La disciplina del fondo per il salario accessorio
Risposte a quesiti
6 giugno 2017 Arturo Bianco
- Incentivo funzioni tecniche - Progressioni economiche
- Fondo per le risorse decentrate
- Certificazione del fondo per le risorse decentrata - Tetto al fondo per le risorse decentrate
- Altri dubbi
Indice
• Deliberazione sezione autonomie Corte Conti 7/2017: “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei
trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n.
208/2015 (legge di stabilità 2016)”
• Superamento della precedente esclusione: motivazioni
• Possibili conseguenze sulla inclusione nel tetto di spesa per il personale
• Conseguenze problematiche: omogeneità base di
raffronto, ampliamento della spesa potenziale e estrema variabilità
• Per le Corti dei Conti esclusione della manutenzione, compresa quella straordinaria
La incentivazione delle funzioni tecniche/1
LE NOVITA’ DEL DLGS 56/2017, cd correttivo
a) sono incentivabili “le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”
b) il fondo fino al 2% dell’importo posto a base di gara “non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti”;
La incentivazione delle funzioni tecniche/2
c) “gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale” (norma che si aggiunge al comma 5 non modificato) “per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di
committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”
d) La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è
nominato il direttore dell’esecuzione”
• Necessità del regolamento e della contrattazione
La incentivazione delle funzioni tecniche/3
• Vincoli dettati dal DLgs n. 150/2009:
quota limitata di personale
utilizzazione con procedure selettive
• Con la riforma del DLgs n. 165/2001 riserva assoluta di contrattazione
• La decorrenza (Aran e parere RGS n. 49781 del 24.3.2017) non può essere retroattiva rispetto allo 1.1 dell’anno in cui le graduatorie sono approvate
• Conseguenze sulla scelta dell’arco temporale della valutazione
• Negli enti locali esse sono sempre finanziate dal fondo
Le progressioni economiche
• Il vincolo al tetto riguarda il fondo nel suo insieme
• Il differenziale delle progressioni economiche
andava calcolato al momento dei rinnovi contrattuali, attualmente va calcolato annualmente per il
personale cessato (comunque vincolo del tetto del fondo)
• I risparmi dello straordinario non utilizzato e della parte stabile vanno in deroga al tetto del fondo
• Non è possibile aumentare il tetto del fondo
• Possibile osmosi tra fondo, straordinario e compensi per le posizioni organizzative nei comuni privi di
dirigenti: conseguenza un tetto complessivo
Il fondo
• Per la RGS (da ultimo circolare 19/2017) il
fondo deve essere certificato specificamente da parte dei servizi di controllo interno (nei comuni revisori)
• Non vengono giudicati sufficienti i pareri per la bozza di CCDI, per la sottoscrizione delle
relazioni illustrativa e finanziaria e l’attestazione del conto annuale
• Non rientra nella certificazione del fondo
l’attestazione richiesta per l’aumento ex articolo 15, comma 2, CCNL 1.4.1999, che può essere data sia preventivamente alla costituzione del fondo sia prima della erogazione
La certificazione del fondo
• Il tetto al fondo comprende anche il salario
accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti (in quelli con dirigenti il tetto è
complessivo del fondo)
• Nozione da intendere in modo elastico? Ad esempio 1. valutazione migliore e conseguente aumento della
indennità di risultato
2. Costituzione di una posizione nel corso dell’anno di riferimento
3. Attribuzioni precedentemente assegnate ad un amministratore nei piccoli comuni
4. Gestioni associate ed aumento delle indennità di posizione
Il tetto del fondo/1
• La Ria e gli assegni ad personam dei cessati entrano nel tetto del fondo
• Le risorse di parte stabile non utilizzate vanno in deroga al tetto del fondo
• Le indennità onnicomprensive per il
personale degli uffici di staff assunto ex articolo 90 vanno al di fuori del fondo
• Nel caso di mancata contrattazione nel
2016, non vi sono conseguenze sul fondo, ma le risorse non utilizzate possono
