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38 del 26 giugno 1982 Oggetto: Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno (22 febbraio 1980)

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 38 del 26 giugno 1982

Oggetto: Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno (22 febbraio 1980).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 giugno 1980 è stato pubblicato il D.P.R. del 16 maggio 1980 che ha reso esecutivo l' "Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno", stipulato in data 22 febbraio 1980, ai sensi dell'articolo 48 della legge n.

833/1978 (allegato n.1).

Nel testo dell'Accordo è prevista una apposita raccomandazione (punto 12) diretta all'INPS e all'INAIL ai fini del recepimento della nuova disciplina "con la stessa decorrenza" (1° gennaio 1980) fissata per le parti direttamente vincolate dal provvedimento.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta dell'8 febbraio 1982 (allegato n.2) ha aderito alla raccomandazione, disponendo peraltro di interpellare, per quanto concerne l'efficacia nel tempo, i Ministeri vigilanti ed il Ministero della Sanità.

Sullo specifico punto i competenti dicasteri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della sanità, hanno fornito parere favorevole rispettivamente in data 6 aprile, 24 aprile e 17 maggio 1982.

La delibera ha altresì introdotto una serie di norme integrative concordate con la F.N.OO.MM. ed approvate a livello ministeriale. Tali norme - pur nel contesto di una disciplina generale che riconosce al cittadino il diritto alla libera scelta del professionista e del presidio convenzionati - si pongono l'obiettivo di garantire la sollecita acquisizione dei referti specialistici e degli elementi fondamentali per formulare uniformi e corretti giudizi diagnostici e valutativi, stante la specificità dell'attività medico-legale propria dell'INAIL.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti istruzioni sul piano operativo.

1.CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Ai sensi del punto 2 delle norme integrative i medici specialisti con rapporto disciplinato dall'accordo del 22 febbraio 1980 che intendono svolgere prestazioni medico-legali e assicurative, attinenti alla branca già convenzionata, a favore degli assistiti dell'INAIL, devono dichiarare per iscritto la propria disponibilità al locale presidio dell'INAIL stesso, ai fini dell'inserimento in apposito elenco, distinto per branche, da valere nell'ambito territoriale di competenza.

E' fatta comunque salva la facoltà dell'INAIL, tenuto conto del carattere fiduciario medico-legale delle prestazioni richieste, di avviare l'assicurato al professionista o presidio specialistico previsto dal suddetto elenco che offra le necessarie garanzie.

Al riguardo, il Consiglio di amministrazione ha espressamente raccomandato che, nel futuro, per quanto possibile, siano esclusi dal conferimento degli incarichi i sanitari che abbiano la responsabilità di medico di fabbrica ovvero godano di trattamento pensionistico.

Per quanto concerne la diagnostica di laboratorio analisi è consentito il ricorso anche a presidi privati gestiti da biologi.

2. PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI

I medici specialisti di cui sopra debbono impegnarsi ad eseguire le prestazioni entro le 24 ore dalla richiesta autorizzata dall'Istituto e a far pervenire al locale presidio dell'INAIL la relativa documentazione entro le 48 ore successive.

La certificazione medica, tassativamente redatta su moduli appositamente forniti dall'Istituto, deve essere completa in tutte le sue parti e la relazione medico-legale deve contenere:

a) la descrizione esauriente e precisa delle condizioni obiettive dell'assistito;

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b) l'attestazione dell'esistenza del nesso di causalità tra evento denunciato e stato patologico obiettivo;

c) gli elementi clinici della valutazione del danno.

A tale fine le Unità periferiche si dovranno far carico di fornire tempestivamente ai medici la necessaria modulistica.

3. MISURE DEI COMPENSI

I compensi previsti per la prestazione medico-legale e per la relativa certificazione sono i seguenti:

a) per la certificazione relativa ad un caso completo di infortunio o di malattia professionale (compilazione del primo certificato, del definitivo e/o di eventuali continuativi):

- anno 1980: L. 10.000.

- anno 1981: L. 12.000.

b) per la certificazione relativa al primo certificato: 60% del compenso sub a);

c) per la certificazione relativa al definitivo e/o a eventuali continuativi: 40% del compenso sub a);

d) per la visita medica e relazione con giudizio medico-legale: L. 25.000;

e) per la diagnostica di laboratorio analisi, debbono essere applicati i compensi fissati dal tariffario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980 (allegato n.3).

L'Istituto, sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati per le prestazioni diagnostiche, deve versare all'ENPAM sul conto personale di ciascun sanitario il contributo di cui all'articolo 7 dell'accordo pari al 12%, di cui il 10% e a carico dell'INAIL e il 2% a carico del medico.

