• Non ci sono risultati.

LINEE DI INTERVENTO PER LA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IMPRESE E LAVORATORI IN RELAZIONE ALLA CRISI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LINEE DI INTERVENTO PER LA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IMPRESE E LAVORATORI IN RELAZIONE ALLA CRISI "

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

FONDARTIGIANATO - PROGRAMMAZIONE

2009

LINEE DI INTERVENTO PER LA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IMPRESE E LAVORATORI IN RELAZIONE ALLA CRISI

Nelle more della revisione dell'Accordo Interconfederale del 18 apnle 2007, nonché della programmazione 2009 di Fondartigianato, considerata la difficile congiuntura economica, le sottoscritte parti sociali condividono la necessità di predisporre un invito di formazione a carattere sperimentale, rivolto anche ad imprese e lavoraton interessati dalla crisi, per favorirne il superamento attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e la produttività delle imprese.

Le parti, nel rawisare l'oppominità di interventi formativi per gli apprendisti e per gli imprenditori artigiani, si impegnano a verificare possibili forme di sostegno dei suddetti interventi anche attraverso eventuali intese con le Regioni finalizzate all'integrazione di politiche, azioni e risorse, in applicazione dell'Accordo Stato, Regioni e Parti Sociali sottoscritto nel 2007 e10 eventuali ulteriori oppominità che potranno essere individuate, anche attraverso la bilateralità temtoriale.

L'invito, per un ammontare pari a 17 milioni di euro, prevede le seguenti linee di finanziamento:

A. 9 milioni, a riparto regionale, di carattere generale;

B. 7 milioni, a riparto regionale, per imprese in stato di crisi;

C. 1 milione per le Regioni del Mezzogiorno di carattere generale.

Gli interventi di formazione di cui alla linea B riguardano le seguenti casistiche di imprese in crisi:

-

riduzione dell'orario di lavoro con integrazione a carico degli Enti Bilaterali;

- sospensione e/o contratti di solidarietà con trattamento integrativo a carico degli Enti Bilaterali;

-

sospensioni coperte da CIGS in deroga;

-

imprese artigiane rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di ' integrazione salariale (art. 12 della L. 223191);

-

CIGO;

-

CIGS e riduzioni dell'orario di lavoro (contratti di solidarietà) senza integrazione a carico degli Enti Bilaterali.

Per quanto riguarda le linee A e C, B confermata la procedura di condivisione dei progetti prevista dall'Accordo Interconfederale del 18 apnle 2007.

Per quanto riguarda la linea B, quale procedura di condivisione dei progetti potrà essere straordinariamente considerato l'accordo di ammissionelconcessione degli ammortizzatori sociali, sottoscritto con le procedure previste, se in tale accordo è esplicito il riferimento all'utilizzo delle oppomuiità formative messe a disposizione da Fondartigianato.

L'invito dovrà prevedere modalità che non pregiudichino l'accesso agli interventi formativi per le situazioni di crisi riguardanti lavoraton di imprese artigiane e di piccole dimensioni.

i Le modalità di presentazione dei progetti formativi saranno a sportello per le casistiche riferite alla linea B. In tal caso, saranno ammessi a finanziamento i progetti che superano il punteggio minimo

previsto e che rientrano nelle quote regionali stabilite. /"

Y

(2)

I progetti formativi presentati a sportello e quelli di cui alla Linea C saranno valutati dal Gruppo tecnico di valutazione nazionale del Fondo.

Per le caratteristiche specifiche dell'invito sono previste verifiche successive a ciascuna scadenza al fine di de£inire/predisporre eventuali rimodulazioni e/o eventuali riprogrammazioni delle risorse.

Per la Linea B, l'invito dowh prevedere la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire specifici ambiti per gli interventi di formazione riguardanti i lavoratori dipendenti di imprese artigiane e micro imprese.

Le sottoscritte parti sociali si riservano, a seconda delle ulteriori o diverse necessità derivanti dalla crisi economica e produttiva, eventuaii altre proposte di intervento ad essa dedicati.

Le parti concordano sulla necessità di proseguire il confronto finalizzato aiia revisione complessiva dell'Accordo Interconfederale del 18 aprile 2007 nonché per la d e m o n e deUe Linee Guida per l'ulteriore programmazione delie risorse del Fondo per l'anno 2009.

In relazione al grave evento sismico che ha colpito l'Abruzzo, le parti sociali rappresentano al Consiglio di Amministrazione la necessità che vengano impegnate risorse del Fondo, nell'arnbito delle proprie attività, per la realizzazione di azioni a sostegno dei lavoratori e delle imprese colpiti dal terremoto, individuate anche sulla base delle esigenze manifestate dalle parti sociali abruzzesi.

Roma, 16 aprile 2009

IWRESE CGIL

/QJ

Riferimenti

Documenti correlati

Sentiti il Relatore e - qualora presente(i) – l’eventuale (gli eventuali) Correlatore(i) ai fini della valutazione critica dell’impegno dello studente e del suo

Il laureando potrà iniziare le attività inerenti la tesi di laurea non meno di 6 (per le tesi compilative) o 8 (per le tesi sperimentali) mesi prima della data della seduta.. Sarà

Il presente accordo di fornitura decorre dalla data della stipula e ha la durata di anni 1 (uno), salvo eventuale proroga da concordare per iscritto, con successivo

rappresenta anche un diritto-dovere del lavoratore, che è chiamato a “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo

• Con gli accordi aziendali per il 73% dei lavoratori è stata prevista la Cigs, per il 22% la mobilità In tutto il Veneto, dal 2009, le aziende del settore metalmeccanico che

RITENUTO necessario, dover procedere alla proroga tecnica dei contratti in essere per la durata di un anno, con decorrenza dalla scadenza di ciascun contratto, alle

Il corso della storia premierebbe adesso un modello di diritto creato da chi lo applica, autosufficiente sul piano della legittimazione, libero nel confronto con l’enunciato

La retribuzione globale degli apprendisti di eta` inferiore ai 18 anni non potra` essere inferiore nel periodo iniziale al 58%, ne` superiore nel periodo finale all'85%