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L’efficacia probatoria della “scatola nera”

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Academic year: 2022

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(1)

M O T O P E R P E T U O

M O N D O A S S I C U R A T I V O T R A N O R M E E S E N T E N Z E

XXIII CONGRESSO NAZIONALE MELCHIORRE GIOIA

A V V . C L A U D I O P E T R O N E

L’efficacia probatoria della “scatola nera”

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Il fenomeno dei falsi sinistri

Si è assistito negli ultimi anni alla crescita del

fenomeno dei falsi sinistri sul territorio nazionale

Fenomeno connesso alla crisi economica,

disoccupazione, che

rendono l’organizzazione del sinistro falso un “nuovo lavoro”

Il fenomeno interessa parti private e professionisti

(avvocati, periti,

assicuratori, medici, etc.)

La Puglia, secondo dati

ufficiali, si è aggiudicata nel tempo la “maglia nera” in particolare per incidenti con feriti

La provincia di Taranto è al vertice, seguita da quella di Brindisi, poi la provincia di Foggia e al quarto posto quella di Lecce.

Bari si è piazzata al nono posto.

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Sinistri fasulli studiati molto spesso “a

tavolino” per ottenere i

rimborsi dalle compagnie

In base ai numeri si potrebbe affermare che nelle strade pugliesi il rischio di essere coinvolti in

incidenti è decisamente più alto che in altre

province d’Italia. In realtà su questo dato incide pesantemente il fenomeno degli incidenti falsi, che negli anni ha raggiunto livelli incredibili e che, soprattutto, è diventato il business preferito di vere e proprie holding del malaffare.

Numerose inchieste a Taranto hanno coinvolto circa 500 persone tra automobilisti, periti,

medici e avvocati.

Secondo le indagini condotte dalla Polizia

Stradale operano soggetti che si sono dedicati

«stabilmente alle truffe ai danni delle società di assicurazioni».

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Incidenti a catena

La maggior parte dei

sinistri falsi riguarda

incidenti con più di 2

veicoli

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Nomi ricorrenti Targhe ricorrenti

Il sig. Mario Rossi è spesso coinvolto in

sinistri stradali alla guida di veicoli diversi che lo vedono danneggiante o danneggiato

Spesso gli altri soggetti coinvolti nei sinistri sono famigliari del sig. Mario Rossi

I protagonisti dei sinistri sono spesso gli stessi

veicoli che a distanza di giorni o mesi risultano guidati da soggetti

diversi

Gli stessi veicoli sovente subiscono danni identici occorsi in sinistri

differenti e in luoghi diversi

Presunzioni sugli incidenti falsi

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La scatola nera: un registratore di dati per prevenire la duplicazione dei sinistri

Le informazioni registrate dalla scatola nera

potranno costituire un deterrente per le false denunce di sinistro, in quanto potranno attestare la velocità delle

macchine e la dinamica di

eventuali incidenti

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Il decreto RCA (Destinazione Italia) aveva stabilito che la scatola nera facesse piena prova nel

processo civile.

Ora si attende un nuovo

intervento normativo

La riforma RC Auto ha avuto vita breve:

da riforma è diventata una non-riforma, una rivoluzione mancata del settore

assicurazione auto.

La riforma RC Auto era contenuta nell'art. 8 del decreto Destinazione Italia che

introduceva una serie di sconti sui premi, compreso quello per l'installazione

della "scatola nera".

Ma proprio quell'articolo, quello della

riforma - rivoluzione, è stato stralciato dal decreto: al termine di un summit tra governo e capigruppo della maggioranza si è deciso di cancellare il suddetto articolo.

La ragione del dietrofront risiederebbe nel fatto che i suddetti provvedimenti avrebbero rappresentato un ostacolo all'approvazione del Decreto Destinazione Italia nel suo complesso.

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LE NORME DEL DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA”

Obbligo di proporre agli assicurati l’ispezione preventiva del veicolo con previsione di sconto di premio per chi aderisce alla proposta.

Facoltà di proporre agli assicurati polizze con scatola nera, con costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità a carico della compagnia e con obbligo di riduzione del premio in misura minima prefissata. I risultati delle registrazioni degli strumenti

costituiscono prova in giudizio. Divieto di disinstallazione del dispositivo da parte dell’assicurato.

