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I nuovi tassi comprendono la copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 194 T.U

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 1 del 17 gennaio 1972 Oggetto: Nuova tariffa dei premi.

Con decreto 10 dicembre 1971, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale n. 327 del 27 dicembre 1971, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha approvato la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 30 novembre 1971, concernente la nuova tariffa dei premi e le relative modalità di applicazione.

I nuovi tassi comprendono la copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 194 T.U. ed assorbono, quindi, l'addizionale ivi prevista, addizionale che resterà peraltro in vigore per il premio supplementare "silicosi ed asbestosi" fino a quando - a modifica della tabella allegata al decreto ministeriale 19 maggio 1945 - non sia adottata una nuova misura di premio supplementare che tenga conto dei maggiori oneri della gestione.

I premi speciali unitari di cui all'articolo 42 T.U., l'ammontare dei quali non è automaticamente connesso con i tassi di tariffa, restano in vigore nella misura fissata dai vari decreti ministeriali che li hanno istituiti.

Anche per essi, come per il premio supplementare "silicosi e asbestosi", si dovrà continuare ad applicare l'addizionale ex articolo 194 T.U. (fanno eccezione i premi unitari relativi ai medici radiologi ed ai titolari di imprese artigiane ed assimilati che sono comprensivi della addizionale stessa).

Per quanto riguarda, in particolare, i premi speciali unitari per i titolari di imprese artigiane ed assimilati, di cui tratta la circolare numero 118/1969, si precisa che, essendo la loro modifica possibile solo in base alle risultanze della specifica gestione, restano immutati non solo gli importi dei premi e le classi di salario, ma anche le classi di rischio e lo strumento per la loro determinazione e cioè la tariffa 1962: il che vale sia per i rapporti assicurativi in atto sia per quelli che saranno istituiti in futuro.

Le "modalità" di applicazione della nuova tariffa presentano varie innovazioni rispetto a quelle in vigore fino al 31 dicembre 1971: qui di seguito si illustrano le più importanti.

ARROTONDAMENTO DEL TASSO - (prg. 2) -

I tassi vanno applicati senza decimali; alla occorrenza si effettuerà l'arrotondamento all'unità più prossima (ad es.:17.50=17; 17.51= 18).

Si tenga presente che l'arrotondamento va effettuato solo per le tassazioni che si applicano, in base alla nuova tariffa, a decorrere dal 1 gennaio 1972 ed inoltre che sono esclusi dall'arrotondamento i tassi specifici per la silicosi fissati dalla tabella di cui all'articolo 1 del Decreto ministeriale 19 maggio 1945.

RISCHIO TRASPORTI - (prg. 4, II comma) -

Il rischio trasporti è compreso, in ogni caso, nel rischio della lavorazione principale e quindi non vanno più effettuate ponderazioni al riguardo.

La norma appare chiara e di semplice attuazione. E' da precisare che nonostante i dubbi che la dizione letterale "trasporto delle materie prime e dei prodotti" potrebbe far sorgere, essa si applica anche alle operazioni di trasporto e distribuzione di merci (come, ad esempio, nel caso di depositi, negozi, ecc.) o di persone (come nel caso di trasporto degli operai) e per qualsiasi genere di trasporto nell'ambito di servizi, spettacoli, ecc.

LAVORI TEMPORANEI ESEGUITI IN PIU' PROVINCE - (prg. 8, IV comma) -

Il datore di lavoro che esegue lavori di carattere temporaneo in più province deve presentare la denuncia di ogni singolo lavoro all'unità dell'Istituto nella cui giurisdizione l'azienda ha la propria sede legale.

La norma, che ha lo scopo di consentire la valutazione unitaria del rischio agli effetti dell'oscillazione del tasso (prg. 10), riguarda solamente i lavori di carattere temporaneo.

Seguiranno al più presto dettagliate istruzioni per la pratica attuazione.

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PROVVEDIMENTO DELL'ISTITUTO: ISTANZA DI RETTIFICA - (prg. 9, III comma; paragrafo 13, I comma;

prg. 17, III comma) -

Le nuove modalità stabiliscono che contro ogni provvedimento dell'Istituto in materia tariffaria il datore di lavoro può chiedere, prima di presentare ricorso alla Commissione delle Tariffe, la rettifica del provvedimento stesso mediante apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INAIL.

Considerato che la norma ha lo scopo di ridurre, per quanto possibile, il contenzioso avanti alla Commissione delle Tariffe si dispone che nei casi in cui è richiesta la presentazione di una istanza

"motivata", il termine di presentazione può considerarsi rispettato con la presentazione - nei termini - dell'istanza, anche se essa non è motivata; sarà cura della sede richiedere in tal caso al datore di lavoro la specificazione dei motivi.

