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Naspi, Dis-Coll e contratti a termine in agricoltura: istruzioni INPS su limiti di reddito e durata

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Academic year: 2022

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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 22-11-2021

Messaggio n. 4079

OGGETTO: Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

In attuazione della richiamata disposizione, l’Istituto ha fornito le relative istruzioni applicative con la circolare n. 76/2020.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito decreto Sostegni-bis), convertito,

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con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 68, comma 15-septies, ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 94 del decreto Rilancio si applicano fino alla data del 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, la richiamata disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, in ragione della previsione di cui all’articolo 68, comma 15-septies, del decreto Sostegni-bis, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello “NASpI-Com”) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, questi presta l’attività lavorativa.

Qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.

Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, si richiamano le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015 per quanto attiene agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione durante la fruizione, rispettivamente, delle indennità NASpI e DIS- COLL.

Si fa presente, altresì, che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

L’articolo 68 del decreto Sostegni-bis al successivo comma 15-octies dispone, infine, che agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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