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ALLEGATO 1

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Academic year: 2022

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“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP CONSISTENTE NELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DEI PROGETTI COMPRESI

NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI INAIL (GARA N. 4/2018 CIG 74139644A3)”.

DISCIPLINARE DI GARA

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2 PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione, compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, in conformità al d.lgs 50/2016 (cd. codice dei contratti) e degli atti attuativi dello stesso sinora emanati, per quanto applicabili, e al d.p.r. 207/2010 (di seguito regolamento) nelle parti ancora in vigore ex art. 216 del codice citato, delle Linee guida ANAC n.ri 1 e 2 recanti rispettivamente "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (delibera ANAC n. 973 del 14 settembre - G.U. n. 228 del 29 settembre) e “Offerta economicamente più vantaggiosa” (delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - G.U. n. 238 dell'11 novembre 2016) per le parti applicabili, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara indetta dall’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) – Direzione Centrale Patrimonio, per l’affidamento, mediante stipula di un accordo quadro, concluso con unico operatore ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, del servizio di supporto al Rup consistente nell’attività di verifica dei progetti compresi nella programmazione dei lavori Inail.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 111 del 14 marzo 2018

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 1.1 PRESTAZIONI

La prestazione di servizi riguarda le attività di verifica dei progetti come definite dall’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e come individuate nel dettaglio nel capitolato speciale.

La prestazione di servizi comprende, pertanto:

1) Assistenza al RUP, nelle diverse fasi nelle quali si articolano i processi di verifica e validazione.

2) Attività di verifica preventiva della unità progettuale, della conformità dei progetti (esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità).

3) Assistenza nelle attività da svolgersi prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista.

4) Attività di verifica della conformità degli elaborati e loro conformità alla normativa vigente.

5) Attività di verifica e accertamento:

 della completezza della progettazione;

 della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

 dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

 dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

 della coerenza con i requisiti previsti dai CAM (Criteri ambientali minimi) di cui al DM 11/10/2017 e suo Allegato

 della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

 della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

 della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

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 dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

 della manutenibilità delle opere.

Le verifiche dovranno essere condotte sia in corso di progettazione affiancando i progettisti, sia a progettazione conclusa, sulla documentazione progettuale, da questi ultimi redatta per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

• affidabilità;

• completezza e adeguatezza;

• leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

• compatibilità.

Le verifiche sopra descritte, unitamente a quelle di competenza esclusiva della stazione appaltante inerenti aspetti amministrativi e non tecnici (es. disponibilità delle aree, copertura finanziaria del progetto, conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie, etc.) dovranno consentire al RUP di validare il progetto in esame.

L’affidamento dei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro - concluso con unico operatore ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 - avviene in modo unitario per tutti i progetti, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara.

1.2 IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto è in unico lotto indivisibile per un valore globale stimato a base di gara pari ad € 1.514.594,00 (al netto dell’Inarcassa 4% e dell’Iva al 22%).

Gli importi stimati dei lavori relativi ai progetti (di livello esecutivo o definitivo) da sottoporre a verifica relativi alla programmazione del triennio 2018-2020, per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara sono pari complessivamente ad € 144.770.144,00 (IVA esclusa) distinti nelle classi e categorie specificate nella tabella di cui all’ALLEGATO 1/I.

Trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., non è prevista la redazione del D.U.V.R.I., pertanto i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (zero).

Sono da intendersi a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di verifica, sia per il contatto con il RUP che con i progettisti, sino alla completa ed esaustiva conclusione dell’Accordo.

Il prezzo di aggiudicazione sarà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali, senza possibilità di aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e le categorie delle opere in seguito alla redazione del progetto esecutivo.

Le attività di verifica dovranno essere svolte presso la sede dell’aggiudicatario; le attività di monitoraggio e le verifiche in contraddittorio con i progettisti dovranno essere svolte presso le sedi dell’INAIL in cui risiedono i singoli RUP dei lavori.

L'importo complessivo costituisce tetto massimo di spesa dell’Accordo quadro per il quale l’INAIL non garantisce un importo minimo.

L’INAIL ha facoltà di sostituire o integrare gli interventi previsti nell’elenco dei lavori, derivante dalla programmazione triennale, secondo le proprie esigenze.

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4 2.SOGGETTIAMMESSI

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all’art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice, dotati dei requisiti di cui all’art.26 comma 6.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE i requisiti devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico.

I liberi professionisti singoli o associati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.

