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Regolamento per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Provincia di Perugia

Regolamento per gli affidamenti

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Approvato con atto di C.C. n. 24 del 08/06/2020

(2)

INDICE

Capo I : NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture

Capo II : REGOLE E MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 3 Affidamento diretto Art. 4 Procedura negoziata Art. 5 Indagine di mercato Art. 6 Confronto competitivo

Art. 7 Acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico

Art. 8 Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di affidamento Art. 9 Classificazione dei contratti di appalto ai fini della rotazione

Art. 10 Deroghe al principio di rotazione

Capo III : STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 11 Stipula del contratto

Art. 12 Fase esecutiva

Art. 13 Amministrazione trasparente Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

(3)

CAPO I

NORME GENERALI ART.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento integra e dettaglia la disciplina contenuta nel D. Lgs n. 50/2016 (da ora in avanti “Codice”) relativa ai contratti sotto la soglia comunitaria di lavori, forniture e servizi.

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all’ordinamento giuridico vigente ed in specifico al Codice.

3. Il presente regolamento viene applicato nel rispetto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e dunque nell’ambito degli spazi di autonomia che tale normativa riconosce all’Ente.

ART.2

Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture

1. I lavori, le forniture e i servizi di cui al presente regolamento possono essere affidati, conformemente ai limiti di importo previsti dal Codice, mediante:

a) AFFIDAMENTO DIRETTO

b) PROCEDURA NEGOZIATA

c) PROCEDURA ORDINARIA

d) CONVENZIONI CONSIP NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

2. Ferma la facoltà di adottare in ogni caso la procedura ordinaria, il ricorso all’affidamento diretto e alla procedura negoziata può avvenire solo nei casi e per i valori stabiliti dalla legge.

CAPO II

REGOLE E MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA ART.3

Affidamento diretto

1. La scelta del contraente nell’affidamento diretto avviene, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art.9, nei modi seguenti:

a) Per gli acquisti di importo inferiore a Euro 5.000,00 che non rilevano ai fini degli obblighi di ricorso al MEPA, mediante consultazione del mercato e dei cataloghi. Può essere derogato anche l’utilizzo del sistema telematico in dotazione presso l’Ente;

b) Per i lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 attraverso ricorso all’elenco regionale delle imprese (http://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/elenco-regionale-delle-imprese) di cui all’art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3;

c) Per i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a Euro 40.000,00 attraverso ricorso all’elenco regionale dei professionisti (http://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/elenco-regionale-dei- professionisti) di cui all'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3;

(4)

d) Per le altre categorie di servizi e per i beni di importo inferiore a Euro 40.000,00, attraverso ricorso al mercato elettronico di cui all'art. 7)

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html), oppure previa consultazione di due o più operatori economici attraverso il sistema telematico in dotazione presso l’Ente ovvero previa consultazione di cataloghi;

2. L’affidamento diretto prevede un unico atto che funge contestualmente da determinazione a contrarre e da atto di affidamento, previa acquisizione obbligatoria del DURC e di apposita dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico affidatario circa l’insussistenza di motivi di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità richiesti per l’oggetto dell’affidamento.

3. Ogni R.U.P. è tenuto a svolgere l’attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto che precede, con le modalità semplificate previste nelle Linee guida ANAC n. 4, o da altra normativa vigente.

4. Ai sensi dell’art. 93, c.1, del Codice per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 non vengono richieste le garanzie di cui all’articolo medesimo.

Ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 la cauzione definitiva non viene richiesta a fronte di un miglioramento dell’offerta economica presentata. Tale opzione deve essere evidenziata in sede di richiesta del preventivo.

5. In tutti i casi nei quali è consentito il ricorso ad affidamento diretto è in facoltà del R.U.P. di utilizzare la procedura negoziata di cui agli artt. 4 e seguenti.

ART.4

Procedura negoziata

1. La procedura negoziata si svolge secondo le seguenti fasi e attività:

- determinazione a contrarre;

- svolgimento dell’indagine di mercato e del successivo confronto competitivo tra gli operatori economici invitati oppure svolgimento del solo confronto competitivo;

- determinazione di affidamento;

- verifica requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall’aggiudicatario;

- stipula del contratto.

