PL n. 476/10
di iniziativa del Consigliere G. GIORDANO,A. BOVA,G. NUCERA,G.
GIUDICEANDREA recante:
"Modifiche alla legge regionale 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)"
relatore: M. MIRABELLO;
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 08/11/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 08/11/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO
SEDE MERITO
PARERE PREVISTO II Comm.
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 12/11/2019
"Modifiche alla legge regionale 14/84 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)"
Normativa citata
Legge 30 Marzo 2001, n. 152 pag. 9
"Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"
Legge 15 dicembre 1998, n. 438 pag. 19
"Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale"
Legge 19 novembre 1987, n. 476 pag. 22
"Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche"
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 pag. 26
"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)" (artt. 35,72 e seguenti)
DECRETO 10 ottobre 2008, n. 193 pag. 30
"Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152."
Legge regionale 25 giugno 2019, n. 26 pag. 41
"Modifiche alla l.r. 14/84 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)"
Legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 pag. 43
"Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro."
Normativa comparata
Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 - Lombardia pag. 45
"Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"
Legge Regionale 25 Maggio 1990, n° 24 - Molise pag. 64
"Provvidenze in favore delle Associazioni di tutela degli invalidi"
Legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 - Campania pag. 65
"Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione scociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati"
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Indici delle leggi
Legge 30 Marzo 2001, n. 152
"Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001
Art. 1.
(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato)
1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.
Art. 2.
(Soggetti promotori)
1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3.
(Costituzione e riconoscimento)
1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è
presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.
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3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.
5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.
6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all’articolo 16 della presente legge.
7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell’articolo 2, comma 2.
Art. 4.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:
a) l’organizzazione promotrice;
b) la denominazione dell’istituto;
c) la sede legale;
d) l’articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell’istituto;
e) gli organi di amministrazione e di controllo;
f) le finalità e le funzioni dell’istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
2. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Convenzioni)
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1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.
Art. 6.
(Operatori)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle
organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l’estero alle autorità consolari e diplomatiche.
2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere
attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l’esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l’estero dalle autorità consolari e
diplomatiche.
3. Esclusivamente in relazione all’attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Per lo svolgimento delle attività all’estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all’articolo 2.
Art. 7.
(Funzioni)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza
complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero.
2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l’informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
Art. 8.
(Attività di consulenza, di assistenza e di tutela)
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1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:
a) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all’articolo 13.
3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Attività di assistenza in sede giudiziaria)
1. Il patrocinio in sede giudiziaria é regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.
2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell’assistito alle spese relative al patrocinio e all’assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.
3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni.
4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.
5. L’esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13.
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6. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’adeguamento delle disposizioni di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all’intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l’introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all’azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell’articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
7. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.
Art. 10.
(Attività diverse)
1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:
a) in favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all’informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;
b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all’espletamento di pratiche con le pubbliche
amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall’ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonchè stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.
3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.
Art. 11.
(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero)
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1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all’esclusiva competenza delle predette autorità.
Art. 12.
(Accesso alle banche dati)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Art. 13.
(Finanziamento)
1. Per il finanziamento delle attività e dell’organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza
obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al
conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell’aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
(INPDAP), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.
2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all’attività;
b) 10 per cento all’organizzazione, di cui il 2 per cento per l’estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all’estero, finalizzato alla verifica dell’organizzazione e dell’attività.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all’80 per cento di quella calcolata applicando l’aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell’anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.
4. A decorrere dall’anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità
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previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati, in sede previsionale, nella misura dell’80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell’ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l’anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all’entrata, per effetto dell’applicazione dell’aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell’anno precedente.
5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l’erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell’80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.
6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.
7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell’attività svolta in Italia e all’estero;
b) individuazione dell’attività e dell’organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di
accertamento, di rilevazione e controllo dell’attività, dell’estensione e dell’efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell’efficienza delle sedi, dell’attività svolta, in relazione all’ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;
c) definizione, per le attività svolte e per l’organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle
modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell’organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:
a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.
9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall’anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto- legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
Art. 14.
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(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;
b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, il rendiconto dell’esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno precedente, nonché quelli relativi alla
struttura organizzativa in Italia e all’estero.
