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Ordinanza sulle misure nel settore dell assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)

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Academic year: 2022

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(1)

Ordinanza

sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20 marzo 2020 (Stato 1° ottobre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 17 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,2 ordina:

Art. 1 e 23 Art. 34

Art. 45

1 In deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI6, una perdita di lavoro è computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio.

1bis Le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se i provvedimenti disposti dalle autorità impedi- scono la piena ripresa dell’attività in azienda.7

2 Le persone vincolate da un rapporto di tirocinio hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se:

a. la loro formazione continua a essere garantita;

b. l’azienda è stata chiusa a seguito di una decisione delle autorità; e

c. l’azienda non riceve nessun altro sostegno finanziario per coprire i loro sala- ri.

RU 2020 877 1 RS 818.102

2 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ott. 2020 (RU 2020 3971).

3 Abrogati dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2021 16). Vedi art. 9 cpv. 6 et 6bis.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU 2021 16).

6 RS 837.0

7 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigo- re dal 1° lug. 2021 (RU 2021 382).

837.033

(2)

Art. 5 Art. 69

Art. 7

In deroga all’articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI10, il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.

Art. 811

Art. 8a12

1 ...13

2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione degli assicurati che tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 hanno avuto diritto a 120 indennità giornaliere supplementari al massimo è prolungato della durata corrispondente al periodo duran- te il quale l’assicurato ha avuto diritto alle indennità giornaliere supplementari, ma al massimo di sei mesi.14

3 L’assicurato il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è stato pro- lungato conformemente al capoverso 2 ha diritto, all’occorrenza, a un prolungamen- to del termine quadro per il periodo di contribuzione se è aperto un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione. La durata del prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde a quella del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione di cui al capoverso 2.15

Art. 8b16 Art. 8c a 8e17

8 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

9 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

10 RS 837.0

11 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

12 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1075).

13 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

15 Introdotto dal il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

16 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2020 (RU 2020 1075). Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

17 Introdotti dal n. I dell’O del 25 mar. 2020 (RU 2020 1075). Abrogati dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

(3)

Art. 8f

1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI19, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superio- ri al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se:

a. è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto; e

b. i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda.20

2 La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.

3 L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 198321 sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.

Art. 8g22

1 In deroga all’articolo 35 capoverso 1bis LADI23, la perdita di lavoro di oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro può superare quattro periodi di conteggio tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021.

2 Dal 1° aprile 2021 i periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda non sono computati nel calcolo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all’articolo 35 capoverso 1bis LADI.

Art. 8h24

18 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 4517).

19 RS 837.0

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre mi- sure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 382).

21 RS 837.02

22 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2021 16).

23 RS 837.0

24 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201).

Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

(4)

Art. 8i

1 In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI26, la perdita

di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto è versata in forma forfettaria.27

2 La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone interessate dal lavoro ridotto hanno perso per questi motivi e la somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare.

3 La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità.

4 Se l’azienda presenta redditi modesti secondo l’articolo 17a lettera a numeri 1 e 2

della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria separatamente per ogni categoria di reddito.28

Art. 8j29

1 Un’azienda che fa valere il lavoro ridotto può chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i formatori responsabili delle persone in formazione.

2 L’azienda deve dimostrare che la formazione di tali persone non può più essere garantita a causa dell’impossibilità di fornire una supervisione sufficiente.

3 L’indennità per lavoro ridotto dei formatori copre soltanto le ore in cui questi ultimi sarebbero stati in lavoro ridotto ma che hanno dedicato alla persona in forma- zione. Nella domanda di indennità per lavoro ridotto, le suddette ore dedicate alle persone in formazione devono essere considerate come una perdita di lavoro compu- tabile.

4 Se chiede l’indennità per lavoro ridotto per il tempo di lavoro che non è dedicato alle persone in formazione, l’azienda deve comprovare una perdita di lavoro compu- tabile.

Art. 8k30

La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di dodici periodi di conteggio.

25 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus, in vigore dal 9 apr. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2020 1201, 3569, 6449; 2021 169, 382, 593).

26 RS 837.0

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU 2021 16).

28 Introdotto dal n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU 2021 16).

29 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

30 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 382).

(5)

Art. 9

1 La presente ordinanza e tutte le sue modifiche32 entrano retroattivamente in vigore il 1°marzo 2020.

2 Fatto salvo l’articolo 8, si applica fino al 31 agosto 2020.

3 Fatto salvo il capoverso 4, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2022.33

3bis Fatti salvi i capoversi 4bis–7, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2023.34

4 La durata di validità degli articoli 7 e 8i è prorogata fino al 31 dicembre 2020.35

4bis La durata di validità secondo il capoverso 4 è prorogata fino al 31 marzo 2021.36

4ter La durata di validità secondo i capoversi 4 e 4bis è prorogata fino al 30 giugno 2021.37

4quater La durata di validità secondo i capoversi 4–4ter è prorogata fino al 30 settembre 2021.38

4quinquies La durata di validità secondo i capoversi 4–4quater è prorogata fino al 31 dicembre 2021.39

5 L’articolo 8f ha effetto sino al 30 giugno 2021.40

5bis La durata di validità secondo il capoverso 5 è prorogata fino al 30 settembre 2021.41

6 L’articolo 3 ha effetto sino al 31 marzo 2021.42

6bis La durata di validità secondo il capoverso 6 è prorogata fino al 30 giugno 2021.43

31 Nuovo testo giusta dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus, in vigore dal 9 apr. 2020 (RU 2020 1201).

32 RU 2020 877 1075 1201

33 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

34 Introdotto dal n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU 2021 16).

35 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

36 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6449).

37 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mar. 2021 (Prolungamento della procedura semplificata e dell’abolizione del periodo d’attesta), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 169).

38 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigo- re dal 1° lug. 2021 (RU 2021 382).

39 Introdotto dal n. I dell’O del 1° ott. 2021 (Proroga della procedura di conteggio somma- ria), in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 593).

40 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 4517).

41 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigo- re dal 1° lug. 2021 (RU 2021 382).

42 Introdotto dal n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU 2021 16).

43 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mar. 2021 (Prolungamento della procedura semplificata e dell’abolizione del periodo d’attesta), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 169).

(6)

L’articolo 4 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

7bis La durata di validità secondo il capoverso 7 è prorogata fino al 30 settembre 2021.45

8 L’articolo 8k ha effetto sino al 28 febbraio 2022.46

44 Introdotto dal n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU 2021 16).

45 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 382).

46 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 382).

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