Le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del DM di cui al precedente punto;

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto succitato per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto medesimo devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

In caso di partecipazione in forma plurima (RTP/Consorzi ordinari) trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il professionista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, del DM citato un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

E’ vietato, ai sensi dell’art. 48 comma 7, del codice partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) - che non partecipano in proprio - devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi forma societaria, di liberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista e amministratore, socio,

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5 dipendente, consulente o collaboratore.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E’ vietata l’associazione in partecipazione.

E’ inoltre vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7- bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.

E’, infine, vietata la contemporanea partecipazione alla gara, quale impresa singola o raggruppata, dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti di questa ai sensi dell’art. 89 del Codice, nonché l’avvalimento dei requisiti della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti partecipanti alla gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e dei D.M.

4.05.1999 e 21.11.2001) devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall’Italia

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, si applica l’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE SOGGETTIVO Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

 le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 3, 4, e 5, del Codice;

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

 divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Il possesso dei requisiti generali di cui sopra deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., in fase di gara mediante il Documento di Gara Unico Europeo, di seguito “DGUE” Parte III:

1) dal soggetto concorrente alla gara, in qualsiasi forma si presenti; nel caso di partecipazione di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (

raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

2) nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

3) in caso di avvalimento dal concorrente e dall’ ausiliaria ex art. 89 del Codice;

4) In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di

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cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4. REQUISITI SPECIALI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il concorrente, singolo o raggruppato, deve possedere i seguenti requisiti:

4.1 Requisiti idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) del Codice)

a) per i professionisti singoli o associati e per i soggetti nominativamente indicati già in sede di offerta: iscrizione all’albo professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale;

b) per le società, consorzi, e GEIE: iscrizione alla CCIAA per i servizi oggetto del presente appalto o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale;

c) possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, specifica per l’attività di verifica, che attesti la disponibilità di un sistema interno di controllo di qualità certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.

765/2008.

in alternativa a c):

d) qualificazione ai sensi dell’art.26, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, come organismi di controllo di tipo A o di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori:

a. “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e opere impiantistiche;

opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica”;

b. “Ispezione sulla progettazione delle opere”;

c. “Ispezione sulla esecuzione delle opere”;

Per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al punto precedente compilare Parte IV lettera A numero 1) del DGUE

4.2 capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale:

a) Fatturato globale, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto (pertanto pari a € 3.029.188 = 2 x 1.514.594, cfr.

Allegato 1/I), motivato in considerazione dell’entità e della complessità dell’incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell’affidamento. Il quinquennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito ricomprende i cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando;

Per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al presente punto compilare la parte IV Sez. B lettera 1a del DGUE. (sulla scorta delle informazioni inserite nell’apposito modulo Allegato 1/H):

b) Svolgimento, negli ultimi cinque anni come sopra individuati, di almeno tre appalti di servizi di ingegneria (verifica di progetti o attività di progettazione o direzione lavori) relativi a lavori di importo ciascuno pari almeno al 50% di quello più elevato fra quelli oggetto di gara (pertanto pari a € 9.250.000 = 50% x 18.500.000 - cfr.

Allegato 1/I) e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016.;

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Per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al presente punto compilare la parte IV Sez. C lettera 1b del DGUE (sulla scorta delle informazioni inserite nell’apposito modulo Allegato 1/H):

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai servizi ultimati nel periodo di riferimento.

I servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere stati svolti interamente dal medesimo soggetto e la somma complessiva deve raggiungere almeno la percentuale richiesta.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si precisa che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Si dovranno indicare l’opera in oggetto, il committente, l’importo dei lavori e le classi e le categorie dell’opera, l’oggetto ed il valore dell’incarico, la data di inizio e fine del servizio. Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti, dovrà essere indicata solo la quota parte eseguita dal concorrente.

Sono valutabili i servizi svolti sia per committenti pubblici sia per quelli privati.

Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI - CONSORZI ORDINARI - GEIE

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o G.E.I.E., ciascun soggetto dovrà dichiarare l’attività e/o la quota che eseguirà ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del d.lgs 50/2016, conformemente all’allegato 1/D Dichiarazione raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto 4.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE.

Capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale

- per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all’art. 46, comma 2 lettera e) e lettera f), del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura prevalente;

la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

- per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all’art. 46, comma 1, lettera e) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria secondarie la mandante

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deve possedere i requisiti previsti per la prestazione della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, i ruoli rispettivamente assunti (mandataria e mandante/i) conformemente all’allegato 1/B DGUE - parte I sez. A “forma della partecipazione”, le categorie di prestazioni professionali che saranno eseguite e le quote di partecipazione al raggruppamento, conformemente all’Allegato 1/D, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti; le prestazioni sono eseguite dal concorrente secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modificare le stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione richiesti.

I requisiti posseduti dovranno corrispondere alle parti e/o quote di attività che il soggetto dichiara di eseguire.

CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46 COMMA 1, LETT. F) d.lvo 50/2016 Requisiti idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 4.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

Capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale

I requisiti dovranno essere posseduti, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del citato decreto, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto.

Per i primi cinque anni dalla costituzione i suddetti requisiti di capacità possono essere dimostrati dal consorzio attraverso i requisiti delle società consorziate.

OPERATORI STRANIERI

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui agli artt. 45, comma 1, e 49 comma 1 del Codice, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

5. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 5.1 AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del codice il concorrente, singolo, consorziato, raggruppato ai sensi dell’art. 46 del codice può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui agli artt. 83 comma 1 lett. b) e c) e 84 del codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche appartenente al medesimo raggruppamento.

Il presente affidamento prevede anche l’esecuzione di prestazioni professionali su beni culturali tutelati sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004; per tale categoria non è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento, tenuto conto della specifica prescrizione normativa di cui all’art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli

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operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente deve produrre:

a) una sua dichiarazione attestante la volontà di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice, verificabile ai sensi degli artt. 81, 86 e 88, resa ai sensi dell’art. 85 del codice conformemente all’ALLEGATO 1/B DGUE per le parti di competenza;

b) una dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria di essere in possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento e dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice, verificabile ai sensi degli artt. 81, 86 e 88, resa ai sensi dell’art. 85 del codice conformemente all’ALLEGATO 1/B DGUE per le parti di competenza;

c) una dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, conformemente all’ALLEGATO 1/C, che forma parte integrante del presente disciplinare, con cui l’impresa stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

- durata;

-

ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

5.2 SUBAPPALTO

Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, non è ammesso il subappalto per alcuna delle prestazioni oggetto del presente appalto.

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Sono posti a carico dell’aggiudicatario della gara in oggetto gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla GURI e sui quotidiani, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del codice e dall’articolo 5, comma 2 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”

Tali oneri dovranno essere rimborsati entro 60 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto.

Il bando ed i suoi allegati sono disponibili sul sito: www.inail.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara.

7.MODALITÀDIPRESENTAZIONEDELL’OFFERTA L’offerta dovrà, a pena di esclusione:

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10 - essere redatta in lingua italiana;

- pervenire entro le ore 12:00 del giorno 24 aprile 2018 all’INAIL – Direzione Centrale Patrimonio – Piazzale Pastore 6 – 00144 ROMA (4° piano – stanza 402);

- rispettare le modalità indicate nel presente disciplinare.

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa in un plico sigillato (chiuso ermeticamente recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste), e/o controfirmato sui lembi di chiusura (per attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente) al fine di garantire la sicurezza e l’integrità contro eventuali manomissioni, recante obbligatoriamente sul fronte la denominazione dell’Impresa offerente, l’indirizzo (completo di numero telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica/PEC), il numero di codice fiscale e la dicitura

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP CONSISTENTE NELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DEI PROGETTI COMPRESI NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI INAIL (GARA N. 4/2018). ”

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fino al termine perentorio sopra indicato.

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’INAIL.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.

L'offerta sarà considerata impegnativa per la ditta per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione. Qualora la ditta revochi l'offerta dopo la scadenza del termine fissato per la sua presentazione e prima che siano decorsi i 180 giorni di cui al comma precedente, l'INAIL procederà alla escussione della relativa cauzione provvisoria.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente

“A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “B” OFFERTA TECNICA

“C” OFFERTA ECONOMICA

Gli operatori stranieri devono produrre tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e per le verifiche in lingua italiana oppure nella lingua del Paese di appartenenza, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

7.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Busta “A” devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti, che costituiscono condizioni per la partecipazione:

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A. CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 93 del codice da prestare preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme allo “schema tipo 1.1” di cui al D.M. 123/2004

La garanzia dovrà prevedere:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.;

3. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;

4. validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia dovrà inoltre essere corredata a pena di esclusione dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del codice.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, ed è posta a garanzia del rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità. Il deposito cauzionale resta vincolato per la ditta aggiudicataria fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Lo svincolo dei depositi cauzionali provvisori per le altre ditte avverrà dopo l’aggiudicazione definitiva efficace della gara.

