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Strumenti di incentivazione del procedimento arbitrale | Ordine degli Avvocati di Verona

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Academic year: 2022

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Ordine degli Avvocati di Verona

Il ricorso al procedimento arbitrale, anche per le controversie già pendenti avanti all’autorità giudiziaria, può contribuire all'efficienza del sistema Giustizia, nel pieno rispetto dei diritti delle parti, e fornire altresì opportunità professionali e di formazione per i giovani.

E’ però necessario intervenire su alcuni aspetti critici, rappresentati soprattutto dai costi e dalle garanzie di indipendenza ed imparzialità, che hanno concorso ad escludere fino ad ora un ruolo significativo all’arbitrato.

Il Consiglio, pertanto, invita i colleghi ad incentivare la devoluzione delle controversie in arbitrati, proponendo le seguenti modalità e le seguenti condizioni:

a) L’organo arbitrale sarà collegiale.

Il Consiglio predisporrà due liste, rispettivamente per la nomina ad arbitro con e senza funzione di presidente del collegio arbitrale, composte da avvocati del nostro Foro.

L’iscrizione a tali liste avverrà su domanda degli interessati, e richiederà, l’espressa accettazione di svolgere le funzioni di arbitro alle condizioni di seguito precisate:

- quanto alla lista degli arbitri con funzioni di presidente, l’iscrizione all’albo da almeno 15 anni; il non aver subito sanzioni disciplinari, con esclusione dell’avvertimento; l’essere stato arbitro in almeno cinque procedimenti arbitrali, di cui almeno tre conclusisi con la pronuncia del lodo, o l’aver svolto attività di giudice ordinario od onorario nella materia civile;

- quanto alla lista degli altri arbitri, un’età anagrafica non superiore ai 35 anni, il non aver in precedenza svolto attività di arbitri e il non aver subito sanzioni disciplinari.

b) La scelta dell'arbitro con funzioni di presidente sarà a cura delle parti, e solo se le stesse

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lo prevedano a cura del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Gli altri due arbitri saranno nominati dal Consiglio dell’Ordine, su istanza del presidente del collegio arbitrale, per garantire la rotazione delle nomine.

Con la nomina le parti preciseranno che la stessa viene effettuata per l’avvio del procedimento arbitrale alle condizioni previste con la presente delibera del Consiglio dell’Ordine.

c) Il compenso arbitrale dovrà essere pari al 50% del minimo di tariffa per controversie di valore sino ad euro 516.500, e pari al 40% del minimo di tariffa per controversie di valore superiore ad euro 516.500.

Nell'ipotesi in cui l'arbitrato abbia ad oggetto una lite già pendente avanti l'autorità giurisdizionale, il compenso arbitrale come sopra determinato andrà ridotto in considerazione dell'attività già svolta; in particolare la riduzione sarà del 50% se al collegio arbitrale verrà deferito il solo compito di redigere il lodo, mentre la riduzione sarà compresa tra il 50% ed il 10% nell'ipotesi in cui il collegio debba svolgere anche attività di natura istruttoria.

Il compenso andrà ripartito quanto al 50% a favore dell'arbitro con funzioni di presidente e quanto al 25% a favore di ciascun altro arbitro.

d) L’arbitrato avrà natura rituale, il collegio arbitrale deciderà la controversie secondo diritto, e le parti dovranno accettare che i termini fissati dal Collegio siano perentori.

e) Nell'ipotesi di compromesso avente ad oggetto una lite già pendente avanti all'autorità giudiziaria, le parti si obbligano a mantenere la utilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite al processo sino al momento della sua estinzione, nonché a mantenere la salvezza degli effetti sostanziali e processuali verificatisi sino al momento dell'estinzione del giudizio, tra cui: l'effetto interruttivo permanente della prescrizione sino alla data di estinzione del giudizio, rinunciando alla diversa disciplina prevista dall'articolo 2945, co. III, c.c.; le decadenze e preclusioni processuali già maturate.

Andrà a tal ultimo proposito prestata attenzione agli effetti che non sia possibile conservare per previsione pattizia (decadenza, trascrizione della citazione ....).[1]

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Si sottolinea che il procedimento arbitrale promosso in conformità alle presenti indicazioni non sarà un procedimento gestito dal Consiglio dell’Ordine, il cui ruolo è quello di predisporre due liste di colleghi che si impegnino a rispettare le condizioni sopra esposte nello svolgimento dell’incarico arbitrale, ed a nominare gli arbitri senza funzioni di presidente.

