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(1)

Il bilancio d’esercizio 2010

dott. Mauro Nicola

(2)

IL PROCEDIMENTO

DI APPROVAZIONE

(3)

Esercizio chiuso al 31/12/2010

La tempistica dell’approvazione

(società di capitali con collegio sindacale)

Redazione del progetto di bilancio

da parte degli amministratori

Almeno 30 giorni

prima dell’assemblea 31 marzo 2011 29 maggio 2011 Deposito del bilancio

e relazione del collegio sindacale presso la sede sociale

Almeno 15 giorni

prima dell’assemblea 15 aprile 2011 14 giugno 2011

Assemblea per l’approvazione

del bilancio

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

(entro 180 se si

proroga) 30 aprile 2011 29 giugno 2011 Deposito (telematico)

del bilancio presso il Registro imprese

Entro 30 giorni dalla data di approvazione

30 maggio 2011 29 luglio 2011

Termine ordinario

Termine prorogato

Adempimento Scadenza

(4)

Esercizio chiuso al 31/12/2010

La tempistica dell’approvazione

(società di capitali senza collegio sindacale)

Redazione del progetto di bilancio da parte degli

amministratori e deposito del bilancio presso la sede sociale

Almeno 15 giorni

prima dell’assemblea 15 aprile 2011 14 giugno 2011

Assemblea

per l’approvazione del bilancio

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se si

proroga)

30 aprile 2011 29 giugno 2011

Deposito (telematico) del bilancio presso il Registro imprese

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio

30 maggio 2011 29 luglio 2011 Termine

ordinario

Termine prorogato

Adempimento Scadenza

(5)

ART. 2364 APPROVAZIONE BILANCIO

(6)

Il termine prorogato

Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato

RINVIO DEI TERMINI

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società

ESEMPI (forniti dalla dottrina):

 Società che deve procedere alla valutazione di partecipazioni in altre società

 Dimissioni degli amministratori in prossimità dell’

assemblea con subentro di nuovi amministratori

 Organizzazione produttiva e contabile decentrata, ciascuna con contabilità autonoma e separata

 Partecipazione della società ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale

 Modifiche profonde al sistema informatico che

impongono nuove procedure e nuovo addestramento

 Modifiche profonde alla struttura organizzativa

con ridefinizione dell’organigramma o dei flussi funzionali

(7)

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

LIQUIDATORI

DEPOSITO REDAZIONE

NO TRIENNALE CANCELLAZIONE ORDINARIA

METODOLOGIA

ART. 2490

(8)

IL BILANCIO

ABBREVIATO

(9)

I limiti per l’accesso

• o, successivamente, per due esercizi consecutivi

totale dell’attivo dello

Stato Patrimoniale

ricavi delle vendite e delle prestazioni

Euro 4.400.000

Euro 8.800.000

NON abbiano superato due dei seguenti limiti

Le società (non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando

•nel primo esercizio secondo dottrina prevalente

non devono essere ragguagliati ad anno

i parametri rispettati non devono essere necessariamente gli stessi

somma degli importi di cui alle lettere A, B, C, D

dell’attivo patrimoniale

importo A1 del conto economico

(10)

Avvertenze per l’uso

la società che redige il bilancio in forma abbreviata

sarà obbligata a redigerlo nella forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo

abbia superato due dei limiti sopramenzionati nel calcolo

dei limiti sopramenzionati

attenzione alla contabilizzazione ed

esposizione in bilancio delle operazioni che inf luenzano la quantificazione

• dell’attivo

• dei ricavi

(es.: ricevute bancarie, resi, sconti, abbuoni, …)

(11)

FORMATO

DOCUMENTI

(12)

Formato documenti

(13)

LE POLITICHE DI BILANCIO

(14)

LE POLITICHE DI BILANCIO

1. COMPRESSIONE AMMORTAMENTI 2. CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI

3. RINVIO DI COSTI O ANTICIPAZIONE DI RICAVI 4. DISATTENZIONE ALLE SVALUTAZIONI

5. SUPERVALUTAZIONE DEL MAGAZZINO SIRENE TENTATRICI

(15)

AMMORTAMENTI

2010

(16)

La “proroga” degli ammortamenti anticipati =>

solo per il 2008 !!!

• non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare ex art. 102 comma 2 del TUIR

• l’eventuale differenza non imputata a c/economico può essere dedotta nella DR

• acquisti nel 2008

• ed entrati in funzione nel 2008 per i beni

nuovi

art. 1, comma 34,

L. 244/2007

escluse le autovetture non strumentali

NO 2009

(17)

ESEMPIO AMMORTAMENTI

IL DECREMENTO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO PRESUPPONE UN CAMBIAMENTO DI STIMA

Modifica nella vita utile residua di un cespite

Si supponga che, dopo 4 anni, ci si renda conto che un impianto, originariamente stimato avere una vita utile di 10 anni, ha in realtà una vita utile residua di soli 3 anni e non più dei rimanenti 6 anni a suo tempo previsti. In questo caso, il residuo valore di 6/10 del costo originario sarà ammortizzato in tre anni. Per i cambiamenti di stima, infatti, non si pone il problema di scegliere fra metodo prospettico (quello sopra delineato) e metodo retroattivo di contabilizzazione degli effetti.

