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Toscana, del. n. 400 – Assunzione Ragioniere generale e responsabile del servizio del personale

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1 Del. n. 400/2015/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA presidente

Maria Annunziata RUCIRETA consigliere

Paolo PELUFFO consigliere

Emilia TRISCIUOGLIO consigliere

Laura D’AMBROSIO consigliere, relatore

Marco BONCOMPAGNI consigliere

nell’adunanza del 6 ottobre 2015,

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di

“ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, cons. Laura d’Ambrosio;

PREMESSO

Il comune di Poggio a Caiano, per mezzo del Consiglio delle autonomie locali, sottopone il seguente quesito:

In occasione del pensionamento del Ragioniere generale e del responsabile del servizio del personale si chiede di sapere se all’eventuale assunzione siano applicabili le previsioni dell’art. 4 del d.l. 78/2015 (convertito con legge 125/2015) procedendo preliminarmente la ricollocazione del personale delle Province soprannumerario.

CONSIDERATO

In via preliminare, è necessario procedere ad accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti la proposizione del parere, sia a livello soggettivo che oggettivo.

Con riguardo all’ambito di legittimazione soggettiva, la richiesta risulta correttamente inoltrata, in quanto formulata dall’organo politico di vertice e

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rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 Tuel, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Il quesito è inoltre, ammissibile da un punto di visto oggettivo in quanto riferibile, in via generale, alla materia della contabilità pubblica ed, in particolare, all’applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa del personale.

Nel merito, si ritiene utile richiamare la deliberazione n.19/2015 della Sezione delle Autonomie che specificamente si riferisce al comma oggetto del quesito. Tuttavia, il comma stesso (comma 424 della legge di stabilità 2015) è stato modificato, qualche giorno dopo la delibera della Sezione, dal decreto 78/2015 in sede di conversione.

La Sezione delle Autonomie rinveniva una possibilità di deroga alle disposizioni sulle assunzioni in casi di “specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati” mentre la legge prevede la deroga per quel personale “in possesso di titoli di studio specifici abilitanti”.

Perciò, allo stato attuale della normativa, in presenza di esigenze di assumere personale “in possesso di titoli di studio specifici abilitanti” si può derogare all’obbligo di assumere personale soprannumerario delle Province.

Occorre quindi determinare se il caso specifico rientri nella previsione derogatoria.

La richiesta verte sull’assunzione del Ragioniere generale del comune e il responsabile del servizio del personale. In entrambi i casi non appare necessaria la sussistenza di uno specifico titolo di studio abilitante; infatti, anche da un punto di vista concreto, le due posizioni vengono ricoperte in genere da laureati in economia o giurisprudenza, ma anche da diplomati e personale in possesso di requisiti di specifica esperienza, in assenza di una abilitazione professionale.

Pertanto, non si ritiene che il Comune richiedente possa superare l’obbligo di avvalersi, in via prioritaria, del personale soprannumerario delle Province.

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal sindaco del comune di Poggio a Caiano.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al sindaco del comune di Poggio a Caiano.

Firenze, 6 ottobre 2015

L’estensore Il presidente

f.to Laura d’Ambrosio f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2015 Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

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