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TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III BIS - sentenza 26 settembre 2012 n. 8142

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TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III BIS - sentenza 26 settembre 2012 n. 8142 - Pres. Speranza, Est. Pisano - Codacons (Avv. Rienzi) c. Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Pubblica Amministrazione, Ministero per l’Istruzione, l'Innovazione e la Ricerca (Avv.ra Stato) - (in parte dichiara inammissibile, in parte rigetta il ricorso).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ricorso previsto dall’art. 1 del D.L.vo n. 198 del 2009 (c.d. class action per l’efficienza della P.A.) - Proposto dal Codacons - Nei confronti di diverse PP.AA. - In relazione alla necessità di provvedere alla rimozione delle omissioni concernenti l’adozione degli atti amministrativi generali previsti dalla legge in materia di assunzioni nella scuola, e dell’abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato - Inammissibilità - Ragioni.

E’ inammissibile una azione collettiva in tema di efficienza della P.A.

ex artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 198 del 2009, con la quale il Codacons, al fine di contenere il fenomeno del c.d. precariato nella scuola, ha chiesto l'accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere, da parte delle PP.AA. evocate in giudizio, all’adozione degli atti

amministrativi generali previsti dalla legge in materia di assunzioni, e dell’abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato, e, in

particolare, dell’obbligo di adottare tutti gli atti amministrativi generali resi obbligatori dalla l. n. 333 del 2001, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70 CE- che impone, ogni anno, il

completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato e delle nomine dei supplenti entro il 31 luglio, e comunque dall’art. 2, l.

n. 241 del 1990 - affinché possa scongiurarsi per il futuro il fenomeno della reiterata conclusione di contratti a tempo determinato, in luogo della assunzione a tempo indeterminato, con lesione sia dell’interesse legittimo dei docenti sia degli studenti e delle loro famiglie- Infatti, la

"class action" ex artt. 1 e 3, D.lgs. 198 del 2009 costituisce un rimedio esperibile contro la P.A. per violazione di termini o per mancata

emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento (1); nella specie, invece, a prescindere dall’individuazione del termine perentorio entro il quale la P.A. avrebbe dovuto provvedere, appare mancante una

specifica norma di legge o regolamentare che imponga al Miur di adottare gli atti programmatici di indirizzo nei confronti

dell’amministrazione periferica, volti a scongiurare il fenomeno del precariato, i quali devono comunque intendersi come conseguenza successiva ed ulteriore, ma non specificatamente imposta, della normativa richiamata dal Codacons (1).

---

(1) Cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 20 gennaio 2011, n. 552, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/tarlazio3_2011-01-20-2.htm

(2)

Sulla c.d. class action per l'efficienza della P.A. v. da ult. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 3 settembre 2012, n. 7483, in LexItalia.it, pag.

http://www.lexitalia.it/p/12/tarlaziorm_2012-09-03-1.htm ed ivi ulteriori riferimenti.

N. 08142/2012 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8301 del 2011, proposto da:

CODACONS - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Rienzi con domicilio eletto presso Uff.Legale Nazionale Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Pubblica Amministrazione, Ministero per l’Istruzione, l'Innovazione e la Ricerca, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell’inottemperanza alla diffida ex art. 3 comma 2 del d.lvo 198/09, notificata in data 21.03.2011, volta a denunziare l’omissione degli atti amministrativi generali previsti dalla legge in materia di assunzioni e l’abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

(3)

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Codacons, assumendo di essere legittimata ai sensi dell’art.1 commi 1 e 4 del D.lvo 198/08 in quanto Associazione avente, tra le altre, la finalità statutaria di tutelare "il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni" nonché "il diritto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità" (art.2 Dlgs. 206/05) sia in proprio, sia in quanto rappresentante delle Associazioni ad essa affiliate, e nella specie l’Associazione per i diritti civili nella scuola,

nonché degli insegnanti precari iscritti all’associazione, ha proposto class action al fine di ottenere, ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 3 dlgs 198/09, l’adozione degli atti programmatici di carattere generale ed obbligatori, non aventi carattere normativo, atti a rimuovere e predisporre tutti gli interventi necessari, e comunque riportare in termini di normale tollerabilita'

l'emergenza legata al fenomeno del precariato nella scuola, al fine di "evitarne la ricostituzione e di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici"

( L.296/06).