Un cambiamento di stima è parte del normale procedimento di formazione del bilancio d'esercizio. I bilanci di esercizi precedenti contenevano stime fondate su informazioni ed esperienze disponibili a quel tempo non devono essere intaccati.

(18)

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2010

SINDACATO DEL FISCO

Legge 244/2007, art. 34

“gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico

possono essere disconosciuti

dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili”.

ADEGUARSI ALLE PRESCIRZIONI DELL’OIC E MOTIVARE IL TUTTO IN NOTA INTEGRATIVA

(19)

La modifica dei piani di ammortamento

OIC 16: La modifica dei piani di ammortamento

“Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al

netto degli ammortamenti fino a quel momento

effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito

sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica

deve essere motivata nella nota integrativa”.

(20)

Esempi di fattori che influenzano la vita utile

deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;

grado di utilizzo;

esperienza relativa alla durata economica dei cespiti sia dell'impresa, sia del settore industriale in cui questa opera;

stime dei produttori del cespite;

perizie;

obsolescenza, sia del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) sia del prodotto per cui viene adoperato;

correlazione con altri cespiti: se un cespite viene acquisito per migliorare un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di

utilizzazione del cespite originario;

piani aziendali per la sostituzione dei cespiti;

fattori ambientali;

condizioni di utilizzo.

(21)

La modifica dei piani di ammortamento

 costo di un bene strumentale: 9.000

 valore residuo: zero

 costo ammortizzabile: 9.000

 vita utile: 9 esercizi

 ammortamento annuo (a quote costanti) 9.000 : 9 anni = 1.000

 al termine dell’esercizio 8 il valore contabile del bene è pari a 1.000

 se la previsione di vita utile residua passa da 1 anno a 2

anni, la quota di ammortamento dell’anno 9 e dell’anno 10

diventa 500 (valore contabile 1.000/2 anni), ed il periodo di

ammortamento complessivo si allunga a 10 esercizi.

(22)

PERDITE

SU CREDITI

(23)

DA REALIZZO

PERDITE SU CREDITI

ART. 101 COMMA 1

TUIR

ART. 101 COMMA 5

TUIR

DA VALUTAZIONE

Perdite su crediti

(24)

DEDUCIBILITÀ IN PRESENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI

DI INESIGIBILITÀ

PERDITE SU CREDITI

DEDUCIBILI UNICAMENTE NELL’ESERCIZIO DI MANIFESTAZIONE

DEGLI ELEMENTI

DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO DI APERTURA

DELLA PROCEDURA DEDUCIBILI IN OGNI CASO

SE IL DEBITORE È

SOTTOPOSTO A PROCEDURA CONCORSUALE

Perdite su crediti

AMMESSA DEDUCIBILITÀ SUCCESSIVA AL VERIFICARSI

DEGLI ELEMENTI

ADC 172

Cass. 16630/2005

Cass. 12831/2002

(25)

Evento C. c. TUIR

• Fallimento anno x

• Conoscenza anno x Perdita anno x Perdita anno x

• Fallimento anno x

• Conoscenza anno x + 1 Perdita anno x Perdita anno x

• Fallimento anno x + 1

• Conoscenza anno x + 1 entro C.d.A. per bilancio

Perdita anno x Perdita anno x + 1

1. Irrilevante momento di conoscenza

2. Rilevante momento di esistenza e oggettiva determinabilità

ADC 172

Perdite su crediti

(26)

 Iscrizione dei crediti in bilancio

 La cessione dei crediti

 Profili tributari delle perdite su crediti

 Le perdite su crediti nelle procedure concorsuali

SVALUTAZIONE DEI CREDITI

(27)

Metodo analitico Metodo sintetico

Presumibile valore di realizzo

Analisi dei singoli crediti

Applicazione di coefficienti

ISCRIZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO

(28)

Cessione pro soluto

cessione a titolo definitivo, senza possibilità di azione di regresso da parte del cessionario

i crediti devono essere rimossi dal bilancio

risultato dell’operazione = differenza tra l’importo ricevuto e l’importo per i cui i crediti ceduti erano iscritti in bilancio

Cessione pro solvendo

cessione con azione di regresso

contabilizzazione

rimozione del credito, rilevazione

dell’anticipazione ricevuta e del credito residuo vantato nei confronti del cessionario

mantenimento dei crediti ceduti, rilevazione anticipazione ricevuta e debito, di pari importo, verso il cessionario

LA CESSIONE DEI CREDITI

(29)

Svalutazioni

deducibilità nel limite dello 0,50% dei crediti iscritti in bilancio, fino al massimo del 5%

PROFILI TRIBUTARI DELLE PERDITE SU CREDITI

• Perdite

– certezza  dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito

– precisione  provare il mancato realizzo e il carattere definitivo della perdita

(30)

Assoggettamento del debitore

a procedura concorsuale

Presunzione di sussistenza delle condizioni di certezza e

precisione

Deducibilità della perdita

LE PERDITE SU CREDITI NELLE

PROCEDURE CONCORSUALI

(31)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

Perdite su crediti: deducibilità in caso di fallimento o procedure concorsuali.

