Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 76/2020, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di
“Strumentazione, Apparecchi e Materiali di Consumo, da utilizzare per il Campionamento Ambientale” .
CUI 01165400589202000232 – CUI 01165400589202000233 – CUI 01165400589202000234
Chiarimenti n. 1 del 16 marzo 2021
1) D: Si chiede cosa devono contenere le 10 valige ognuna idonea al trasporto di 5 sistemi di campionamento aventi caratteristiche di struttura antiurto protettiva impermeabilità/tenuta ermetica/interno con poliuretano modulabile".
R: Le valige, come da caratteristiche descritte nel capitolato d’oneri, devono contenere opportunamente i sistemi necessari per il campionamento (pompe, cicloni e relativa dotazione accessoria), devono essere idonee al trasporto con ruote; a tal fine occorrono dimensioni esterne indicativamente pari a 55 x 45 x 30 cm (L x P x H).
2) D: Si chiede se possono essere accettate pompe di campionamento con un intervallo del flusso di aspirazione da 5 a 12 litri/minuto anzichè 15 Litri.
R: I campionatori di aria personali devono possedere un intervallo del flusso di aspirazione di 5-15 litri/minuto per cui non potranno essere accettate pompe di campionamento che non rispettino i predetti requisiti minimi.
3) D: Si chiede di conoscere la percentuale da applicare per la garanzia provvisoria.
R: Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.l. 76/2020 la “Garanzia provvisoria” non è dovuta per le procedure al di sotto della soglia comunitaria.
4) D: Relativamente alle specifiche tecniche Lotto 3 - “Materiale di consumo e accessori per campionamento - cassette precaricate per amianto in policarbonato” - si chiede se il confezionamento da 50 pezzi può sostituire il confezionamento da 100 pezzi, garantendo il fabbisogno complessivo di 2000 unità, consegnando 40 confezioni da 50 pezzi.
R: La fornitura di confezioni contenenti 50 pezzi del “materiale di consumo – cassette precaricate per amianto in policarbonato”, ovvero di confezioni contenenti sottomultipli interi di 100 pezzi (25 pezzi, 20 pezzi, 10 pezzi, ecc.) può sostituire quella da 100 pezzi, purché vengano rispettati i quantitativi complessivi e le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato d’oneri.