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ATTIVITA’ COMMERCIALI

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ATTIVITA’ COMMERCIALI

ART. 68 TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE

1. Le tipologie distributive delle attività commerciali in base al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, alla L.R. 23 luglio 1999, n. 14, alla D.C.R. 30 luglio 2003 n. VII/871, alla D.G.R. n. 7/15701 e n. 7/15716 del 18 dicembre 2003 e successiva normativa vigente sono:

− esercizi di vicinato : superficie di vendita non superiore a 250 mq.;

− medie strutture di vendita, distinte in :

* MS1 : superficie di vendita da 251 mq a 600 mq;

* MS2 : superficie di vendita da 601 mq a 2.500 mq;

− grandi strutture di vendita : superficie di vendita superiore a 2.500 mq.;

− centro commerciale : una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio presenti.

2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui.

La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente movibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata così come definita dall’ art. 2 del D.R.G.

7/15701 del 18 dicembre 2003, allegato A.

ART. 69 APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE

1. Le procedure riguardanti l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento degli esercizi per il commercio al dettaglio su aree private sono stabilite dalle specifiche norme sul procedimento previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla normativa regionale.

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2 2. L’attivazione di esercizi di vicinato è consentita sull’intero territorio comunale, salvo diverse disposizioni e a condizione che le specifiche norme di zona consentano attività commerciali.

3. L’attivazione di MS1 è consentita sull’intero territorio comunale, salvo diverse disposizioni e a condizione che le specifiche norme di zona consentano attività commerciali.

4. L’attivazione di MS2 è consentita sull’intero territorio comunale (ad esclusione della zona

“A” con salvezza di edifici esistenti e destinati all’uso commerciale indipendentemente dall’intervento edilizio), e salvo diverse disposizioni e a condizione che le specifiche norme di zona consentano attività commerciali.

5. L’attivazione di grandi strutture di vendita non è ammessa su tutto il territorio comunale; è consentito l’ampliamento di quelle esistenti nei limiti previsti dalle NTA di zona e comunque non oltre la misura massima di superficie di vendita prevista dalle specifiche disposizioni regionali.

6. L’attivazione di centri commerciali non è ammessa su tutto il territorio comunale.

7. Nelle zone a destinazione produttiva e nei piani degli insediamenti produttivi sono ammesse attività di vendita al dettaglio limitatamente agli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente movibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) ovvero attività di vendita al dettaglio per le quali non è fatto divieto di esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di cui alla legislazione vigente.

Sono fatte salve le attività di vendita già autorizate e quelle per le quali, alla data di adozione della presente variante, sono state assegnate aree nell’ambito dei Piani degli Insediamenti Produttivi.

8. Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di cui all’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 114/98, non si applica alla vendita dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

- materiale elettrico;

- colori e vernici, carte da parati;

- ferramenta ed utensileria;

- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

- articoli per riscaldamento;

- strumenti scientifici e di misura;

- macchine per ufficio;

- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

- combustibili;

- materiali per l’edilizia;

- legnami.

ART. 70 REGOLE GENERALI

1. In conformità ai disposti regionali, richiamati all’art. 68, gli interventi devono conseguire un elevato livello di qualità paesaggistica, ambientale, urbanistica e architettonica, un elevato e qualitativo standard di servizi pubblici e di uso pubblico e garantire una buona accessibilità alle attività commerciali.

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3 2. La formazione di depositi di materiali a cielo aperto deve essere oggetto di titolo abilitativo secondo il D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e la L. R. 11.03.2005 n. 12 e successive modificazioni, in quanto negli spazi aperti di pertinenza alle attività commerciali è vietata la discarica di materiali.

3. I depositi di materiali esistenti negli spazi aperti di pertinenza alle attività commerciali, non forniti di titolo abilitativo, devono essere rimossi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Variante.

ART. 71 STANDARD DEI SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

1. Per la dotazione dei servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, indispensabili per le attività commerciali si applicano i disposti della legislazione regionale vigente in materia.

2. La percentuale delloL’unico standard dei servizi dovuti in rapporto alla Slp delle parti di immobile effettivamente destinate ad attività commerciale, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della L.R. 23 luglio 1999 n. 14, la percentuale relativa allo standard è stabilita nelle seguenti quantità :

− esercizi di vicinato 100 % della Slp

− MS1 100 % della Slp

− MS2 100 % della Slp

− grande struttura di vendita 200 % della Slpsolo ampliamento.

3. Almeno la metà dei servizi dello standard deve essere destinata a parcheggio, solo per ampliamenti e la restante parte può essere monetizzata fatto salvo quanto previsto per i Piani Attuativi.

