CHIARIMENTO 1 DOMANDA:
La OS 6 può essere surrogata con la OG1 in seguito alle varie sentenze del Consiglio di Stato, determine dell’Autorità lavori pubblici e sentenze del TAR le quali sono facilmente recuperabili come riferimenti.
L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n.149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di Imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano quale categoria prevalente la categoria specializzata OS6, previa espressa previsione nel bando di detta possibilità.
RISPOSTA:
In merito alla possibilità di partecipazione alla gara con la categoria OG1 in sostituzione della OS6 richiesta nel bando, si precisa che l’applicazione del principio di assorbenza non è previsto dalla lex specialis in quanto, nel caso di specie, dal punto di vista sostanziale l’attività da svolgere non è una mera manutenzione, prevedendosi una totale sostituzione della preesistente pavimentazione in moquette con una nuova pavimentazione in materiale vinilico, quindi completamente diverso, conformemente alla fattispecie individuata dall’ANAC nel Parere di precontenzioso n. 201 del 18/11/2010.