CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE II CIVILE SENTENZA 7 FEBBRAIO 2003 n. 1833
Ingegneri ed Architetti – Ritardato pagamento – Disciplina speciale in materia di interessi – Maggior danno ex articolo 1224 del Cc – Ammissibilità – Condizioni, (Cc, articolo 1224; legge 143/1949, articolo 9).
In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina della tariffa professionale, al maggior danno ex articolo 1224 del codice civile, purché ne sia fornita la prova specifica. (Il Sole24 Ore – Edilizia e Territorio n. 9/2003).