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L anno duemilaventuno (2021) e questo giorno del mese di fra le. - Comune di Lucca con sede in Lucca, via S. Giustina n 6, C.F.

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(1)

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI LUCCA - DISCIPLINARE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI LUCCA E LA SOCIETA’ LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L. – approvato con la delibera G.C. n. _________

L’anno duemilaventuno (2021) e questo giorno __ del mese di ____ fra le seguenti parti:

- Comune di Lucca con sede in Lucca, via S. Giustina n° 6, C.F. 00378210462 rappresentato dal dott. Lino Paoli in qualità di Dirigente del Settore Dipartimentale 1 - Servizi Economico-Finanziari, di seguito denominato

"Comune";

- Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l., con sede in Lucca, via dei Bichi n° 340, C.F. 01969730462 e Registro delle Imprese di Lucca n. 185892 capitale sociale Euro 700.000,00 (settecentomila), in persona dell'avv. Pierfrancesco Petroni, presidente del Consiglio di Amministrazione di LRS S.r.l., di seguito denominata "Società";

Si conviene quanto segue:

PREMESSA

1. in data ____ è stato sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Lucca e la Società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. (in seguito la Società) per la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali e del relativo contenzioso, dell’attività di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, restando esclusa in ogni caso

(2)

l’attività di rilascio delle autorizzazioni, la cui competenza rimane in capo agli uffici comunali preposti (SUAP – Traffico); dell’attività di gestione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale fino al 31.12.2022; dell’attività di supporto alla riscossione ordinaria delle entrate dell’Ente; della gestione degli atti sanzionatori per le violazioni relative al Codice della Strada e per ogni altra violazione amministrativa di competenza della Polizia Municipale, nonché le conseguenti attività di riscossione ordinaria e delle violazioni amministrative; dell’attività di notifica, in Italia e all’estero, e di riscossione volontaria e coattiva delle ordinanze ingiunzioni emesse dagli uffici comunali; di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari alla gestione delle entrate come individuate nel disciplinare di servizio.

2. l’art. 15 del suddetto contratto di servizio prevede l’approvazione del disciplinare contenente i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 ed, in particolare, contenente le indicazioni di dettaglio applicative, con particolare riferimento a:

a) i servizi oggetto di affidamento;

b) le modalità di esecuzione dei servizi;

c) i corrispettivi per le attività comprese nel presente contratto, nonché le relative modalità di calcolo e le modalità di pagamento;

d) le procedure di rendicontazione, con termini e modalità di riversamento delle somme;

e) le procedure di controllo;

(3)

f) il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra Società e cittadinanza.

3. Il presente disciplinare ha validità a partire dalla sua sottoscrizione fino alla data di scadenza della società (fissata al 31.12.2050, salvo eventuali proroghe successive), fatta salva la facoltà di revoca da parte dell'A.C., nonché fatta salva la revisione periodica e l'eventuale modifica da concordare tra le parti.

(4)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI...7

Art. 1 -Oggetto del disciplinare...7

TITOLO II – MODALITA' OPERATIVE...8

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI...8

Art. 2 -Modalità operative in genere...8

CAPO II – MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI...10

Art. 3 - Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria...10

Art. 4 - Canone patrimoniale con particolare riferimento alle pubbliche affissioni...13

Art. 5 - Canone patrimoniale con riferimento all’occupazione suolo pubblico e canone mercatale.14 Art. 6 - Violazioni al codice della strada...17

CAPO III – MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE...19

Art. 7 - Gestione degli impianti pubblicitari di proprietà comunale...19

Art. 8 - Attività di supporto alla riscossione...21

CAPO IV – MODALITA' OPERATIVE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO...22

Art. 9 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie non accertate al 31.12.2019...22

Art. 10 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie oggetto di atto di accertamento protocollato al 31.12.2019...23

CAPO V – MODALITA' OPERATIVE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI...24

(5)

Art. 11 – Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali non confluite in ingiunzione fiscale notifica-

ta al 31.12.2019...24

Art. 12 – Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali già confluite in ingiunzione fiscale notificata al 31.12.2019...26

CAPO VI – MODALITA' OPERATIVE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIO- NI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E ILLECITI AMMINISTRA- TIVI...26

Art. 13 – Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada e per illeciti amministrativi ex L. 689/1981 ...26

TITOLO III – CORRISPETTIVI – RAPPORTI CON L'UTENZA – RIMBORSI A CARICO DEGLI UTENTI...28

Art. 14 - Corrispettivo dei servizi e delle funzioni...28

Art. 15 - Quote inesigibili e discarichi...33

Art. 16 - Rapporti con l’utenza...34

Art. 17 - Rimborsi a carico degli utenti...35

TITOLO IV – RENDICONTAZIONE, RIVERSAMENTO, FATTURAZIONE...36

Art. 18 - Rendicontazione...36

Art. 19 - Riversamento...40

Art. 20 - Fatturazione...41

TITOLO V – PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE E RIMBORSI DEGLI AVENTI DIRITTO...42

Art. 21 – Protocollo di comunicazione fra Società e Comune ...42

Art. 22 - Protocollo di comunicazione fra Società e Cittadinanza ...43

Art. 23 - Rimborsi agli aventi diritto ...43

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI...44

Art. 24 - Livelli minimi di servizio...44

(6)

Art. 25 - Controllo e vigilanza. Penali...44

Art. 26 - Modifiche ed integrazioni...45

Art. 27 - Archivi, sistemi informatici e trattamento dei dati...46

Art. 28 - Altri rapporti economici...49

Art. 29 - Beni Mobili ...49

Art. 30 - Beni Immobili...50

Art. 31 – Obblighi in tema di trasparenza e anticorruzione...50

(7)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 -Oggetto del disciplinare

1. I servizi che il Comune affida alla Società sono i seguenti:

a) riscossione coattiva delle entrate comunali;

b) gestione del contenzioso instaurato dai contribuenti relativamente agli atti di riscossione coattiva gestiti da Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.;

c) gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, restando esclusa in ogni caso l’attività di rilascio delle autorizzazioni, la cui competenza rimane in capo agli uffici comunali preposti (SUAP – Traffico);

d) gestione degli impianti pubblicitari nella disponibilità del Comune di Lucca, fino al 31.05.2023;

e) supporto alla riscossione ordinaria delle entrate dell’Ente;

f) gestione degli atti sanzionatori per le violazioni relative al Codice della Strada e per ogni altra violazione amministrativa di competenza della Polizia Municipale, nonché le conseguenti attività di riscossione ordinaria delle violazioni amministrative;

g) attività di notifica, in Italia e all’estero, e riscossione volontarie e coattiva delle ordinanze emesse dagli uffici comunali;

h) tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari alla gestione delle entrate di cui ai punti precedenti;

(8)

i) collaborazione e supporto al Comune per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia di entrate affidate in gestione alla Società;

l) disponibilità da parte della Società a svolgere, su richiesta del Comune, le attività di cui alle lett. j) e k) del comma 1 dell’art. 2 del Contratto di Servizio.