4. Gli spazi a parcheggio dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell’attività.

5. L’applicazione dello standard dipende dal tipo di operazione procedurale e specificatamente come segue :

- a) Subentro in locali commerciali : non è richiesto lo standard;

- b) Nuovi esercizi in locali esistenti non commerciali: non è richiesto lo standard;

- c) Intervento edilizio diretto tramite P.C. o D.I.A.: è richiesto lo standard di legge solo nel caso di MS2 in nuove zone C e D (anche nel caso di ampliamento);

- d) Interventi tramite piano urbanistico attuativo: è richiesto lo standard, nelle zone A e B lo standard è ridotto al 50%.

a) subingresso di cui all’art. 26 comma 5 del D.L. 114/1998 in locali commerciali senza modifica della tipologia (vicinato, MS1, MS2 e grande struttura di vendita etc.): non è richiesto lo standard.

b) nuovi esercizi di vicinato: non è richiesto lo standard (fatti salvi i casi di cui ai successivi punti per interventi tramite Piano Attuativo).

c)nuovi esercizi di MS1 o MS2: è richiesto il reperimento dello standard per parcheggio con esclusione della zona “A” e della Zona “B1”. Ampliamento esercizi di MS1 o MS2 esistenti: è richiesto il reperimento dello standard per parcheggio con esclusione della Zona “A” e della Zona “B1” limitatamente alle sole superfici in ampliamento. Per i trasferimenti (subingresso) si rinvia alla precedente “lett. a”.

d) nuovi esercizi di vicinato tramite Piano Urbanistico Attuativo: è richiesto il reperimento dello standard per parcheggio mentre la restante parte potrà essere monetizzata; nelle zone “A” e “B”, in sede di Piano Attuativo, l’Amministrazione comunale si riserva la

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4 possibilità di consentire la monetizzazione anche della quota di standard destinata a parcheggio previo parere preventivo della G.M.;.

e) nuovi esercizi e/o ampliamenti di MS1 e MS2 tramite Piano Urbanistico Attuativo: è richiesto il reperimento dell’intera dotazione dello standard come sopra determinata;

nelle zone “A” e “B”, in sede di Piano Attuativo, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di consentire la monetizzazione dello standard o di parte dello stesso, previo parere preventivo della G.M.. Per i trasferimenti (subingressi) si rinvia alla precedente lett. “a”.

f) ampliamento grandi strutture di vendita: è richiesto il reperimento dell’intera dotazione dello standard relativamente alla superficie in ampliamento.

6. Ai fini del calcolo delle superfici commerciali per la determinazione dello standard e degli oneri si confermano i metodi previsti dalle presenti N.T.A. (s.r.c. e s.l.p. di cui agli artt.

5 e 6) indipendentemente dalla superficie di vendita di cui all’art. 68.

Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (commerciali) i magazzini e altri spazi di servizio interrati o seminterrati non computabili vengono considerati al 60% della loro superficie in analogia a quanto previsto per il contributo percentuale sul costo di costruzione.

Per le attività di vendita all’ingrosso, ferma restando l’applicazione del contributo percentuale sul costo di costruzione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (commerciali) la superficie viene considerata al 60%.

ART. 72 DOTAZIONE DI SPAZI DESTINATI A PARCHEGGI PER I PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 in data 23.02.2006 al di fuori della Zona 1 (individuata con lo stesso Regolamento), per la quale sussistono limitazioni di accessibilità veicolare, i nuovi insediamenti di pubblici esercizi, o i trasferimenti, o gli ampliamenti, con superficie di somministrazione superiore a mq. 50 100 dovranno prevedere spazi per parcheggi in misura pari alla superficie di somministrazione.

Nei casi di ampliamenti, il reperimento di tale standard sarà riferito alle sole superfici in ampliamento. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di consentire la monetizzazione dello standard o di parte dello stesso previo parere preventivo della G.M..

ART. 73 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano i disposti del al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, alla L.R. 23 luglio 1999, n. 14, alla D.C.R. 30 luglio 2003 n. VII/871 e alle D.G.R. n. 7/15701 e n. 7/15716 del 18 dicembre 2003 e legislazione vigente.

2. Nel caso di eventuale discordanza tra la normativa del presente Titolo delle NTA e i disposti del al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, alla L.R. 23 luglio 1999, n. 14, alla D.C.R. 30 luglio 2003 n. VII/871 e alle D.G.R. n. 7/15701 e n. 7/15716 del 18 dicembre 2003 e legislazione vigente si applicano i disposti della legislazione nazionale e regionale.

ART. 74 RAPPORTO CON GLI ALTRI ARTICOLI DELLE N.T.A.

1. I disposti delle norme del presente Titolo delle N.T.A. prevalgono nel caso di discordanza con la normativa degli altri Titoli delle N.T.A. del P.R.G.

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