Le operazioni di conguaglio, per gli anni 1980-1981, debbono essere effettuate su richiesta degli interessati.

Ciò tenendo conto del fatto che, nelle more del recepimento dell'accordo, i rapporti con i medici libero- professionisti per l'assistenza sanitaria specialistica hanno continuato ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella circolare n. 79/1973, adottando sul piano economico il "Tariffario minimo nazionale" di cui all'articolo della legge 21 febbraio 1963, n. 244 (D.P.R. 28 dicembre 1965, numero 1763) con le variazioni eventualmente disposte da ciascun medico provinciale e quindi in misura non uniforme a livello nazionale.

Per l'anno 1982, come esplicitamente previsto dalla delibera, il compenso di cui al punto a) sarà quello stabilito per la medicina generica. Al riguardo si precisa che la misura degli onorari e la relativa regolamentazione verranno concordate nell'ambito delle trattative condotte dal Ministero della sanità con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria.

Si sottolinea che, per l'avvenire, l'INAIL è tenuto al pagamento dei compensi per prestazioni medico-legali ed assicurative nei termini temporali di cui all'articolo 5, III comma, dell'accordo collettivo nazionale, cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta riepilogativa.

4. RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

La normativa sopra delineata viene a disciplinare anche i rapporti con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale nell'ipotesi che le prestazioni medico-legali siano fornite da medici operanti negli ambulatori specialistici del Servizio stesso, ivi comprese le case di cura convenzionate.

In relazione anche ai quesiti formulati in sede di attuazione della circolare n. 4/1982, si precisa che, in tali casi, i compensi per la certificazione riguardante la medicina sia generica che specialistica vanno corrisposti direttamente alle predette strutture ai lordo di qualsiasi ritenuta (ENPAM e IRPEF), debitamente fatturati (v. punto 5).

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Si fa infine presente che, ove accertamento medico-legale richieda un periodo di degenza, il ricovero dovrà essere disposto solo presso strutture pubbliche o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale: la retta di degenza troverà la sua disciplina nelle tariffe regionali, mentre il compenso per l'eventuale relazione medico-legale non potrà superare l'importo di L. 25.000 fissato dalle norme sopra descritte.

5. ISTRUZIONI CONTABILI

Le regolazioni dei compensi per l'attività certificativa medico-legale, relative agli esercizi 1980 e 1981, dovranno essere contabilizzate al s/c 331.03, mentre, per quanto concerne la contribuzione ENPAM a carico dell'istituto e dei medici specialisti, nonchè la ritenuta d'acconto, si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 4/1982 relativamente ai medici generici.

All'indicato sottoconto dovranno essere imputati anche i compensi lordi liquidati tramite le competenti strutture pubbliche per le certificazioni rilasciate dai medici operanti nelle strutture medesime.

Si conferma che, relativamente a tali compensi, i succitati presidi dovranno emettere regolare fattura sulla quale dovrà essere esposto il titolo di esenzione dall'IVA della prestazione effettuata (art.10, n. 18, D.P.R.

n. 633/1972 e successive modificazioni), applicando una marca da bollo di L. 500 per importi superiori alle lire 10.000.

La presente normativa abroga tutte le disposizioni contrarie precedentemente impartite.

Le Unità periferiche dovranno segnalare alla Direzione generale qualsiasi difficoltà di ordine sia interpretativo che operativo che dovesse insorgere nell'applicazione della nuova disciplina.

Allegato n. 1 alla circ. 38/1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, della categoria interessata;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che fino all'effettivo trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volta a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che in data 22 febbraio 1980 è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art.

48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per regolamentare l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, riportato nell'allegato testo.

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Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1980 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 225

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO.

Il giorno 22 febbraio 1980 presso il Ministro della Sanità I RAPPRESENTANTI:

del Ministero della Sanità

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

del Ministero del tesoro delle regioni e dell'ANCI e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLE CATEGORIE INTERESSATE

elencate in calce, Convengono

I rapporti tra le istituzioni di seguito denominate ente o enti erogatori, tenuti ad erogare prestazioni sanitarie in forma diretta a scopo sia diagnostico curativo che preventivo e di riabilitazione e i singoli professionisti e presidi privati per l'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno sono disciplinati dalle seguenti norme:

1) Ai fini dell'inserimento nei rapporti disciplinati dal presente accordo i professionisti e i rappresentanti legali dei presidi già convenzionati alla data odierna con uno qualsiasi degli enti, casse, anche aziendali, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell'art. 12 bis della legge n.

