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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (Provincia di Bologna) INFORMAZIONI I.M.U.

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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

(Provincia di Bologna)

INFORMAZIONI I.M.U.

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore l’Imposta Municipale Unica (IMU), la cui istituzione è stata anticipata in via sperimentale dal decreto legge n. 201/2011 “Salva Italia”, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011. L’IMU sostituisce l’ICI per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, dovuta sui redditi fondiari degli immobili non locati.

L’imposta ha come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (anche non coltivati), siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali rurali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa e compresa l’abitazione principale e relative pertinenze.

E’ riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l’abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni.

SOGGETTI PASSIVI

- proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

- titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;

- locatari di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing);

- concessionari di aree demaniali.

In caso di separazione o divorzio soggetto passivo IMU dell’ex alloggio coniugale non è più il proprietario ossia il coniuge assegnante ma il coniuge assegnatario quindi colui che lo utilizza. Il coniuge assegnatario è tenuto anche alla presentazione della dichiarazione IMU se il comune in cui si trova l’immobile, ex casa coniugale, non è né il comune di celebrazione del matrimonio né il suo comune di nascita.

Per abitazione principale si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sussiste l’obbligo dichiarativo a carico del soggetto che beneficia delle agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze.

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Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

DETRAZIONI

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (si intende il giorno del compimento del ventiseiesimo anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU, se dovuta, va presentata, entro 90 giorni dall’inizio del possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Solo per quest’anno per il possesso o altre variazioni, a decorrere dal primo gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012.

COME SI CALCOLA

L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte, è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

L'IMU si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.

La base imponibile è determinata come segue:

Per i fabbricati: rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

- fabbricati di cui al gruppo catastale A – escluso A/10 – e C/2, C/6 e C/7: 160 - fabbricati di cui al gruppo catastale B , C/3, C/4 e C/5: 140

- fabbricati di cui al gruppo catastale A/10: 80 - fabbricati di cui al gruppo catastale D/5: 80

- fabbricati di cui al gruppo catastale D - escluso D/5: 60 - fabbricati di cui al gruppo catastale C/1: 55

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Per esempio, la base imponibile di un fabbricato di cat. Cat. A/3 e rendita di € 350,00 è:

€ 350,00 x 5% x 160 = € 58.800,00 imponibile

Per i terreni agricoli, (anche quelli non coltivati) il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°gennaio dell’anno di imposizione e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal primo gennaio dell’anno d’imposizione e rivalutato del 25%, il moltiplicatore è pari a 110.

I terreni agricoli condotti e posseduti da coltivatori diretti e IAP sono assoggettati per la parte eccedente euro 6.000,00 e con le ulteriori riduzioni del 70 per cento fino a € 15.500,00, del 50 per cento fino a € 25.500,00 e del 25 per cento fino a

€ 32.000,00.

Edifici rurali accatastati, per l’anno 2012 la prima rata è versata nella misura del 30 per cento, applicando l’aliquota base del 2 per mille e la seconda è versata a saldo dell’imposta con conguaglio sulla prima.

Edifici rurali non accatastati (l’accatastamento all’urbano deve essere fatto entro il 30 novembre 2012) il versamento è effettuato in una sola soluzione entro il 16 dicembre 2012.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Immobili con vincolo di interesse storico artistico riduzione del 50 per cento della rendita catastale propria (non più quella della classe abitativa più bassa).

Immobili dichiarati inagibili o inabitabili, se l’inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, riduzione del 50 per cento (si conferma la disciplina ICI). Per ottenere l’agevolazione si rimanda all’Art. 8 del Regolamento IMU.

Se l’inagibilità è dovuta al sisma del 20 e 29 maggio 2012 (in presenza di ordinanza sindacale di sgombero) gli immobili sono invece esenti da IMU a partire dal 01/01/2012 e fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014.

QUANDO SI PAGA

Per il 2012, rientrando San Giorgio di Piano tra i comuni colpiti dal terremoto, i contribuenti devono versare l’acconto IMU entro il 30 novembre 2012.