2. Le attività di cui alle lettere da a) a g) del comma 1 del presente articolo sono attribuite alla società strumentale Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.

quale trasferimento di funzioni amministrative di competenza comunale, in virtù del quale la società agisce in nome proprio e per conto del Comune di Lucca, divenendo a tutti gli effetti di legge titolare della gestione dei servizi sopra indicati, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, oneri ed obblighi che dagli stessi possano conseguire. Resta comunque ferma la competenza del Comando di Polizia Municipale e quella degli uffici competenti ad emettere atti sanzionatori per le violazioni al Codice della Strada e relativi illeciti amministrativi, ex L. 689/1981, alla sottoscrizione degli atti sanzionatori per le violazioni relative al Codice della Strada e per ogni altra violazione amministrativa di competenza della P.M.

TITOLO II – MODALITA' OPERATIVE CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 -Modalità operative in genere

1. I servizi di cui all’art. 1 sono svolti da Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. a sua cura e spese, salvo facoltà di ripetizione a norma della disciplina dei compensi contenuta nel presente disciplinare. La Società potrà avvalersi di

(9)

terzi soggetti per singole attività connesse alla gestione degli stessi, quali ad esempio stampa, imbustamento, invio tramite posta, notifica, archiviazione degli atti o altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio.

2. Per la gestione dell’attività di riscossione coattiva, la Società ha facoltà di inviare a ruolo, avvalendosi dell’Agente della Riscossione Nazionale (ex Equitalia), le partite già contenute in ingiunzioni fiscali/atti di accertamento esecutivo.

3. Per quanto riguarda eventuali modalità operative, non contemplate dal presente disciplinare, possono essere stipulati specifici accordi tra la Società e ciascun Settore competente in ordine al controllo e alla vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni conferite alla società, in merito alle entrate di rispettiva competenza.

4. Per quanto riguarda le istanze di rateizzazione dei pagamenti, eventualmente presentate dai cittadini in relazione alle entrate gestite e riscosse dalla Società, la stessa ne cura in ogni caso la ricezione, l’istruttoria ed, ove ne ricorrano i presupposti, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione dandone comunicazione al soggetto richiedente.

5. Le istanze di rateizzazione dei pagamenti delle entrate oggetto di recupero crediti, verranno gestite dalla Società, a partire dal primo atto inviato dalla stessa.

6. Per quanto concerne i presupposti e le modalità, per la rateizzazione dei pagamenti, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili, si fa richiamo al vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Lucca. Fattispecie non immediatamente riconducibili a quelle disciplinate

(10)

dal Regolamento delle Entrate saranno oggetto di valutazione congiunta tra la Società e i competenti uffici comunali.

La Società applica gli interessi moratori ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento delle Entrate in ogni fase della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salve successive modifiche e adeguamenti normativi. Gli interessi moratori non si applicano in fase di riscossione precoattiva.

La Società applica gli arrotondamenti ex art. 18 del Regolamento delle Entrate in tutte le fasi della riscossione.

7. I flussi di dati oggetto di lavorazione da parte della Società saranno trasmessi mediante PEC insieme alla relativa determina di affidamento, e in ogni caso con congruo anticipo per la lavorazione, pari a 180 giorni.

Nell’ipotesi in cui alla società vengano trasmesse per la lavorazione pratiche non gestibili con modalità massive, che dunque richiedano una elaborazione puntuale dei dati, la Società si riserva di concordare con l’Amministrazione un importo una tantum per l’espletamento di tali attività.

CAPO II – MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 3 - Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria

1. La gestione ordinaria del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, comprende, in modo indicativo e non esaustivo:

- adeguata assistenza al pubblico sugli adempimenti tramite gli sportelli informativi;

(11)

- eventuale invio ai contribuenti di opuscoli informativi ed altre comunicazioni;

- eventuale pubblicità, a mezzo stampa o con altri mezzi, di

importo di canone, modalità di pagamento e di ogni altra informazione utile;

- invio di avvisi di pagamento. L’avviso, oltre ad un’informativa

generale sulle modalità di versamento, deve contenere uno spazio a disposizione per eventuali comunicazioni inerenti al pagamento (tariffe, modalità di calcolo, caratteristiche specifiche come da regolamento comunale e varie). L’avviso di pagamento deve essere recapitato agli utenti nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 39 del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 27.04.2021;

- gestione di tutte le attività connesse e complementari quali

ricezione, istruttoria e definizione delle dichiarazioni, denunce di variazione, richieste di agevolazioni, rimborsi, ed ogni altra documentazione relativa allo svolgimento degli obblighi tributari da parte del contribuente od all’applicazione di ogni altro istituto previsto dalle norme di legge, dai regolamenti comunali delle specifiche entrate e dal Regolamento generale delle entrate;

(12)

- riscossione delle entrate, riversamento e rendicontazione al Comune;

- istruttoria delle pratiche, comunicazioni ai contribuenti eventuali e conseguenti;

- inserimento dei dati ed aggiornamento progressivo delle banche

dati cartacee ed informatiche relative ai contribuenti ed alle entrate.

2. La gestione delle attività relative all’accertamento e contestazione di violazioni del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, in modo indicativo e non esaustivo, comprende:

- inserimento ed elaborazione dei dati relativi all’aggiornamento delle posizioni soggettive/oggettive nella banca dati gestionale;

- inserimento dei dati relativi ai pagamenti dei contribuenti;

- bonifica dei dati a disposizione;

- incrocio e controllo dei dati anche avvalendosi di banche dati di

soggetti terzi (ad esempio: anagrafe tributaria, soggetti erogatori di servizi pubblici, altre amministrazioni pubbliche, etc.), di procedure informatiche e di ogni altro strumento innovativo disponibile al fine di individuare le situazioni di evasione;

- svolgimento di attività accertativa sul territorio a mezzo dei

soggetti aventi la qualifica di accertatore tributario o di quella in ogni caso richiesta dalla legge vigente;

- elaborazione dei diversi atti conseguenti alle attività sopra descritte;

- notifica degli atti suddetti;

(13)

- utilizzo degli istituti previsti dal Regolamento comunale delle

entrate e dalla legge in merito all’attivazione di strumenti di riduzione del contenzioso;

- istruttoria delle istanze presentate dai contribuenti in merito alla definizione delle pratiche;

- invio delle risposte ai contribuenti circa l’esito delle istanze;

- riscossione delle entrate, rendicontazione e riversamento al Comune;

- inserimento dei dati relativi alle riscossioni degli atti inviati nelle banche dati in uso;

- elaborazione dei dati relativi ai morosi ed avvio delle pratiche di

riscossione coattiva degli importi.

3. Le controversie in materia di canone unico, devolute al giudice competente, saranno curate direttamente dalla società.

Art. 4 - Canone patrimoniale con particolare riferimento alle pubbliche affissioni 1. La Società svolge il servizio delle pubbliche affissioni e riscuote il relativo diritto secondo le disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, nonché secondo le previsioni del “regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 27.04.2021. _____

(14)

2. Le modalità di espletamento del servizio sono indicate in particolare dall’art. 1, comma 816 e 821 della suddetta legge, nonché dal capo II, titolo III del succitato regolamento comunale.

3. La Società provvede a sua cura alla materiale affissione dei manifesti cartacei commissionati sugli impianti comunali a ciò destinati, che le si intendono affidati con il presente atto e di cui dovrà curare la manutenzione.

4. La Società, nell’ambito della gestione delle pubbliche affissioni, effettua la deaffissione delle affissioni abusive e ne trasmette documentazione fotografica alla Polizia Municipale ai fini dell’elevazione della sanzione amministrativa da parte della stessa.

