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15/2013 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA” E ART

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Academic year: 2022

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OGGETTO: ART. 13 COMMA 4 L.R. 15/2013 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA” E ART. 23-BIS COMMA 4 DEL D.P.R. 380/2001 - DECISIONE IN MERITO AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

- il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “decreto del fare”) convertito con modifiche nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ha modificato con l’art. 30 rubricato “semplificazioni in materia edilizia”, la definizione di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001

“Testo Unico dell’Edilizia” ed ha inoltre introdotto una disposizione specifica per gli interventi di ristrutturazione edilizia su aree ricadenti all’interno dei centri storici, contenuta nell’art. 23 bis, comma 4, di nuovo inserimento nel citato D.P.R. 380/2001. Le modifiche sono così sintetizzabili:

 la definizione di ristrutturazione edilizia, ricomprende ora la demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma originaria fermo il rispetto del volume. Per gli interventi su edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, resta il vincolo della sagoma preesistente; diversamente si configurano di nuova costruzione;

 il nuovo art. 23-bis, quarto comma stabilisce che per le aree ricadenti in Zona Omogenea

“A” (Centro Storico) i Comuni devono deliberare entro il 30/6/2014 in quali aree non è consentito effettuare la demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma con SCIA, o dove non è possibile presentare una variante a permesso di costruire che modifichi la sagoma. Decorso tale termine in caso di inerzia, la norma dispone interventi sostituitivi.

Nelle more della deliberazione non trova applicazione per le Zone Omogenee “A” la SCIA con modifica della sagoma;

- in pendenza dell’iter di conversione in legge del suddetto D.L. n. 69/2013, la Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 «Semplificazione della disciplina edilizia» in vigore dal 28 settembre 2013 (ad eccezione dell’art. 55 in vigore dal 31 luglio 2013), la quale all’art. 13, comma quarto, dispone che entro il 31 dicembre 2013, i Comuni devono individuare all’interno del centro storico di cui all’art. A-7 dell’Allegato alla L.R. 20/00, con propria deliberazione da aggiornare con cadenza almeno triennale:

 le aree nelle quali gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma non sono ammessi;

 le aree nelle quali gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della Scia;

 nella pendenza del termine della predetta deliberazione non trova applicazione per il

“Centro Storico” la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma;

Richiamato:

- che la disposizione dell’art. 23 bis del D.P.R. 380/2001 introdotta dal D.L. 69/2013 c.d. “decreto del fare”, è stata modificata in sede di conversione dalla L. n. 98 del 9/8/2013, in data successiva alla L.R. 30/7/2013 n. 15, e quindi prevalgono le disposizioni di dettaglio della norma statale su quella regionale che fissa quale termine perentorio per l’assunzione della delibera comunale inerente gli interventi di ristrutturazione con modifica della sagoma nel Centro Storico il 30 giugno 2014 e dispone l’intervento sostitutivo della Regione e in mancanza di tale deliberazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che:

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- il P.R.G. vigente definisce all’art. 30 e all’art. 51 delle N.T.A. gli insediamenti urbani storici (da intendersi come “centro storico” ai sensi dell’art. A-7 dell’Allegato alla L.R. 20/2000), disciplinando per ogni unità di spazio individuata nelle Tavole 1b e 1c gli interventi edilizi e gli usi ammessi, tramite apposite schede contenute nell’Appendice 2 alle N.T.A. che dispongono altresì specifici indirizzi e prescrizioni per le trasformazioni ammesse;

- il PSC, adottato con deliberazione C.C. n. 41 del 27/3/2013, individua, ai sensi dell’art. A-7 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, i centri storici e nuclei di interesse storico-architettonico e gli agglomerati d’interesse storico-architettonico, demandando al RUE la disciplina particolareggiata degli interventi;

- il RUE, adottato contestualmente al PSC, in coerenza con gli indirizzi del PSC, disciplina gli interventi sugli edifici dei centri storici tramite apposite schede contenute nell’Allegato 2 al Tomo III riportanti specifici indirizzi e prescrizioni per le trasformazioni ammesse;

- il PRG vigente ed il PSC - RUE adottati individuano nel territorio comunale due centri storici: centro storico di Imola e centro storico di Sasso Morelli;

Ritenuto, ai fini delle decisioni di cui all’art.13 comma 4 L.R. 30/7/2013 n. 15 e dell’art. 23 bis comma 4 del DPR 380/2001, di disporre quanto segue:

- per il P.R.G. vigente:

poiché le schede di cui all’Appendice 2 ammettono l’intervento di Ristrutturazione Edilizia per le unità di spazio del centro storico corrispondenti alle tipologie edilizie denominate “Kn: unità edilizia novecentesca a capannone”, “E: unità edilizia eterogenea”, “Nit: unità edilizia di base residenziale novecentesca di interesse storico testimoniale”, per le quali dettano specifiche prescrizioni di dettaglio:

