Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 36 del 26 luglio 1993
Oggetto: Computo della retribuzione imponibile. Decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6 convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, articolo 4-quater. Indennità di trasferta: periodi ante 1° giugno 1991.
Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, all'articolo 4- quater, interviene per disciplinare il regime contributivo delle diarie, missioni o indennità corrisposte ai cd.
trasfertisti fissi relativamente ai periodi anteriori al 1° giugno 1991 per i quali non trova applicazione la legge n. 166/1991, articolo 9-ter.
Al riguardo, il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale, che ha affermato la natura innovativa dell'articolo 9-ter della legge n. 166/1991, aveva portato alla emanazione della circolare n. 62/1992 ed all'attivazione delle azioni di recupero per le situazioni creditorie pregresse.
L'articolo 4-quater dispone, invece, riguardo ai periodi in questione, che gli importi contributivi già corrisposti e versati da parte dei datori di lavoro sono salvi e conservano la loro efficacia.
Conseguentemente le istruzioni impartite con la menzionata circolare n. 62/1992 sono revocate e le Unità operative provvederanno ad abbandonare le azioni di recupero in precedenza attivate per il titolo di cui trattasi considerando, peraltro, acquisiti i versamenti effettuati dai datori di lavoro anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 63/1993.
In merito a quest'ultimo aspetto occorre tenere presente che, ai sensi della legge n. 400/1988, articolo 15, comma 5, la data di entrata in vigore va individuata nel 19 marzo 1993, giorno successivo a quello di pubblicazione, trattandosi di una modificazione apportata al decreto legge n. 6/1993 in sede di conversione e non essendo altrimenti previsto dalla sopramenzionata legge n. 63/1993.