Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 39 del 20 giugno 1989
Oggetto: Operatività dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Modifiche alla circolare n.
120/1973.
La circolare n. 120/1973, esplicativa della nuova "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie", introdotta con la legge 11 agosto 1973, n. 533, alla voce "Procedure amministrative", punto a), stabiliva l'irrilevanza delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nel corso delle procedure amministrative previdenziali ed escludeva il carattere di perentorietà di tutti i termini previsti in proposito dal Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (articoli 104, 122, 137 ultimo comma, 151 primo comma, 219, 253).
Al riguardo si fa presente che l'orientamento ormai costante della Suprema Corte (v. da ultimo Cass.
n.7638 del 17 dicembre 1986, in causa Dalmonich Vittorino c/INAIL e Cass. n. 7935 del 27 ottobre 1987 in causa Levantino Concetto c/INAIL), è quello di considerare l'articolo 8 della citata legge quale norma di
"natura processuale" non applicabile, pertanto, alle decadenze di carattere sostanziale, ne estensibile al campo delle decadenze dai diritti per il loro mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge.
Ne consegue che vizi, preclusioni e decadenze resi inoperanti dall'articolo 8 della legge n. 533/1973, alla luce della predetta interpretazione, sono solo quelli verificatisi per e nella fase contenziosa del procedimento amministrativo, escludendosi quelle decadenze e quei fatti estintivi che incidono sul diritto sostanziale.
Pertanto, a parziale modifica di quanto stabilito con la citata circolare n. 120/1973, si dispone che i termini di cui agli articoli 122, 137 ultimo comma, 151 primo comma, 219 e 253 del predetto Testo Unico conservino carattere di perentorietà poiché riguardano non già procedimenti contenziosi che hanno inizio con un ricorso contro i provvedimenti negativi ovvero contro il silenzio-rifiuto dell'Ente assicurativo, beni quei procedimenti che hanno inizio con la domanda amministrativa e sono tesi a conseguire il diritto a prestazioni previdenziali.
Per contro, il citato articolo 8 della legge n. 533/1973 rimane operante per quanto concerne l'articolo 104 del medesimo Testo Unico di chiaro contenuto procedurale.
Le disposizioni di cui a pagina 3, voce "Procedure amministrative", punto a) della circolare n. 120/1973, sono sostituite da quelle che precedono a far data dalla presente circolare.