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(legge quadro sull'artigianato), tuttora vigente.

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 44 del 10 aprile 1997 Oggetto: Assicurazione di titolari di aziende varie.

Continuano a pervenire a questa Direzione Generale richieste di chiarimenti sulla qualificazione, ai fini della tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dei titolari di imprese che svolgono le seguenti attività:

- ristorazione, - bar,

- latteria, anche con produzione propria - gelateria,

- rivendite di generi alimentari, - macelleria.

In particolare, viene chiesto se i titolari di imprese, che svolgono le predette attività, debbano essere annoverati tra gli artigiani o i commercianti.

E' da premettere, in via generale, che la qualificazione di una attività imprenditoriale come commerciale o artigianale, e del relativo titolare, risiede nei seguenti criteri:

- nell'esercizio dell'attività prettamente commerciale, l'imprenditore svolge, a scopo di lucro, opera intermediaria diretta alla circolazione dei beni;

- l'attività artigianale, invece, deve presentare i requisiti essenziali prescritti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro sull'artigianato), tuttora vigente.

E precisamente, con riferimento all'imprenditore, la qualificazione di artigiano è caratterizzata, ai sensi dell'articolo 2 di tale normativa, nella assunzione della piena responsabilità e nella effettiva partecipazione del titolare al processo produttivo, mediante lo svolgimento, a carattere prevalente, di lavoro anche manuale.

Gli articoli 3 e 4, invece, si riferiscono alla individuazione di una impresa come artigiana richiedendo che lo scopo prevalente dell'attività esercitata sia quella di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, con esclusione delle attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che tali attività siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. Ai fini della predetta individuazione è altresì richiesta la ricorrenza di specifici limiti dimensionali dell'impresa in relazione alle lavorazioni effettuate.

Pertanto sulla base di tali elementi normativi si ritiene, in via generale, che le attività di ristorazione, bar, latteria, gelateria, rivendita di generi alimentari, anche con produzione propria, siano da escludere dal novero delle attività artigianali, non ravvisandosi nello svolgimento di tale attività da parte del titolare la connotazione della prevalenza nella produzione dei beni, la quale tutt'al più può assumere carattere accessorio e strumentale all'esercizio dell'impresa, finalizzata essenzialmente alla commercializzazione.

Parimenti, è da escludere la sussistenza della qualifica di artigiano per i titolari di macelleria nel caso in cui la relativa attività consista normalmente nella vendita al minuto e al pubblico della carne in precedenza acquistata presso terzi.

A nulla rileva che il titolare della macelleria possa svolgere collateralmente qualche attività di produzione propria, come ad esempio, l'insaccatura di carni, la farcitura di polli e carni in genere etc., trattandosi, anche in questi casi, di lavori marginali e, comunque, di carattere accessorio e strumentale rispetto all'esercizio dell'attività commerciale.

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Di conseguenza, i titolari delle imprese relative a dette attività non rientrano nell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Viceversa possono essere annoverati, in via generale, tra gli artigiani i rivenditori di carne che pervengono alla commercializzazione del prodotto solo dopo aver effettuato la mattazione con le connesse operazioni di squartatura, sezionamento, preparazione, conservazione delle carni, nonché trasporto degli animali vivi, confezionamento di prodotti da banco con impiego di macchine, semprechè svolte direttamente dal titolare.

Ciò significa, e va sottolineato, che:

- la mattazione e le operazioni ad essa connesse devono presentare carattere di prevalenza rispetto alla rivendita, la quale quindi si pone come attività sussidiaria;

- dette attività, ossia la mattazione e le operazioni ad essa connesse, devono essere svolte dal titolare in modo non occasionale, bensì direttamente e professionalmente.

Al fine quindi di superare ogni incertezza in materia e di consentire un comportamento uniforme sul territorio nazionale, le Unita' operative dovranno attenersi al contenuto della presente circolare, segnalando a questa Direzione Generale (Direzione Centrale Rischi - Ufficio di Vigilanza Assicurativa) fattispecie particolari che necessitino di ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

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