5. La Società provvede altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

6. La Società dovrà, in modo indicativo e non esaustivo:

- dare adeguata assistenza al pubblico sugli adempimenti;

pubblicità, a mezzo stampa o con altri mezzi, di tariffe, aliquote, misure dei diritti, modalità di pagamento e di ogni altra informazione utile;

- provvedere alla riscossione delle entrate, con riversamento e rendicontazione al Comune.

Art. 5 - Canone patrimoniale con riferimento all’occupazione suolo pubblico e canone mercatale

1. La gestione ordinaria del canone patrimoniale per occupazione suolo pubblico e del canone mercatale comprende, in modo indicativo e non esaustivo:

(15)

- adeguata assistenza al pubblico sugli adempimenti tramite gli sportelli informativi;

- eventuale invio ai contribuenti di opuscoli informativi ed altre comunicazioni;

- eventuale pubblicità, a mezzo stampa o con altri mezzi, di

importo di canone, modalità di pagamento e di ogni altra informazione utile;

- invio di avvisi di pagamento. L’avviso, oltre ad un’informativa

generale sulle modalità di versamento, deve contenere uno spazio a disposizione per eventuali comunicazioni inerenti al pagamento (tariffe, modalità di calcolo, caratteristiche specifiche come da regolamento comunale e varie). L’avviso di pagamento deve essere recapitato agli utenti nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 39 del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

- gestione di tutte le attività complementari alla ricezione,

istruttoria e definizione delle denunce, denunce di variazione, richieste di agevolazioni, rimborsi, ed ogni altra documentazione relativa allo svolgimento degli obblighi da parte del contribuente od all’applicazione di ogni altro istituto previsto dalle norme di legge, dai regolamenti comunali delle specifiche entrate e dal Regolamento generale delle entrate, fermo restando la

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competenza esclusiva del SUAP in ordine all’attività istruttoria finalizzata al rilascio della concessione;

- riscossione delle entrate, riversamento e rendicontazione al

Comune. La maggiorazione TARI concernente il canone mercatale è riscossa separatamente dalla Società, la quale provvede altresì al riversamento a Sistema Ambiente S.p.A. ed alla relativa rendicontazione;

- inserimento dei dati ed aggiornamento progressivo delle banche

dati cartacee ed informatiche relative ai contribuenti ed alle entrate;

- svolgimento di attività accertativa sul territorio a mezzo dei

soggetti aventi al qualifica di accertatore tributario o di quella in ogni caso richiesta dalla legge vigente e conseguente trasmissione a mezzo PEC, ai competenti uffici comunali, inserimento ed elaborazione dei dati relativi all’aggiornamento delle posizioni soggettive/oggettive nella banca dati gestionale;

- inserimento dei dati relativi ai pagamenti dei contribuenti;

- bonifica dei dati a disposizione;

- incrocio e controllo dei dati anche avvalendosi di banche dati di

soggetti terzi (ad esempio: anagrafe tributaria, soggetti erogatori di servizi pubblici, altre amministrazioni pubbliche, etc.), di procedure informatiche e di ogni altro strumento innovativo disponibile al fine di individuare le situazioni di evasione;

- elaborazione dei diversi atti conseguenti alle attività sopra descritte;

(17)

- notifica degli atti suddetti;

- utilizzo degli istituti previsti dal Regolamento comunale delle

entrate e dalla legge in merito all’attivazione di strumenti di riduzione del contenzioso;

- riscossione delle entrate, rendicontazione e riversamento al Comune;

- inserimento dei dati relativi alle riscossioni degli atti inviati nelle banche dati in uso;

- elaborazione dei dati relativi ai morosi ed avvio delle pratiche di

riscossione coattiva degli importi.

2. Le controversie in materia di canone unico, devolute al giudice competente, saranno curate direttamente dalla società, in collaborazione con L’ufficio Suap sul merito della pretesa.

Art. 6 - Violazioni al codice della strada

1. La gestione delle sanzioni amministrative, verbali al Codice della Strada e verbali per violazioni amministrative devono essere gestiti con le medesime tempistiche e modalità, come specificato di seguito:

- entro due giorni lavorativi, nel caso di verbali che comportino

successive rielaborazioni da parte dell'amministrazione (invio di documenti a motorizzazione o prefettura o verbali amministrativi con sanzioni accessorie o atti urgenti conseguenti al verbale), o che riguardino sinistri o per i quali sia previsto un termine di scadenza inferiore a dieci giorni;

- entro sei giorni lavorativi (media annuale) in tutti gli altri casi.

Tale gestione comprende le attività di seguito descritte:

(18)

a) fornitura della modulistica dei preavvisi e dei verbali annualmente necessari, conforme alle indicazioni fornite dal comando di P.M. di Lucca;

b) attivazione di un software gestionale delle sanzioni;

c) acquisizione giornaliera dei preavvisi e verbali ed acquisizione automatizzata tramite i collegamenti elettronici delle strumentazioni tecnologiche in dotazione al Comando e loro conservazione nei locali del Comando in tutte le fasi del procedimento;

d) inserimento dati;

e) predisposizione stampa ed invio delle sanzioni;

f) notifica dei verbali redatti dal Comando di Polizia Municipale del Comune, attraverso il servizio di postalizzazione, messi notificatori od altri soggetti autorizzati, nonché mediante posta elettronica certificata secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali;

g) invio in notifica delle ordinanze ingiunzioni di pagamento emesse dal Prefetto a seguito di ricorso respinto, nonché le ordinanze del settore di P.M.;

h) riscossione delle entrate, rendicontazione e riversamento al Comune.

Le somme riscosse sui verbali e sulle ordinanze da notificare nel territorio italiano sono riversate al Comune di Lucca comprensive delle spese di notifica e di gestione.

2. Il Comune di Lucca, tramite il proprio Comando di Polizia Municipale:

- in seno al procedimento, svolge ogni attività che richieda una disamina degli elementi essenziali o per la definizione del

(19)

procedimento stesso (ricezione scritti difensivi, audizioni, ordinanze di archiviazione, sanzioni accessorie, etc.);

- invia alla Società, con cadenze prestabilite, i verbali affinché si proceda al loro inserimento;

- trasmette alla Società i verbali con gli schemi dei contenuti e le

direttive per l’inserimento nel sistema informatico, e quelli giacenti;

- trasmette alla Società, entro un massimo di tre anni, i verbali e le

ordinanze – ingiunzioni notificate e non adempiute/opposte alle regolari scadenze, per la notifica dei corrispondenti atti di ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 come successivamente modificato ed integrato. Eventuali differenti termini possono essere oggetto di accordo tra le parti.

3. Nei casi di fallimento di una società prima di una notifica del verbale o successivamente alla notifica dello stesso e comunque prima della notifica dell’ingiunzione fiscale, la Società provvede a redigere gli atti necessari affinché il Comune possa provvedere all’insinuazione nello stato passivo, secondo le procedure previste dalla Legge, fermo restando la competenza dell’ente alla formalizzazione dell’insinuazione.

CAPO III – MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE

Art. 7 - Gestione degli impianti pubblicitari di proprietà comunale

1. Alla Società, fino al 31.05.2023, continua ad essere attribuita la gestione degli impianti pubblicitari, dettagliatamente individuati nell'allegato 1 –

(20)

“elenco degli impianti pubblicitari di proprietà comunale”, su manufatti ed elementi di arredo urbano di proprietà comunale e già installati sul territorio.

