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Guida sintetica al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo 2015 - 2019

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Guida sintetica al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo 2015 - 2019

A cura di Giulia Rosolen

Fonti Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (articolo 1 comma 35), Decreto MEF del 27 maggio 2015, Circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2016.

Definizione Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese (ivi comprese le reti d’impresa ed i consorzi che effettuano attività di ricerca e sviluppo), a prescindere dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Decorrenza Il credito spetta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art. 3 comma 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l’art. 3 comma 1 del Decreto MEF del 27 maggio 2015)

Agevolazione Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca ammonti ad almeno 30.000 euro ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Sono ammissibili al credito d’imposta:

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 lavori sperimentali o teorici svolti per l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

 ricerca pianificata o indagini critiche, per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;

 acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

 attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;

 elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purch non

siano destinati a uso commerciale;

 realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida

Misura dell’agevolazione

 Il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 50 per cento della spesa incrementale relativa ai costi

sostenuti per il personale altamente qualificato, assunto direttamente ovvero per il tramite di agenzie di

somministrazione di lavoro, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di

dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di

ambito tecnico. Il credito d’imposta riconosciuto nella medesima misura anche per le spese relative a

contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese,

comprese le start- up innovative.

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 Il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 25 per cento della spesa incrementale per le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnolo gica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Documentazione Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non pi necessaria una specifica istanza

telematica. Il credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

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