un catalogo chiuso di Reati- Presupposto, dalla cui realizzazione discende la responsabilità amministrativa dell’Ente. L’attività del legislatore, in tale materia, è in continua evoluzione ed ha portato ad ampliare, attraverso numerosi interventi normativi, le ipotesi di Reato-Presupposto inizialmente previste, che, alla data di approvazione del presente documento, tenuto conto della normativa vigente a tale data, sono:

• art. 24 del Decreto: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;

• art. 24-bis. del Decreto: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

• art. 24-ter. del Decreto: Delitti di criminalità organizzata;

• art. 25. del Decreto: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio;

• art. 25-bis. del Decreto: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

• art. 25-bis.1. del Decreto: Delitti contro l’industria e il commercio;

• art. 25-ter. del Decreto: Reati societari;

• art. 25-quater. del Decreto: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

• art. 25-quater.1. del Decreto: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

• art. 25-quinquies. del Decreto: Delitti contro la personalità individuale;

• art. 25-sexies. del Decreto: Abusi di mercato;

• art. 25-septies. del Decreto: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

5 Art. 2 D.Lgs. 231/2001: “L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”.

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• art. 25-octies. del Decreto: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

• art. 25-novies. del Decreto: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;

• art. 25-decies. del Decreto: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;

• art. 25-undecies. del Decreto: Reati ambientali;

• art. 25-duodecies. del Decreto: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

• art. 25-terdecies. del Decreto: Razzismo e xenofobia;

• art. 25-quaterdecies. del Decreto: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;

• art. 25-quinquiesdecies. del Decreto: Reati tributari;

• art. 25-sexiesdecies del Decreto: Contrabbando.

1.4.2. I delitti tentati

La qualificazione giuridica del fatto - da reato consumato a reato tentato - non ha riflessi sulla responsabilità amministrativa dell’Ente. Sebbene, infatti, gli articoli del Decreto 231 che individuano le fattispecie di Reati-Presupposto sembrano richiedere un collegamento tra la responsabilità amministrativa dell’Ente e le ipotesi delittuose c.d. “consumate”, l’art. 26 del Decreto 231 prevede espressamente l’ipotesi di commissione, nella forma del “tentativo”, dei delitti previsti dal Decreto medesimo. Ciò significa che l’affermazione della responsabilità amministrativa dell’Ente si configura anche per l’ipotesi di mancato impedimento di un Reato-Presupposto, nel caso in cui la commissione dello stesso si sia arrestata allo stadio del tentativo. Il primo comma dell’art. 26 del Decreto 231 dispone una riduzione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto. Il secondo comma del medesimo articolo, tuttavia, precisa che:

“L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”.

1.4.3. I reati commessi all’estero

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Per quanto riguarda i reati commessi all’estero, il primo comma dell’art. 4 del Decreto prevede che “Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 76, 87, 98 e 109 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto”. In altri termini, l’Ente può essere chiamato a rispondere per i reati commessi all’estero, purché siano presenti i seguenti presupposti:

a) la sede principale dell’Ente deve essere collocata nello Stato italiano;

b) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all’Ente;

c) nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del C.P.;

6 Art. 7 C.P. (“Reati commessi all’estero”): “È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”.

7 Art. 8 C.P. (“Delitto politico commesso all’estero”): “Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.

8 Art. 9 C.P. (“Delitto comune del cittadino all'estero”): “Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di un o Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis”.

9 Art. 10 C.P. (“Delitto comune dello straniero all'estero”): “Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis”.

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