MASSIMA

•L’esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori.

•Ciò può avvenire o nell’esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi.

(32)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

•L’art. 101, c. 5 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando si è in presenza di procedure concorsuali.[1]

•Per quanto riguarda le procedure concorsuali, la disposizione non ha il significato di presumere la perdita dell’intero credito alla data d’inizio della procedura stessa, bensì di introdurre una presunzione semplice riguardo alla certezza della perdita, la cui entità deve essere valutata attentamente in ogni singolo caso, considerando il presumibile valore di realizzo del credito.[2]

[1] Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria (cfr. anche C.M. 10.05.2002, n. 39/E).

[2] Cassazione, sentenza n. 12831 del 4.09.2002.

(33)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

L’art. 101, c. 5 Tuir – nel momento in cui riconosce la perdita del credito all’apertura della procedura concorsuale – non deve essere considerato come un’imposizione, al contribuente, dell’obbligo di dedurre in quell’esercizio l’intero ammontare del credito stesso (pena il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in caso di deduzione della perdita in un esercizio successivo), ma riconosce, anche sul piano fiscale, la validità della stima del valore di presumibile realizzo effettuata dall’imprenditore caso per caso.[3]

[3] Cassazione, sentenza n. 12831 del 4.09.2002 e

Assonime, circolare n. 69 del 23.12.2005 (pag. 38).

(34)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

•La presunzione di sussistenza di elementi certi e precisi vale per tutta la durata della procedura concorsuale; pertanto, la deducibilità della perdita deve ritenersi ammissibile – per tutta la durata della procedura – nei limiti dell’imputazione a bilancio.[4]

•Ad esempio, il credito di 100 verso un fallito può originare in bilancio una perdita correttamente stimata di 70 nell’esercizio di apertura del fallimento – costituendo componente negativo di reddito per l’importo di 70 nello stesso periodo di imposta – con la possibilità di dedurre il residuo di 30 negli esercizi successivi se e quando – civilisticamente – si manifesterà la residua perdita.[5]

[4] Le imprese minori devono annotare separatamente le perdite nei registri Iva (art. 18, c. 3 DPR n. 600/1973).

[5] SECIT relazione su attività svolta nel 1990, punto

4.1.11.

(35)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

•La valutazione dell’imprenditore, se correttamente effettuata ed iscritta in bilancio, è vincolante anche ai fini fiscali, non legittimando eventuali contestazioni da parte della pubblica amministrazione.[6]

•Tuttavia, la valutazione dell’imprenditore non può essere totalmente discrezionale: non è possibile scegliere l’esercizio a cui imputare la perdita ma, nella valutazione dei crediti e nella rilevazione delle perdite, occorre attenersi ai principi di verità e correttezza (art. 2423, c. 2 C.C.) e di prudenza (art. 2423 bis, c. 1, n. 4 C.C.), tenendo conto dell’effettivo grado di recuperabilità del credito, anche in funzione di eventuali garanzie (privilegi, ipoteche, garanzie personali di terzi, ecc.).[7]

[6] Vedasi anche ABI, circolare TR/003527 del 12.041990.

[7] Cassazione, sentenza n. 12831/2002 e Assonime,

circolare n. 69 del 2005, citate.

(36)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

Per effetto dell’art. 101, c. 5 Tuir, se l’imprenditore documenta sufficientemente i criteri in base ai quali ha operato la stima del presumibile valore di realizzo dei crediti nei confronti di soggetti in procedura concorsuale (esempio: crediti di importo significativo, con pareri di legali interni od esterni riguardanti l’effettiva recuperabilità del credito), sarà l’Amministrazione Finanziaria a dover dimostrare, se ve ne saranno i motivi, che i criteri seguiti dall’imprenditore sono erronei, tanto da inficiare la verità e correttezza del bilancio.[8]

[8] Le imprese bancarie o finanziarie (i cui crediti sono normalmente assistiti da garanzie reali o personali) iscrivono spesso, nell’esercizio di apertura della procedura concorsuale, una perdita su crediti di ammontare inferiore al valore nominale del credito (per la parte eccedente la garanzia); le imprese industriali o commerciali (i cui crediti sono raramente assistiti da garanzia) stralciano, più frequentemente – nell’esercizio stesso – l’intero ammontare del credito.

(37)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

I principi sopra esposti non sono contraddetti dalla giurisprudenza della Cassazione[9] in cui si afferma che:

•“l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto;

• poiché in quel momento stesso si materializzano gli elementi “certi e precisi”

della sua irrecuperabilità.

[9] Cassazione, sentenza n. 16330 del 3.08.2005.

(38)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

Tale giurisprudenza, infatti:

•riguarda una controversia relativa a perdite su crediti verso soggetti non interessati da procedure concorsuali;

•conferma che le perdite su crediti devono essere dedotte obbligatoriamente nell’esercizio in cui sono certe, senza che il contribuente abbia la facoltà di scegliere l’esercizio in cui dedurle;

•ma non entra nel merito dei criteri da utilizzare per l’effettiva quantificazione dell’entità della perdita che, in ciascun esercizio, abbia acquisito il connotato della certezza.