A norma del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, il differimento del termine di pagamento degli adempimenti tributari, opera per le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d' imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma ed individuati dal testo del decreto.

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Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d' imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma ed individuati dal testo del decreto Il versamento dell’acconto deve essere calcolato esclusivamente con le aliquote base e la detrazione stabilite per legge:

- 0,4% per l’abitazione principale e la pertinenza;

- 0,76% altri immobili – (di cui lo 0,38% va versato allo Stato) - 0,2% fabbricati rurali strumentali.

Il versamento della rata di saldo IMU per il momento rimane fissato al 17 DICEMBRE. Sarà necessario ricalcolare l’IMU per tutto il 2012 sulla base delle aliquote deliberate dal Comune con Delibera Consiliare n. 55 del 30/10/2012 e procedere a versare la differenza rispetto a quanto già pagato in acconto.

ALIQUOTE ANNO 2012:

 ALIQUOTA (BASE o ORDINARIA) da applicare a tutti gli

immobili diversi da quelli ai punti successivi: 0,89 % Di cui lo 0,38% è da versare allo Stato con il codice sotto

specificato

 ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE: 0,52%

- Si applica l’aliquota ridotta allo 0,52% e le relative detrazioni, in attuazione della possibilità prevista dal comma 10., art. 13 del D.L. 201/2011, anche a:

• soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. n° 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

Il gettito resta al Comune

 ALLOGGI E PERTINENZE LOCATI CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO DEBITAMENTE REGISTRATO, (ART. 2 Comma3 Legge 431/98), A SOGGETTO CHE LO

UTILIZZA COME PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,52%

Di cui lo 0,38% è da versare allo Stato con il codice sotto specificato

 ALLOGGI E PERTINENZE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 504/1992 (UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI NONCHE’ ALLOGGI

REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI

AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI): 0,52%

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Il gettito resta interamente al Comune

 Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del SISMA

DEL 20-29 MAGGIO 2012: 0,52%

Di cui lo 0,38% è da versare allo Stato con il codice sotto specificato

 ABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 0,20%

Il gettito resta interamente al Comune

Per le agevolazioni occorre presentare la relativa autocertificazione.

COME SI PAGA

L’imposta può essere versata esclusivamente mediante F24 e gli importi vanno arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i “codici tributo” – sotto elencati - da utilizzare per il versamento dell’IMU istituendo una doppia serie di codici: una riferita all’imposta comunale, l’altra riferita invece alla quota statale:

3912 denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE"

3913 denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE"

3914 denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"

3915 denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO"

3916 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"

3917 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO"

3918 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"

3919 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO

3923 denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

3924 denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

Il nuovo modello F24 è disponibile, in versione cartacea, presso Banche, Poste e agenti della riscossione, mentre, in formato elettronico, sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Tale modello deve essere presentato per il pagamento esclusivamente in banca o in posta, non è dunque più possibile il pagamento tramite bancomat presso gli uffici comunali.

IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente (quota Comune + quota Stato) è inferiore a

€ 2,00.

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COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio, (si rimanda ai relativi moduli sul sito del comune) di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:

 ravvedimento sprint: 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;

 ravvedimento breve: 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15°

al 30° giorno dalla scadenza;

 ravvedimento lungo: 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31°

giorno fino ad un anno dalla scadenza.

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali ( per l’anno 2012 2,5%

annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore imposta versata o non dovuta, utilizzando l'apposito modulo che si può scaricare dal sito comunale.

Per quanto non specificato nella presente informativa si rimanda alla legislazione vigente e al Regolamento Imu comunale approvato con Delibera Consiliare n. 56 del 30/10/2012.

Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi rimane a disposizione (tel. 051-6638539, fax 051-6638540) Sig.ra Patrizia Cestari.

San Giorgio di Piano, 07/11/2012 IL SINDACO

Valerio Gualandi

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