2. Tali funzioni possono essere gestite direttamente dalla Società con proprie risorse o attraverso l’individuazione di un soggetto gestore esterno, qualificato e con comprovata esperienza, nel settore della gestione degli impianti pubblicitari. In quest'ultimo caso alla Società spetta la completa gestione dei rapporti con il soggetto gestore, individuato con procedura ad evidenza pubblica, con eventuali spese a proprio carico.

3. La società si impegna inoltre a svolgere, entro il 31.12.2022, un'operazione di censimento degli impianti (pubblici e privati) presenti sul territorio comunale e nella conseguente predisposizione di uno studio che consenta di individuare una corretta e funzionale localizzazione degli impianti pubblicitari su tutto il territorio comunale, ponderandone le potenzialità di utilizzo nelle diverse aree del territorio ed identificando le ipotesi più adeguate al contesto urbano di riferimento.

4. Per l’esercizio di tali funzioni i rapporti economici sono regolati dall'art.

14, comma 7.

5. Il soggetto affidatario della gestione è tenuto al pagamento all’Ente del canone unico patrimoniale relativamente all'esposizione pubblicitaria, nella misura prevista dalla normativa vigente e calcolata sulla base dei metri quadrati relativi a ciascun impianto per l’intero anno solare a prescindere dall’effettiva occupazione.

(21)

Art. 8 - Attività di supporto alla riscossione

1. La Società provvede all’attività di supporto alla riscossione ordinaria per flussi inviati massivamente, a beneficio dei seguenti settori indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- scolastici, quali refezione e trasporto;

- educativi per la prima infanzia;

- retta sociale per la residenzialità e domiciliarità;

- avvisi di accertamento esecutivo tributari;

- ordinanze ingiunzioni emesse dagli uffici comunali.

2. La Società provvede in modo indicativo e non esaustivo:

- alla stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento o accertamento predisposti dagli uffici Comunali competenti;

- alla predisposizione delle raccomandate o degli atti giudiziari con cartolina di notifica, da notificare anche mediante messi notificatori;

- alla stampa e imbustamento degli avvisi;

- alla rendicontazione degli esiti di notifica;

- alla ripetizione, su richiesta dell'ufficio comunale competente, della notificazione mediante atto giudiziario degli avvisi inviati a mezzo di raccomandata a.r., la cui spedizione abbia avuto esito dubbio o negativo.

3. La Società prende in consegna i file informatici prodotti dai rispettivi Uffici Comunali, predisposti con il tracciato da concordarsi, con i singoli uffici.

(22)

4. Nell’ambito delle attività di supporto alla riscossione, il Comune di Lucca e la Società possono stipulare specifici accordi per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici comunali, ai fini della riscossione per le entrate di competenza.

CAPO IV – MODALITA' OPERATIVE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 9 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie non accertate al 31.12.2019 1. I competenti uffici comunali curano la redazione e compilazione degli atti di accertamento esecutivo per ogni entrata tributaria in relazione ai quali LRS S.r.l. ha competenza a svolgere l’operazione materiale di invio al contribuente.

2. L’attività della Società inizia con la presa in carico dell’elenco delle posizioni a debito predisposto dall’ufficio comunale competente per l’entrata il cui accertamento esecutivo sia stato regolarmente notificato e non opposto entro il termine assegnato.

Tale elenco è trasmesso unitamente alla determina di accertamento dell’entrata, riportante l’indicazione del capitolo e del numero dell’accertamento, necessaria per la corretta rendicontazione delle entrate e l'indicazione del capitolo con l'impegno di spesa per il pagamento dei corrispettivi previsti dall'art. 14 in favore della Società.

3. Al ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, la Società provvede ad inviare ai debitori, secondo la normativa vigente, una comunicazione di presa in carico delle somme e la rideterminazione del credito, conteggiate le spese, gli interessi moratori e gli aggi previsti, intimandone il pagamento.

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4. Dalla data della notifica dell’accertamento esecutivo, LRS S.r.l. provvederà ad attivare le procedure esecutive più opportune, nel rispetto dei termini dilatori legislativamente previsti, anticipandone l’attivazione inoltrando un’ulteriore messa in mora, disciplinata come segue, salvo successive modifiche ed integrazioni normative:

- per i crediti fino € 1.000,00: invio di sollecito al contribuente con il quale si avvisa che, in caso di protratto inadempimento, LRS S.r.l. darà avvio alle procedure esecutive entro 60 giorni;

- per i crediti da € 1.001,00 a € 10.000,00: invio di sollecito al contribuente con il quale si avvisa che, in caso di protratto inadempimento, LRS S.r.l. darà avvio alle procedure esecutive entro 30 giorni;

- per i crediti oltre € 10.000,00: invio di sollecito al contribuente con il quale si avvisa che, in caso di protratto inadempimento, LRS S.r.l. darà avvio alle procedure esecutive entro 10 giorni.

Art. 10 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie oggetto di atto di accertamento protocollato al 31.12.2019

1. L’attività della Società inizia con la presa in carico dell’elenco delle posizioni a debito predisposto dall’ufficio comunale competente per l’entrata il cui atto di accertamento sia stato regolarmente notificato e non opposto entro il termine assegnato.

Tale elenco è trasmesso unitamente alla determina di accertamento dell’entrata riportante l’indicazione del capitolo e del numero dell’accertamento, necessaria per la corretta rendicontazione delle entrate.

(24)

2. Al ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, la Società provvede a notificare ai contribuenti il corrispondente atto di ingiunzione fiscale ex R.D.

639/1910, come successivamente modificato ed integrato, precisando il credito conteggiate le spese, gli interessi moratori e gli aggi previsti ed intimandone il pagamento nei termini di legge.

3. Il procedimento di riscossione per i crediti non adempiuti alle regolari scadenze procede secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Le attività di cui al comma precedente comprendono un ritorno del flusso informativo da concordare tra la società e gli uffici preposti.

5. Nel caso di impugnazione da parte del debitore degli atti in carico alla società, la Società provvede alla difesa delle ragioni del credito con le modalità adeguate al caso specifico. Per eventuali eccezioni attinenti al merito della pretesa, la Società ottiene la collaborazione dell’ufficio comunale titolare dell’entrata, al fine di una adeguata difesa in giudizio.

CAPO V – MODALITA' OPERATIVE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 11 – Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali non confluite in ingiunzione fiscale notificata al 31.12.2019

1. L’attività della Società inizia con la presa in carico dell’elenco delle posizioni a debito predisposto dall’ufficio comunale competente per l’entrata il cui sollecito bonario o ordinanza ingiunzione, siano stati regolarmente inviati e non pagati entro il termine assegnato.

(25)

2. Tale elenco è trasmesso unitamente alla determina di accertamento dell’entrata riportante l’indicazione del capitolo e del numero dell’accertamento, necessaria per la corretta rendicontazione delle entrate.

3. Al ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, la Società provvede ad inviare ai debitori, secondo la normativa vigente, una comunicazione di presa in carico delle somme e la rideterminazione del credito, conteggiate le spese, gli interessi moratori e gli aggi previsti, intimandone il pagamento.