2. La scelta degli operatori economici da invitare avviene con una delle modalità sotto indicate, tra loro alternative:

a) avviso di indagine di mercato, che specifichi: oggetto dell’affidamento; requisiti richiesti per la partecipazione; contenuti e caratteristiche essenziali del contratto oggetto della procedura; criterio di aggiudicazione; termine entro cui presentare istanza; eventuale numero minimo e/o massimo di operatori che saranno invitati al successivo confronto competitivo (non inferiore a quanto previsto dall’art 36 del Codice) e, in caso, di eccedenza del numero di operatori, del relativo criterio di selezione delle istanze;

b) invito al confronto competitivo mediante utilizzo degli elenchi regionali di cui al comma 3), o dall’elenco degli operatori economici propri o dall’elenco presente nel Mercato Elettronico delle P.A. o da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

3. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati:

(5)

a) confronto competitivo non preceduto da indagine di mercato, per i lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00, tramite l’elenco

regionale delle imprese (http://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/elenco-regionale-delle-imprese);

b) confronto competitivo non preceduto da indagine di mercato, per i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00, tramite l’elenco regionale dei professionisti (http://www.regione.umbria.it/opere- pubbliche/elenco-regionale-dei-professionisti);

c) Per le altre categorie di servizi e per i beni di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, attraverso ricorso al mercato elettronico di cui all’art. 7

(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html) o tramite indagini di mercato di cui all’art. 5.

ART.5

Indagine di mercato

1. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità.

a) Predisposizione di avvisi di indagine di mercato a cura del R.U.P. o dell’Ufficio Unico Gare/Centrale di Committenza (art. 5 del Disciplinare per il funzionamento dell’Ufficio Unico Gare/Centrale di Committenza, del seggio di gara e della commissione giudicatrice approvato con delibera di Giunta comunale n. 113 del 19/12/2019) sulla base della determinazione a contrarre disposta dal Dirigente competente;

b) Pubblicazione degli avvisi sul sito internet dell’Ente (all’Albo Pretorio e Amministrazione trasparenza) e sul sistema telematico di acquisto ove si svolge la procedura per almeno quindici giorni;

c) In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili all’Ente, il termine minimo di pubblicazione può essere contenuto in cinque giorni liberi;

d) Gli avvisi di indagine di mercato sono aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti e facciano istanza di partecipazione nei termini previsti.

e) Qualora si intenda limitare il numero minimo di partecipanti, l’avviso di indagine di mercato deve specificare modalità e criteri con cui verranno selezionati gli operatori da invitare.

f) L’ammissibilità delle istanze pervenute viene effettuata dal R.U.P. o dal responsabile dell’Ufficio Unico Gare/Centrale di Committenza, alla presenza di due testimoni funzionari dell’Ente e delle relative operazioni viene redatto processo verbale.

ART.6

Confronto competitivo

1. Una volta individuati gli operatori economici da invitare, la lettera d’invito viene inoltrata contemporaneamente agli stessi e deve riportare i contenuti minimi di seguito indicati.

a) L’oggetto dell’affidamento, ossia una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;

b) Il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto;

c) I termini di esecuzione dei lavori o del servizio o i termini di consegna del bene;

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d) Le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

e) Le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall’Amministrazione;

f) Il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell’affidatario in caso di inadempimento;

g) Il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;

h) Il periodo in giorni di validità delle offerte;

i) La documentazione da produrre a corredo dell’offerta e le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

j) Le penali previste;

k) I termini di pagamento previsti;

l) L’invito all’operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

m) Il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnato dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi qualora si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

n) Il giorno e l’ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;

o) L’indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;

p) L’indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

2. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

3. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale dal Seggio di gara all’uopo costituito.

4. L’apertura delle offerte deve essere effettuata dai soggetti indicati dal Disciplinare per il funzionamento dell’Ufficio unico gare e della Centrale di committenza, del seggio di gara e della Commissione giudicatrice.