L’importo della cauzione provvisoria è ridotto ai sensi del comma 7 dell’art. 93 nelle ipotesi e con le modalità ivi previste.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio o GEIE il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio e/o il GEIE siano in possesso della certificazione che ne dà diritto.

In caso di partecipazione in consorzio stabile, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalla consorziata.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi stabili del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La mancanza, incompletezza o irregolarità riferite alla cauzione provvisoria possono essere sanate, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data.

La cauzione provvisoria deve essere intestata a pena di esclusione a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, o consorzi ordinari o GEIE.

B. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1/A – sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’operatore economico o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

La Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:

- in caso di Raggruppamenti e Consorzi, già costituiti, dalla Impresa capogruppo;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora

(12)

12

costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

C. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., mediante il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, (DGUE-ALLEGATO 1/B) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, debitamente datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’operatore economico o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, attestante la propria forma di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti che forma parte integrante del presente disciplinare.

Il DGUE deve essere prodotto, compilato e sottoscritto secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare:

a) Nel caso di raggruppamenti consorzi ordinari e GEIE già costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno degli operatori economici partecipanti;

b) nel caso di Consorzi anche dalla consorziata esecutrice;

c) in caso di avvalimento di cui all’art. 89 del codice dall’impresa ausiliaria come indicato al precedente paragrafo 5-AVVALIMENTO del Disciplinare medesimo;

d) nel caso di partecipazione di professionisti associati, l’associazione produce un unico DGUE, sottoscritto da tutti i componenti l’associazione, i dati dei quali dovranno essere riportati nella Parte II, Sez. B.

Il DGUE dovrà essere presentato dagli operatori suindicati, unitamente all’allegato 1/B.1

ATTENZIONE:

I consorzi dovranno indicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del citato decreto, per quali consorziati il consorzio concorre, compilando l’apposita Sezione A della Parte II

“Forma di partecipazione” del DGUE. Nei confronti di questi ultimi opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma.

Alle dichiarazioni rese attraverso il DGUE deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

D) (nel caso avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs 50/2016)

- originale o copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

- dichiarazione resa conformemente all’allegato 1/C al presente disciplinare.

E) (nel caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari e GEIE costituendi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del codice) dovrà essere prodotto e sottoscritto da ciascuna delle imprese che ne faranno parte l’IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO speciale all’ impresa indicata come capogruppo, in caso di aggiudicazione, conformemente all’Allegato 1/D;

F) (nel caso di Raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’art. 48 del codice) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito alla impresa capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della parte e/o quota di appalto che sarà eseguito da ciascuno di essi;

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13

G) (in caso di consorzi stabili e di consorzi ordinari e GEIE già costituiti) ATTO COSTITUTIVO O STATUTO del consorzio o GEIE. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicato il soggetto designato quale capogruppo.

H) (in caso di società di ingegneria o di professionisti): Organigramma.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione dal legale rappresentante dell’impresa dichiarante e alle stesse deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.).

I) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO a favore dell’Autorità per la Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi della delibera della stessa Autorità ( già AVCP) del 3 novembre 2010. Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato on line mediante carta di credito ovvero presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale della Anac, a seguito della iscrizione on line al nuovo “servizio riscossione” disponibile sul sito dell’Autorità dal 1° gennaio 2011. I dati relativi alla procedura di gara in oggetto sono i seguenti: CIG 74139644A3 importo contributo € 140,00

Il mancato pagamento del contributo all’ex AVCP non è regolarizzabile ai sensi dell’articolo 83 comma 2 del codice e comporta l’esclusione dalla gara

J) “PATTO DI INTEGRITÀ” debitamente datato e sottoscritto in segno di accettazione con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona avente il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa. Il patto di integrità deve essere prodotto e sottoscritto da tutti i soggetti che devono presentare il DGUE;

K) DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS, di cui all’art. 2, comma 3 della Delibera AVCP n. 111/2012, acquisito previa registrazione obbligatoria al portale ANAC – Servizi ad accesso riservato AVCPASS, che verrà utilizzato per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dichiarati dal concorrente, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del codice.

La registrazione per l’attribuzione del “PASSOE” dovrà essere effettuata da tutti i soggetti obbligati a produrre il DGUE.

* * *

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9 del codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del suddetto articolo costituisce causa di esclusione.