SILENZIO - RIFIUTO - (prg. 9, IV comma, prg. 13, III comma; prg. 16, III comma; prg. 17, IV comma) -

E' stata estesa l'applicazione del principio del silenzio-rifiuto - finora adottato solo in occasione della prima applicazione della tariffa 1962 - a tutti i casi di richiesta del datore di lavoro tendenti ad ottenere una modifica di classificazione o di tasso.

MODIFICA DI CLASSIFICAZIONE - (prg. 12; prg. 13, II comma) -

E' espressamente prevista dalle nuove modalità la possibilità di modificare in qualsiasi momento la classificazione adottata per i lavori assicurati, sia per iniziativa dell'Istituto, sia in seguito a richiesta del datore di lavoro.

Salvo l'ipotesi di erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro le modifiche non hanno effetto retroattivo.

OSCILLAZIONE PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO - (prg. 14) -

La norma non fa che codificare il criterio già applicato correntemente per l'oscillazione fino al 20 per cento in relazione all'andamento infortunistico aziendale e non necessita quindi di alcun chiarimento.

OSCILLAZIONE PER "prevenzione" - (prg. 15) -

Per la concreta valutazione degli elementi relativi alla prevenzione ed all'igiene del lavoro il criterio adottato a suo tempo dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, legato all'effettivo accertamento delle singole situazioni aziendali, è previsto dalle nuove norme solo per i primi due anni di attività assicurata e con un'unica misura di oscillazione: il 10 per cento.

Dopo almeno due anni di attività, invece, anche l'oscillazione per la prevenzione, sempre in misura fissa del 10 per cento, è collegata all'andamento infortunistico e si aggiunge a quella prevista dal paragrafo 14 in tutti i casi nei quali il tasso specifico aziendale si discosta dal tasso medio di tariffa in misura superiore al 50 per cento.

MODALITA' OPERATIVE

La nuova tariffa ha effetto - ripetesi - dal 1 gennaio 1972 e l'Istituto dovrà per tutte le posizioni assicurative in corso a tale data comunicare al datore di lavoro, entro il 30 giugno 1972, la nuova classificazione dell'attività esercitata, il relativo tasso medio e l'eventuale aumento ai sensi dei paragrafi 14 e 15.

Per l'attuazione di tali adempimenti sono stati predisposti i moduli, le istruzioni, le tabelle di seguito specificati che, unitamente al testo della tariffa, costituiscono parte integrante della presente circolare: tali allegati, per motivi d'indole pratica, sono inviati a parte.

1) il testo della nuova tariffa dei premi;

2) un fascicolo di "istruzioni tecniche" che sono state predisposte allo scopo di agevolare, soprattutto in sede di prima applicazione, l'adozione della nuova tariffa;

3) la "tabella di passaggio" fra la "tariffa 1962" e la "tariffa 1971";

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4) il tabulato - in duplice copia - delle posizioni assicurative, di ogni singola Sede, che risultano a questa Direzione generale in corso alla data del 31 dicembre 1970, con l'indicazione del numero di posizione assicurativa, della voce principale (ed eventuali altre in ponderazione) applicata in base alla "tariffa 1962", della voce e relativo tasso medio da applicare in base alla nuova tariffa (limitatamente alle posizioni con una sola voce e con esclusione delle voci che nella predetta "tabella di passaggio" sono contrassegnate con asterisco);

5) il tabulato - in duplice copia - contenente gli stessi dati di cui sopra, ordinato pero per "voce" (che le Sedi useranno, eventualmente, per una più ordinata esecuzione del lavoro);

6) il fac-simile di modulo da usare per la segnalazione delle posizioni assicurative ordinarie, a carattere continuativo, mancanti nel tabulato di cui al punto 4;

7) il fac-simile per la compilazione dell'elenco di cui all'ultima parte del punto I - lettera h);

8) l'elenco dei "codici" per la segnalazione dei contributi associativi di cui al punto I - lettera f).

I. - Sul tabulato di cui al punto 4 le unità periferiche dovranno:

a) depennare (in rosso) le posizioni assicurative non più in vigore al 1 gennaio 1972;

b) controllare, in base agli elementi in proprio possesso, se tutti i dati indicati risultano esatti e segnalare in rosso eventuali correzioni o aggiunte (ad es., altre voci oltre a quelle tabulate);

c) completare il tabulato stesso con la classificazione ed il relativo tasso medio, in base alla nuova tariffa, di tutte le posizioni assicurative che risultano mancanti di tali dati (p.a. con tasso ponderato o con voci contraddistinte con asterisco - v. precedente punto 4).