5. Tutte le procedure del confronto competitivo devono svolgersi con l’utilizzo del sistema telematico.

ART.7

Acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico

1. Per le forniture ed i servizi del valore di cui al presente regolamento, di valore superiore a Euro 5.000,00 sussiste l’obbligo di acquisizione attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, se attivo, e si procede mediante:

a) Ordine diretto (STRUMENTO TELEMATICO DI ACQUISTO)

b) Trattativa diretta (STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE) d) Richiesta di offerta (STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE)

(7)

2. L’ordine diretto fa seguito ad un confronto concorrenziale delle offerte al pubblico presenti sul mercato elettronico su cui il responsabile di servizio opera; tale confronto concorrenziale assolve agli stessi effetti della richiesta di più preventivi. Il Responsabile di servizio/R.U.P., nell’atto con cui propone con determina a contrarre l’ordine diretto, dà conto del criterio di aggiudicazione utilizzato e motiva in modo specifico e puntuale qualora, utilizzando i filtri messi a disposizione del sistema, non abbia aggiudicato al criterio del prezzo più basso. Mediante ordine diretto è possibile perfezionare solo affidamenti diretti entro l’importo inferiore ad Euro 40.000,00.

3. La trattativa diretta concretizza un affidamento diretto e può essere utilizzata per perfezionare un affidamento diretto anche in esito alla consultazione dei cataloghi.

4. La richiesta di offerta concretizza una procedura negoziata. Deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare. Si applicano regole e principi che la normativa e il presente regolamento dettano per le procedure negoziate. È consentito utilizzare gli elenchi di operatori economici che figurano abilitati sul Mercato Elettronico. Qualora si utilizzi la richiesta di offerta per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00, si seguono le regole della procedura negoziata, ma è possibile invitare un numero di operatori economici inferiore a quello minimo previsto dalle norme di tempo in tempo vigenti per gli importi superiori e fino alla soglia.

5. L’obbligo di utilizzo del mercato elettronico può essere derogato:

a) Nei casi espressamente previsti dalle norme;

b) Per gli acquisti di importo inferiore a Euro 5.000,00, che non rilevano agli obblighi di ricorso al MEPA, , (può essere derogato anche l’utilizzo del sistema telematico in dotazione presso l’Ente1 (Portale Acquisti Umbria);

c) Qualora il bene o il servizio pur presente sul mercato elettronico non possieda quelle qualità essenziali che lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente ed in tal senso deve risultare idonea, dettagliata e puntuale motivazione agli atti.

d) Nel caso di procedura ordinaria ai sensi del disposto dell’art. 36, commi 1 e 9 del D. Lgs n.

50/2016.

6. Il limite di Euro 5.000,00 di cui al comma 1 non si applica agli acquisti di beni e servizi informatici.

ART.8

Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di affidamento 1. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, a prescindere dell’importo, la

verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere effettuata sull’aggiudicatario.

2. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00 è fatto obbligo di seguire quanto previsto dalla Linee guida ANAC n. 4 - Sezione 4.2.

3. Per gli affidamenti superiori all’importo di Euro 40.000,00 la verifica del possesso dei requisiti viene effettuata attraverso AVCPASS, opzione opportunamente selezionata in fase di acquisizione del CIG.

4. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al comma 2, l’Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Entro il primo semestre di ciascun anno solare successivo, per gli

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa) per i quali i vari responsabili di servizi/responsabili di procedimento hanno affidato in esito alle

1 art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018

(8)

semplificazioni sulle verifiche dei requisiti previste dalla Linea guida ANAC n. 4, occorrerà procedere ad effettuare controlli a campione con le seguenti modalità:

a) percentuale significativa di controlli da effettuare: 10% arrotondato all’unità superiore;

b) sorteggio degli operatori economici;

c) svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;

d) redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

ART.9

Classificazione dei contratti di appalto ai fini della rotazione

1. Nell’espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, l’Ente osserva il principio principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo, in funzione pro-concorrenziale, la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure volte all’assegnazione di un appalto/concessione nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

a) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;

b) i due affidamenti rientrano all’interno della medesima fascia di valore economico;

c) L’Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

4. In relazione alla condizione di cui al comma 3, lettera a), ai fini dell’individuazione della categoria merceologica cui afferisce l’appalto/concessione si fa riferimento ai CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.

5. In relazione alla condizione di cui al comma 3, lettera b), il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall’Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per servizi e forniture:

1) inferiore a Euro 5.000,00;

2) da Euro 5.000,00 e fino a Euro 20.000,00;

3) da Euro 20.000,01 e fino a Euro 39.999,99;

4) da Euro 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria.

