17/4/2020 art. 6 quater DPR 26.10.1972 n. 633
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DPR 26.10.1972 n. 633 (S.O. n. 1 G.U. 11.11.1972 n. 292)
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto Versione in vigore dal 29.12.2018 art. 6 quater DPR 26.10.1972 n. 633
Data: 17.4.2020 8:48:00
LOGIX S.C.
Sistema Integrato
Art. 6 quater - Buono-corrispettivo multiuso (1)
1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso da' diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-
corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini
dell'imposta.
Note:
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 141, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Le disposizioni di cui al suddetto articolo si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.