386 del 17 agosto 1974 sono tenuti a inviare alla competente amministrazione regionale apposita comunicazione di conferma tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 48, secondo comma, della legge n. 833/78.

Il rapporto convenzionale preesistente limitatamente alla branca già convenzionata, è confermato ed esteso a tutti gli enti erogatori con effetto dal 1° gennaio 1980.

Le incompatibilità sono quelle di cui agli accordi FNOOMM Enti del 14 luglio 1973 e 8 febbraio 1974, fatto salvo quanto in merito previsto dalle convenzioni uniche nazionali successivamente stipulate.

Allo scadere del termine di cui al primo comma l'amministrazione regionale forma l'elenco dei professionisti e dei presidi confermati nel rapporto convenzionale, distinti per branca e per provincia o diverso ambito territoriale definito dalla regione, e provvede a darne pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

2) Trasformazione. Qualora il professionista convenzionato trasformi, durante la validità del presente accordo, la propria attività da gestione individuale a gestione societaria alla nuova struttura viene automaticamente trasferito, a domanda e nell'ambito della stessa branca convenzionata, il rapporto precedente, purchè il titolare originario rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione.

Il trasferimento automatico della convenzione alla nuova struttura è comunque assicurato nei casi di

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decesso, di invalidità permanente e di insorgenti incompatibilità o limitazioni professionali del titolare originario della convenzione, imposte dalla legge.

Al verificarsi di quanto previsto nei due commi precedenti, l'automaticità del trasferimento della convenzione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio professionale nella branca convenzionata.

3) Il ricorso ai professionisti e presidi convenzionati è subordinato al rilascio di autorizzazione preventiva da parte dell'ente erogatore. Qualora l'assolvimento della richiesta di prestazioni non possa essere soddisfatta entro tre giorni dalla struttura pubblica, questa è tenuta a rilasciare l'autorizzazione per l'accesso al convenzionamento esterno.

Ai fini di tutelare il diritto dei cittadini alla libera scelta, tale autorizzazione non deve indicare nè il professionista nè il presidio convenzionato esterno destinatari.

Il professionista o presidio convenzionato dovranno rispettare gli stessi tempi di appuntamento a decorrere dal momento della presentazione della richiesta autorizzata da parte dell'utente.

4) Le parti si riuniscono trimestralmente - la prima volta entro la prima decade di luglio - al fine di accertare se e quali aumenti siano intervenuti nel costo dei materiali utilizzati nelle branche appresso indicate, tenendo presente l'incidenza di tale materiale, sulla tariffa, secondo le percentuali specificate a fianco di ciascuna branca:

1) medicina nucleare 60%

2) radiologia 40%

3) patologia clinica e analisi biologiche; odontostomatologia fisiochinesiterapia e terapia riabilitativa 30%

4) ortopedia 20%

Qualora risulti un aumento medio ponderato di tali costi superiore al 5%, alla quota di tariffa ad essi riferita, saranno apportati con decorrenza trimestrale - la prima volta dal primo luglio 1980 - maggiorazioni percentuali pari alla differenza tra l'aumento accertato ed il costo del materiale preso a base della rilevazione.

Per la branca di radiologia la prima rilevazione sarà riferita agli aumenti intervenuti dal primo gennaio 1980.

5) Il professionista e il presidio convenzionato invia entro il giorno 15 di ciascun mese all'ente erogatore, indicato dalla regione, la distinta riepilogativa delle singole prestazioni eseguite nel mese precedente, compilata in triplice copia su appositi moduli e corredata dall'autorizzazione.

L'ente erogatore, nell'ambito della normale vigilanza, si riserva di esperire i necessari controlli relativi all'attività convenzionale espletata.

L'ente erogatore provvede al pagamento degli onorari entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta riepilogativa.

Il pagamento degli onorari, riferiti a tutte le prestazioni effettuate nel mese, avverrà, ove possibile, in unica soluzione.

6) L'instaurazione di nuovi rapporti convenzionali successivamente alla data del 22 febbraio 1980 nel rispetto delle linee di programmazione sanitaria, è subordinata alla preventiva autorizzazione regionale, sulla base di criteri concordati con gli ordini professionali.

7) Sui compensi mensilmente liquidati ai medici specialisti convenzionati gli Enti versano all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo pari al 12%, di cui il 10% e a carico degli Enti e il 2% a carico dei medici.

Dal contributo ENPAM è escluso il costo del materiale cosi come percentualmente determinato ai sensi del punto 4) che precede.

