Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 15 del 16 febbraio 1977
Oggetto: Disposizioni in materia previdenziale a favore degli italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari (artt. 15 del D.L. 28 agosto 1979, n. 622 convertito nella legge del 1° ottobre 1979, n. 744).
La legge 19 maggio 1976, n. 326, ha prorogato le provvidenze previste dalla normativa in oggetto fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica per la "sistemazione dei profughi".
In relazione a ciò si richiama la circolare n. 73/1974 con la quale nel prevedere il cambio di L.2.100 per la determinazione delle rendite già liquidate dal competente Organismo assicuratore libico ed erogate ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 744/1979, si formulava riserva di comunicare eventuali aggiornamenti dei valori di cambio.
Considerato che nel frattempo il dinaro libico ha subito continue oscillazioni e variazioni sul mercato monetario in rapporto alle quotazioni del dollaro USA, si autorizza ad assumere i seguenti nuovi valori di cambio della moneta in questione:
- dal 1° gennaio 1976 al 30 giugno 1976 - L.2306,41 (quotazione del 2 gennaio 1976) - dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1976 - L.2838,37 (quotazione del 1° luglio 1976) - dal 1° gennaio 1977 - L.2955 (quotazione del 2 gennaio 1977).
Pertanto, le rendite previste dal succitato articolo 21, in corso di pagamento alle date indicate, debbono essere ricalcolate tenendo conto delle quotazioni anzidette.