(39)

Norma di comportamento 172 ADC Milano

•In altri termini, non afferma che l’intero ammontare del credito debba essere stralciato in un solo esercizio, a pena di indeducibilità del residuo ammontare negli esercizi successivi, né potrebbe essere diversamente poiché, altrimenti, la norma fiscale condizionerebbe la deducibilità della perdita ad un comportamento che, in molti casi, costituirebbe violazione delle norme di redazione del bilancio.

•L’apertura della procedura concorsuale rimane, quindi, un momento in cui si presume la sussistenza di una perdita, ma la sua quantificazione e rilevanza deve essere determinata – nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 2423, c.

2 e 2426, c. 1, n. 8) C.C. e del principio di prudenza di cui all’art. 2423 bis, c. 1, n.

4 C.C. – da parte dell’imprenditore.

(40)

I COMPENSI E LE INDENNITA’

DEGLI AMMINISTRATORI

(41)

Indennità fine mandato

Non esiste per la sua Determinazione

Si determina contrattualmente

Problematiche fiscali Art. 17, c. 1, lett c) Tuir

A differenza

del TFR TASSAZIONE

SEPARATA

Indispensabile prevederla prima dell’inizio del rapporto

Indispensabile data certa

(42)

Indennità fine mandato

Aspetti contributivi (lettera INPS 15/3/01)

Inps

Gestione separata 2010

26,72% 17%

Senza

altra previdenza Con

altra previdenza

INPS Massimale contributivo

€ 92.147

(43)

I.F.M. tramite polizza assicurativa

Con versamento direttamente all’amministratore

La parte capitale è emolumento (imponibile Inps e

Irpef ordinaria o separata)

Il rendimento finanziario è reddito di capitale

(imponibile Inps e fiscalmente imposta sostitutiva del 12,5%)

Con versamento alla società

Il rendimento finanziario non forma reddito all’amministratore

Forma reddito alla società (ritenuta del 12,5% viene scomputata in Unico poiché è

a titolo d’acconto

(44)

Polizze amministratori

Polizze assicurative danni atti aziendali R.M. 187/E del 9.2.2003

Il sostenimento di premi assicurativi per assicurazioni contratte per coprire l’amministratore dal rischio di attivazioni di azioni di responsabilità per il suo operato

aziendale sono deducibili dal reddito d’impresa. Ciò nonostante per l’amministratore esse non concorrono alla

formazione del suo reddito

(45)

Polizze amministratori

Polizze assicurative infortuni aziendali Circ. 67/E del 6 Luglio 2001

Il sostentamento di premi assicurativi per assicurazione

contratte per risarcire l’amministratore a infortuni e malattie professionali sono deducibili per la società e

non formano reddito all’amministratore

(46)

Polizze assicurative temporanea caso morte La compagnia paga il capitale (alla società) solo

se l’amministratore muore;

diversamente incamera il premio .

La società deduce e per l’amministratore (ovviamente) non vi è reddito

Polizze amministratori

(47)

I LAVORI IN CORSO

DI ESECUZIONE

(48)

Disciplina civilistica

criterio della commessa completata

criterio della percentuale di completamento

Disciplina fiscale

criterio della percentuale di completamento LA VALUTAZIONE DELLE OPERE IN

CORSO DI DURATA ULTRANNUALE

(49)

Art. 2426, n. 11, c.c.

Costi di produzione ovvero

sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con

ragionevole certezza

PC 23

Lavori infrannuali

Lavori ultrannuali Obbligatorio:

corrispettivi maturati Ammesso:

corrispettivi maturati

DISCIPLINA CIVILISTICA

(50)

Metodo del costo

sostenuto Metodo delle ore

lavorate

Metodo delle unità

consegnate Metodo delle

misurazioni fisiche Lavori ultrannuali

CRITERIO PERCENTUALE DI

COMPLETAMENTO

(51)

Art. 92, co. 6, TUIR

Costi di produzione

Art. 93 TUIR Lavori infrannuali Lavori ultrannuali

Percentuale di completamento

DISCIPLINA FISCALE

(52)

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

(53)

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2010

PERDITE CIVILISTICHE DI BILANCIO

PRIMA SI ABBATTONO LE RISERVE, SEGUENDO L’ORDINE DELLA

DISPONIBILITÀ PERDITA

SI CONFRONTA IL RESIDUO CON IL CAPITALE, AL FINE DI VERIFICARE IL

SUPERAMENTO DEL TERZO

SE LA PERDITA NETTA SUPERA IL TERZO DEL C.S. VERIFICO SE LO STESSO SCENDE AL DI SOTTO DEL SI CONSIDERA L’UTILE IN CORSO DI

FORMAZIONE

(54)

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2010

SOCIETÀ DI CAPITALI

SOCIETÀ DI CAPITALI

TIPOLOGIA DI PERDITA EFFETTI

Perdite non superiori ad 1/3 del capitale Nessun adempimento immediato, ma

applicazione del disposto dell’articolo 2433, comma 3 (2478-bis, comma 5 per le SRL), che prevede il divieto di distribuzione di utili sino alla copertura della perdita o alla riduzione del capitale.

Perdite superiori ad 1/3 del capitale nell’anno di formazione

Obbligo di convocazione senza indugio

dell’assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti.