* * * 7.2 OFFERTA TECNICA

(14)

14

La Busta “B – “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere la documentazione tecnica come di seguito specificato:

a) per la valutazione del criterio A) Professionalità e adeguatezza dell’offerta di cui al successivo paragrafo 9.2

redazione dello schema Allegato 1/E Modello Offerta Tecnica “Documentazione di cui al paragrafo 7.2 - Offerta Tecnica - A1-A2” relativa a un numero di tre servizi svolti, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. A tale scheda potrà essere allegata una sola scheda descrittiva (in formato A4) per ciascun servizio;

b) per la valutazione del criterio B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta di cui al successivo paragrafo 9.2

la redazione dello schema Allegato 1/F Modello Offerta Tecnica “Documentazione di cui al paragrafo 7.2 - Offerta Tecnica – B” indicante:

a) l’organigramma del gruppo di lavoro (con riferimento alle figure professionali e loro collaboratori) con indicazione dei ruoli dei soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, oltre alla figure che svolgeranno le azioni di collegamento con i progettisti e la stazione appaltante, con l’indicazione della posizione nella struttura dell’offerente (libero professionista, anche in associazione, socio, amministratore, direttore tecnico, dipendente, consulente, ecc.), delle rispettive qualificazioni professionali, degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.

Nell’organigramma dovrà inoltre essere evidenziata la presenza eventuale del giovane professionista abilitato alla professione da meno di 5 anni ed il coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato della verifica nonché il rapporto conclusivo;

b) tante schede quanti sono i componenti del gruppo di lavoro, redatte sulla scorta dello schema Allegato 1/F “Documentazione di cui all’art. 7.2 - Offerta Tecnica – B”. Per le suddette figure professionali il concorrente può allegare i relativi curricula, che non saranno oggetto di valutazione ma avranno una funzione esplicativa di quanto esposto nella scheda.

Tutti i documenti contenuti nella busta “B” devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’operatore economico o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente.

In caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, GEIE, costituiti o costituendi, si applica per la sottoscrizione quanto previsto per la domanda di partecipazione

Nella busta “B” non dovranno in alcun modo essere inseriti elementi afferenti all’offerta economica pena l’esclusione dalla gara.

* * *

(15)

15 7.3 OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta "C" “ OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione:

l'offerta economica redatta in bollo ed in lingua italiana, espressa mediante ribasso unico percentuale, in cifre ed in lettere, sull’importo della tariffa professionale di cui al DM Giustizia 27 luglio 2016, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali professionali, conformemente all’ALLEGATO 1/G; in caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella in lettere prevale quest’ultima, fatti salvi i criteri di ragionevolezza.

La documentazione contenuta nella busta “C” deve – a pena di esclusione - essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo legalmente.

In caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, GEIE, costituiti o costituendi, si applica per la sottoscrizione quanto previsto per la Domanda di partecipazione

La presentazione dell’offerta costituisce implicita accettazione delle norme di gara.

Non sono ammesse offerte: incomplete, parziali, plurime, indeterminate, alternative, sottoposte a condizione, a riserva, o che eccepiscano clausole contenute nel capitolato.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del codice, individuata sulla base miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri e le modalità stabilite al successivo punto 9 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell’art. dell’art. 95 comma 14 del codice non sono ammesse varianti in sede di offerta.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio sarà ripartito nel modo seguente:

OFFERTA TECNICA peso = 70/100 OFFERTA ECONOMICA peso = 30/100

Gli elementi di valutazione, qualitativi e quantitativi, e i relativi sub criteri sono elencati nella tabella sottostante

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Sub

pesi Pesi

OFFERTA TECNICA 40

A

1 Tipologia dell’attività professionale 20

A

2 Affinità in termini di caratteristiche ed entità delle opere 20

B

Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento al

gruppo di lavoro messo a disposizione per lo svolgimento del 30

(16)

16 servizio

OFFERTA ECONOMICA 30

C

Ribasso percentuale 30

TOTALE 100

9.1.1 - OFFERTA TECNICA

Saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti:

A) Professionalità e adeguatezza dell’offerta (max 40 punti):

La valutazione verrà effettuata sulla base di n.3 servizi, di cui almeno 2 dovranno riguardare la verifica di un progetto di livello almeno definitivo, di importo a base d’asta non inferiore a Euro 1.000.000,00 oltre IVA (ciascuno), ultimati negli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando. Tra i servizi presentati potranno essere compresi anche quelli indicati nell’ambito dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente paragrafo 4.