4. Dalla data della notifica dell’accertamento esecutivo, LRS S.r.l. provvederà ad attivare le procedure esecutive più opportune, nel rispetto dei termini dilatori legislativamente previsti, anticipandone l’attivazione inoltrando un’ulteriore messa in mora, disciplinata come segue, salvo successive modifiche ed integrazioni normative:

- per i crediti fino € 1.000,00: invio di sollecito al contribuente con il quale si avvisa che, in caso di protratto inadempimento, LRS S.r.l. darà avvio alle procedure esecutive entro 60 giorni;

- per i crediti da € 1.001,00 a € 10.000,00: invio di sollecito al contribuente con il quale si avvisa che, in caso di protratto inadempimento, LRS S.r.l. darà avvio alle procedure esecutive entro 30 giorni;

- per i crediti oltre € 10.000,00: invio di sollecito al contribuente con il quale si avvisa che, in caso di protratto inadempimento, LRS S.r.l. darà avvio alle procedure esecutive entro 10 giorni.

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Art. 12 – Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali già confluite in ingiunzione fiscale notificata al 31.12.2019

1. Il procedimento di riscossione per i crediti non adempiuti alle regolari scadenze procede secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le attività di cui al comma precedente comprendono un ritorno del flusso informativo da concordare tra la società e gli uffici preposti.

3. Nel caso di impugnazione da parte del debitore degli atti in carico alla società, la stessa provvede alla difesa delle ragioni del credito con le modalità adeguate al caso specifico. Per eventuali eccezioni attinenti al merito della pretesa, la Società ottiene la collaborazione dell’ufficio comunale titolare dell’entrata, al fine di una adeguata difesa in giudizio.

CAPO VI – MODALITA' OPERATIVE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E ILLECITI AMMINISTRATIVI Art. 13 – Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada e per illeciti amministrativi ex L. 689/1981 1. L’attività della Società inizia con la presa in carico dell’elenco delle posizioni a debito predisposto dall’ufficio comunale competente per l’entrata il cui verbale/ordinanza ingiunzione sia stato regolarmente notificato e non opposto entro il termine assegnato.

2. Tale elenco è trasmesso unitamente alla determina di accertamento dell’entrata riportante l’indicazione del capitolo, necessaria per la corretta rendicontazione delle entrate.

3. Al ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, la Società, provvede a notificare ai contribuenti la corrispondente ingiunzione fiscale ex RD

(27)

639/1910, come modificata anche dalla L. 160/2019, precisando il credito ed intimandone il pagamento nei termini di legge.

4. Il procedimento di riscossione per i crediti non adempiuti alle regolari scadenze procede secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

5. Relativamente alla gestione delle attività di riscossione coattiva delle entrate di cui alla lett. a), comma 1, art. 1, in modo indicativo e non esaustivo, queste comprendono:

- analisi delle posizioni morose;

- invio dei relativi atti di riscossione e ingiunzione - analisi dei pagamenti;

- individuazione delle somme non corrisposte;

- espletamento delle procedure di esecuzione forzosa e/o garanzia del credito.

6. Le attività di cui al comma precedente comprendono un ritorno del flusso informativo, da concordare tra la società e gli uffici preposti.

7. Nel caso di impugnazione da parte del debitore degli atti in carico alla società, la stessa provvede alla difesa delle ragioni del credito con le modalità adeguate al caso specifico. Per eventuali eccezioni attinenti al merito della pretesa, la Società ottiene la collaborazione dell’ufficio comunale titolare dell’entrata, al fine di una adeguata difesa in giudizio.

(28)

TITOLO III – CORRISPETTIVI – RAPPORTI CON L'UTENZA – RIMBORSI A CARICO DEGLI UTENTI

Art. 14 - Corrispettivo dei servizi e delle funzioni

1. Per l’espletamento dei servizi e delle funzioni amministrative di cui al presente Disciplinare, alla Società spettano esclusivamente i corrispettivi (oltre Iva) di seguito indicati, che saranno oggetto di apposito impegno di spesa, trasmesso alla Società con relativa determina dirigenziale.

2. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) - ad esclusione di quelle di cui al comma 3 del presente articolo - nonché per la gestione del contenzioso instaurato dai contribuenti relativamente agli atti di riscossione coattiva gestiti dalla società, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nonché per la riscossione volontaria e coattiva delle ordinanze di tutti i settori dell'Ente, di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), la Società è compensata con un corrispettivo, a carico del Comune, nella misura del 5% degli importi riscossi e riversati.

3. Per la riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni amministrative ex L.

689/1981, delle sanzioni per la violazione del Codice della Strada, di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), notificate in Italia la Società è compensata con un corrispettivo, a carico del Comune:

- nella misura del 16% della sanzione riscossa e riversata al netto

delle spese di notifica, nonché delle spese di gestione documentate per la riscossione volontaria;

- nella misura del 16% degli importi riscossi e riversati, per la riscossione coattiva.

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In merito alla riscossione volontaria dei verbali e delle ordinanze notificati in Italia, oltre all’aggio come sopra indicato è dovuto:

- per le spedizioni a mezzo posta, il rimborso delle spese di notifica

documentate, sostenute dalla Società. La stessa ha diritto al rimborso dell’ammontare imponibile come da fattura ricevuta dal fornitore del servizio oltre Iva, ove dovuta, salvo diversa determinazione a seguito di successivi adeguamenti;

- per le spedizioni a mezzo PEC, il corrispettivo nella misura di €

2,32 per atto inviato, per la notifica e conservazione digitale del documento, nei termini di legge, salvo diversa determinazione a seguito di successivi adeguamenti.

4. Per l’attività di predisposizione dei verbali al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative da notificare all’Estero, la Società è compensata con un corrispettivo pari ad euro 4,50 ad atto inserito.

5. Per l’attività di notifica all’Estero dei verbali al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative e delle ordinanze, la Società può avvalersi di soggetti terzi, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del Contratto di Servizio, ponendo a carico del trasgressore (o di altri obbligati in solido) una somma, che andrà ad aggiungersi alla sanzione amministrativa, corrispondente alle spese:

- di accertamento e procedurali (traduzione, stampa, scansione,

archiviazione, controllo e normalizzazione indirizzi, front-line telefonico in lingua e front-office, etc..);

- di visura per tutti i paesi che ne richiedono il pagamento;

(30)

- di transazione applicati dalla banca sull’operazione di

pagamento,

il cui importo complessivo non deve mai superare, al netto di IVA o altre imposte, € 35,00 per ogni sanzione riscossa. Alla somma sopra indicata si aggiungeranno le spese postali, secondo le tariffe vigenti al momento della spedizione.

In caso di mancato pagamento, saranno inoltre posti a carico del trasgressore (o di altri obbligati in solido) i costi sostenuti per l’effettivo recupero, anche coattivo, fino ad un massimo dell’importo maturato portato a recupero.

Richieste di importi eccedenti dovranno essere autorizzati dal Comando di Polizia Municipale. I costi di procedura, di visura e postali, posti a carico del trasgressore (o di altri obbligati in solido), restano comunque a carico dell’affidatario del servizio in caso di mancato pagamento.

6. Per la riscossione derivante dalla gestione e riscossione ordinaria afferente al c.d. canone patrimoniale unico (esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni, suolo pubblico e mercati), la società è compensata come segue:

- per la componente di canone patrimoniale relativa all'esposizione

pubblicitaria, di cui all'art. 3 con un corrispettivo, a carico del Comune, nella misura del 16% degli importi riscossi;

- per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'art.