Nei casi in cui vi è diretta rispondenza tra vecchia e nuova voce, il procedimento di riclassificazione richiede la massima attenzione da parte dell'operatore preposto all'esame della denuncia di esercizio.

Infatti, solo attraverso un'approfondita valutazione delle caratteristiche tecnologiche delle lavorazioni denunciate sarà possibile pervenire ad una valida riclassificazione.

Possono prospettarsi casi, che peraltro si ha ragione di presumere non numerosi, in cui dalle denunce di esercizio non emergono elementi idonei: le Sedi avranno cura di acquisirli con la massima sollecitudine, se del caso per mezzo telefono e - ove occorra - con un sopralluogo ispettivo.

Per le posizioni assicurative per le quali risulta applicato un tasso ponderato è opportuno procedere prima alla valutazione della fondatezza della ponderazione, quindi alla riclassificazione delle singole voci corrispondenti, ricavando - dopo - il nuovo tasso medio ponderato;

d) aggiungere nelle apposite colonne, per tutte le posizioni, il presunto annuo delle retribuzioni (in migliaia di lire) in base al quale è stata chiesta la rata premio 1972, nonché la rateazione del premio annuo indicare: 1 per rata annuale, 2 per rata semestrale, 4 per rata trimestrale);

e) aggiungere nello spazio esistente fra le diciture "AV" (altre voci) e "Nuova voce" il tasso in base al quale è stato computato il premio supplementare silicosi-asbestosi per l'anno 1972;

f) esporre, alla colonna "Note", i singoli importi annui, distinti per Associazione, chiesti per il 1972 a titolo di "contributo associativo" seguiti da una barra e dal codice attribuito alla singola Associazione, secondo quanto risulta dall'elenco di cui al precedente punto 8 (ad es.: L. 1.500/031 - L. 3.450/207).

Solo nel caso eccezionale di Associazioni non comprese nell'elenco, occorrerà indicare la sigla.

Per le necessità del controllo meccanografico alla fine di ogni pagina dev'essere indicato, a sinistra, nell'apposito spazio, il totale delle retribuzioni presunte e, a destra, l'importo complessivo di tutti i contributi associativi compresi nella pagina stessa.

Le Sedi dovranno inoltre:

g) compilare - usando i moduli di cui al precedente punto 6 - un elenco in ordine numerico di tutte le posizioni assicurative continuative (escluse quelle delle aziende artigiane, con e senza dipendenti, per le

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quali seguiranno istruzioni a parte) che non figurano sul tabulato di cui al punto 4, indicando nelle apposite colonne, per quelle emesse prima del 1971, anche l'ammontare delle retribuzioni in migliaia) e i premi dell'anno 1970;

h) predisporre - con la massima sollecitudine - una strisciata ADREMA delle posizioni assicurative a carattere continuativo in vigore al 1 gennaio 1972.

Le posizioni devono risultare in ordine progressivo di numero, con l'indicazione - per ciascuna di esse - dei relativi dati anagrafici, cioè: numero p.a.; ragione sociale, indirizzo.

Detto incombente naturalmente, e limitato alle unità operative che si avvalgono del targhettario ADREMA aggiornato per la parte degli indirizzi. Se i targhettari sono tenuti separatamente per le aziende artigiane e per quelle non artigiane, è opportuno - al momento - compilare solo la "strisciata" delle posizioni assicurative concernenti le aziende non artigiane.

Le unità periferiche che non dispongono del targhettario ADREMA per il settore D.L. devono compilare ugualmente un elenco comprendente i dati anagrafici di cui sopra (riferiti alle sole posizioni continuative non artigiane in corso alla data del 1 gennaio 1972), affinché questa Direzione generale possa provvedere anche per esse a predisporre le comunicazioni di cui al successivo punto II - b complete di buste a finestrella (v. precedente punto 7);

i) verificare l'esatta corrispondenza fra le posizioni assicurative risultanti sulla "strisciata" ADREMA e quelle figuranti sul tabulato di cui al punto 4 e sull'elenco di cui al precedente punto g). Pertanto, dopo aver controllato se i dati anagrafici sono aggiornati, nella "strisciata" devono essere cancellate in rosso tutte le posizioni cessate al 31 dicembre 1971, quelle relative alle aziende artigiane con e senza dipendenti e tutte le "temporanee" anche se "a cavallo" degli anni 1971-1972;

l) inviare a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione il più presto possibile, e comunque non oltre il 15 marzo 1972, data da considerare assolutamente improrogabile:

- il tabulato di cui sub 4, completato con i dati di cui alle lettere c) - d) - e) - f);

- gli elenchi di cui alla lettera g);

- la "strisciata" ADREMA o l'elenco anagrafico indicati sub h) - i).