Perdite superiori ad 1/3 del capitale

nell’esercizio successivo a quello di formazione

Obbligo di convocazione dell’assemblea per la riduzione del capitale in proporzione alle

perdite accertate.

Perdite superiori ad 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del limite legale

Obbligo di convocazione senza indugio

dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo di legge, salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

(55)

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2010

VIE DI FUGA DALLA RIDUZIONE

1. OPERAZIONI STRAORDINARIE (es. fusione) NEI GRUPPI DI SOCIETÀ

2. VERSAMENTO SOCI

3. RINUNCIA A FINANZIAMENTO

ATTENZIONE!

NON POSSO TRANSITARE A CONTO ECONOMICO MA DIRETTAMENTE NEL PATRIMONIO NETTO

(56)

Gli apporti finanziari dei soci

La postergazione del rimborso

Irragionevolezza ed eccessivo squilibrio

Azione revocatoria

Rinuncia dei crediti

Profili civilistici: valutazione e Rappresentazione

Profili fiscali: la presunzione di fruttuosità

I FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI

(57)

Versamenti apporto di mezzi propri

Finanziamenti obbligo di rimborso

Tipologia Caratteristiche Collocazione in bilancio

Versamenti a titolo di finanziamento

Esplicita volontà delle parti a erogare le somme con questa finalità, per le quali è

previsto il rimborso

Voce D.3 – Debiti verso soci per finanziamenti

Versamenti a fondo perduto Non è previsto il rimborso se non nei casi di scioglimento della società

Macroclasse A del Patrimonio netto – A.VII - Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento capitale sociale

Versamenti in conto aumento capitale sociale

Fondi destinati a uno specifico affare.

Le due tipologie si distinguono a seconda della presenza o meno della delibera

assembleare

Macroclasse A del Patrimonio netto – A.VII - Altre riserve

GLI APPORTI FINANZIARI DEI SOCI

(58)

Art. 2467, comma 1, c.c.

“il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (…)”

Ambito di applicazione

Soggettivo:

Srl, SpA, soggetti che esercitano direzione e coordinamento

Oggettivo:

finanziamenti concessi in situazioni di eccessivo squilibrio

LA POSTERGAZIONE DEL RIMBORSO

(59)

Irragionevolezza:

dal bilancio si denota un’eccessiva sproporzione tra i capitali di terzi e il patrimonio netto;

considerata la situazione finanziaria della società, ci si

sarebbe aspettato un conferimento e non un finanziamento

Possibile interpretazione dell’eccessivo squilibrio finanziario:

Indici / Rapporti Composizione Valori critici Valori ottimali Leva finanziaria Totale fonti

Capitale netto > 5 < 3

Autonomia finanziaria Capitale proprio

Debiti finanziari < 0,33 > 0,67

Grado di copertura degli oneri finanziari

Ebitda / Of (ovvero)

< 2,0 > 5,5

IRRAGIONEVOLEZZA ED ECCESSIVO

SQUILIBRIO

(60)

Azione revocatoria

“semplificata” ex art.

2467

Azione revocatoria

“ordinaria” ex L.Fall.

Il curatore fallimentare non è tenuto a dimostrare che il socio conoscesse lo stato di

insolvenza in cui versava la società.

Il richiamo delle somme pagate al socio costituisce una fattispecie di inefficacia del diritto di credito del socio

finanziatore nei confronti dei terzi rispetto a quello vantato

dagli altri creditori sociali

AZIONE REVOCATORIA

(61)

OIC 28 ammissibile

se valori crediti destinati ad aumentare

gratuitamente il capitale sociale o a coprire le perdite subite o attese

apposita delibera assembleare

previa rinuncia di ciascun socio al diritto di restituzione

RINUNCIA DEI CREDITI

(62)

Bilancio

classificazione per natura, origine e scadenza

valutazione al valore nominale

Nota integrativa

Art. 2427, n. 19-bis, c.c.

indicazione dei finanziamenti soci distinti per scadenza

separata indicazione di quelli postergati

OIC 1  distinzione dei finanziamenti che possono essere rimborsati solo dopo la soddisfazione dei creditori diversi dai soci

Relazione sulla gestione

esposizione ai rischi finanziari

VALUTAZIONE E

RAPRESENTAZIONE IN BILANCIO

(63)

Per vincere la presunzione di fruttuosità,

è necessaria l'indicazione contraria in forma scritta

PROFILI FISCALI:

LA PRESUNZIONE DI FRUTTUOSITA’

 Art. 46 TUIR

somme versate dai soci si considerano date a mutuo

 Art. 1815 c.c.

il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante

 Art. 45, comma 2, TUIR

gli interessi si presumono percepiti alle scadenze (o nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta) e nella misura pattuite per iscritto (o al saggio legale)

(64)

LA FISCALITÀ DIFFERITA

(65)