Stop ai testimoni di comodo che spuntano a distanza di tempo:

saranno ammesse solo le testimonianze delle persone elencate nella denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento, salvo il caso in cui risulti comprovata l’obiettiva impossibilità dell’identificazione

tempestiva dei testimoni. I giudici, accedendo alla “banca dati

testimoni” istituita presso l’IVASS, dovranno verificare l’eventuale ricorrenza di medesimi testimoni in altre cause nel settore

dell’infortunistica stradale: se risulterà che una persona ha

testimoniato in più di tre cause negli ultimi cinque anni, il caso dovrà essere segnalato alla Procura della Repubblica. TAGETE 2 - 2014

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… continua

Per i sinistri con parametri di rischio frode, viene ampliato il numero degli indicatori di frode che consentono all’impresa di sospendere l’offerta e si stabilisce la proponibilità dell’azione di risarcimento solo dopo la comunicazione delle determinazioni

conclusive dell’impresa successivamente alla

sospensione della procedura d’offerta o comunque dopo 90 giorni dalla sospensione stessa.

Riscontro medico legale delle lesioni di lieve entità solo attraverso accertamento strumentale (eliminazione di accertamenti «visivi»)

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Utilizzo dei dati contenuti nella scatola nera

“Interoperabilità” degli strumenti

Piena prova in giudizio dei fatti cui si riferiscono, salva la prova del malfunzionamento del

dispositivo.

Obbligo di rispetto delle

disposizioni sulla privacy con titolarità del trattamento dati in capo alla compagnia.

Divieto di disinstallazione e manomissione dei dispositivi da parte degli assicurati.

Per garantire l’interoperabilità dei dispositivi elettronici si

costituisce un sistema di

raccolta dati presso un centro informativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dal 1° ottobre 2014

trasmissione dei dati registrati dalle scatole nere al centro per lo smistamento verso le

imprese di assicurazione.

UTILIZZO DEI RISULTATI DELLE

REGISTRAZIONI SECONDO IL DECRETO RCA

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Valutazione ANIA sul decreto RCA

La valutazione Ania sulla nuova disciplina in materia di polizze abbinate a dispositivi di controllo telematico dei veicoli è stata critica sugli aspetti di irrigidimento dei meccanismi di mercato.

Ha suscitato in particolar modo perplessità la previsione di riduzioni minime obbligatorie dei prezzi, in quanto incoerente con i principi di libertà tariffaria e contrattuale sanciti a livello comunitario e inefficiente dal punto di vista della concorrenza.

E’ stato manifestato apprezzamento invece della facoltà

prevista per le compagnie di scegliere se offrire o no ai propri assicurati questa tipologia di prodotto e l’utilizzabilità dei

risultati delle registrazioni delle scatole nere come mezzo di prova nei processi civili.

Perplessità sull’organizzazione di un sistema centrale di controllo dei dispositivi e di raccolta dei dati, che potrebbe comportare inefficienze nel servizio reso alle compagnie.

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In assenza di legge specifica, qual’è attualmente l’efficacia processuale della scatola nera?

In ambito civile i dati della scatola nera hanno valore di prova ai sensi dell’art. 2712 Codice Civile che ha per oggetto le riproduzioni meccaniche (“Le riproduzioni

fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”).

Ciò vale a dire che se la controparte non disconosce i contenuti digitali registrati

dalla scatola nera nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione degli stessi, tale prova si ha per riconosciuta ed il giudice potrà tenerne conto.

Sulla attendibilità di tali strumenti appare evidente che ogni ulteriore e più sofisticato requisito tecnico degli stessi, non potrà che corroborare e coadiuvare la decisione del magistrato.

In molti casi giurisprudenziali si è fatta rientrare l’esibizione e l’apertura della black box e/o dash cam nei poteri del Giudice, ante causam o in corso di causa, tramite un consulente tecnico d’ufficio ed alla presenza dei consulenti di parte nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice, così facendo, garantisce l’autenticità dei files contenuti nella dash cam a tutela della veridicità della prova.

