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CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A MEDICI ANESTESISTI. - IRCCS Crob

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Academic year: 2022

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I. R. C. C .S.

Istit

Istitut Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

TRA

L’IRCCS - Centro di Riferimento Oncologico della Regione Basilicata di Rionero in Vulture nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Cristiana MECCA Direttore Generale f.f., giusta DGR n. 606 del 12/09/2019 e deliberazione n° 618 del 30/09/2019.

E

La Dott.ssa , nata a il e residente a in via , - (Cod. Fisc.: ).

PREMESSO

che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, l’Istituto intende procedere al conferimento a medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga all’art. 7 del D.

Lgs. 165/2001 e all’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo quanto previsto dall’art. 2- bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 (oggetto, obiettivi e finalità dell'incarico)

L'IRCCS/CROB, sulla base della procedura d'urgenza di cui in premessa, conferisce al dott./dott.ssa , medico specializzando in Anestesia e Rianimazione, che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività sanitaria derivante dalla emergenza COVID-19 presso i reparti e le

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C. R. O. B.

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strutture dell'Istituto sulla base delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

ART. 2 [modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista) Il presente incarico non instaura un rapporto di impiego subordinato a tempo determinato o indeterminato, ma consiste nell'esercizio non abituale di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2222 e segg. del Codice Civile.

Le prestazioni professionali dovranno essere effettuate secondo gli indirizzi e le modalità da concordare con il Direttore della struttura di assegnazione.

L'incarico è personale e non potrà essere affidato ad altri professionisti. L'esperto incaricato ha l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio per quanto venuto a conoscenza in ragione dell'espletamento del presente incarico.

L'eventuale impossibilità di presenza presso la sede dovrà essere comunicata immediatamente al Direttore della struttura di assegnazione. Fermo restando l'impegno di una presenza che permetta la piena e soddisfacente realizzazione degli incarichi e degli obiettivi stabiliti dal Direttore della struttura di assegnazione, le eventuali interruzioni per brevi periodi dovranno essere concordale con il Responsabile stesso o suo delegato.

Esse potranno comportare la sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito per il medesimo periodo qualora incompatibili con lo svolgimento delle prestazioni concordate.

ART. 3 (decorrenza durata e risoluzione)

il/la dott.dott.ssa si impegna a garantire detta attività per n. 38 ore settimanali a decorrere dal 1° Luglio 2020, per mesi cinque e comunque entro il termine dello stato di emergenza, ed è esclusa, come per legge, ogni proroga tacita.

Al professionista verrà fornito un badge identificativo per la timbratura in entrata e in uscita per attestare la presenza al lavoro e il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale dovuto.

La modalità di effettuazione dell'orario di lavoro sono stabilite sulla base di turni di lavoro mensili predisposti da parte del responsabile della U.O.C. ove il dirigente sarà assegnato, con obbligo del dirigente di rispettarli scrupolosamente.

In caso di recesso anticipato la parte recedente dovrà darne preavviso al Direttore della struttura di afferenza. Non potranno essere avanzate pretese circa compensi per il periodo di incarico non effettuato.

ART. 4 (trattamento economico)

Il trattamento economico viene determinato, anche sulla base del trattamento economico iniziale del dirigente medico previsto dal CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e pertanto viene quantizzato in Euro 4.100,00 mensili, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali del dipendente. Sono a carico dell’Istituto gli oneri riflessi.

Il predetto trattamento economico mensile sarà corrisposto il mese successivo sulla base della rilevazione delle presenze.

ART. 5 (controversie)

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Per la risoluzione di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Potenza.

ART. 6 (disciplina del contratto: norme applicabili)

Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 2222.e segg. del Codice Civile.

ART. 7 (copertura assicurativa]

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per· la tutela legale, per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal professionista sono a totale carico dell'IRCCS/CROB.

La copertura della RCT – Colpa grave è a carico del professionista.

ART. 8 (Tutele)

In caso di malattia e/o maternità/paternità del collaboratore sono applicabili le tutele previste dall'art. 1, comma 788 della L. 27/12/2006 n. 296.

In caso di degenza ospedaliera restano fermi i limiti e i criteri stabiliti con DM Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/01/2001.

In caso di malattia/ricovero ospedaliero del collaboratore le relative indennità e prestazioni sono a carico della Gestione separata INPS per i lavoratori non titolari di pensione non iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie.

Sono fatte selve le tutele previste dal contratto di specializzazione già in essere.

ART. 9 (salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)

Il collaboratore professionista si impegna ad attenersi alle disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature ed i locali che l'Istituto mette a sua disposizione per lo svolgimento dell'incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di proiezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare.

ART. 10 (codice di comportamento)

Il collaboratore professionista si impegna a rispettare ed osservare il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 162/2013, nonché risponde disciplinarmente dei comportamenti secondo il Codice Disciplinare dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture.

Tali regolamenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell'IRCCS/CROB.

ART. 11 (trasparenza: D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Il professionista sottoscrivendo il presente contratto si impegna alla compilazione del proprio curriculum e alla trasmissione del medesimo all'Istituto da effettuare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione.

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Il professionista è consapevole che la mancata compilazione del curriculum nei termini indicati non consentirà la liquidazione del compenso.

ART. 12 (Legge 06.11.2012. n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

Il professionista da atto di essere stato informato che l’Istituto ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, reperibile sul sito web istituzionale.

Il professionista, accettando formalmente l'incarico, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni.

ART. 13 (spese di bollo e registrazione)

Tutti gli eventuali oneri, inerenti e conseguenti, per l’esecuzione del presente disciplinare sono a carico del professionista.

E’ prevista la registrazione del presente contratto solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986. .

ART. 14 (trattamento dei dati personali)

I dati personali conferiti sono trattati dall’Istituto per l'instaurazione, la gestione e l'estinzione del rapporto di lavoro o collaborazione e per le correlate finalità di natura amministrativa contabile e fiscale, nonché per finalità di medicina del lavoro igiene e sicurezza del lavoro, tutela e riconoscimento dei diritti del lavoratore, compreso l'ambito sindacale nel pieno rispetto dei principi e di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Letto, confermato e sottoscritto in data 1 Luglio 2020 in Rionero in Vulture.

IL CONTRAENTE IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Dott.ssa Cristiana MECCA

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