Tassabili Imponibili DIFFERENZE TEMPORANEE DEL REDDITO

danno luogo ad ammontari imponibili in esercizi successivi

danno luogo ad ammontari imponibili nell'esercizio in cui si rilevano

Imposte differite Imposte anticipate

LA FISCALITA’ DIFFERITA

(66)

codice de s cr izione im por to codice de s cr izione im por to

Diversi Regioni c/acconto IRA P 163.285,40

IRA P dell'esercizio 127.128,00

Regioni c/IRA P a credito 36.157,00 A bbuoni e arrotondamenti passivi 0,40 16220

35201

DARE AV ERE

16210 39020

codice de s cr izione im por to codice de s cr izione im por to

Diversi Diversi

IRES dell'esercizio 593.036,00

Erario c/IRES a credito 140.102,00 Abbuoni e arrotondamenti passivi 0,37

Erario c/rit. subite su int.att.bancari 1.423,72

Erario c/acconto IRES 731.714,65

16010 16110 35201

39010

DARE AVERE

16120

codice de s cr izione im por to codice de s cr izione im por to

IRES dif f erita 1.337,00 Fondo per IRES dif f erita 1.337,00

codice de s cr izione im por to codice de s cr izione im por to

Crediti per IRES anticipata 3.374,00 IRES anticipata 3.374,00

codice de s cr izione im por to codice de s cr izione im por to

Crediti per IRAP anticipata 154,00 IRAP anticipata 154,00

codice de s cr izione im por to codice de s cr izione im por to

IRES anticipata 4.400,00 Crediti per IRES anticipata 4.400,00

DARE AVERE

39130 24410

DARE AVERE

16510 39110

DARE AVERE

39110 16510

DARE AVERE

16520 39120

LA FISCALITA’ DIFFERITA

(67)

Requisiti per l’iscrizione della

fiscalità differita sulle perdite fiscali

b) IMPOSTE ANTICIPATE

Le imposte anticipate si annullano negli esercizi successivi a quello dell’iscrizione a seguito dell’effettuazione delle deduzioni nella

determinazione dei redditi imponibili.

Il beneficio per l’impresa, sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte, è conseguibile, soltanto se saranno ottenuti redditi

imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento delle imposte anticipate.

Le imposte anticipate devono essere rilevate soltanto in presenza della

ragionevole certezza di ottenere, nei successivi esercizi, imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento

(68)

Requisiti per l’iscrizione della

fiscalità differita sulle perdite fiscali

Imposte anticipate e perdite fiscali riportabili

Le imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili devono essere rilevate soltanto se:

 esiste la ragionevole certezza di ottenere nei successivi esercizi imponibili sufficienti a

consentirne il riassorbimento;

 le perdite in oggetto derivano da circostanze ben

identificate, ed è ragionevolmente certo che tali

circostanze non si ripeteranno.

(69)

ONERI FINANZIARI

(70)

concorrono alla formazione del risultato economico nell'esercizio per la quota di competenza

Principio di competenza

NB: non trovano una trattazione specifica in un

principio contabile nazionale (il documento n. 11 ne parla trattando il tema della corretta classificazione dei costi e dei ricavi)

Interessi passivi

Componenti di costo derivanti da operazioni di natura finanziaria (es: interessi su debiti, sconti finanziari passivi, disaggi su emissioni)

(71)

voce C.17

interessi passivi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese

Interessi passivi

Accolti in apposita sezione C.E. riservata ai

componenti di reddito derivanti dai fatti di gestione finanziaria (esclusi quelli di natura straordinaria)

SEZIONE “C”

(Proventi e Oneri finanziari)

(72)

Interessi passivi

CONTABILIZZAZIONE

Nel corso dell’esercizio (momento del pagamento)

// a Banca c/c Creditore X

Interessi passivi

9.000 1.000

10.000

Alla chiusura dell'esercizio (scritture di assestamento)

Interessi passivi a Ratei passivi

Quota di competenza dell’esercizio non pagata durante l’esercizio

(73)

Informazioni da fornire in Nota Integrativa

 n. 8: ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale (distintamente per ogni voce)

 n. 12: suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri

 n. 22: ammontare dell'onere finanziario effettivo, riferibile all'esercizio, attribuibile ai contratti di locazione finanziaria, che comportano il

trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne formano oggetto

Art. 2427 c.c.

Interessi passivi

(74)

Art. 2426 c.c.

iscrizione ad incremento del valore delle immobilizzazioni

cui si riferiscono imputazione a conto

economico e rilevazione come costo d’esercizio

Trattamento civilistico

Interessi passivi

(75)

<<le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. […] possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,

interna o presso terzi >>.

Interessi passivi – Capitalizzazione

Art. 2426 c.c.

Stima degli organi amministrativi: il valore del cespite iscritto in bilancio (comprensivo degli interessi) non deve superare il valore

dello stesso recuperabile tramite l’uso.

(76)

Immobilizzazioni materiali

Principio Contabile n. 16

Possono essere capitalizzati gli oneri finanziari (per l'acquisto o la costruzione) quando:

• derivano da prestiti contratti con lo specifico scopo di acquisto o costruzione dell’immobilizzazione;

• nel caso di interessi relativi a un’immobilizzazione in

costruzione, sono capitalizzabili solo quelli maturati nell’arco temporale nel quale la costruzione è in corso (fino a quando il bene è oggettivamente utilizzabile).

Interessi passivi – Capitalizzazione

(77)

Opere e servizi infrannuali

può avvenire la capitalizzazione degli interessi sostenuti per il prestito connesso alle commesse completate.