In particolare, la ricorrente ha esposto di avere diffidato, ex art. 1 del d.lgs. n.

198 del 20/12/2009, le resistenti (in epigrafe analiticamente indicate) ad adottare, entro il termine di 90 gg., tutti gli atti amministrativi generali resi obbligatori dalla legge n.333/2001, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70 CE- che impone ogni anno il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato e delle nomine dei supplenti entro il 31 luglio, e comunque dall’art.2 della legge n.241/90 - affinchè possa scongiurarsi per il futuro il fenomeno della reiterata conclusione di contratti a tempo

determinato, in luogo della assunzione a tempo indeterminato, con lesione sia dell’interesse legittimo dei docenti sia degli studenti e delle loro famiglie.

Pertanto, l’Associazione ricorrente ritiene che sia obbligo delle

amministrazioni resistenti emanare tutti gli atti normativi generali obbligatori, non aventi contenuto normativo, volti a regolamentare le fattispecie in oggetto e, specificamente, che sia preciso obbligo del MIUR, ai sensi dell’art.1 comma 605, 1.c della Legge 296/06, impartire "direttive generali agli uffici periferici al fine di evitare l’abuso dell’utilizzazione dello strumento del contratto a tempo determinato".

(4)

Conformemente, il CODACONS ha proposto il presente ricorso, volto altresì ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto sia in proprio dall’Associazione che dagli utenti.

Con atto del 22/02/12 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della ricerca.

La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 5 luglio 2012.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di prescindere, nel caso in esame, dalla sussistenza

dell’interesse del Codacons ai sensi dell’art.1, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 198 del 20/12/2009, in quanto il ricorso è sotto altro profilo in parte inammissibile e, in parte, infondato.

Giova infatti evidenziare che, non essendo stata proposta da parte ricorrente azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto ai sensi

dell’art.2 della legge n.241/90, è precluso al Collegio il relativo accertamento incidentale in questa sede.

Per tale motivo, non possono trovare ingresso nel presente giudizio tutte le considerazioni- peraltro dettagliatamente esposte da parte ricorrente nella memoria difensiva- relative alla violazione, da parte dell’amministrazione, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui art. 2 recita che «ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato

d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso».

Solo una volta accertata, da parte del giudice amministrativo, l’illegittimità del silenzio-rifiuto, infatti, il Collegio potrebbe affrontare l’ulteriore questione sollevata dalla difesa di parte ricorrente, ovvero se il decorso del termine previsto dall’art.2 della legge n.241/90- norma generale sul procedimento amministrativo- costituisca parametro di riferimento rilevante anche ai fini dei presupposti temporali costitutivi per la proposizione della c.d "class action".

In parte qua, pertanto, il ricorso va ritenuto inammissibile.

Il ricorso è, altresì, infondato, nella parte in cui parte ricorrente ravvisa la violazione del termine per l’adozione degli atti programmatori in epigrafe nel disposto delle Leggi n.33/2001; L.n.296/2006, n.133/2008 e nella Direttiva europea 1990/70/CE la quale, all’art.2, prevede che "

"GLI STATI MEMBRI METTONO IN ATTO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA ENTRO IL 10 LUGLIO 2001...GLI STATI

MEMBRI POSSONO FRUIRE DI UN TEMPO SUPPLEMENTARE NON SUPERIORE AD UN ANNO.."

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In particolare, tali disposizioni normative, per quanto attinenti alla gestione delle risorse umane e alle modalita' di conferimento delle supplenze

attraverso i contratti a tempo determinato, contrariamente a quanto

argomentato da parte ricorrente non contengano alcuna disposizione che, specificatamente e con carattere di obbligatorietà, imponga

all’amministrazione scolastica di impartire direttive agli uffici periferici, entro termini stabiliti, direttive al fine di scongiurare o limitare il fenomeno del precariato.