Nulla osta pertanto a che le parti nominino colleghi non compresi negli elenchi tenuti dal Consiglio, che pure accettino le medesime condizioni, così come a che disciplinino diversamente le regole del procedimento.

Il proposito è quello di poter comunque disporre di liste di colleghi che abbiano i requisiti e si siano impegnati ad accettare le condizioni sopra indicati.

***

Le perplessità che la disciplina delineata può destare sono molteplici: riduzione delle tariffe al di sotto dei minimi, ripartizione tra componenti del collegio dei compensi arbitrali, fissazione dell'età anagrafica massima degli arbitri non presidenti, requisiti per l'esercizio della funzione di presidente.

Sono perplessità che il Consiglio ritiene debbano essere superate.

La crisi della nostra professione è ormai evidente.

Gli avvocati continuano a veder diminuire il proprio lavoro, per la crisi economica ed il numero degli iscritti, ma anche per la diffusa convinzione dell'inidoneità della nostra professione a dare risposta ai bisogni dei clienti, perché inidonei vengono percepiti gli strumenti che essa ha: il diritto ed il processo.

Il diritto non è percepito quale regola di convivenza civile, ma quale ostacolo ad una soddisfacente componimento dei conflitti. Sintomatica, sotto tale profilo, l'introduzione della "mediaconciliazione".

Il processo è incapace di offrire decisioni tempestive, e la lunghezza spesso incredibile delle cause ha favorito lo sfaldamento del rapporto tra cliente e avvocato, che spesso, al di fuori del processo, non ha nulla da offrire per consentire ai cittadini di fronteggiare i loro problemi.

L'atteggiamento, diffuso, di affidarsi a rimedi legislativi, o all'appoggio di esponenti

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politici, ha rivelato nell'ultimo periodo la propria inconsistenza.

Il sistema Giustizia vive quindi una situazione di vera e propria emergenza, talora insostenibile, destinata a peggiorare, che ricade sugli avvocati, e sui giovani in modo particolare.

E’ una crisi che le carenze di organico che si stanno verificando anche nel Tribunale di Verona non farà che acuire.

Sta però a noi assistere a questa crisi passivamente, se non addirittura aggravandola utilizzando in modo indebito gli strumenti processuali, od invece dimostrare che la nostra categoria può contribuire al recupero del ruolo sociale del diritto e della giurisdizione, e quindi della nostra professione, fornendo anche opportunità ai giovani. Queste finalità possono essere favorite dall’arbitrato, che però, per come viene normalmente strutturato, ha mostrato, per la marginalità dei numeri, di non essere idoneo a soddisfare le esigenze dell’utente del servizio Giustizia.

Per le predette indifferibili necessità il Consiglio, in considerazione del contesto per taluni aspetti eccezionale, e pur consapevole del valore tradizionale dei minimi tariffari, intende, anche in adempimento della funzione sociale propria dell'Avvocatura, offrire tramite i propri Iscritti un servizio a cittadini ed imprese a costi ridotti, che favorisca la tutela dei diritti e la funzione giurisdizionale.

In particolare, l’incremento dello strumento arbitrale consentirebbe:

- di alleggerire il carico dei locali Uffici Giudiziari, aumentandone l’efficienza e quindi, indirettamente, recuperando credibilità alla funzione giurisdizionale e significatività al nostro ruolo;

- di garantire alle parti decisioni in tempi ragionevolmente brevi, secondo diritto, rese da un collegio il cui presidente ha esperienza tale da garantire competenza e professionalità, a costi ridotti;

- di fornire opportunità di lavoro agli iscritti, anche ma non solo ai più giovani (il limite dei 35 anni trova riferimento nel nostro ordinamento previdenziale), ai quali ultimi viene offerta l'opportunità di acquisire esperienza in un ambito altrimenti di non facile accesso;

- di superare la diffusa opinione che spesso l’avvocato sia incline a favorire la lunga durata

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del processo (specie quando il cliente abbia prevedibilmente torto), e così a deviare il processo dalla sua funzione, dimenticando che ciò si risolve invece in un danno al sistema giustizia, e quindi in un danno alla categoria degli avvocati, per il venir meno della funzione del processo di dare risposte in tempi ragionevoli;

- di indurre le parti a farvi ricorso, pur dovendo accettare la presenza di arbitri privi di esperienza e nominati da un soggetto terzo, attesa la competenza del presidente e la riduzione dei compensi arbitrali.

