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292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021

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Numero Data

Determinazione di volontà 446 23/07/2021

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di convenzioni - senza carattere di esclusività - per l’erogazione di prestazioni riabilitative in favore degli assistiti in carico alle sedi Inail della regione Emilia Romagna.

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;

Vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;

Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;

Visto l’art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che “l’INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;

Visto l’art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede che, “al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese”;

Visto che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL che, all’art. 2, comma 2, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo”;

Considerato che questa Direzione regionale ha dato concreta attuazione al citato Accordo quadro con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa e due accordi attuativi

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rispettivamente in data 4 febbraio 2013, 23 luglio 2014 e 23 aprile 2015, tutti rinnovati alle scadenze triennali e tutt’ora vigenti con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni essenziali e integrative in materia di riabilitazione;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2021 andranno in scadenza n. 62 convenzioni per l’erogazione di prestazioni riabilitative agli infortunati e tecnopatici in carico alle sedi del territorio regionale;

Considerato che si intende individuare le STRUTTURE pubbliche oppure autorizzate, accreditate e convenzionate con le AUSL del territorio regionale con le quali stipulare convenzioni della durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2022 tramite un avviso pubblico e che, precedentemente alla sottoscrizione, in ragione del rapporto concorrente tra l’INAIL ed il Servizio Sanitario regionale in materia di prestazioni sanitarie, da inquadrare secondo una logica di integrazione per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e in osservanza dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 2 febbraio 2012, sarà trasmesso alla regione Emilia Romagna l’elenco delle STRUTTURE individuate.

Considerato che i percorsi riabilitativi costituiscono una politica sanitaria istituzionale che ha avuto da tempo concreta e diffusa attuazione in questa Regione e che, quindi, in fase di negoziazione, viene annualmente proposto in competenza e cassa un importo sul livello U1.03.02.18.014 VI livello 05 correttamente dimensionato alla spesa;

DETERMINA

- di approvare i contenuti dell’avviso pubblico con i relativi allegati per acquisire le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l’erogazione di prestazioni riabilitative in favore degli assistiti in carico alle sedi INAIL della regione Emilia Romagna, fissando la scadenza alla data del 19 settembre 2021 ore 24:00;

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- di affidare all’Ufficio attività istituzionali la gestione dell’avviso pubblico con riguardo a tutte le fasi dell’iter procedurale dalla pubblicazione fino alla sottoscrizione delle convenzioni con le strutture sanitarie ammesse e alla loro pubblicazione nel sito istituzionale;

- di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso alle sedi del territorio di competenza;

- di pubblicare l’avviso con gli allegati nel sito INAIL – Atti e documenti – Protocolli e accordi – avvisi per la stipula di convenzioni.

Il Direttore regionale F.to dott.ssa Fabiola Ficola

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