B) Per servizi di ingegneria e architettura:

1) inferiore a Euro 5.000,00;

2) da Euro 5.000,00 e fino a Euro 39.999,99;

3) da Euro 40.000,00 fino a Euro 99.999,99.

(9)

C) Per servizi sociali:

1) inferiore a Euro 5.000,00;

2) da Euro 5.000,00 e fino a Euro 20.000,00;

3) da Euro 20.000,01 e fino a Euro 39.999,99;

4) da Euro 40.000,00 e fino a Euro 200.000,00;

5) da Euro 200.000,01 e fino Euro a 400.000,00;

6) da Euro 400.000,01 e fino alla soglia comunitaria.

D) Per i lavori:

1) fino a 5.000,00 Euro;

2) da 5.000,01 Euro e fino a Euro 20.000,00;

3) da 20.000,01 Euro e fino a Euro 39.999,99;

4) da 40.000,00 Euro e fino a Euro 149.999,99;

5) da Euro 150.000,00 e fino alla classifica SOA I incrementata di un quinto;

6) dalla classifica SOA I incrementata di un quinto più Euro 0,01 e fino alla classifica SOA II incrementata di un quinto;

7) dalla classifica SOA II incrementa di un quinto più Euro 0,01 e fino a Euro 999.999,99.

6. Tutti i valori di cui alle precedenti fasce si intendono IVA esclusa.

7. In relazione alla condizione di cui al comma 3, punto c), la rotazione si applica ogni qual volta l’Ente decida di selezionare/delimitare il numero degli operatori economici a cui si rivolge, a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l’affidamento immediatamente precedente.

8. Per contro la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l’Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dallo stesso Ente in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

9. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall’Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito dell’Ente stesso.

10. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto/concessione;

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;

- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice.

ART.10

Deroghe al principio di rotazione

(10)

1. L’affidamento o il reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L’Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

2. L’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve essere motivato tenendo conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

3. Negli affidamenti di importo inferiore a Euro 1.000,00 (o al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento delle Linee guida ANAC n. 4), è consentito tuttavia derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione di affidamento.

Capo III

STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART.11

Stipula del contratto

1. Il contratto con il soggetto affidatario di una procedura sotto soglia viene concluso con modalità elettronica nei modi seguenti.

a) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 mediante scambio di corrispondenza;

b) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo fino a Euro 150.000,00 mediante scrittura privata;

c) Nelle procedure negoziate oltre Euro 150.000,00 mediante scrittura privata autenticata o forma pubblica amministrativa;

d) Nelle procedure svolte mediante mercato elettronico il contratto viene perfezionato con le modalità previste dallo strumento cui si accede; è data facoltà di concludere il contratto secondo una delle modalità delle lettere che precedono.

2. I contratti stipulati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, repertoriati e registrati, sono conservati a cura del servizio contratti. I contratti stipulati per scrittura privata, debitamente protocollati, sono conservati agli atti del Settore competente e inseriti nell’apposita sezione della piattaforma telematica documentale dell’Ente.

ART.12 Fase esecutiva

(11)

1. Per i contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 500.000,00 non è disposta la nomina del Direttore dell’esecuzione, ad eccezione del caso di contratti aventi particolare complessità, quali:

a) Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

b) Prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;

c) Interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

d) Per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

2. Per i contratti di lavori, il Direttore dei lavori deve essere sempre essere nominato. La contabilità e la verifica finale di regolare esecuzione avvengono con le modalità ordinarie disciplinate per i contratti sopra soglia dal Codice.

ART. 13

Amministrazione trasparente

1. Il R.U.P. e l’eventuale R.U.P. di gara ove previsto sono competenti, ciascuno per la rispettiva fase, a formare e provvedere, anche per il tramite degli incaricati previsti nel piano della trasparenza, alle pubblicazioni prescritte dalla legge nella sezione Amministrazione trasparente.

ART. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica delle norme di legge o delle Linee guida ANAC in materia, troveranno immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti contenute nel Codice e quelle ad esso collegate.

3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma regolamentare dell’Amministrazione incompatibile ed in particolare il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 70 del 16/06/2008;

4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

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