***

Si invitano pertanto i colleghi che siano interessati ed abbiano i requisiti sopra indicati ad inoltrare richiesta di iscrizione nelle liste[2], che verranno pubblicate sul sito del Consiglio dell’Ordine (nella sezione "Arbitrato").

Il Presidente

Avv. Bruno Piazzola

---

[1] Si sottopone un’ipotesi di compromesso per lite già pendente:

“I sottoscritti... convengono di devolvere ad un collegio arbitrale la controversie oggetto del giudizio attualmente pendente avanti il …..., di …………., n. ...R.G. ………, promosso con ………

Nominano arbitro con funzioni di presidente l’Avv. ……

Nel procedimento andranno osservate le regole previste nella delibera del CdO di Verona del ……, e cioè:

- gli altri due arbitri saranno nominati dal Consiglio dell’Ordine, su istanza che il presidente del collegio arbitrale dovrà presentare entro 10 giorni dalla sua accettazione;

- il compenso arbitrale dovrà essere pari al … del minimo di tariffa [50% per controversie di valore sino ad euro 516.500; 40% del minimo di tariffa per controversie di valore superiore ad euro 516.500], ridotto del

……% [50% se al collegio arbitrale viene deferito il solo compito di redigere il lodo; tra il 50% ed il 10%

nell'ipotesi in cui il collegio debba svolgere anche attività di natura istruttoria];

- il compenso andrà ripartito quanto al 50% a favore dell'arbitro con funzioni di presidente e quanto al 25%

a favore di ciascun altro arbitro;

- l’arbitrato avrà natura rituale, il collegio arbitrale deciderà la controversie secondo diritto, e le parti accettano che i termini fissati dal Collegio siano perentori;

- le parti si obbligano a mantenere la utilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite al processo estinto, nonché a mantenere la salvezza degli effetti sostanziali e processuali verificatisi sino al momento dell'estinzione del giudizio, tra cui: l'effetto interruttivo permanente della prescrizione sino alla data di estinzione del giudizio, rinunciando alla diversa disciplina prevista dall'articolo 2945, co. III, c.c.; le decadenze e preclusioni processuali già maturate.

La nomina è condizionata alla conferma degli arbitri di accettare le condizioni sopra previste.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare un arbitro con funzioni di presidente, gli stessi verranno sostituiti di comune accordo dalle parti o, in difetto, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, tra gli iscritti alle apposite liste tenute dal Consiglio.

Il termine per la pronuncia del lodo viene fissato in giorni... dall'accettazione della nomina.

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Il giudizio n. ... sopra indicato verrà estinto, rinunciando le parti ai relativi atti .

Gli arbitri decideranno altresì sulle spese del giudizio ... in virtù del principio di soccombenza virtuale.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le norme di cui al codice di procedura civile attualmente vigenti.”

[2] Il testo dell’istanza potrà essere il seguente:

“Io sottoscritto Avv. , n. ….a. …..il ….., con studio a Verona in Via ……, c.f……., iscritto all’albo degli Avvocati con decorrenza dal….., chiedo di essere iscritto nell’elenco dei presidenti di collegio arbitrale (o in quello degli arbitri senza funzione di presidente) ed attesto sotto la mia responsabilità di non avere subito sanzioni disciplinari (o di avere subito la sanzione dell’avvertimento), di avere svolto le funzioni di arbitro in almeno n.5 procedimenti arbitrali di cui … conclusisi con lodo (o di avere svolto le funzioni di magistrato onorario o di giudice di pace o di magistrato) (o di non aver svolto quelle funzioni) e dichiaro di accettare di svolgere la funzione di presidente del collegio arbitrale (o la funzione di arbitro senza incarico di presidente) alle condizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona con delibera del 12 settembre 2011”

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