(6)

Relativamente alle prestazioni erogate per conto dell'INAM il contributo ENPAM, nella misura di cui al primo comma, è dovuto a partire dal 1° marzo 1980, ferme restando fino a tale data le norme convenzionali già in vigore presso l'ente nella specifica materia.

8) E' istituita presso il Ministero della sanità una commissione centrale paritetica composto da:

il Ministro della sanità, o suo delegato, che la presiede;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero del lavoro;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

cinque rappresentanti delle regioni firmatarie dell'accordo; i sei componenti la delegazione dell'ANCI firmataria dell'accordo;

i sei componenti la delegazione dell'ANCI firmataria dell'accordo;

quattordici rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo.

Il segretario è nominato dal Ministero della sanità.

La commissione centrale ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dell'accordo.

9) Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale alla sanità", usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

10) Ai professionisti convenzionati nelle branche di medicina nucleare, di radiologia, di patologia clinica e analisi biologiche è corrisposta una indennità di rischio nella misura del 3% sui compensi liquidati, detratte le percentuali di cui al punto 4).

11) Il presente accordo ha validità triennale e scade il 31 dicembre 1980.

12) Le parti raccomandano che il presente accordo venga recepito dall'INPS e dall'INAIL con la stessa decorrenza.

13) Sul fatturato lordo relativo alle prestazioni ci competenza dell'anno 1979 gli enti corrispondono una maggiorazione del 30% (trenta per cento).

Per la branca di radiologia tale maggiorazione e pari al 35% (trentacinque per cento).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 alle tariffe di cui all'accordo Enti-FNOOMM del 14 luglio 1973, maggiorate del 24% (ventiquattro per cento), è apportato un aumento del 70% (settanta per cento).

Relativamente alle prestazioni erogate per conto dell'INAM le tariffe di cui al terzo comma del presente punto si applicano a decorrere dal 1° marzo 1980, ferme restando fino a tale data le tariffe vigenti presso l'ente sulla base della preesistente convenzione.

14) Alle branche di patologia clinica e di analisi biologiche, purchè i professionisti o le strutture siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, è estesa la possibilità di esecuzione di analisi di laboratorio con metodiche che utilizzano radioisotopi (in vitro), prevista nella branca di medicina nucleare.

Il disposto del comma precedente si applica anche ai professionisti o strutture che abbiano presentato alla data del presente accordo domanda di autorizzazione ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie o di leggi regionali, purchè in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

15) Il Governo e le regioni si impegnano a concordare modalità finanziarie che consentano di far luogo al pagamento dei conguagli per l'anno 1979, di cui al punto 13), entro sessanta giorni dalla firma del presente accordo.

(7)

16) Le parti si impegnano ad iniziare al più presto le nuove trattative per addivenire, alla scadenza naturale del presente accordo alla stipula del nuovo accordo nazionale 1981-83.

Allegato n.2 alla circolare n. 38/1982

Accordo collettivo nazionale per prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno (22 febbraio 1980).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta dell'8 febbraio 1982

udita la relazione della Direzione generale concernente l'Accordo collettivo nazionale per prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, stipulato in data 22 febbraio 198O, ai sensi dell'art. 48 della legge 833/1978;

vista la raccomandazione di cui al punto 12 del suddetto Accordo diretta specificatamente all'INPS ed all'INAIL ai fini del recepimento della nuova disciplina con la stessa decorrenza (1° gennaio 198O) fissata per le parti direttamente vincolate;

visto, inoltre, l'avviso espresso, in data 20 ottobre 1981, dalla IV Commissione consiliare che ha operato come "gruppo di lavoro" non essendosi raggiunto il quorum previsto dall'art. 8 del Regolamento che disciplina il funzionamento delle Commissioni consiliari;

visto, inoltre, il parere espresso dall'Avvocatura generale in data 25 settembre 1981;

ravvisata l'opportunità di aderire alla ripetuta raccomandazione al fine di garantire una auspicabile generale omogeneità di trattamento tra i sanitari operanti nell'ambito delle strutture pubbliche;

tenuto conto dei risultati delle trattative condotte con la FNOOMM e vista la delibera in data 21 dicembre 1981 che ha fissato i compensi per la certificazione rilasciata dai medici generici;

sentito il Direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35,

d e l i b e r a

A) di recepire, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'allegato Accordo collettivo nazionale per prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, stipulato in data 22 febbraio 1980, ai sensi dell'art. 48 della legge 33 del 1978 e reso esecutivo con D.P.R. del 16 maggio 1980;

B) di integrare l'Accordo di cui sopra con le seguenti norme:

1) le presenti norme fanno parte integrante dell'Accordo collettivo nazionale ex art. 48 legge 833/1978 per l'erogazione di prestazioni in regime di convenzionamento esterno;

2) i medici specialisti con rapporto disciplinato dall'Accordo 22 febbraio 1980 che intendono svolgere prestazioni medico-legali e assicurative, attinenti alla branca già convenzionata, a favore degli assistiti dall'INAIL, devono dichiarare per iscritto la propria disponibilità al locale presidio dell'INAIL stesso, ai fini dell'inserimento in apposito elenco, distinto per branche, da valere nell'ambito territoriale di competenza;

3) i medici specialisti con rapporto disciplinato dalle presenti norme si impegnano ad eseguire le prestazioni di cui al precedente punto 2 entro le 24 ore dalla richiesta autorizzata ed a far pervenire al locale presidio INAIL la documentazione e gli atti relativi alle prestazioni mediche svolte, entro le 48 ore successive.

E' comunque facoltà dell'INAIL, tenuto conto del carattere fiduciario medico-legale delle prestazioni richieste, avviare l'assicurato al professionista o presidi specialistico, previsto dall'elenco di cui al punto 2, che offra le necessarie garanzie;

(8)

4) il compenso previsto per la prestazione medico-legale e per la relativa certificazione è il seguente:

a) per la certificazione relativa ad un caso completo di infortunio o di malattia professionale (compilazione del primo certificato, del definitivo o di eventuali continuativi):

- anno 1980 - L. 10.000

- anno 1981 - L. 12.000

- anno 1982 e seguenti - nella stessa misura che sarà concordata per la medicina generica;

b) per la certificazione relativa al primo certificato: 60% del compenso sub a);

c) per la certificazione relativa al definitivo e/o a eventuali continuativi: 40% del compenso sub a);

d) per la visita medica e relazione con giudizio medico-legale: L.25.000

e) per le prestazioni necessarie per la formulazione del giudizio medico-legale i compensi sono quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980, in base al quale, per la diagnostica di laboratorio analisi, è consentito il ricorso anche a presidi privati gestiti da biologi;

5) l'INAIL provvede al pagamento degli onorari per prestazioni medico-legali ed assicurative nei termini temporali di cui al comma 3 - articolo 5 dell'Accordo anzidetto;

6) sui compensi mensilmente liquidati ai medici specialisti convenzionati l'INAIL versa all'ENPAM sul conto personale di ciascun sanitario, il contributo di cui al comma 1° - articolo 7 dell'Accordo;

C) di approvare le seguenti dichiarazioni rese a verbale, che faranno parte integrante dell'Accordo stesso:

"Le parti chiariscono che la certificazione medica, tassativamente redatta sui moduli forniti dall'Istituto, deve essere completa in tutte le sue parti. Chiariscono, altresì, che la relazione medico-legale deve contenere la descrizione esauriente e precisa di ciò che si è rilevato sull'assistito, la risposta all'esistenza del nesso di causalità tra evento denunciato e stato patologico obiettivato, gli elementi clinici per la valutazione del danno".

L'onere complessivo di L. 1.040.000.000 riguardante i compensi da liquidare a titolo di conguaglio a favore dei medici specialisti esterni a fronte delle prestazioni eseguite negli anni 1980 e 1981, graverà sul capitolo 331 "Spese per accertamenti medico-legali effettuate da medici esterni" del bilanciò di previsione per l'esercizio 1982, il cui stanziamento di competenza e di cassa viene integrato per pari importo mediante storno di fondi dallo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 4.13 "fondo di riserva".

In conseguenza di quanto sopra gli stanziamenti subiscono le seguenti variazioni:

- Variazioni degli stanziamenti di competenza al bilanciò di previsione 1982:

- Variazioni degli stanziamenti di cassa al bilancio di previsione 1982:

capitoli previsioni iniziali variazioni successive variazioni proposte somme risultanti

331 600.000.000 +6.819.000.000 +1.040.000.000

8.459.000.000

433 102.000.000.000 -6.819.000.000 -1.040.000.000 94.141.000.000

capitoli previsioni iniziali variazioni successive variazioni proposte somme risultanti

331 650.000.000 +6.819.000.000 +1.040.000.000 8.509.000.000

433 102.000.000.000 -6.819.000.000 -1.040.000.000 94.141.000.000

(9)

dispone

di inviare la presente delibera ai Ministeri vigilanti e al Ministero della Sanità perché esprimano il loro avviso in merito alla retroattività della decorrenza dell'Accordo in questione.

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