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Approvazione schema di convenzione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma per attività di collaborazione nei settori della ginecologia e genetica medica.. - IRCCS Crob

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Academic year: 2022

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Convenzione tra

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (codice fiscale e partita IVA:

13109681000), con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti (di seguito, anche “Fondazione”);

e

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – CROB (Centro di Riferimento Oncologico Basilicata) (partita IVA: 01323150761), con sede in Rionero in Vulture (PZ), via Padre Pio, n. 1, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Cristiana Mecca (di seguito, anche “Istituto”; e, insieme con la Fondazione, le “Parti”).

Premesso che:

a) la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito, anche “Policlinico Gemelli” o “Policlinico”), ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione; e ha conseguito, con decreto del Ministro della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nelle discipline di “Medicina Personalizzata” e “Biotecnologie Innovative”;

b) l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) è riconosciuto a livello nazionale con decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 2008 nella specializzazione oncologica;

c) l’Istituto ha manifestato l’interesse ad attivare una collaborazione scientifica con la Fondazione, anche al fine di promuovere l’aggiornamento professionale dei propri medici e lo sviluppo di protocolli clinici e di ricerca, nei settori della Ginecologia e della Genetica Medica;

d) la Fondazione vanta una significativa e consolidata esperienza nei suddetti ambiti clinici e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività ad essa affidate;

e) le Parti si riservano di valutare, anche alla luce dei concreti risultati che saranno raggiunti in virtù della presente Convenzione, la possibilità di estendere la collaborazione ad altri ambiti e settori clinici;

f) i Direttori Sanitari della Fondazione e dell’Istituto hanno espresso parere favorevole alla stipulazione della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue Art. 1

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

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La Fondazione si impegna ad eseguire in favore dell’Istituto, nei termini e alle condizioni di cui alla presente Convenzione, prestazioni ambulatoriali specialistiche ed accertamenti diagnostici in Ginecologia Oncologica e Genetica Medica (di seguito, anche il “Servizio”).

Tale Servizio è svolto, presso la struttura Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – CROB di Rionero in Vulture, mediante personale medico della Fondazione afferente alla Aree Salute della Donna e Diagnostica di Laboratorio del Policlinico Gemelli (di seguito, anche i “Medici”; o, singolarmente, il “Medico”).

I nomi dei Medici, individuati dalla Fondazione tra professionisti dotati delle competenze ed esperienze necessarie alla esecuzione del Servizio, saranno preventivamente comunicati dalla Fondazione all’Istituto.

Art. 3

Il Servizio sarà svolto – di norma, fatti salvi diversi accordi tra le Parti, e comunque sempre compatibilmente con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali erogate dalla Fondazione – con almeno un accesso mensile, della durata di una giornata lavorativa indicativamente di 9 (nove) ore, da parte di uno o più Medici, secondo un calendario concordato tra le Parti.

In ogni caso, i Medici non potranno essere più di tre per accesso.

Art. 4

Nello svolgimento del Servizio, le Parti intendono, inoltre, avviare percorsi di collaborazione volti ad assicurare ai pazienti dell’Istituto la più efficace gestione di casi clinici complessi, i quali esigono il trattamento in strutture di alta specializzazione.

Resta, comunque, inteso che eventuali trasferimenti e accessi di pazienti presso il Policlinico Gemelli avverranno, in ogni caso nel rispetto delle condizioni di urgenza e delle liste d’attesa del medesimo Policlinico; in osservanza del principio di libera scelta del paziente e della piena autonomia della Società nel riferimento dei pazienti ad altre strutture sanitarie; in conformità con tutte le norme e le linee guida applicabili.

Art. 5

Con riferimento ad ogni accesso, l’Istituto metterà a disposizione dei Medici spazi, attrezzature e risorse occorrenti e quant’altro necessario per lo svolgimento del Servizio, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.

Art. 6

Per il Servizio reso nei termini sopra descritti, l’Istituto si obbliga a pagare alla Fondazione, per ogni accesso di ciascun Medico, un corrispettivo di euro 60,00 (sessanta) per ogni ora di attività resa, oltre al rimborso spese debitamente documentate.

La Fondazione trasmetterà all’Istituto, ogni tre mesi, una fattura riguardante le attività svolte nel trimestre. Alla fattura saranno allegati un resoconto degli accessi compiuti e i titoli del rimborso spese.

L’Istituto provvederà, nel termine di 60 (sessanta) giorni dall’acquisizione della fattura, al pagamento. Il mancato o ritardato pagamento farà maturare, in favore della Fondazione, interessi legali sulle somme scadute, senza necessità di formale costituzione in mora.

