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Commento all’articolo 5, comma 8 bis del decreto legge n.16 del 2012 in materia di riscossione
Art. 5, co. 8-bis
8-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente:
“gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente ».
Riscossione entrate locali affidata a terzi
La norma obbliga i soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali ad effettuare gli incassi “mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari” intestati al soggetto affidatario, determinando in modo obbligatorio i tempi di riversamento sul conto corrente di tesoreria dell’ente stesso e
“al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario”, entro la prima decade del mese successivo all’incasso.
La nuova modalità regola la gestione delle somme oggetto di incasso da parte del soggetto affidatario, imponendo tempi certi di riversamento con l’obiettivo di ridurre i rischi di irregolarità, salvaguardando l’acquisizione corrente dei compensi connessi alla riscossione.
Va osservato, a prescindere dal contenuto della norma, che purtroppo non si
interrompe l’intervento normativo
estemporaneo sul settore della riscossione locale (e dei Comuni in particolare), mentre si avvicina il termine delle proroghe del regime transitorio della riscossione e del confuso riassetto determinato dal d.l. 70 del 2011, oggetto peraltro di ulteriori
interventi, tra i quali quello qui oggetto di commento.
La norma commentata, infatti, sostituisce la lettera gg-septies dell’art. 7, comma 2 del d.l. 70/2011, abolendo le diverse innovazioni ivi introdotte in materia di limitazione all’accesso alle informazioni rilevanti per la riscossione da parte dei soggetti
incaricati privati, nonché di disciplina degli strumenti procedurali attivabili ai fini
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della riscossione coattiva.