Per ciascuno dei 3 servizi presentati saranno valutati:

A1 – Tipologia dell’attività professionale (max 20 punti): verrà premiata l’attinenza del tipo di servizio professionale svolto (verifica, progettazione, direzione dei lavori) con i servizi di verifica richiesti.

A2 - Affinità in termini di caratteristiche ed entità delle opere (max 20 punti): verranno considerati gli importi, le classi e le categorie dei lavori per i quali sono state svolte le prestazioni professionali rispetto a quelle dei progetti da sottoporre a verifica.

B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta (max 30 punti ):

B - Profili di carattere organizzativo–funzionale con riferimento al gruppo di lavoro messo a disposizione per lo svolgimento del servizio: Saranno valutate l’organizzazione del gruppo di lavoro e la quantità e qualità delle risorse professionali che saranno messe in campo per lo svolgimento dei servizi di verifica.

9.1.2 - OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

C) Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (max 30 punti)

L’aggiudicazione sarà deliberata a favore del concorrente che avrà raggiunto il massimo punteggio fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.2.

9.2 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:

Ki = αi*A1 + βi*A2 + ϒ i*B + φi*C

(17)

17 In cui:

Ki è il punteggio attribuito al concorrente iesimo;

A1, A2, B e C sono i pesi e i sub-pesi riportati nella tabella dei Criteri di Valutazione

αi, βi, ϒ i, φi sono i coefficienti qualitativi, compresi tra 0 e 1, attribuiti agli elementi dell’offerta iesima rispetto ai criteri di valutazione corrispondenti, determinati con le modalità di seguito indicate.

A1 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO SVOLTO - Sub Peso 20 Il coefficiente αi relativo al fattore ponderale A1, attribuito a ciascun concorrente, sarà pari alla media dei punteggi riportati dal concorrente per ciascuno dei 3 servizi presentati e attribuiti secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Tipologia del servizio svolto

Verifica progetto esecutivo 1,0

Verifica progetto definitivo 0,9

Verifica progetto preliminare /di fattibilità tecnico-economica 0,4

Progettazione esecutiva 0,4

Progettazione definitiva /preliminare /di fattibilità tecnico-economica 0,3

Direzione dei lavori 0,2

I servizi non rientranti in alcuna delle tipologie sopra esposte non saranno considerati nel novero dei 3 servizi di cui è richiesta la presentazione, per cui ai fini dell’attribuzione del punteggio essi saranno considerati come non esistenti.

I punteggi riportati dai concorrenti al termine dell’operazione su descritta saranno trasformati in coefficienti definitivi, riportando a 1 il punteggio più alto e proporzionando a esso gli altri.

A2 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE OGGETTO DEI SERVIZI Sub Peso 20

Saranno oggetto di valutazione solo le opere afferenti i servizi ammessi a valutazione secondo i criteri di cui al punto precedente. Ai fini della valutazione saranno considerate le seguenti caratteristiche delle opere cui i predetti servizi di riferiscono:

 la classe e categoria dei lavori

 l’importo dei lavori

Per la valutazione delle caratteristiche delle opere sarà applicata la formula: 

i Atti * I In cui:

Atti è un coefficiente che misura l’attinenza della classe e categoria dei lavori oggetto dei servizi svolti dal concorrente a quelle oggetto del bando; pertanto, la Commissione attribuirà ad ognuno dei tre servizi un coefficiente discrezionale compreso tra 0,00 e 1,00, corrispondente al giudizio della tabella che segue:

(18)

18

Giudizio Att

Completamente attinente 1,00

Molto attinente 0,80

Sufficientemente attinente 0,60

Poco attinente 0,30

Non attinente 0,00

Ii è il monte-importi del concorrente iesimo, pari alla somma degli importi complessivi a base d’asta delle opere attinenti i tre servizi presentati.

I punteggi riportati dai concorrenti al termine dell’operazione su descritta saranno trasformati in coefficienti definitivi, riportando a 1 il punteggio più alto e proporzionando a esso gli altri.

IMPORTANTE! La presentazione di un numero di servizi inferiore a quello richiesto (tre), nonché la circostanza che almeno due dei servizi non consistano nella verifica di un progetto almeno di livello definitivo e di importo a base d’asta ciascuno non inferiore a € 1.000.000 (oltre IVA) sarà ritenuta prestazione minima e pertanto sia ad A1 che ad A2 sarà attribuito il valore 0 (zero).