4, compresa la materiale affissione e deaffissione dei manifesti cartacei, con un corrispettivo, a carico del Comune, pari al 50%

oltre Iva, degli importi riscossi e riversati. A fronte di tale corrispettivo la Società provvederà, con spese a proprio carico,

(31)

alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'eventuale messa a norma degli impianti esistenti;

- per la componente di canone patrimoniale relativa

all'occupazione di suolo pubblico ed ai mercati, di cui all'art. 5, con un corrispettivo, a carico del Comune, nella misura del 5%

degli importi riscossi.

In ogni caso spetta interamente alla società il diritto d’urgenza, nelle ipotesi in cui sia richiesto l’intervento in via d’urgenza, come previsto dal Regolamento per l’applicazione del canone unico del Comune di Lucca.

Per la riscossione degli importi derivanti da avvisi di accertamento dei tributi comunali di cui all’art. 3 comma 2, e all’art. 5 comma 2, la società è compensata con un corrispettivo, a carico del comune, nella misura del 25%

degli importi riscossi.

7. Per l’attività di gestione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, di cui all’art.1, comma 1, lett. d) e le operazioni di censimento descritte all’art. 7, la Società verserà al Comune il canone percepito dal soggetto gestore, in due rate di eguale importo (entro il 15 giugno ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento), trattenendo, a titolo di aggio per il servizio di gestione del contratto, una percentuale nella misura del 40% dello stesso.

8. Per le attività di supporto di cui all’art. 5, la Società è compensata come segue:

a) per la stampa, imbustamento e notifica degli avvisi/accertamenti, con un corrispettivo per ciascun avviso assegnato, comprensivo di spese postali o di notifica oltre Iva ove dovuta, pari a:

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- euro 0,95 per ogni atto inviato per posta ordinaria;

- euro 5,60 per ogni atto inviato con raccomandata con avviso di ricevimento;

- euro 10,50 per ogni atto inviato con atto giudiziario.

b) per la gestione informatizzata, su apposito gestionale, degli esiti degli invii e per l’archiviazione delle lettere tornate al mittente, la società è compensata con un corrispettivo pari ad euro 0,30 per ogni atto inviato per posta ordinaria;

c) per la gestione informatizzata, la scansione delle cartoline delle raccomandate recapitate o lettere tornate al mittente, l’archiviazione di cartoline e lettere tornate al mittente, la visualizzazione degli stati/esiti degli invii, su apposito gestionale, la società è compensata con un corrispettivo pari ad euro 2,00 per ogni atto inviato con raccomandata o atto giudiziario.

9. La Società dichiara che i corrispettivi pattuiti con il presente Disciplinare sono equi rispetto ai costi da sostenere per lo svolgimento dei servizi e delle funzioni ad essa affidate e tali da assicurarne la completa remunerazione anche tenuto conto delle attività accessorie, complementari e di supporto fatto riguardo ad uno standard medio di volumi affidati.

10. Per gli atti inviati e successivamente oggetto di discarico totale o parziale, per le causali di cui al successivo art. 10 comma 1, LRS S.r.l. è compensata con un rimborso forfettario per i costi sostenuti di complessivi euro 15,00 per atto, mentre per gli atti oggetto di riscossione coattiva resi al Comune come quote inesigibili, per le causali di cui al successivo art.10 comma 2, LRS S.r.l.

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ha diritto al rimborso delle spese sostenute, come da giustificativi allegati, oltre ad € 15,00.

11. Per l’attività propedeutica all’insinuazione allo stato passivo di cui all’art.

3, comma 3, la società è compensata con un corrispettivo a carico del Comune nella misura di € 6,00 a fascicolo completo.

Art. 15 - Quote inesigibili e discarichi

1. Deve intendersi per DISCARICO la richiesta, formalizzata da LRS S.r.l., riguardante gli atti relativi ad entrate che non sono più dovute dal contribuente per effetto di:

- ricorso accolto dalla competente autorità giurisdizionale/

amministrativa;

- notifica inesistente o incompleta dell’atto presupposto;

- accoglimento di istanza di revisione in autotutela;

- legittimato passivo dichiarato fallito prima della notifica della ingiunzione fiscale/ accertamento esecutivo da parte di LRS S.r.l.;

- precedente pagamento non correttamente registrato.

2. Deve intendersi per QUOTA INESIGIBILE la restituzione formalizzata da LRS srl, riguardante gli atti relativi ad entrate dovute dal contribuente ma non recuperabili coattivamente perché:

- il legittimato passivo è soggetto irreperibile con indagine patrimoniale negativa;

- il legittimato passivo, con patrimonio incapiente, è stato escusso con esito infruttuoso;

- il legittimato passivo, non avente redditi accertati, è stato oggetto di pignoramento mobiliare non eseguito per “domicilio chiuso” e

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sollecitato all’adempimento con successiva raccomandata A/R, senza esito positivo;

- il legittimato passivo è una società di capitali cancellata con bilancio di liquidazione senza attivo;

- il legittimato passivo è deceduto senza eredi anche a seguito di formalizzata rinuncia all’eredità;

- il legittimato passivo è stato dichiarato fallito e la procedura non ha distribuito la somma corrispondente al titolo insinuato.

Art. 16 - Rapporti con l’utenza

1. L’orario di apertura al pubblico degli uffici della Società è fissato in accordo con l’amministrazione comunale. Sabato, domenica e festivi gli uffici saranno chiusi al pubblico.

2. Fermo restando quanto al comma precedente, l’orario giornaliero di apertura al pubblico e le eventuali modifiche allo stesso che la Società volesse effettuare, saranno preventivamente comunicate al Comune.

3. La Società garantirà un servizio telefonico, in grado di fornire informazioni relative alle modalità di pagamento, alla posizione contributiva dei singoli cittadini, alle attività della Società in generale (orario sportello, dislocazione degli uffici, etc…)

4. La Società metterà a disposizione degli utenti indirizzi di posta elettronica ordinaria ed uno di posta elettronica certificata.

5. La Società manterrà in funzione un sito web nel quale pubblicare ogni notizia ed informazione utile per l’utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società.

(35)

Art. 17 - Rimborsi a carico degli utenti

1. Per gli atti recapitati spettano alla Società i seguenti rimborsi spese, posti a carico degli utenti (debitori dell’entrata):

a) per l’attività precoattiva:

- rimborso delle spese di istruttoria ed invio/notifica di atti (ad es.

sollecito e messa in mora, diffida) quantificate in forma fissa in € 10,00;

b) per la riscossione coattiva delle entrate:

- rimborso delle spese di istruttoria e notifica dell’ingiunzione

fiscale, atto di accertamento esecutivo emesso dalla Società o primo atto di sollecito stragiudiziale di presa in carico della posizione debitoria, quantificate in forma fissa in € 18,00, a carico del debitore dell’entrata comunale;

- rimborso aggio del 3% e 6% secondo le modalità previste dalla

vigente normativa. Tale rimborso deve essere versato al Comune di Lucca con le modalità previste per il versamento delle somme riscosse;

- rimborso delle spese di istruttoria e notifica quantificate in € 10,00

per ogni atto di sollecito stragiudiziale successivo al primo trasmesso tramite raccomandata A.R. o atto giudiziario, a carico del debitore dell’entrata comunale;

- rimborso delle spese di invio e notifica di preavviso di fermo e

delle spese cancellazione fermo iscritto a carico del contribuente in misura forfettaria come previsto dalla tabella A del D.M. n. 21 novembre 2000 in G.U. 06.01.2001 n. 30;

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c) per le rateazioni concesse ai sensi dell'art. 2, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso delle spese di procedura;

d) per la riscossione volontaria delle sanzioni amministrative, delle sanzioni per violazioni al C.d.S. e ordinanze, effettuata a seguito della notifica in Italia del verbale di contravvenzione è dovuto:

- per le notifiche effettuate a mezzo servizio postale, un importo

pari ad € 14,50 salvo eventuali adeguamenti per variazioni delle tariffe postali o di notifica. Il rimborso deve essere versato al Comune di Lucca con le modalità previste per il versamento delle somme riscosse.