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La prova atipica in ambito penale

In ambito penale i dati contenuti dalla scatola nera hanno valore di “prova atipica” (parificabili alle

risultanze del sistema di localizzazione satellitare GPS, dell’etilometro, delle telecamere per il rilievo del traffico cittadino);

Secondo alcuni Giudice di Pace “se da un lato non si può ritenere che questi dati acquisiscano valore di piena

prova, dall’altro neppure è sostenibile che esse perdano ogni valore di prova”

In alcuni casi è stato chiamato a testimoniare il direttore operativo della OCTOTELEMATICS al fine si spiegare i caratteri dell’apparecchio installato (Giudice di Pace di Busto Arsizio, sentenza n. 67/14)

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La proposizione di querele per sinistri sospetti ha fatto nascere

procedimenti penali spesso archiviati In assenza di

scatola nera, la proposizione di un atto di

querela allo

scopo di punire il colpevole ha

spesso dato esiti sfavorevoli

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Evidenza della falsità del sinistro

Tempo tra la conoscenza del fatto e la querela

Per evitare che la querela proposta venga archiviata per insufficienza di prove, occorre limitarsi ad adire il giudice penale solo quando siano acquisiti dati certi:

fotografie, testimonianze o verbale dei vigili

I sospetti spesso formulati dagli accertatori delle

compagnie si sono rivelati sufficienti per sostenere una causa in giudizio

Occorre evitare di proporre querela quando il dato

certo relativo alla falsità del sinistro venga trasmesso all’ufficio antifrode dopo 3 mesi della sua conoscenza

Ci si espone a “facili”

eccezioni in sede dibattimentale che

rischiano di far cadere nell’improcedibilità una condotta illecita sebbene sostenuta da prove certe

In quali casi sono state proposte querele in assenza di scatola nera?

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I reati per falsi sinistri

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (Art. 642 c.p. )

Condotte punite:

distruzione, dispersione,

deterioramento o occultamento di cose di sua proprietà

falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione

cagionare a se stesso una lesione

personale o aggravare le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio

denunciare un sinistro non accaduto

distruggere, falsificare, alterare o precostituire elementi di prova o documentazione relativi al sinistro

Pena: reclusione da 6 mesi a 4 anni

Altri reati:

Falso

Truffa

Per il 642 cp occorre che la querela sia proposta dalla società

assicuratrice

Negli altri casi è sufficiente la querela del danneggiato

Nelle ipotesi di Associazione a delinquere o in presenza di circostanze aggravanti la procedibilità è d’ufficio: ma le

aggravanti non vengono quasi mai riconosciute

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Querele nel caso di esistenza di un procedimento penale

Non sono molti i casi nei quali i procedimenti penali vengono avviati su istanza delle compagnie di

assicurazione

Spesso le querele vengono presentate dalla persona danneggiata

Oppure partono

procedimenti ex officio da parte della Polizia

giudiziaria che comunica alla compagnia l’esistenza di un’indagine in corso

A volte la Polizia

Giudiziaria si limita a

richiedere il fascicolo per attività di indagine in corso

Altre volte sollecita la

proposizione della querela

In questi casi la querela viene presentata sulla base dell’esistenza del

procedimento penale,

senza conoscere le ragioni della falsità del sinistro

stesso, spesso regolarmente liquidato

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I maxi processi hanno tempi troppo lunghi e spesso vengono vanificati dalla prescrizione (7 anni e mezzo) Le querele

sporte

nell’ambito di procedimenti penali avviati ex officio hanno una maggiore possibilità di successo, in

quanto seguono l’acquisizione delle prove

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Casistica con esito negativo false denunce di furto

La sig.ra Bianchi denuncia presso la

stazione dei carabinieri di Bari il furto della sua

vettura parcheggiata la sera prima sotto casa;

La compagnia liquida il sinistro, ma a seguito di indagine svolte da un investigatore privato

emerge che il veicolo era stato reimmatricolato un mese prima in Germania

Il sig. Rossi denuncia presso la stazione dei

carabinieri di Lecce il furto della sua auto parcheggiata in via Dante la sera

precedente.