Interessi passivi – Capitalizzazione

(78)

Beni materiali ed immateriali strumentali Rilevanza fiscale (Art. 110 TUIR)

Si comprende nel costo fiscalmente rilevante (fino al momento della loro entrata in funzione): gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, (condizione: che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso).

Immobili alla cui produzione e' diretta l'attività dell'impresa

Si comprendono nel costo fiscalmente rilevante gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione

Interessi passivi – Capitalizzazione

(79)

Il nuovo regime fiscale degli interessi passivi

1. L’abrogazione della thin capitalization e del pro-rata patrimoniale 2. Gli interessi passivi integralmente deducibili

3. Gli interessi capitalizzabili

4. Gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari su immobili patrimonio 5. I finanziamenti ai quali si applica l’articolo 96 del TUIR

6. Gli oneri assimilati agli interessi passivi

7. Gli interessi passivi di finanziamento relativi agli immobili patrimonio 8. Requisito dell’inerenza

9. Modalità di calcolo 10. Il riporto in avanti

11. La disciplina in caso di opzione per il consolidato nazionale 12. La disciplina per i soggetti IRPEF

(80)

L’ambito soggettivo

soggetti IRES

società industriali e commerciali

soggetti che svolgono attività finanziaria

soggetti che svolgono attività speciali

deduzione limitata al 30% del ROL

deduzione forfetaria del 96 %

deduzione integrale

soggetti IRPEF

deducibilità in base al pro- rata generale per gli

interessi inerenti

art. 96, c.5-bis

del Tuir art. 96

del Tuir

art. 96, c.5 del Tuir

art. 61 del Tuir anche le

holding di partecipazioni industriali

• no norma antielusiva,

• no interpello disapplicativo

(risoluzione 268/2008)

(81)

Le attività speciali

soggetti che svolgono attività speciali

• società consortili costituite ai sensi dell’art. 96 del Dpr 554/1999

• società di project financing

• società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti

• società a capitale prevalentemente pubblico che operano negli impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, smaltimento e depurazione

sono società aventi caratteristiche operative e gestionali del tutto particolari, che non giustificano l’applicazione di norme sulla sottocapitalizzazione

l’elenco è tassativo ! (vedi risoluzione

3 luglio 2008, n. 268/E)

(82)

interessi passivi rilevanti ai fini della limitazione

• da contratti di mutuo

• da contratti di locazione finanziaria

• dall’emissione di obbligazione e titoli similari

• da ogni altro rapporto avente causa finanziaria

art. 96, commi 3 e 6 del Tuir

derivanti da

interessi passivi comunque deducibili

• interessi passivi impliciti derivanti da debiti commerciali

• interessi passivi capitalizzati

interessi passivi comunque indeducibili

• int. pass. di funzionamento relativi a immobili patrimonio art. 90, c.2 del TUIR

• int. pass. infragruppo superiori al valore normale art. 110, c. 7 del TUIR

• int. pass. con imprese a regime fiscale privilegiato art. 110, c. 10 del TUIR

• int. pass. eccedenti su prestiti obbligazionari art. 3, c. 115, L.549/1995

Ambito oggettivo

desunti dal contratto

(83)

circolare 18.6.2008, n. 47

Interessi passivi relativi all’acquisto di automezzi

interessi passivi relativi all’acquisto di automezzi (non rientrano nell’art.96) ma sono

• 100 % se automezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali deducibili • 40 % se art. 164, comma 1, lettera b) (80% per agenti)

• 90 % in uso promiscuo ai dipendenti

(84)

84

Interessi passivi e oneri assimilati

• interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie

• commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi

• spese e commissioni di factoring relative alla anticipata disponobilità finanziaria del credito s.

• interessi passivi espliciti su dilazioni da fornitori

• interessi passivi e altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi

• oneri connessi a operazioni di pronti contro termine

• oneri da contratti derivati – con oggetto interessi – di tipo di copertura

• oneri da contratti derivati – con oggetto interessi – di tipo speculativo

• int. pass. di mora non ancora corrisposti

• interessi dovuti per liquidazione IVA trimestrale

rientrano nel meccanismo dell’art. 96

NON

rientrano nel meccanismo dell’art. 96

(85)

Gli interessi passivi capitalizzati

cioè, gli interessi passivi capitalizzati

•per i beni strumentali (materiali e immateriali)

• per gli immobili-merce ai sensi

dell’art. 110, c. 1, lettera b) gli interessi

passivi

capitalizzati esclude

dall’ambito dell’art. 96 art. 96,

comma 1

l’art. 110, comma 1, lettera b) ammette la capitalizzazione (oltre che per i beni strumentali) solo per gli interessi passivi relativi a finanziamenti per la costruzione o ristrutturazione di immobili- merce

la risoluzione 14/2/2008, n. 3

ha esteso la possibilità di capitalizzare

(86)

Gli interessi passivi capitalizzati sui beni-strumentali

art. 110, comma 1, lett. b) 2° periodo, Tuir

si possono capitalizzare solo gli interessi passivi maturati nel periodo tra

• l’esborso dei fondi ai fornitori

• il momento in cui i beni sono pronti per l’uso

OIC 16

§

D.V

OIC 24

30/09/.. Interessi e altri oneri finanziari a Banca c/c

(17 Conto economico) (C.IV Attivo Stato patrimoniale)