Infatti, stando al prospetto riepilogativo di parte ricorrente:

l- la legge n.33/2001 impone esclusivamente di concludere i procedimenti di stipula dei contratti entro il 31 luglio di ogni anno (termine prorogato al 31 agosto dalla L.n.167/2009);

2- il termine triennale di cui alla L.n.296/2006 è volto, in via meramente programmatica ma senza la previsione di direttive agli Uffici periferici, a sollecitare la "adeguata soluzione al fenomeno del precariato e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici..";

3-il termine dei 18 mesi richiamato è previsto esclusivamente al fine di una "

attività di monitoraggio" relativamente "agli aggiornamenti dei sistemi di reclutamento";

4- il piano di cui alla L.n.133/2008, che "A PARTIRE DALL'ANNO

SCOLASTICO 2009/2010 IMPONE UN PIANO PROGRAMMATICO" che

""RAZIONALIZZI L'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E DIA MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA AL SISTEMA SCOLASTICO" non prevede nè dispone comunque nel senso richiesto da parte ricorrente .

5-Infine, i termini imposti dalla direttiva europea richiamata possono ritenersi vincolanti solo nei confronti degli " STATI MEMBRI", al fine di adottare "LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE' NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA ENTRO M 10 LUGLIO 2001...GLI STATI MEMBRI POSSONO FRUIRE DI UN TEMPO SUPPLEMENTARE NON SUPERIORE AD UN ANNO.."

Quanto all’oggetto degli atti generali da emanare, chiarito da parte ricorrente che "L'AZIONE NON HA OVVIAMENTE AD OGGETTO L'INTERESSE ALLA STABILIZZAZIONE DI POSTI DI LAVORO E NENACHE chiediamo CHE I PIANI PROGRAMMATICI ASSICURINO QUESTO IN TERMINI DI INTERESSE O ASPETTATIVA LEGITTIMA" ma, esclusivamente, l’adozione di atti

programmatici tesi a scongiurare il fenomeno de quo, affinchè "I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AVVENGANO SECONDO LE DIRETTIVE CHE LA LEGGE EUROPEA E NAZIONALE IMPONE, NEL SENSO DI EVITARE

L'ABUSO DEL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO", è lo stesso Codacons a chiarire che si tratterebbe dell’emanazione "DI

QUEGLI ATTI GENERALI CHE DIANO I PALETTI ENTRO CUI L'AZIONE AMMINISTRATIVA SPICCIOLA DEI DIVERSI UFFICI SCOLASTICI

REGIONALI, DIRIGENTI SCOLASTICI, POSSA LEGITTIMAMENTE OPERARE NELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI CONTRATTI IN QUESTIONE".

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Tuttavia, se ciò è certamente auspicabile, nell’ottica del rispetto del principio costituzionale del "Buon Andamento" della azione amministrativa, soprattutto sotto lo specifico profilo della relativa valenza come tecnica di tutela contro lo sperpero del denaro pubblico, richiamato da parte resistente,

Il gravame, pertanto, in parte qua non può trovare accoglimento.

Com’è noto, infatti, la "class action" di cui agli artt.1 e 3 dlgs 198/09

costituisce un rimedio esperibile contro la p.a. per violazione di termini o per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011 , n. 552) laddove, a prescindere dall’individuazione del

termine perentorio entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto

provvedere, appare mancante una specifica norma di legge o regolamentare che imponga al Miur di adottare gli atti programmatici di indirizzo nei

confronti dell’amministrazione periferica, volti a scongiurare il fenomeno del precariato, i quali devono comunque intendersi come conseguenza successiva ed ulteriore, ma non specificatamente imposta, della normativa richiamata dal Codacons.

In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte va respinto.

Le spese di giudizio, tenuto conto della novità e peculiarità delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26/09/2012.

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