• Non ci sono risultati.

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 05-02-2021

Messaggio n. 515

OGGETTO: Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande

Facendo seguito alla circolare n. 2 del 2021, con il presente messaggio si comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di “congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

(2)

tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

Si ricorda che:

- il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa, salvo proroghe.

- il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

Riferimenti

Documenti correlati

Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23

2328 del 4 giugno 2020 sono state fornite indicazioni relative al flusso di gestione semplificato per la presentazione di domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga

157 del 2020, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, con il presente messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle

OGGETTO: Congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.. Rilascio della

In particolare, con riferimento al requisito occupazione dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente), per le

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, volte alla corretta gestione dei pagamenti diretti degli ANF per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive

Alle medesime conclusioni si perviene per quanto attiene ai termini di trasmissione delle domande di trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione

In attuazione della disposizione sopra richiamata, si precisa che si è provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di