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COVID-19: la nuova ordinanza del Ministero della salute

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MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 1 agosto 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)

(GU n.193 del 3-8-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato

nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato

nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante

(2)

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 5;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;

Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Viste le valutazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile, e successive modificazioni;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure

urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'

fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti

che interagiscono con i predetti.

2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'

previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del

Dipartimento della protezione civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio

(3)

2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2 Disposizioni finali

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma

1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre

il 15 agosto 2020.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2020 Il Ministro: Speranza

_______

Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase di controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente

efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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