- per le notifiche effettuate a mezzo PEC, un importo pari ad € 5,00

salvo eventuali adeguamenti deliberati con determina dirigenziale. Il rimborso deve essere versato al Comune di Lucca con le modalità previste per il versamento delle somme riscosse;

e) per l’invio degli avvisi di accertamento relativi al Canone Unico Patrimoniale è richiesto il rimborso delle spese di notifica dell’avviso, a carico del debitore dell’entrata comunale.

TITOLO IV – RENDICONTAZIONE, RIVERSAMENTO, FATTURAZIONE

Art. 18 - Rendicontazione

1.La Società consegna al responsabile del Servizio Finanziario nonché al responsabile del controllo e della vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni conferite alla società, in merito alle entrate di rispettiva

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competenza, il rendiconto periodico delle riscossioni relativo agli incassi di cui all’art. 1 con la seguente cadenza:

a) il giorno 15 di ogni mese per le somme riscosse a qualsiasi titolo nella seconda quindicina del mese precedente;

b) il giorno 31 (o comunque l’ultimo giorno del mese) per le somme riscosse a qualsiasi titolo nella prima quindicina del mese.

2. Il rendiconto è datato e sottoscritto dal responsabile amministrativo.

3. Tale documento, i cui schemi verranno predisposti con separato atto del Servizio Economico-finanziario del Comune, in maniera conforme alle norme di legge nonché sulla base di quanto indicato dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Toscana, è distinto in tre parti:

a) una parte sintetica che indica i dati aggregati relativi alle riscossioni effettuate nel periodo di riferimento ed agli eventuali rimborsi;

b) una analitica dei rimborsi autorizzati e anticipati dalla società per conto del Comune che contiene l’importo degli eventuali rimborsi effettuati, per cassa o per compensazione, al cittadino/contribuente con indicazione del capitolo di spesa del Bilancio-PEG del Comune e del relativo impegno su cui trovano imputazione contabile, della descrizione dell’entrata rimborsata, dell’importo rimborsato con indicazione distinta dell’imponibile e dell’Iva;

c) una analitica delle entrate riscosse che indica il dettaglio delle somme riscosse evidenziando distintamente, per ciascuna entrata:

- gli estremi del capitolo di entrata del Bilancio-PEG del Comune, se formato dallo stesso;

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- il numero di accertamento dell’entrata secondo la contabilità del Comune;

- la descrizione dell’entrata;

- l’importo dell’entrata riscossa;

- l’importo del corrispettivo a favore della Società con indicazione

distinta dell’imponibile e dell’Iva.

5. Tutti i rendiconti e le informazioni di cui al presente articolo sono trasmessi al responsabile del Servizio Finanziario del Comune, tramite Posta Elettronica Certificata, con cadenza quindicinale. Le informazioni inerenti le entrate di rispettiva competenza sono trasmesse tramite posta elettronica al Responsabile del controllo e della vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni conferite alla società.

6. Per le riscossioni del mese di dicembre di ciascun anno, i rendiconti e le informazioni necessarie sono trasmessi al Comune entro il successivo giorno 7 del mese di gennaio o, qualora tale giorno fosse festivo, entro il primo giorno lavorativo che lo precede.

7. La Società trasmette inoltre con cadenza mensile, al responsabile del controllo e della vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni conferite alla società, per quanto di rispettiva competenza, il rendiconto periodico delle spese postali sostenute, tramite posta elettronica, da sottoporre a verifica da parte dell'ufficio comunale competente.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Società consegna al Comune il Conto della gestione dell’anno precedente, riepilogativo di diritto e di fatto in qualità di agente contabile.

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Tale rendiconto fornirà dimostrazione dei risultati raggiunti dalla Società rispetto agli standard operativi ed agli obiettivi programmati. Allo scopo darà indicazione, per ciascuna tipologia di entrata, degli scostamenti percentuali fra gli obiettivi di accertamento programmati ed i risultati raggiunti e fra gli obiettivi di riscossione programmati ed i risultati raggiunti. Il suddetto rendiconto è accompagnato da una relazione della Società in merito ai risultati della gestione nell’anno di riferimento.

9.Trimestralmente, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e il 31 gennaio, di ogni anno, la Società trasmette al Comune l’elenco dettagliato degli eventuali discarichi o richieste di quote inesigibili, con le modalità meglio definite di seguito, che la stessa chiede le siano riconosciuti in relazione alle partite di cui alle lett. a), c), d) e), f), comma 1 dell’art. 1.

Con riferimento ai termini e alle modalità di trasmissione delle istanze di discarico/inesigibilità e recupero delle spese anticipate per l'attività di riscossione, l’elenco contiene, per ciascun credito del Comune, i seguenti dati, ove disponibili:

- il cognome e nome del debitore o la denominazione;

- il codice fiscale o la partita Iva del debitore;

- l’indirizzo dello stesso;

- la natura del credito;

- l’imputazione nella contabilità comunale (capitolo e accertamento);

- le procedure di riscossione ordinaria e coattiva messe in atto per la riscossione e l’esito delle stesse ai fini della quota inesigibile;

- la motivazione per cui il credito viene chiesto a discarico.

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Tutta la documentazione sopra menzionata, comprese le relative procedure di riscossione poste in atto e l’esito delle stesse, è messa a disposizione del Comune.

La Società, per i discarichi comunicati dall’ufficio competente, provvede a darne informazione all’utente interessato.

10. Entro 90 giorni dalla ricezione dell’elenco dei discarichi, il Comune provvede con determina di ciascun Settore competente in ordine al controllo e alla vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni conferite alla società, in merito alle entrate di rispettiva competenza.

La determina, contenente l’approvazione dell’impegno di spesa per la copertura dei costi forfettari per i discarichi autorizzati e quote inesigibili, di cui all’art. 14 comma 10, è trasmessa alla Società.

11. La rendicontazione dei verbali di cui all'art. 14 comma 4, propedeutica alla successiva fatturazione da parte della Società, dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

12. La Società mette a disposizione del Comune accessi telematici alle proprie banche dati dei crediti comunali, che consentano la consultazione e la stampa, in dettaglio e in aggregato, di tutte le partite contabili oggetto di gestione e/o di riscossione. Tali accessi telematici costituiscono parte essenziale del sistema informativo di cui all’art. 147-quater, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 19 - Riversamento

1. La Società riversa al Comune le somme riscosse come segue:

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a) il giorno 15 di ogni mese le somme riscosse a qualsiasi titolo nella seconda quindicina del mese precedente, fornendo contestualmente al Comune rendicontazione delle riscossioni effettuate;

b) il giorno 31 (o comunque l’ultimo giorno del mese) le somme riscosse a qualsiasi titolo nella prima quindicina del mese, fornendo contestualmente al Comune rendicontazione delle riscossioni effettuate.