Art. 15.
(Vigilanza)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.
2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell’organizzazione e dell’attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.
Art. 16.
(Commissariamento e scioglimento)
1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all’articolo 8.
2. L’istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all’articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il
riconoscimento definitivo di cui all’articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l’istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall’organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l’istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
Art. 17.
(Divieti e sanzioni)
1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all’articolo 6. La violazione del suddetto divieto
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comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all’articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.
2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Art. 18.
(Trattamento fiscale)
1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell’articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell’associazione promotrice.
Art. 19.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull’andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7.
2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l’istituto deve presentare il progetto di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l’attuazione del progetto di cui all’articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a).
4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del
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lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.
6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Art. 21.
(Abrogazioni) 1. Sono abrogati:
a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall’articolo 13.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
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Indici delle leggi
Legge 15 dicembre 1998, n. 438
"Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1998
Art. 1.
(Contributo alle associazioni di promozione sociale)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, è ripartito secondo i seguenti criteri:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 19 novembre 1987, n. 476) 1. Alla legge 19 novembre 1987, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole da: "e che essi dimostrino" fino alla fine del comma;
b) all'articolo 4, il secondo periodo del comma 2 ed il comma 3 sono abrogati;
c) all'articolo 6, il comma 3 è abrogato.
Legge n. 438 del 1998 https://www.camera.it/parlam/leggi/98438L.htm
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Art. 3.
(Controlli)
1. Entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i bilanci preventivi ed i consuntivi dell'esercizio precedente.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, tenuto conto delle relazioni di cui al comma 1, presenta entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una relazione al Parlamento che indica:
a) l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna delle associazioni di cui al comma 1, specificando il titolo del contributo stesso;
b) i risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l'ammontare delle spese sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali;
c) la regolarità dei bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo;
d) i progetti e le attività svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Disposizioni per il coordinamento con le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. A decorrere dall'anno 2001, al finanziamento delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, nell'ambito delle finalità stabilite dall'articolo 59, comma 45, lettera e), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale previsto dall'articolo 59, comma 46, della stessa legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito secondo i criteri definiti con regolamento, adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) previsione di requisiti soggettivi delle associazioni tali da garantirne l'effettiva presenza sul territorio nazionale e da assicurare la più ampia partecipazione degli associati;
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b) assegnazione del finanziamento in base al programma di attività predisposto dalle associazioni ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta;
c) garanzia di un sistema di controlli tale da consentire la verifica delle attività svolte a favore degli associati;
d) previsione della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale relativa al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle associazioni destinatarie del finanziamento. La relazione dà conto:
1) dei contributi pubblici concessi a ciascuna associazione;
2) dei risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente;
3) dei progetti e delle attività svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati.
Legge n. 438 del 1998 https://www.camera.it/parlam/leggi/98438L.htm
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LEGGE 19 novembre 1987, n. 476
Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.
(GU n.275 del 24-11-1987)
Vigente al: 9-12-1987
TITOLO I
ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.
Art. 2.
Requisiti dei beneficiari
1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
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a) svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;
b) operare con la piu' ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.
2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attivita' da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attivita' continuativa sull'intero territorio nazionale, o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.
Art. 3.
Presentazione delle domande e relativa documentazione
1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attivita' di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.
2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:
a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;
c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;
d) attestazione circa la disponibilita' o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;
e) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.
Art. 4.
Fondo globale
1. E' istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e' fissato in lire 5.000 milioni. Esso e' assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 1.
3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono cosi' ulteriormente ripartite:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli
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associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui al precedente articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
Art. 5.
Rendiconti
1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge e' tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.
2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalita', i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.
Art. 6.
Assegnazione dei contributi
1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarita' delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.
2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.
3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarita' dei bilanci e sulle attivita' svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.
Art. 7.
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14
1. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari dell'associazione denominata "Associazione italiana societa' e salute" va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla "Associazione centro culturale societa' e salute".
TITOLO II
ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 8.