B -PROFILI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE Peso 30 La valutazione si riferirà alle proposte del concorrente relative alle risorse professionali messe a disposizione in modo da assicurare la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, anche nella specifica materia, (comprese le figure dei collaboratori e del personale di supporto) e organizzato in modo da far fronte efficacemente e nei tempi previsti agli adempimenti richiesti.

Il coordinatore del gruppo di lavoro di verifica dovrà essere un laureato in ingegneria o architettura abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni iscritto al relativo albo professionale, che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato della verifica nonché del rapporto conclusivo.

Il coefficiente



relativo al criterio di valutazione B è attribuito attraverso la media dei punteggi, variabili tra 6 e 10, secondo la graduazione indicata di seguito, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di gara trasformati in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Giudizio Punti Criterio (aspetti organizzativo–funzionali)

ECCELLENTE 9 o 10

Elevata qualità professionale di tutti o della maggior parte dei componenti, importanti esperienze maturate in tutte le discipline

necessarie allo svolgimento del servizio. Ottima strutturazione del team al fine di garantire la perfetta integrazione tra le varie figure coinvolte. Ben definite modalità operative nelle interazioni con la stazione appaltante e con i progettisti.

BUONO 7 o 8 Elevata qualità professionale almeno del coordinatore, ordinarie

esperienze dei componenti dimostrate in tutte le discipline necessarie allo svolgimento del servizio. Strutturazione del team e modalità operative

(19)

19

nelle interazioni con la stazione appaltante e con i progettisti di livello ordinario.

SUFFICIENTE 6 Non ricade in alcuna delle fattispecie precedenti.

In caso di aggiudicazione il concorrente ha l’obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate nella propria offerta tecnica fin dal momento dell’avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore.

In caso di forzata sostituzione il soggetto subentrante dovrà possedere (e l’aggiudicatario comprovare) l’equivalenza della propria qualità professionale rispetto a quella del soggetto a cui subentra.

ATTENZIONE!

I punteggi riferiti a tutti i criteri di valutazione sono attribuiti con arrotondamento alla terza cifra decimale (arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5).

N.B. - Saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico risulti inferiore a 35 su 70.

OFFERTA ECONOMICA Peso 30

C - RIBASSO PERCENTUALE

Il valore attribuito al coefficiente

è determinato con il metodo cosiddetto bilineare:

 (per Ai <= A soglia)= X*Ai/A soglia

 (per Ai > A soglia)= X +(1,00 – X) *[(Ai – A soglia) / ( A max -A soglia)]

Dove:

 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = valore dell’offerta (ribasso%) del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso % sul prezzo) dei concorrenti X = 0,80

A max = valore dell’offerta (ribasso %) più conveniente

Il ribasso percentuale è computato fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

* * *

10. SVOLGIMENTOOPERAZIONIDIGARAEAGGIUDICAZIONE 10.1 OPERAZIONIDIGARA

La gara sarà dichiarata aperta dall’Ufficio gare appalti lavori della Direzione centrale patrimonio dell’INAIL nel corso della prima seduta pubblica che si terrà il giorno 7 maggio 2018, ore 10.30, salvo diversa data fissata con avviso pubblicato sul sito istituzionale almeno due giorni prima.

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20

La data l’orario e il luogo delle successive sedute pubbliche seduta pubblica saranno resi noti con avviso reso sul sito www.inail.it sezione: Amministrazione trasparente – Bandi di gara, almeno due giorni prima della data fissata.

L’Ufficio gare appalti lavori della Direzione centrale patrimonio dell’INAIL procederà nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente l’ufficio procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di cui all’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, che, ai sensi dell’articolo 216, comma 12 del Codice saranno individuati dalla stazione appaltante, sulla base delle proprie norme di organizzazione interna. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice sono pubblicati sul sito www.inail.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente paragrafo 9.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 9 e all’attribuzione dei punteggi complessivi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’elemento qualità.

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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione alla stazione appaltante, per la verifica di congruità ad opera del Rup che si avvarrà, per le operazioni relative, della Commissione stessa.

La Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

All’esito delle operazioni di gara la commissione trasmette alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Alle sedute aperte al pubblico potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

10.2 AGGIUDICAZIONE

L’INAIL previa verifica della proposta di aggiudicazione stessa ai sensi del comma 1, articolo 33, e del possesso dei requisisti di partecipazione in capo al primo classificato, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, provvede all’aggiudicazione.

