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Avv. Giacomo Claudio Rulli Bonaca

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Academic year: 2022

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Avv. Giacomo Claudio Rulli Bonaca Giurista, Terni

Criteri di liquidazione del danno alla persona adottati presso il Tribunale di Terni

In considerazione della evoluzione che la materia in oggetto sta subendo soprattutto per effetto delle pronunce, spesso contraddittorie, dei Giudici in merito, ho ritenuto opportuno effettuare presso il Tribunale di Terni un’ampia ricerca analitica relativa alle sentenze più recenti (anni 94/95) aventi ad oggetto il risarcimento del danno per sinistri stradali, esaminando l’intera casistica di cui è stato investito il nostro Tribunale, per avere maggiori elementi di valutazione, rispetto alle decisioni che già conoscevo, perché riguardanti casi da me patrocinati.

Al fine di fornire un modesto contributo alla Spett.le Direzione ed al locale Ispettorato Sinistri, per una migliore valutazione dei danni, illustro qui si seguito, in forma sintetica, i risultati di questa indagine.

1) Il risultato più importante della ricerca è il fatto, senza dubbio rilevante, che l’orientamento del Tribunale di Terni è nettamente mutato nel corso dell’ultimo anno, essendosi evidenziata una

“svolta” nell’adozione del metodo di liquidazione c.d. del calcul ou point, che sta lentamente sostituendo il vecchio criterio del triplo della pensione sociale, ormai ritenuto riduttivo ed inconforme anche dalla più recente giurisprudenza di Cassazione (in particolare con le sentenze della III Sez. Civile n. 2840/92 e n. 357/93), tesi, peraltro, da me sostenuta - come sapete - già da alcuni anni.

2) In proposito si deve rilevare che, anche se la tendenza si va sempre più uniformando in tal senso, resta, tuttavia, ancora “nebulosa” ed estremamente variabile la consistenza dell’ammontare di ciascuno dei punti, di volta in volta, liquidati dal Tribunale di terni, che peraltro non mi risulta abbia effettuato una riunione - da me più volte auspicata - tra tutti i Giudici Istruttori, onde pervenite alla elaborazione di un criterio minimamente omogeneo. Se, infatti, una sentenza clamorosa, (n. 9 del 1994) ha liquidato una somma di Lit. 3.500.000 per ogni punto di invalidità, nella maggior parte delle decisioni che ho esaminato, l’ammontare di ciascun punto di invalidità varia sensibilmente (anche a seconda della “generosità” dei diversi giudici relatori) da un minimo di Lit. 1.000.000 ad un massimo di 2.000.000, ma con una media che si aggira intorno a Lit. 1.300.000 - 1.500.000 a punto.

3) Per quanto riguarda, invece, l’inabilità temporanea, il Tribunale di Terni si è mostrato più uniforme, liquidando una somma media, che si aggira intorno alle Lit. 50.000 giornaliere.

Più precisamente, a titolo di esempio, il tribunale di Terni ha liquidato:

a) Lit. 1.000.000 per ogni punto di invalidità nelle seguenti sentenze: n. 591/94 (per una I.P.

dell’11,5%), n 664/94 (con il riconoscimento di una I.P. del 25% ed una I.T.T. di 140 giorni, con indennizzo di Lit. 50.000 al giorno) e la n. 11/95 (per una I.P. del 3%, liquidando anche, per la I.T.T., Lit. 50.000 al giorno e per la I.T.P. Lit. 25.000 al giorno);

b) Lit. 1.500.000 per ogni punto di invalidità: sent. n. 236/94 e n. 478/94 (che riguardava una I.P.

del 3% ma utilizzava ancora il criterio del triplo della pensione sociale per la valutazione del danno da I.T.), la n. 7/95 (che riconosceva una I.P. del 48% per un soggetto di 29 anni ed una I.T.T. di 210 giorni x Lit. 50.000 ed una I.T.P. di gg. 90 x Lit. 25.000), la n. 37/95 /che liquidava una I.P. del 27% in un soggetto di 34 anni d’età);

c) Lit. 2.000.000 per ogni punto di invalidità: la sent. n. 189/94 (che riconosceva una I.P. del 5%, mentre liquidava la I.T.T. sulla base di un “reddito figurativo” di Lit. 40.000 giornaliere x 40 gg., riferite al 1987), la n. 224/94 (per una I.P. del 3%) e la n. 386/94 (sempre per una I.P. del 3%).

d) Il “record positivo” per le Compagnie di Assicurazione - da contrapporre al “record negativo”

costituito dalla sent. n. 9/94 (peraltro patrocinata da un mio allievo ed ex collaboratore) - va individuato nella recentissima sent. n. 24/95 , con la quale per una I.P. del 4,5% è stata liquidata la somma - davvero “misera” - di Lit. 500.000 a punto, nonché Lit. 25.000 al gg. per la I.T.!

Tagete n. 3-1996 Ed. Acomep

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In conclusione, è fin troppo evidente che sussistono ancora parziali (ed inspiegabili)

“discrepanze” circa i criteri di liquidazione del danno cd. “biologico”.

Mi domando - e Vi domando - però se sia o meno il caso do condurre l’ennesima “battaglia”

(dopo quelle per affermare il principio del risarcimento del danno biologico distinto dall’eventuale danno patrimoniale, del “contenimento” all’interno della categoria del risarcimento del danno alla salute anche del danno alla capacità generica di lavoro e, infine, dell’accoglimento del criterio di liquidazione del “tanto a punto”, piuttosto che del “triplo pensione sociale”), per far adottare i criteri - che sembrano corretti - adottati dal Tribunale di Milano e pubblicati anche sul quotidiano

“il sole 24 ore” del 14/2/1995.

4) Per quanto riguarda, invece, il danno morale, la “media” adottata dal Tribunale di Terni risulta essere alquanto uniforme, con variazioni da un minimo di Lit. 500.000 ad un massimo di circa Lit.

850.000 (a titolo di esempio gioverà fare riferimento alla sentenza n. 7 del 1995, che liquidava un danno morale di Lit. 40.000.000 per una invalidità del 48%, in un soggetto di 29 anni d’età).

Comprendo di avervi fornito alcuni dati essenziali della ricerca, ma spero che siano utili alla Vostra attività ed al nostro rapporto di collaborazione, Vi invio i miei migliori saluti e resto in attesa del Vs. parere circa il problema esposto all’ultimo capoverso del punto 3 che precede.

Tagete n. 3-1996 Ed. Acomep

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