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Autorità Nazionale Anticorruzione

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Autorità Nazionale Anticorruzione

Via Marco Minghetti, 10 – 00187 Roma

Delibera n. 1 del 9 gennaio 2015

Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali.

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ VISTO

il quesito posto all’Autorità nazionale anticorruzione dal Presidente dell’ordine dei farmacisti (nota del 5 gennaio 2015, ns. prot. n. 346 del 7 gennaio 2015) in ordine ad eventuali profili di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, tra le cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali e le funzioni pubbliche elettive ricoperte negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato;

CONSIDERATO CHE

con la delibera n. 145/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto applicabile le disposizioni di cui alla l. n. 190/2012 e relativi decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali, in quanto gli stessi sono considerati enti pubblici non economici dal legislatore e dalla giurisprudenza. Il fondamento legislativo è stato rinvenuto nell’art. 3, co. 1 del d.p.r. n. 68/1986, secondo cui il personale degli ordini professionali rientra nel comparto del personale degli enti pubblici non economici come presi in considerazione dall’art.

1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che contiene la definizione di p.a.;

CONSIDERATO CHE

il decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce l’incompatibilità di coloro che, all’interno di un ente pubblico, svolgono incarichi amministrativi di vertice, di amministratore, nonché incarichi dirigenziali. Tuttavia, le incompatibilità previste da tale norma non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato a livello nazionale. Infatti, l’art. 11, primo comma del d.lgs. n. 39/2013 statuisce solo le incompatibilità tra gli incarichi “amministrativi” all’interno di enti pubblici e le cariche di governo, mentre le incompatibilità previste dai successivi articoli e commi sul punto fanno riferimento soltanto alle funzioni pubbliche elettive eventualmente ricoperte a livello regionale e locale

DELIBERA

Sulla base della delibera n. 145/2014, le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall’Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 9 gennaio 2015 Il Segretario: Rosetta Greco

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