• Non ci sono risultati.

2 del 10 gennaio 1980 Oggetto: Adozione dei nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "2 del 10 gennaio 1980 Oggetto: Adozione dei nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 2 del 10 gennaio 1980

Oggetto: Adozione dei nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 350 del 27 dicembre 1979, è stata approvata la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 ottobre 1979 (cfr. allegato n. 1) con la quale sono state stabilite nuove misure di premio speciale unitario per l'assicurazione delle persone indicate in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 1980, differenziate a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Le suddette misure di premio sono quelle specificate negli allegati A e B della citata deliberazione e sono state riferite:

- alla retribuzione effettiva minima giornaliera di L. 8.000 per 25 giornate di occupazione al mese, stabilita dal Decreto ministeriale 16 marzo 1979 per i lavoratori soci degli organismi associativi non soggetti al citato D.P.R. 602/1970;

- alla retribuzione giornaliera convenzionale di L. 3.450 per 26 giornate di occupazione al mese, stabilita dal Decreto ministeriale 29 luglio 1978 per gli organismi soggetti alle norme del D.P.R. 602/1970.

Sono stati altresì previsti incrementi contributivi fissi per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo da applicare nell'ipotesi di retribuzioni superiori a L. 8.000 per i soci di organismi associativi non soggetti al predetto D.P.R. 602/1970 e di retribuzioni convenzionali superiori a L. 3.450 che dovessero essere stabilite con apposito provvedimento per i soci di organismi soggetti al D.P.R. medesimo.

Ai fini operativi si trasmettono due prospetti nei quali sono riportate, per ogni settore lavorativo, le misure dei premi da applicare in relazione agli incrementi retributivi (cfr. allegati numeri 2 e 3).

Per l'invio dei dati di gestione che, a norma della lettera circolare n. 77/1975, devono essere trasmessi a questa Direzione generale entro il termine tassativo del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui i dati di gestione si riferiscono, dovranno essere utilizzati i fac-simile di lettera-prospetto allegati nn. 4 e 5.

Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni precedentemente impartite.

N.B.: il testo della deliberazione consiliare 22 ottobre 1979 comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 350 del 27 dicembre 1979 reca i seguenti errori tipografici:

- al punto 1) del dispositivo di delibera: unitario, da leggersi "unitario";

- al punto A), secondo periodo, dell'allegato A: 16 - marzo 1976, da intendersi "16 marzo 1979";

- al punto B), primo periodo, dell'allegato A: produzione, da leggersi "ponderazione".

All. n. 5

Allegato n. 1 alla circolare n. 2/1980

10) Adozione dei nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati simili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 22 ottobre 1979

udita la relazione del Direttore Generale concernente l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini,

(2)

ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati simili;

visto il disposto dell'art. 42 del Testo Unico del 30 giugno 1965, n. 1124;

vista la propria deliberazione in data 15 dicembre 1976, approvata con D.M. 4 maggio 1977, con la quale a decorrere dall'1 gennaio 1977 sono stati stabiliti i premi speciali unitari a persone per trimestre o frazione di trimestre per l'assicurazione delle predette persone;

visti il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 ed il D.M. 29 luglio 1978 emanato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del D.P.R. medesimo;

esaminati i dati di gestione relativi al triennio 1973/75;

visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Industria nella seduta del 12 ottobre 1979;

sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

D E L I B E R A

1) che, con decorrenza 1° gennaio 1980, le misure di premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di:

a) facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali (esclusi i lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo di navi);

b) barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;

siano quelle indicate rispettivamente negli allegati A e B;

2) che la presente deliberazione venga inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, ai sensi dell'art. 42 del citato Testo Unico.

Il Segretario degli Organi Collegiali

All. 2.

ALLEGATO A

Assicurazione dei facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali (esclusi i lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo delle navi).

Misure di premio speciale unitario a decorrere dal 1° gennaio 1980.

A) - Lavoratori soci di organismi associativi NON soggetto alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

I Settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio).

- Soci: L. 11.500 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

II Settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio).