Contributi
1. In considerazione delle loro finalita' istituzionali e per il sostegno delle attivita' di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:
Lire --
Associazione italiana ciechi di guerra. . . L. 30.000.000 Associazione italiana combattenti interalleati. . . L. 30.000.000 Associazione nazionale combattenti della guerra
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di liberazione inquadrati nei reparti regolari
delle Forze armate. . . L. 30.000.000 Associazione nazionale combattenti e reduci. . . L. 390.000.000 Associazione nazionale combattenti volontari
antifascisti in Spagna. . . L. 30.000.000 Associazione nazionale ex deportati politici
nei campi nazisti. . . L. 40.000.000 Associazione nazionale ex internati. . . L. 170.000.000 Associazione nazionale famiglie caduti e
dispersi in guerra. . . L. 890.000.000 Associazione nazionale famiglie italiane dei
martiri caduti per la liberta' della Patria. . . L. 130.000.000 Associazione nazionale mutilati e invalidi
di guerra. . . L. 1.430.000.000 Associazione nazionale partigiani d'Italia
(ANPI). . . L. 540.000.000 Associazione nazionale perseguitati politici
italiani antifascisti (ANPPIA). . . L. 55.000.000 Associazione nazionale reduci garibaldini . . . L. 15.000.000 Associazione nazionale reduci della prigionia . . . L. 45.000.000 Associazione nazionale vittime civili di guerra. . . L. 620.000.000 Federazione italiana delle associazioni partigiane . . L. 100.000.000 Federazione italiana volontari della liberta'. . . L. 350.000.000 Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare . . . L. 30.000.000 Istituto del nastro azzurro . . . L. 74.000.000 Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce "Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1987 COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)
Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE Capo II
Delle associazioni di promozione sociale
Art. 35
Associazioni di promozione sociale
1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (
1)
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. (
2)
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.
(1) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
105/2018.
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(2) Comma inserito dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.
Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo IV
Delle risorse finanziarie
Art. 72
Fondo per il finanziamento di progetti e attivita' di interesse generale nel terzo settore
1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo. (
1)
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro.
(1) Comma così modificato dall’ art. 19, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.
Art. 73
Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore
1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e
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delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione
«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:
a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;
b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;
c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;
2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalita':
a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato;
b) sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione sociale;
c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali.
3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 74
Sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
Art. 75
Sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione sociale
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di
contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attivita' svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare
attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.
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2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19
novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.
Art. 76
Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. (
1)
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del
medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla
riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
(1) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
105/2018.
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2008, n. 193
Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
(GU n.288 del 10-12-2008)
Vigente al: 1-1-2009
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'articolo 13 della citata legge, il quale prevede che con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di ripartizione del finanziamento per l'attivita' svolta dai suddetti istituti, e per la loro organizzazione;
Vista, altresi', la lettera d) del citato comma 7, che dispone la previsione di un periodo transitorio volto a consentire la graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n.
764, con il quale e' stato adottato il regolamento recante i criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, in attuazione dell'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Sentiti tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze del 25 febbraio e del 12 maggio 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 ottobre 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
*** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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1. Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di seguito definiti «istituti di patronato», previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, di seguito definita «legge», e' corrisposto sulla base della valutazione della loro attivita' e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi.
Art. 2.
1. A decorrere dall'esercizio 2009, la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e' effettuata in base alle seguenti percentuali:
a) attivita' svolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge:
1) in Italia 80,00 per cento;
2) all'estero 9,90 per cento;
b) organizzazione degli uffici:
1) in Italia 8 per cento;
2) all'estero 2 per cento;
c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.
Art. 3.
1. Ai fini della ripartizione del finanziamento di cui all'articolo13 della legge, sono riconosciuti gli interventi di patrocinio che:
a) vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato;
b) hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili;
c) sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi ovvero alla erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.
2. All'estero, sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri ne prevede l'erogazione in servizi o in beni in natura.
3. E' riconosciuta l'attivita' svolta in nome e per conto dei cittadini emigrati secondo i seguenti criteri:
a) gli interventi per l'ottenimento di prestazioni autonome a carico degli istituti assicuratori esteri sono riconosciuti all'ufficio dell'istituto di patronato all'estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;
b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera;
c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi estere, sono riconosciuti ad entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell'intervento.
*** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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