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Allegato 1 alla circolare 5/2014 Flusso di trattazione delle domande di aggravamento della malattia professionale con variazione in peius

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1 Allegato 1 alla circolare 5/2014

Flusso di trattazione delle domande di aggravamento

della malattia professionale con variazione in peius delle condizioni fisiche del titolare di rendita riconducibile alla protrazione della

esposizione a rischio oltre la decorrenza della rendita (Sentenza Corte costituzionale 46/2010)

Nel caso di variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita riconducibili alla protrazione dell’esposizione al rischio professionale oltre la decorrenza della rendita, possono verificarsi le seguenti fattispecie, in merito alle quali si forniscono le istruzioni sotto riportate.

1) Entro il quindicennio perviene domanda di aggravamento.

La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art.137.

2) Entro l’anno di decadenza successivo al quindicennio perviene domanda di aggravamento.

La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art.137.

Nel caso in cui venga accertato l’aggravamento si possono verificare le tre seguenti ipotesi:

2a) la variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita è intervenuta entro il quindicennio.

La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art.137 (come per il precedente punto 1);

2b) la variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita è intervenuta dopo il quindicennio, ma entro il termine annuale di decadenza.

La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art.137, e definita con provvedimento negativo (conferma del grado).

In tal caso, vi potrebbe essere stata esposizione a rischio oltre la decorrenza della rendita e, di conseguenza, potrebbero sussistere i presupposti per il riconoscimento dell’aggravamento, previa nuova domanda di riconoscimento di malattia professionale.

Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute in relazione al danno verificatosi oltre i termini revisionali, subito dopo l’invio del provvedimento negativo la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso - e, qualora sia presente, al Patronato - la comunicazione di cui al facsimile allegato.

Il medico inserisce in Carcli nel menù “Richieste – Richiesta informazioni” la seguente nota “Inviare informativa Sentenza Corte costituzionale 46/2010”

per l’inoltro al processo lavoratori in procedura Grai. L’operatore amministrativo prende visione della evidenza dal menù “Evidenza da Area medica – Richiesta informazioni” per l’invio dell’informativa e appone una nota in procedura.

(2)

2 Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Dc prestazioni e Smg, prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003.

Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, deve essere accertata, oltre la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza dei termini revisionali, anche la protrazione della esposizione a rischio oltre la data di decorrenza della rendita.

2c) La variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita è intervenuta in parte prima del quindicennio e in parte dopo il quindicennio, ma entro il termine annuale di decadenza.

La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art.137, e definita con provvedimento positivo per la sola parte di danno intervenuto prima del quindicennio.

Il provvedimento deve riportare il grado parziale riconosciuto, che viene appositamente indicato in sede di valutazione medico-legale.

A tale scopo, deve essere detratto il danno verificatosi oltre il quindicennio, che non deve essere esposto nel provvedimento di definizione della revisione.

Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute in relazione al danno verificatosi oltre i termini revisionali, subito dopo l’invio del provvedimento parzialmente positivo, la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso - e, qualora sia presente, al Patronato - la comunicazione di cui al facsimile allegato.

Il medico inserisce in Carcli nel menù “Richieste – Richiesta informazioni” la seguente nota “Inviare informativa Sentenza Corte costituzionale 46/2010”

per l’inoltro al processo lavoratori in procedura Grai. L’operatore amministrativo prende visione della evidenza dal menù “Evidenza da Area medica – Richiesta informazioni” per l’invio dell’informativa e appone una nota in procedura.

Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Dc prestazioni e Smg, prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003.

Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, deve essere accertata, oltre la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza dei termini revisionali, anche la protrazione della esposizione a rischio oltre la data di decorrenza della rendita.

3) Oltre l’anno di decadenza successivo alla scadenza dei termini revisionali perviene:

3a) una domanda di aggravamento; la stessa deve essere trattata come revisione ai sensi dell’art.137 e definita con provvedimento negativo (oltre i termini di legge).

Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute in caso di protrazione dell’esposizione al rischio professionale oltre la decorrenza della rendita, in relazione al danno verificatosi oltre i termini revisionali, subito dopo l’invio del provvedimento negativo, la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso - e, qualora sia presente, al Patronato - la comunicazione di cui al facsimile allegato.

L’operatore amministrativo invia l’informativa e appone una nota in procedura Grai.

(3)

3 Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Dc prestazioni e Smg, prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003.

Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, deve essere accertata, oltre alla parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza dei termini revisionali, anche la protrazione della esposizione a rischio oltre la data di decorrenza della rendita.

3b) una nuova domanda di riconoscimento di malattia professionale della stessa natura di quella per la quale l’assicurato gode di rendita, si segue la procedura prevista dal flusso allegato alla lettera Dc prestazioni e Smg, prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003.

Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, deve essere accertata, oltre la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza dei termini revisionali, anche la protrazione della esposizione a rischio oltre la data di decorrenza della rendita.

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