II. - Questa Direzione generale provvederà, entro 60-75 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, a:

a) calcolare il tasso applicabile;

b) stampare le lettere di comunicazione all'azienda della nuova classificazione e del nuovo tasso (tasso medio o tasso in aumento), con il relativo conteggio del premio in sostituzione del mod. 48 D.L., in base al tasso medio o a quello "applicabile", se in aumento, e trasmetterle in tempo utile alle sedi per il successivo invio alle ditte;

c) inviare alle Sedi un tabulato in duplice copia di tutte le posizioni per le quali è stata compilata la lettera di cui al precedente punto b): una copia potrà essere usata dalle sedi per seguire l'ulteriore trattazione, l'altra dovrà essere restituita entro il 15 settembre 1972 a questa Direzione generale (in sostituzione della tabella 20 S.A.) completata - oltre che con la segnalazione di eventuali modifiche di classificazione e tassazione (in rosso) effettuate nel frattempo - con l'indicazione dei dati relativi alle retribuzioni ed ai premi dell'anno 1971.

Di conseguenza, il mod. 20 S.A. dovrà essere compilato solo per le posizioni assicurative temporanee emesse nel corso del 1971 (naturalmente con la voce di tariffa 1962) e trasmesso a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, unitamente al tabulato, al più presto possibile, e comunque entro la suddetta data del 15 settembre 1972.

Viene, invece, sospesa la compilazione del mod. 9 S.A. per l'anno 1971, con riserva di eventuale richiesta del "movimento delle posizioni assicurative" per grande gruppo d'industria.

Qualora il premio dovuto - dal 1 gennaio 1972 - a seguito dell'applicazione della nuova tariffa superi quello

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anticipato per la rata annuale 1972, è opportuno, per evidenti motivi contabili, effettuare eventuali richieste di versamento di una ulteriore quota di premio solo dopo trascorsi i termini di cui al paragrafo 9 delle "Modalità".

Naturalmente, prima dell'invio alle aziende delle comunicazioni di cui al precedente punto b), sulle schede contabili di p.a. dovranno essere annotate la nuova voce ed il nuovo tasso (tasso medio o tasso in aumento).

Sulla denuncia di esercizio dovrà essere apposto un timbro dal quale risulti la nuova voce ed il nuovo tasso medio. In previsione della possibilità di un aumento o diminuzione di detto tasso, è opportuno che il timbro abbia anche uno spazio per l'eventuale indicazione del tasso che risulterà effettivamente applicato dal 1 gennaio 1972.

III. - In un secondo tempo sarà trasmesso alle unità periferiche un tabulato delle posizioni assicurative con i nuovi tassi specifici, da utilizzare per l'esame delle eventuali domande di riduzione e delle eventuali istanze di rettifica dei tassi applicati in aumento.

Alla chiusura delle operazioni di riclassificazione, le Sedi dovranno inviare a questa Direzione generale, entro il 31 dicembre 1972, un elenco di tutte le variazioni di classificazione effettuate dopo l'inoltro del tabulato di cui al punto II-c).

V. - Istruzioni a parte saranno impartite per le particolari modalità che dovranno essere osservate dalle Sedi del Piemonte, della Lombardia (escluse Bergamo e Brescia) e di Roma.

VI. - Tutte le operazioni riguardanti la riclassificazione delle lavorazioni formanti oggetto di posizioni assicurative temporanee, nonché le relative comunicazioni alle ditte, sia della nuova voce e relativo tasso medio, sia del premio dovuto per l'applicazione della "tariffa 1971", devono essere effettuate direttamente dalle Sedi, nei termini previsti dalle "Modalità".

A tali adempimenti le Sedi stesse potranno provvedere, in caso di scadenza, entro il 30 giugno 1972, in sede di regolazione finale del premio; in caso di durata superiore saranno usate lettere di comunicazione dello stesso tipo di quelle usate per le posizioni assicurative continuative.

VII. - Per quanto attiene alle posizioni assicurative delle aziende artigiane si fa riserva di impartire istruzioni al più presto possibile. Le Sedi potranno, comunque, iniziare senz'altro il lavoro di riclassificazione per le posizioni assicurative non artigiane.

Allegati n. 8

Per gli allegati rivolgersi in archivio.

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