In caso di scadenza in giorno festivo, i suddetti riversamenti sono anticipati al primo giorno utile.

2. La Società riversa al Comune le somme riscosse relative a sanzioni amministrative e ordinanze, incluse in primo luogo le sanzioni del Codice della Strada, da notificare nel territorio italiano, comprensive delle spese di notifica e di gestione.

Art. 20 - Fatturazione

1. Con cadenza mensile, contestualmente alla rendicontazione, la società fattura al Comune i corrispettivi previsti all’art. 14.

2. Il Comune si impegna a liquidare alla Società le fatture emesse entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

3. E’ esclusa la compensazione dell’importo fatturato al Comune con somme dovute a qualsiasi titolo dalla Società, escluso il caso in cui ciò sia espressamente autorizzato dai competenti uffici comunali.

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TITOLO V – PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE E RIMBORSI DEGLI AVENTI DIRITTO

Art. 21 – Protocollo di comunicazione fra Società e Comune

1. Tra la Società ed il Comune è stabilita un’attività di comunicazione reciproca i cui referenti sono indicati tempestivamente dalle parti. Tale attività è improntata ai principi di efficacia, semplificazione, celerità delle procedure, non aggravamento dei procedimenti, condivisione dei dati e delle informazioni utili e rilevanti ai fini dello svolgimento delle rispettive competenze.

2. La Società garantisce il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate relativamente alle attività oggetto dei servizi affidati.

3. Per le entrate la cui gestione compete alla Società, la stessa comunica tempestivamente al Comune, gli elementi relativi agli importi che il Comune ha titolo ad accertare contabilmente sul proprio bilancio. Tali comunicazioni vengono inoltrate al Comune di volta in volta che si verificano i presupposti per l’accertamento oppure su richiesta dello stesso.

4. Con le medesime modalità e tempistiche, la Società comunica al Comune gli elementi relativi agli importi che lo stesso è tenuto ad impegnare contabilmente sul proprio bilancio per l’effettuazione di rimborsi od altre spese.

5. Ove la Società rilevi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare significativamente i crediti del Comune oggetto dell’attività di gestione e/o riscossione, il raggiungimento degli obiettivi di accertamento annuali o quelli di riscossione, la Società ne dà comunicazione scritta al competente

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ufficio del Comune, indicando i fatti e le valutazioni che ne sono a presupposto, entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi.

6. Su richiesta del Comune, la Società trasmette allo stesso ogni informazione necessaria alla redazione di relazioni, certificazioni, documenti finanziari, schede di rilevazione e quant’altro necessario al Comune per la propria attività, per adempimenti d’ufficio o per l’evasione di richieste di soggetti terzi. La Società predispone tempestivamente risposte scritte all’Assessore al bilancio ed alla Giunta del Comune in relazione agli atti di sindacato ispettivo dei Consiglieri Comunali in merito ad attività o funzioni affidate alla Società stessa. Le risposte suddette sono in ogni caso consegnate nei tempi previsti dallo statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 22 - Protocollo di comunicazione fra Società e Cittadinanza

1. Per quanto riguarda il protocollo di comunicazione fra Società e cittadinanza, si fa rinvio a quanto previsto dal Contratto di servizio, con particolare riferimento all’art. 5 (“Erogazione dei servizi”) ed all’art. 7 (“Rapporti con l’utenza”).

Art. 23 - Rimborsi agli aventi diritto

1. Ai sensi del comma 7 dell’art. 6 del Contratto di servizio, la Società, per le entrate affidate alla stessa, invia le richieste al competente ufficio, che cura l’istruttoria e la definizione dei rimborsi a beneficio dei soggetti aventi diritto.

2. I rimborsi possono essere effettuati dalla Società solo in seguito ad autorizzazione dell’ufficio competente, con contestuale trasmissione della determina di impegno di spesa assunta dal Comune.

Le modalità di rimborso sono le seguenti:

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a) tramite compensazione in termini di cassa da parte della Società con entrate che la stessa deve riscuotere dallo stesso soggetto, ove ricorrano i presupposti legali per la compensazione;

b) tramite pagamento diretto da parte della Società al soggetto avente diritto al rimborso, nei termini di legge.

3. In entrambi i casi i rimborsi possono essere effettuati esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio del Comune e degli impegni di spesa allo scopo dallo stesso assunti e comunicati alla Società, a seguito dell’avvenuta approvazione del PEG.

4. Per i rimborsi che non dovessero trovare capienza nei suddetti impegni di spesa, la Società trasmette richiesta scritta al Comune affinché lo stesso provveda all’eventuale integrazione degli impegni. Per la rendicontazione dei rimborsi comunque effettuati dalla Società si fa espresso rinvio all’art. 12 del presente disciplinare.

5. L’effettuazione dei rimborsi delle somme erroneamente o indebitamente versate, delle entrate di competenza del Comando di Polizia Municipale, sarà direttamente gestita dal Comando stesso.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 - Livelli minimi di servizio

1. Le modalità di svolgimento dei servizi costituiscono specificazione dei livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente Disciplinare.

Art. 25 - Controllo e vigilanza. Penali

1. Il Comune vigila sull’operato della Società ai sensi dell’art. 11 del contratto di servizio.

(45)

2. Qualora la Società non ottemperi agli obblighi assunti in relazione al presente disciplinare, saranno applicate le penali di cui all’articolo 16 del contratto di servizio.

3. A tale fine, l'amministrazione comunale, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, intima formale diffida tramite posta elettronica certificata alla Società entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'inadempienza.

4. La parte inadempiente ha sette giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l'obbligo di sanare l'inadempienza medesima entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della diffida, ove occorra.

5. Per le obbligazioni assunte, la penale è stabilita per un valore pari all'importo della prestazione non eseguita. Per la prestazione eseguita in modo difforme la penale è invece pari al danno subito dall'amministrazione comunale. Ove l'inadempimento derivi dal ritardo nell'attuazione di quanto stabilito dal presente disciplinare, la penale sarà stabilita per un importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dal precedente comma 4, nel caso in cui dal ritardo stesso derivi l'inesigibilità del credito.

6. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla Società.

Art. 26 - Modifiche ed integrazioni

1. Il presente atto può essere modificato o integrato in qualsiasi momento, in base alle esigenze organizzative del Comune o della Società, previo accordo

(46)

tra le parti da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Comunale.

2. Considerato il contesto emergenziale tutt'ora in corso e la rapida evoluzione normativa che caratterizza la materia della riscossione coattiva da parte anche degli enti locali, si prevede sin da ora una verifica con eventuale revisione annuale delle condizioni economiche contenute nel presente disciplinare.

Art. 27 - Archivi, sistemi informatici e trattamento dei dati

1. Funzioni comunali delegate a LRS S.r.l.: la Società effettua il trattamento dei dati personali relativo alla gestione dei tributi comunali affidati, delle sanzioni amministrative comunali e delle entrate comunali in genere in quanto il Comune ha affidato alla Società lo svolgimento delle relative attività gestionali e/o di riscossione ordinaria e/o di riscossione coattiva. In tale correlazione la Società, nominata dal Comune, con autonomo atto, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 20 del contratto di servizio, è tenuta ad assicurare la riservatezza e la protezione delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti o incaricati possono venire a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento UE n. 679/2016, del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ogni disposizione adottata dal Comune in applicazione della normativa richiamata.

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