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Art. 7

L’Istituto assume piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate ai pazienti, anche valendosi del Servizio oggetto della presente Convenzione.

L’Istituto dichiara che tale Servizio, comportando l’erogazione di prestazioni assistenziali in nome e per conto dell’Istituto medesimo, rientra nella copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, di cui beneficiano i propri dipendenti e/o consulenti e/o fornitori di servizi.

Art. 8

Per l’erogazione delle prestazioni oggetto del Servizio, la Fondazione, tramite il Medico, si avvarrà di risorse, locali e attrezzature messi a disposizione dall’Istituto.

La Fondazione garantisce l’idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nello svolgimento del Servizio, ivi compresa l’idoneità sanitaria e la formazione specifica sui rischi connessi al profilo professionale.

L’Istituto garantisce il costante e integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento specifico ad eventuali rischi da interferenza ed alla radioprotezione, e la piena idoneità e conformità a norma degli spazi e delle attrezzature utilizzate nella (o, comunque, funzionali alla) esecuzione di tali attività.

Esso garantisce, inoltre, l’idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nell’erogazione delle prestazioni oggetto del Servizio, già formato per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Pertanto, l’Istituto assume la responsabilità per la corretta osservanza di tutti adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza e per la relativa vigilanza, ivi compresa l’informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione del Servizio ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche in conseguenza dell’interferenza tra i soggetti coinvolti.

A tal riguardo, esso: a) trasmette alla Fondazione l’informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione della Convenzione e si impegna ad effettuare, prima dell’avvio delle attività di cui alla presente Convenzione, le specifiche informative di cui al comma precedente a favore del personale della Fondazione coinvolto, dando conferma a quest’ultima dell’avvenuto adempimento, nonché ad informare la Fondazione in merito ad eventuali aggiornamenti; b) provvede, prima dell’avvio delle attività di cui alla presente Convenzione, alla individuazione di ogni eventuale possibile rischio da interferenza e ove necessario, alla conseguente elaborazione del DUVRI destinato a diventare parte integrante della presente Convenzione con annessa quantificazione dei costi.

Art. 9

La Fondazione, nel quadro del più ampio rapporto di collaborazione regolato dalla presente Convenzione, è disponibile a svolgere – presso l’Istituto o in altre strutture individuate d’intesa fra le Parti – attività formativa e di aggiornamento professionale dei medici nei settori oggetto della presente convenzione, nonché in altri ambiti clinici concordemente individuati dalle Parti.

La Fondazione e l’Istituto potranno stabilire, in appositi “Accordi Attuativi”, contenuto, programmazione e concrete modalità di svolgimento di tali attività formative, ferma restando – in

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ogni caso – la necessità di rispettare i compiti e le esigenze istituzionali dei Medici e di assicurare il regolare svolgimento delle attività assistenziali del Policlinico.

Negli Accordi Attuativi saranno, altresì, definiti i rapporti economici fra le Parti con riguardo ai singoli eventi formativi.

Art. 10

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

L’Istituto dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (pubblicati sul sito internet:

www.policlinicogemelli.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione di tali disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 11

Le Parti si impegnano a eseguire il Servizio oggetto della Convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L’Istituto, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato A) alla presente Convenzione e parte integrante della stessa, nomina la Fondazione Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Sottoscritto l’atto, la Fondazione garantisce l’osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello esterno ingaggiato per l’esecuzione della Convenzione. La validità dell’atto si intende altresì estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della presente Convenzione.

Art. 12

La presente Convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 6 giugno 2019 e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti.

È, in ogni caso, escluso il rinnovo tacito della stessa.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione da inviare tramite posta elettronica certificata.

La Fondazione avrà, in ogni caso, diritto al pagamento dell’attività svolta sino alla data di efficacia del recesso.

Art. 13

Le parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.

Art. 14

Ogni eventuale attività promozionale o di comunicazione che faccia riferimento, in qualsiasi forma o modalità, alla collaborazione oggetto della presente Convenzione dovrà essere preventivamente condivisa tra le Parti.

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È vietato a ciascuna delle Parti l'uso - in qualsiasi forma o modalità - del nome, del marchio, del logo e, in generale, dei segni distintivi dell'altra Parte in difetto di preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

Art. 15

Ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, o comunque relativa a tale Convenzione, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Art. 16

Le eventuali spese di bollo e registrazione della presente convenzione saranno a carico della Parte richiedente.

La presente convenzione viene firmata digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali come indicati nelle Premesse.

Si allega:

- Allegato A): Atto di Nomina FPG a Responsabile del trattamento dei dati personali.

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Il Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - CROB Il Direttore Generale, dott.ssa Cristiana Mecca

Riferimenti

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