La compagnia non liquida il sinistro perché a seguito di accertamenti interni si accorge che dalla memoria contenuta nella chiave,

quest’ultima è stata

utilizzata dopo la data del presunto furto.

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Casistica con esiti negativi

il contributo delle agenzie investigative

L’avv. Verdi avanza richiesta alla compagnia di

risarcimento danni con

riferimento ai danni subiti dal veicolo del suo assistito,

asseritamente coinvolto in un sinistro

Intanto è pervenuta alla

Compagnia nota dell’ISVAP con cui si è trasmessa copia di un esposto anonimo avente ad oggetto “Falsa denuncia

assicurativa” nel quale, l’autore della missiva ha

riferito circostanze che hanno messo in dubbio l’autenticità del sinistro.

A seguito di incarico

conferito ad una società di Investigazioni, quest’ultima ha evidenziato ulteriori

rilievi in ordine alla

possibile falsità del sinistro derivante dalla

constatazione dei punti di impatto del veicolo

coinvolto.

Secondo tali dati la Compagnia non ha

liquidato il sinistro ed ha provveduto a presentare atto di querela

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Casistica con esiti negativi l’investimento del pedone

A seguito di presunto sinistro stradale è stata avanzata alla Compagnia Y richiesta di risarcimento danni

Il sinistro si sarebbe verificato per colpa del conducente

dell’autovettura Fiat Uno, il quale avrebbe investito il sig. Rossi a

seguito di una repentina manovra di retromarcia, senza essersi accorto della presenza del pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali .

A seguito di accertamenti svolti (anche tramite la Società

Investigazioni), sono risultate alcune anomalie che hanno fatto dubitare sulla veridicità del sinistro.

1) L’investito ha asserito che nell’auto ci fosse solo il

conducente (mentre il conducente del veicolo

assicurato ha dichiarato che si trovava in auto in compagnia della moglie e del figlio);

2) L’investito ha asserito che lui e l’amica erano fermi a parlare dietro il veicolo assicurato

(mentre il conducente del

veicolo ha dichiarato che prima di avviarsi aveva guardato

dietro e non vedendo nessuno era partito in retromarcia);

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… continua

3) Il conducente del veicolo ha asserito che il sig. Rossi era solo;

4) Su specifica domanda rivolta al sig. Rossi per accertare da chi fosse stata accompagnato al Pronto

Soccorso, quest’ultimo rispondeva:

“dal conducente del veicolo” ma, subito dopo si correggeva riferendo di essere stato accompagnato da

“un’altra persona”.

Inoltre, è emersa la circostanza che il sig. Rossi, centrocampista, ed il suo amico giocano a calcio nello Sporting Pignola, a circa dieci chilometri da Potenza ed il

conducente dell’auto investitrice è risultato essere un dirigente

accompagnatore della società sportiva in questione.

Tutti questi elementi basati su contraddizioni sono

sicuramente sufficienti per non liquidare il sinistro da parte della Compagnia per la

presenza di dubbi sulla

veridicità del sinistro, ma sono insufficienti per sostenere

l’accusa in giudizio in quanto basati su dubbi e sospetti che non si concretizzano in prove certe da cui desumere “oltre ogni ragionevole dubbio” la falsità del sinistro

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Come ridurre il fenomeno Sportello antifrode

Occorre aumentare il controllo preventivo da parte delle

Compagnie

Le Compagnie devono migliorare le indagini interne prima di

liquidare il sinistro

Appare utile, nei casi sospetti, l’utilizzo di agenzie investigative al fine di svolgere un’attività di indagine suppletiva e integrativa di quella interna

La scatola nera può costituire un ottimo rimedio per disincentivare i sinistri falsi

E’ opportuno implementare gli sportelli antifrode a livello

provinciale con funzioni di

monitoraggio con un numero verde al quale si potranno rivolgere

i cittadini per acquisire dati e informazioni

Occorre aumentare gli organismi in collaborazione con le forze

dell'ordine, la motorizzazione, le associazioni di rappresentanza delle assicurazioni e

dei consumatori, per evidenziare eventuali criticità nell'ambito delle denunce per incidenti stradali.

Rimedi

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