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DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO DPEF 2009-2013

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DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO

DPEF 2009-2013 Un piano per l’Italia

Il DPEF quinquennale deliberato dal governo nella parte relativa agli Interventi per lo sviluppo prevede “la produzione di energia nucleare, attraverso la definizione delle tipologie di impianti, procedure autorizzative, criteri di localizzazione dei siti nucleari”.

PIANO TRIENNALE PER LO SVILUPPO 2009-2011

Il Piano in materia di Energia prevede “prime norme (giugno 2009), della Strategia energetica nazionale con il ritorno al nucleare, promozione delle fonti rinnovabili, accelerazione delle infrastrutture energetiche (termovalorizzatori, reti distributive, collegamenti internazionali) e, previo consenso UE, sterilizzazione fiscale dei prezzi del carburante. Sempre in materia di carburante il Piano prevede la liberalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti attraverso l’eliminazione dei vincoli nazionali e regionali.

PROVVEDIMENTI DI LEGGE

I

DECRETO-LEGGE n.112 del 25 giugno 2008

Art.7. Strategia energetica nazionale e riduzioni emissioni CO2 –

• Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DL il CdM definisce la Strategia energetica nazionale che dovrà perseguire i seguenti obiettivi: diversificazione delle fonti, maggiore competitività del sistema energetico nazionale, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, impianti di produzione di energia nucleare, investimenti per la ricerca, sostenibilità ambientale, protezione sanitaria della popolazione.

• Convocazione di una Conferenza Nazionale su energia e ambiente

• Il Governo è autorizzato a stipulare accordi in ambito UE o internazionale per lo sviluppo del settore dell’energia nucleare, contenere le emissioni di CO2, garantire l’approvvigionamento di energia

• Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali per la fornitura di energia nucleare da rendere dopo la attivazione delle centrali nucleari in Italia.

Art.8. Sfruttamento giacimenti petroliferi

• Il Cdm, una volta accertata la non esistenza di rischi sulla base di nuovi studi presentati dai titolari delle concessioni e delle licenze di ricerca, può revocare il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia cosi come previsti dalla legge n.9/1991 e 179/2002.

• I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi definiti marginali e improduttivi devono inviare al Ministero dell’Economia l’elenco dei giacimenti che sarà pubblicato anche ai fini della attribuzione ad altro titolare.

E’ abrogata ogni incentivazione per i giacimenti marginali.

E N E R G I A e N U C L E AR E

La manovra economica del governo

Documenti di programmazione ed indirizzo DPEF 2009-2013

Piano Triennale per lo sviluppo 2009-2011 I provvedimenti di legge Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008

Disegno di Legge A cura di Usr Cisl Veneto

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Art. 9. Sterilizzazione IVA su aumenti petroliferi

• Le riduzione delle accise sui carburanti, previste dalla Finanziaria 2008, diventano obbligatorie

• Misure di sostegno ai settori agricoltura, pesca ed autotrasporto a fronte dell’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi

Art.10. Energia e finanziamenti

• Gli interventi sulle infrastrutture energetiche e sulle reti di telecomunicazioni possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal Fondo sostegno alle imprese.

Art. 81. Settori petrolifero e gas

• I concessionari di coltivazione nazionale di petrolio e gas devono corrispondere allo Stato, dal 1 gennaio 2008, una addizionale progressiva in aggiunta alle royalty attuali se il prezzo internazionale del greggio supera determinati parametri.

• Addizionale del 5,5% sull’Ires per le aziende di estrazione, produzione e commercializzazione di idrocarburi, petroli, gas ed energia elettrica.

• I titolari delle concessioni di esplorazione di petrolio e gas devono conferire allo Stato una somma pari all’1% di ciò che viene estratto nel territorio nazionale dal 1 gennaio 2008.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO III- ENERGIA

Art.15. Delega al governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate

Il Governo ha delega ad emanare, entro il 31 dicembre 2008, decreti legislativi sui criteri per la localizzazione di impianti per energia nucleare, stoccaggio dei rifiuti radioattivi e le misure compensative per le popolazioni interessate.

Art.16. Energia nucleare

Il CIPE definisce le tipologie degli impianti per la produzione di energia nucleare da realizzare nel territorio nazionale

Art.17. Promozione dell’innovazione nel settore energetico

Convenzione tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti ed il Ministero per lo sviluppo economico per la promozione della ricerca sul nucleare di nuova generazione e sulle tecnologie per il controllo dell’anitride carbonica prodotti dagli impianti termoelettrici.

Art.18. Tutela giurisdizionale

Tutte le controversie in materia sono devolute al giudice amministrativo e di competenza del TAR del Lazio.

Mestre (Venezia) 10 luglio 2008

Riferimenti

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