- non si ammette la modifica della sagoma per la tipologia “Nit”, in quanto relativa ad una classe di edifici di un particolare periodo storico (primi del ‘900) in cui vanno preservati elementi ed aspetti di interesse storico;

- si ammette la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma per le tipologie “Kn” ed

“E”, in quanto tali tipologie non necessitano di ulteriori tutele restrittive;

- per il Rue adottato:

poiché le schede di cui all’Allegato 2 al Tomo III ammettono l’intervento di Ristrutturazione Edilizia Conservativa (REC) per le unità di spazio del centro storico corrispondenti alle tipologie edilizie denominate A, An, B, Bo, Bn, C, Co, Cn, t, f, f*, Ko, Uo, Un, Mo, MCo, Mn, So, Sn, Sn*, T, T*, Dn, Nit, na, mentre ammettono l’intervento di Ristrutturazione Edilizia (RE) per le tipologie edilizie Kn ed E :

- non si ammette la modifica della sagoma per le tipologie edilizie: A, An, B, Bo, Bn, C, Co, Cn, t, f, f*, Ko, Uo, Un, Mo, MCo, Mn, So, Sn, Sn*, T, T*, Dn, Nit, na, in quanto presentano caratteristiche architettoniche e formali da preservare. Le prescrizioni di dettaglio, contenute nelle relative schede, impediscono comunque tale modifica. Pertanto per tali edifici, tenuto conto della normativa sopravvenuta, si conferma l’esclusione della modifica della sagoma.

In sede di controdeduzione alle osservazioni ed approvazione del RUE verrà riesaminata la categoria di intervento;

- si ammette la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma per le tipologie “Kn” ed

“E”, in quanto tali tipologie non necessitano di ulteriori tutele restrittive;

Ritenuto inoltre di stabilire che per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma i lavori non potranno avere inizio prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione

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della SCIA, stante la necessità di operare verifiche preventive a tutela dell’intero centro storico e tenuto conto dell’applicazione di una nuova normativa in un contesto di rilevante interesse;

Vista:

- la legge regionale 30/7/2013 n. 15 con particolare riferimento all’art. 13 comma 4;

- la legge regionale 24/3/2000, n. 20 art. A-7 dell’Allegato;

- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 art. 23bis comma 4;

- dato atto che la bozza del presente atto è stata preventivamente pubblicata presso l’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 come previsto per l’attività di pianificazione;

- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, dato l’obbligo di rispettare il termine perentorio (30/6/2014) fissato dalla legge e consentirne la più ampia diffusione con la massima tempestività stante l’esigenza di dare informazioni ai professionisti ed operatori del settore dell’edilizia;

Visto inoltre che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Responsabile di Procedimento __________ sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,

- dato atto che in assenza del Dirigente, il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal Segretario Generale, dott.ssa D'Amore Simonetta che lo sostituisce in virtù dell’atto sindacale prot. gen. 2112 del 2/1/2014;

D E L I B E R A

per ottemperare all’obbligo di cui alla legge regionale n. 15/2013 art. 13 comma 4 e al DPR 380/2001 art. 23 bis comma 4, quanto segue:

1) per il P.R.G. vigente:

- non si ammette la modifica della sagoma per la tipologia “Nit: unità edilizia di base residenziale novecentesca di interesse storico testimoniale”, in quanto relativa ad una classe di edifici di un particolare periodo storico (primi del ‘900) in cui vanno preservati elementi ed aspetti di interesse storico.

- si ammette la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma per le tipologie edilizie

“Kn: unità edilizia novecentesca a capannone” ed “E: unità edilizia eterogenea”, in quanto tali tipologie non necessitano di ulteriori tutele restrittive;

2) per il Rue adottato:

- non si ammette la modifica della sagoma per le tipologie edilizie: A, An, B, Bo, Bn, C, Co, Cn, t, f, f*, Ko, Uo, Un, Mo, MCo, Mn, So, Sn, Sn*, T, T*, Dn, Nit, na, in quanto presentano caratteristiche architettoniche e formali da preservare. Le prescrizioni di dettaglio, contenute nelle relative schede, impediscono comunque tale modifica. Pertanto per tali edifici, tenuto conto della normativa sopravvenuta, si conferma l’esclusione della modifica della sagoma.

In sede di controdeduzione alle osservazioni ed approvazione del RUE verrà riesaminata la categoria di intervento;

- si ammette la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma per le tipologie “Kn”, “E”, in quanto tali tipologie non necessitano di ulteriori tutele restrittive;

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3) di stabilire che per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma i lavori non potranno avere inizio prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA, per le ragioni in premessa esposte;

4) di dare atto che la bozza del presente provvedimento, in quanto atto di pianificazione, ha trovato preventiva pubblicazione presso l’apposizione sezione del web del Comune ai sensi dell’art. 39 del D.ls. 33/2013;

5) di disporre la divulgazione della presente deliberazione attraverso il sito web del Comune e con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto opportuno.

E.I.

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