Si precisa che l’INAIL si riserva la facoltà:

 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e conveniente ai sensi dell’art. 95 comma 12 del codice;

 di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del codice medesimo;

 di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

 di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 comma 1 del codice.

10.3 ACQUISIZIONEDOCUMENTIPERLAVERIFICADEIREQUISITI

In adempimento a quanto previsto dall’art. 216 comma 13 del codice dei contratti e della delibera attuativa dell’AVCP n. 111/2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale, avviene esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo per la verifica di requisiti non disponibili sullo stesso.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ex AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L’operatore economico, effettuata la registrazione al predetto servizio AVCPASS, ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

N.B. Nelle ipotesi in cui - per motivi connessi al funzionamento del sistema AVCPASS e/o per modifiche normative che sospendano l’utilizzo del sistema

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stesso - non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti richiesti tramite il sistema della BDNCP, la stazione appaltante si riserva di procedere secondo le modalità previgenti.

Per la comprova di requisiti da dimostrare attraverso documenti che non sono conservati preso registri o albi con i quali non esiste un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

Si indicano di seguito i documenti che saranno acquisiti per la verifica dei requisiti:

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del codice, si provvederà ad acquisire la seguente documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 del Codice nei confronti dell’aggiudicatario:

 certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (in caso di società, consorzi, GEIE)

 copie dei certificati d'iscrizione all'albo o al collegio professionale dei concorrenti liberi professionisti o associazione di professionisti.

per i requisiti di cui ai punti precedenti, all’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

 certificazione di conformità UNI EN ISO 9001, specifica per le attività di verifica, rilasciata da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.

765/2008 oppure certificazione conforme alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei settori di cui al precedente paragrafo 4);

 dichiarazioni annuali IVA, con le relative ricevute di presentazione, da parte dei liberi professionisti singoli o associati, delle società di persone, delle società cooperative, dei consorzi stabili con le relative ricevute di presentazione; i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee con le relative note di deposito da parte delle società di capitale;

 copie conformi dei certificati di regolare esecuzione dei servizi, che il concorrente singolo o associato ha dichiarato di aver svolto conformemente al paragrafo 4. I certificati rilasciati e firmati dai soggetti pubblici o privati per i quali i servizi sono stati prestati devono essere completi dei relativi importi.

Per i requisiti di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici stranieri che partecipano ai sensi dell’articolo 49 del codice, documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, del codice, si provvederà, inoltre, ad acquisire nei confronti dell’aggiudicatario:

 i certificati comprovanti i l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice (certificato generale del casellario giudiziale, certificato dell’agenzia delle entrate, informazione antimafia, DURC, ecc.)e nel caso di operatori stranieri

(23)

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analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti;

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea ai sensi dell’art. 88 comma 2 del codice, la stazione appaltante utilizza in primo luogo e-Certis. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’art. 86 del codice;

3) A seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, si procederà a dichiarare l’aggiudicazione e a comunicare il provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5 del codice, sarà richiesta all’aggiudicatario la seguente documentazione necessaria per la stipula:

 la cauzione definitiva e le polizze assicurative da costituirsi ai sensi dell’art. 103 del codice con le modalità previste nel capitolato speciale;

 dichiarazione afferente l’indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto, nonché dei dati anagrafici e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010;

 elezione del domicilio nel Comune di Roma.

 dichiarazione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187;

 autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 (eventuale in caso di società avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list);

 copia dell’attestazione dell’avvenuto versamento del rimborso delle spese di pubblicità di cui al precedente paragrafo 6) del presente disciplinare.

Gli operatori stranieri devono produrre tutta la documentazione richiesta, per le verifiche e per la stipula, in lingua italiana oppure nella lingua del Paese di appartenenza, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Per ciò che concerne raggruppamenti e GEIE, se non già presentato in sede di offerta, la capogruppo dovrà produrre mandato collettivo speciale o atto costitutivo, in originale o copia autentica.

Inoltre, dovrà essere acquisita per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, GEIE o nel caso di consorzio stabile sia per il consorzio che per il consorziato la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Le specifiche dichiarazioni e comunicazioni inerenti ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio, dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna singola impresa facente parte del R.T.I. o del consorzio medesimi.

11. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC rese all’indirizzo di posta elettronica certificata o analogo strumento dei Paesi Membri ai sensi dell’art.76, comma 6, del Codice.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione Centrale Patrimonio via fax al n. 06.54873494 o con raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo

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