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Quesito con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha chiede "se nel periodo decennale di permanenza nelle medesime funzioni del dott

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N. 134

Oggetto: Pratica num. 185/VV/2009. Quesito con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha chiede "se nel periodo decennale di permanenza nelle medesime funzioni del dott. Primo si deve computare o meno il periodo di 11 mesi e 2 giorni di assenza (congedo straordinario ed aspettativa) dal servizio del magistrato in questione".

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha chiede "se nel periodo decennale di permanenza nelle medesime funzioni del dott. Primo si deve computare o meno il periodo di 11 mesi e 2 giorni di assenza (congedo straordinario ed aspettativa) dal servizio del magistrato in questione".

OSSERVA

L'art. 19 del Decreto Legislativo n. 160 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 5 della Legge 30 luglio 2007, n. 111, ha introdotto, per i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado, nuove regole per il periodo di permanenza nella stessa posizione tabellare per quanto riguarda gli uffici giudicanti, o nel medesimo gruppo di lavoro per quanto riguarda gli uffici requirenti.

La norma ha previsto che tale periodo è stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento, indicando, però, un termine ricompreso tra un minimo di cinque anni ed un massimo di dieci anni per la permanenza massima.

La ratio del dettato normativo appare evidente: il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie.

Il Consiglio ha provveduto con proprio regolamento approvato in data 13 marzo 2008 dall'assemblea plenaria, adeguando il principio generale alle diverse realtà giudiziarie in ragione di dimensione e tipologia dell'ufficio.

L'analisi delle nuove regole introdotte ha posto alcune problematiche interpretative di carattere generale che nella predisposizione della normativa secondaria sono state risolte.

In tale ambito a proposito del computo dei termini di permanenza il Consiglio, coerentemente a quanto già previsto dalla circolare sulla formazione delle tabelle, ha ritenuto che il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima.

Per evidenti ragioni di simmetria, la medesima normativa si applica anche ai periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, nonché in applicazione a tempo pieno in altri Uffici o in altri incarichi nello stesso Ufficio e in supplenza a tempo pieno, sia nell'ambito dello stesso Ufficio che in ambito infradistrettuale.

Le medesime ragioni di coerenza sono state esplicitate nella Risoluzione in tema di conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt.45 e 46 D.lvo 160/2006.

Infatti, anche in tale ambito, nel computo del termine quadriennale non sono calcolati il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, quelli in supplenza e in applicazione a tempo pieno, e quello trascorso fuori ruolo quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Tanto premesso, emerge che la disposizione di cui al primo comma dell'art. 4, “1. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi, i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima”, è esaustivo e di stretta applicazione non essendo suscettibile di interpretazioni estensive tese a sospendere i

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termini di permanenza massima per periodi di congedo diversi da quelli indicati dalla norma in questione.

Pertanto, il Consiglio

all’unanimità delibera

di rispondere che la disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 Regolamento delle ultradecennalità non è suscettibile di interpretazione estensiva.”

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