31/12/.. Immobilizzazioni a Incrementi di imm.ni per lavori interni

Alfa srl

partita IVA 01234567891 Libro giornale anno 20..

pag. … di … iscritti in bilancio ad

aumento del costo stesso per effetto

di disposizioni di legge sono

capitalizzabili gli interessi passivi

per i

beni strumentali

• materiali

• immateriali

(87)

Gli interessi passivi capitalizzati sui beni-merce

l’inclusione degli interessi passivi nelle rimanenze

come regola generale sono esclusi

iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto

di disposizioni di legge sono

capitalizzabili gli interessi passivi per i

beni merce

30/09/.. Interessi e altri oneri finanziari a Banca c/c

(17 Conto economico) (C.IV Attivo Stato patrimoniale)

Alfa srl

partita IVA 01234567891 Libro giornale anno 20..

pag. … di … OIC 13

§ D.III.m

sempre che

•onere sia stato realmente sostenuto

•(costo + interessi) < valore realizzo

•illustrazione in nota integrativa che richiedono

un processo produttivo di vari anni prima di poter essere venduti nei casi di

finanziamento assunto a fronte di specifiche voci gli interessi

passivi si possono includere OIC 13

§ D.III.m

(88)

Le diverse tipologie degli immobili delle società commerciali

(89)

La storia infinita degli interessi passivi degli immobili - patrimonio

norma di

interpretazione autentica

sono

deducibili

int. pass. di finanziamento

(tutti)

int. pass. di finanziamento

int. pass. di funzionamento

int. pass. di finanziamento

non sono deducibili

(tutti)

int. pass. di finanziamento

int. pass. di funzionamento

int. pass. di funzionamento

int. pass. di funzionamento

ADC norma di comportamento 156/2004

circolare 6/2006 paragrafo 7.5 Risoluzione 3.6.1977 n. 9/903

art. 1, comma 35 L. 244/2007

contrasto interpretativo

(90)

interessi attivi

• interessi attivi di natura finanziaria

•interessi attivi su crediti commerciali

• interessi attivi “virtuali”

Gli interessi attivi

calcolati al tasso

ufficiale di riferimento aumentato di un punto quelli ricollegabili

al ritardato pagamento dei corrispettivi

si considerano interessi attivi virtuali

nei confronti

dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione

art. 96, comma 3, II° periodo, del Tuir

Variazione tasso BCE nel 2008 Tasso BCE Tasso BCE +1 1.1.2008 - 8.7.2008 4 % 5 %

9.7.2008 -14.10.2008 4,25 % 5,25 %

risoluzione 3.7.2008, n.268: calcolati

• dal giorno in cui il creditore matura il diritto a percepire i corrispettivi

• fino alla data di incasso

(91)

Il 30 % del ROL

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di l. s. e f.

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi

TOTALE A) Valore della produzione B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. di c. e m.

12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

canoni di locazione

art. 96, comma 2, TUIR

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della

produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

l’importo contabilizzato, comprensivo di interessi impliciti

(92)

Il test di deducibilità

individuo

• gli interessi passivi

• gli interessi attivi calcolo il 30 % del ROL

calcolo gli interessi passivi netti + interessi passivi

- interessi attivi

= interessi passivi netti

sommo la franchigia

per il 2010 pari a euro

zero!!!

calcolo la differenza tra + interessi passivi netti – 30 % ROL con franchigia

interessi passivi netti < 30% ROL interessi passivi netti > 30% ROL

gli interessi passivi

deducibili indeducibili

sino al

30 % del ROL

eccedenza oltre il

30 % del ROL

(dal 2010)

il ROL inutilizzato è riportato

agli esercizi successivi se gli interessi passivi non eccedono

gli interessi attivi, non vi sono limiti di deducibilità

(93)

Il riporto dell’eccedenza di interessi

a condizione

che la struttura finanziaria della società evidenzi

interessi netti inferiori al 30 % del ROL

è recuperata

nei successivi periodi di imposta

l’eccedenza di interessi netti non dedotti art. 96,

comma 4, del Tuir

assenza di limiti temporali sembra obbligatorio dedurre gli interessi nel

primo esercizio con ROL capiente

Riferimenti

Documenti correlati

Il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all’Inail il file della fattura firmata digitalmente rilasciata dal Sistema di Interscambio (SdI) ovvero il file della fattura unitamente

L’Appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori è tenuto ad adottare le misure generali di tutela di cui all’art. 96 del medesimo decreto, con particolare riferimento all’obbligo

AMMONTARE COMPLESSIVO INCENTIVAZIONE/RISULTATO ANNO

[r]

[r]

[r]

- Ammontare complessivamente liquidato per i premi di produttività collegati alla performance dei dipendenti € 62.047,11 rispetto all'importo stanziato di € 69.546,00 -

Per i soggetti capienti il gettito dell’addizionale regionale si riduce di circa 1,1 milioni di euro poiché per questi la riduzione del gettito dall’addizionale al lordo