andare nel fondo 2017 come incremento della parte variabile solo per la quota che proviene dai risparmi della parte stabile
Il tetto del fondo/2
• A partire dal fondo 2015 il taglio per la diminuzione di personale del 2014
diventa permanente
• Le sponsorizzazioni entrano per la Corte dei Conti, sezioni riunite controllo
51/2011, nel tetto del fondo
• Non applicazione nel 2017 di alcuna decurtazione per la riduzione del
personale in servizio
• In caso di gestione associata si possono trasferire quote di salario accessorio:
occorre garantire il rispetto complessivo del tetto
Il tetto al fondo/3
• La indennità di comparto dei dipendenti cessati rimane nel fondo. Per il resto essa si finanzia dal fondo (Aran su possibile integrazione per
aumento del personale, ma oggi nel tetto)
• La cd indennità giudiziaria non deve essere
corrisposta al personale assegnato all’ufficio del giudice di pace
• Non vi sono spazi per un aumento del fondo dei dirigenti in caso di aumento del loro numero
• Il fondo per il personale degli enti di area vasta trasferito deve essere costruito sul salario
accessorio in godimento all’atto del trasferimento
Altri dubbi/1
• Gli oneri aggiuntivi per i rinnovi contrattuali vanno in
detrazione alla spesa del personale ex comma 557 legge 296/2006
• L’incremento del fondo dello straordinario per le elezioni amministrative è in circostanze eccezionali ammesso:
non vi sono indicazioni sulle conseguenze ai fini del tetto delle risorse per il salario accessorio
• Il personale assunto ex articolo 110 può avere una indennità ad personam motivata oltre alla indennità di posizione; essa non è compresa nel tetto del salario accessorio
• I tagli al fondo per il personale Ata non sono recuperabili neppure in caso di collocamento in quiescenza
Altri dubbi/2
• L’incremento del fondo per l’attivazione di nuovi servizi è possibile
preventivamente e non a posteriori
• Sulla delibera di giunta di autorizzazione alla sottoscrizioni vanno resi i pareri dei dirigenti, sulla direttiva alla contrattazione non sono necessari
• I compensi Istat entrano nel fondo, ma vanno in deroga al tetto
• La istituzione ex novo della turnazione può essere finanziata con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada: rispetto del tetto del fondo
Altri dubbi/3
• Contrasti tra RGS e Corti dei Conti sulla
inclusione nel tetto del fondo delle propine a seguito di successo con compensazione delle spese
• Sulla inclusione della maggiorazione della
retribuzione di posizione del segretario nel tetto delle risorse per il salario accessorio non vi
sono pareri
• La continuatività dell’orario di servizio è un vincolo per la istituzione della turnazione
• Con il D.Lgs. di riforma del TUPI viene meno il vincolo della indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti alla data del 15.10.2015
Altri dubbi/4
• Non vi è un obbligo di univocità negli aumenti ex artt. 15, comma 5, CCNL
1.4.1999 e 26, comma 3, CCNL 23.12.1999:
vincolo di motivazione
• Negli enti con dirigenti il salario accessorio delle posizioni organizzative è finanziato dalla parte stabile del fondo del personale
• Per le propine degli avvocati a seguito di compensazione delle spese tetto
(contestato) delle previsioni di bilancio 2013
• Le assenze per malattia non incidono sulle indennità di risultato e di produttività
Altri dubbi/5
• Le posizioni organizzative come straordinario elettorale in caso di elezioni amministrative non
possono percepire compensi: sulla base dell’articolo 38, comma 3, CCNL 14.9.2000 hanno diritto allo
straordinario ed al riposo compensativo per le attività svolte durante il giorno festivo
• Gli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità non sono cumulabili
• I proventi dei piani di razionalizzazione possono
essere destinati fino al 50% all’aumento del fondo per il salario accessorio: occorre dimostrare la effettiva realizzazione dei risparmi. Non vi sono indicazioni sul carattere tassativo della data del 31.3 per la loro
approvazione
Altri dubbi/5
Grazie per l’attenzione
dott. Arturo Bianco
e-mail (dott.arturobianco@gmail.com)
I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione