Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 20 del 28 marzo 1985
Oggetto: Legge 10 maggio 1982, n. 251. Articolo 16. Omessa o errata indicazione del codice fiscale e relative sanzioni. Applicazione del disposto alla Gestione per conto dello Stato.
Con circolare n. 50/1984 sono state fornite istruzioni e chiarimenti in merito alla natura delle sanzioni previste dall'articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, alla loro esazione, alle categorie di assicurati per le quali tale norma applicabile ed alle modalità operative da seguire per le procedure connesse.
Per i lavoratori dipendenti dello Stato si confermata l'obbligatorietà da parte delle Amministrazioni statali ad indicare il numero di codice fiscale nelle denuncie di infortunio o di malattia professionale, con riserva sulla applicabilità della sanzione amministrativa in attesa di conoscere in proposito il pensiero del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il citato Dicastero ha ora ribadito che la Pubblica Amministrazione, espressione dello Stato-persona giuridica, si presenta alla stregua di qualunque altro datore di lavoro sul quale incombono gli adempimenti richiesti dalla legge e che incorre nelle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza della legge stessa.
Conformemente a ciò, sciogliendo la riserva formulata nella citata circolare n. 50/1984, la sanzione di Lire 50.000 prevista dall'articolo 10 della Legge 251/1982 dovrà essere applicata anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Non dovrà essere applicata invece all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni atteso che il rapporto assicurativo viene gestito direttamente da tale Amministrazione effettuando l'Istituto unicamente valutazioni medico-legali.