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3298 prevede un’autorizzazione apposita del Sindaco per ogni macellazione dei suini

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SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA DEL SINDACO NUMERO 36 DEL 13/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO ANNO 2020/2021 ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

ACCERTATO che l’art. 13 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 prevede un’autorizzazione apposita del Sindaco per ogni macellazione dei suini.

ACCERTATO altresì, che i Servizi Veterinari hanno il compito di fissare l’ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni compreso il prelievo per l’esame trichinoscopico.

RICHIAMATO il Regolamento (CE) 24 settembre 2009, n. 1099 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.

VISTA la D.G.R. n. 1251 del 28/09/2015, la quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS regionali.

VISTA la proposta di ordinanza trasmessa dall’Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale” ed acquisita con prot. n.

2020/68758 del 29/10/2020.

VISTA la nota della Regione del Veneto – Direzione Veterinaria prot. n. 458392 del 28/10/2020, acquisita con prot. n. 68407 del 28/10/2020, ad oggetto “stagione 2020-2021 macellazione suini per autoconsumo, indicazioni per limitare la diffusione del Covid-19”.

VISTO l’art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l’ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

ORDINA

1. è consentita nel periodo compreso dall’entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/03/2021, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei cittadini interessati;

2. i cittadini residenti nel territorio del Comune che intendano macellare suini a domicilio per consumo privato, devono sottoporre le carni dell’animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell’inizio della lavorazione, alla visita ispettiva da parte del Veterinario Ufficiale;

3. gli interessati, almeno 48 ore prima della macellazione, dovranno rivolgere domanda al Sindaco che la inoltrerà ai Servizi Veterinari dell’Az. ULSS n. 4 “Veneto Orientale” territorialmente competenti. In considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la tradizionale modalità di prenotazione della macellazione in presenza presso gli uffici comunali viene sostituita, laddove possibile, con la modalità telefonica con autorizzazione-conferma telematica della macellazione mediante sms, messaggeria istantanea o mail. Rimane immutata la successiva procedura giornaliera di inoltro delle richieste ai Servizi Veterinari anzidetti;

4. è vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;

5. è consentita la macellazione di un solo suino, o, al massimo di due suini per nucleo familiare;

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6. è fatto obbligo di smaltire i sottoprodotti della macellazione secondo il Regolamento (CE) n.

1069/2009;

7. è altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti da esse derivati;

8. il personale addetto alla macellazione dei suini (norcini) dovrà essere in regola con le norme regionali, nazionali e comunitarie per quanto riguarda la formazione igienico-sanitaria e sul benessere alla macellazione;

9. le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;

10. è vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata eseguita dal Veterinario Ufficiale la visita ispettiva, e consumare le carni ed i prodotti derivati prima dell’acquisizione dell’esito negativo delle analisi relative alla trichinella effettuate dall’IZS tramite i Servizi Veterinari competenti;

11. è vietata la iugulazione dei suini che non siano stati preventivamente abbattuti con uno dei metodi di stordimento previsti ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009;

12. inoltre considerato che le macellazioni a domicilio - per consuetudine - si svolgono in ambienti confinati in cui si radunano più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare (norcini itineranti, aiuti estemporanei, amici, ecc.), si ritiene necessario fornire le raccomandazioni specifiche per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. È necessario limitare la presenza di persone non conviventi alle stringenti necessità, e comunque nei limiti imposti dalle disposizioni vigenti, adottando nel contempo le seguenti misure:

 in presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

 il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente aerato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore e di condensa;

 devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandando loro la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone;

 qualora l’attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda, oltre all’uso delle mascherine, anche quello di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

13. i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

AUTORIZZA

nel periodo compreso dell’entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/03/2021, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati.

DISPONE

la pubblicazione all’albo pretorio online del presente provvedimento per 30 (trenta) giorni e nel sito istituzionale del Comune di Jesolo sino al 31/03/2021.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare.

COMUNICA

A norma dell’articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che l’unità organizzativa competente per il procedimento è l’u.o. Attività Produttive ed il responsabile del procedimento è il responsabile dell’unità organizzativa medesima, Valentina Gambato.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento

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può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online.

IL SINDACO Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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