- Soci: L. 26.900 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

III Settore: facchinaggio promiscuo (per rischi compresi nel I e II settore):

(3)

la misura del premio unitario speciale per i "soci" sarà determinata in relazione alla ponderazione dei rischi propri del I e del II settore.

I premi speciali unitati sopra indicati sono rapportati ad una retribuzione giornaliera di L. 8.000.=, con riferimento al D.M. 16 marzo 1979; per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) Per una retribuzione giornaliera fino a L. 25.000:

I Settore: L. 150 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

II Settore: L. 340 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

2) Per una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000:

Gli stessi scaglioni di aumento di cui al punto 1) sino alla retribuzione di L. 25.000 e quindi, oltre tale cifra:

I Settore: L. 130 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

II Settore: L. 300 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

3) - Lavoratori soci di organismi associativi SOGGETTI alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio).

- Soci: L. 10.050 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio).

- Soci: L. 24.300 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

III settore: facchinaggio promiscuo (per rischi compresi nel I e nel II settore):

La misura del premio unitario speciale per i "soci" sarà determinata in relazione alla ponderazione dei rischi propri del I e del II settore.

I premi speciali unitari sopra indicati sono riferiti ad una retribuzione giornaliera di L. 3.450 stabilita dal D.M. 29 luglio 1978; per retribuzione giornaliera superiore che segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) - Per una retribuzione fino a L. 8.000.

I settore: L. 30 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

II settore: L. 60 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

2) - Per una retribuzione giornaliera superiore a L. 8.000.

Gli stessi scaglioni di aumento di cui al punto 1) sino alla retribuzione di L. 8.000 e, oltre tale cifra, gli scaglioni di aumento previsti ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo A).

ALLEGATO B

Assicurazione dei barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio.

Misure del premio speciale unitario a decorrere dal 1° gennaio 1980.

(4)

A) - Lavoratori soci di organismi associativi NON soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

- Soci: L. 20.550 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

I premi speciali unitati sopra indicati sono rapportati ad una retribuzione giornaliera di L. 8.000.=, con riferimento al D.M. 16 marzo 1979; per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) Per una retribuzione giornaliera fino a L. 25.000: L. 260 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

2) Per una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000:

Gli stessi scaglioni di aumento di cui al punto 1) sino alla retribuzione di L. 25.000 e quindi, oltre tale cifra:

L. 240 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

3) - Lavoratori soci di organismi associativi SOGGETTI alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

- Soci: L. 18.550 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

Il premio speciale unitario sopra indicato è riferito ad una retribuzione giornaliera di L. 3.450 stabilita dal D.M. 29 luglio 1978; per retribuzione giornaliera superiore che dovesse essere fissata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n°. 602, il premio dovrà essere aumentato come segue per ogni scaglione di L.

100 (o frazione) di aumento retributivo: segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) - Per una retribuzione fino a L. 8.000.

L. 50 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

2) - Per una retribuzione giornaliera superiore a L. 8.000.

Gli stessi scaglioni di aumento di cui al punto 1) sino alla retribuzione di L. 8.000 e, oltre tale cifra, gli scaglioni di aumento previsti ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo A).

Allegato n. 3 alla circolare n. 2/1980

ASSICURAZIONE FACCHINI E BARROCCIAI

Organismi soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602

Pref. 903 - 904 - 907

Retribuzione convenzionale

Per retribuzioni convenzionali, che dovessero essere stabilite con apposito provvedimento in misura superiore, si applicheranno le seguenti misure di premio indicate a titolo esemplificativo.

3.450 10.050 24.300 18.550

6.000 10.830 10.830 19.850 8.000 11.430 27.060 20.850

Riferimenti

Documenti correlati

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA DATA DI PRESENTAZIONE O.. SPEDIZIONE

1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), nonché il premio speciale per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni

La base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati 1 , cioè i compensi

La base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati 1 , cioè i compensi effettivamente

Oggetto: Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonchè dei familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 28 luglio

Oggetto: Assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci, lavoratori di società tra artigiani nonché dei familiari coadiuvanti dei titolare. 10 novembre 1969 per

Peraltro mentre dagli elementi in possesso di questa Direzione generale risulta che a tutt'oggi solamente una parte minima degli organismi associativi interessati ha prodotto