• Non ci sono risultati.

Certificazione AEO Come, quando e soprattutto perché? Roma 2 Dicembre 2008

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Certificazione AEO Come, quando e soprattutto perché? Roma 2 Dicembre 2008"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

Angelo Cutrona

Direttore Unità Pianificazione ICT

Angelo Cutrona

Direttore Unità Pianificazione ICT

Le imminenti scadenze di e-customs Le imminenti scadenze di e-customs

Certificazione AEO

Come, quando e soprattutto perché?

Roma 2 Dicembre 2008

(2)

NCTS

ICS Fase 1

Integrated Tariff Environment

ECS Fase 2

Single Electronic Acces Point

EORI/AEO

2009-2011

2009-2013

Progetti già operativi

NCTS: New Computerised Transit System

ECIP

AIS

NCTS-TIR

NCTS- safety and security;

enquiry/recovery

AES

ECS Fase 1

SASP

Registered Exports System ECS 1: Export Control System Fase 1

ECS Fase 2: Export Control System NCTS-TIR

Customs Risk Management Framework ICS Fase 1: Import Control System EORI/AEO

1° Gennaio 2009

1° Luglio 2009

NCTS Fase 4

NCTS Fase 4

Integrated Tariff Environment

AIS: Automated Import System AES: Automated Export System ECustoms Information Portal

SASP: Single Authorization for Simplified Procedures

MASP: Riepilogo scadenze

Common Risk Management Framework

(3)

1° gennaio 2009: NCTS-TIR

„ Obbligo per tutti gli Stati Membri di gestire nel sistema NCTS le operazioni TIR, ai fini del loro tracciamento elettronico

„ L’Italia gestisce dal 2005 in ambito NCTS le operazioni TIR a destino/uscita, in qualità di Paese aderente alla fase pilota di NCTS-TIR

„ Dal 1° gennaio 2009 l’ufficio doganale di partenza o di ingresso nella U.E. dovrà ricevere in formato elettronico i dati delle operazioni TIR iniziate in Italia o in altro Paese aderente alla Convenzione TIR

(4)

„ Alle spedizioni verrà assegnato un MRN, secondo le attuali regole e le merci viaggeranno scortate anche dal DAT

„ In attesa delle necessarie modifiche da apportare alla Convenzione TIR affinché quest’ultima costituisca la base giuridica del progetto in questione, nulla è mutato in ordine alla procedura “cartacea” basata sul carnet TIR attualmente in vigore

„ La procedura informatica del progetto NCTS/TIR, pur obbligatoria, va pertanto considerata, al momento, un affiancamento “in parallelo”

1° gennaio 2009: NCTS-TIR

(5)

„ Invio all’ufficio di partenza-ingresso di un messaggio B3 TIR, secondo il tracciato pubblicato nel manuale per l’utente del servizio telematico doganale

„ indicazione del valore TIR come tipo di spedizione

„ indicazione obbligatoria degli estremi del carnet TIR (N952) unicamente nel primo articolo

„ indicazione obbligatoria dell’identità del mezzo di trasporto alla partenza (cover pagina 8, volet box 7)

„ Applicazioni disponibili dal 3 novembre u.s. in ambiente di addestramento del servizio telematico doganale

1° gennaio 2009: NCTS-TIR

(6)

1° luglio 2009: AEO-EORI

Avvio operatività del sistema AEO-EORI

„ Obbligo per gli Stati Membri di attribuire il codice EORI

„ Costituzione della banca dati EORI comunitaria

„ Integrazione nella banca dati AEO comunitaria del codice EORI

„ Integrazione nei sistemi di sdoganamento nazionali delle banche dati AEO ed EORI comunitarie

„ Avvio dall’AEO full system, per l’automazione dell’istruttoria tra gli Stati Membri volta al rilascio dei Certificati

(7)

1° luglio 2009: AEO-EORI

„

Concessione dei benefici doganali e sicurezza ai soggetti AEO certificati in un qualsiasi Stato Membro

„

Chiave di accesso a tali benefici sarà il codice EORI

„

Obbligo di utilizzo del codice EORI nelle dichiarazioni doganali e nelle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita

„

Modifiche alle regole di compilazione delle caselle 2, 8, 14 e 50 del DAU

„

Conseguenti modifiche ai tracciati telematici

(8)

1° luglio 2009 – Safety and security

„

Avvio dell’analisi dei rischi sicurezza automatizzata, basata sui dati dell’allegato 30 bis del Regolamento n. 2454/93

„

Obbligo di indicazione dei dati sicurezza nelle dichiarazioni doganali di esportazione e di importazione e nelle dichiarazioni sommarie di entrata/uscita di nuova introduzione

„

Benefici ai soggetti certificati AEO-S e AEO-F,

in termini di minori dati da indicare nelle

dichiarazioni

(9)

1° luglio 2009: AES - seconda fase ECS NCTS - Security & safety

„

Gestione elettronica delle dichiarazioni sommarie di uscita, secondo quanto previsto dall’emendamento per la sicurezza

„

Obbligo di indicare nelle dichiarazioni di esportazione i dati della sicurezza previsti dall’allegato 30 bis del Regolamento n. 2454/93

„

Obbligo di presentazione elettronica delle

dichiarazioni di esportazione anche in

procedura domiciliata

(10)

„ Modifica degli attuali messaggi per lo sdoganamento telematico all’esportazione/transito per il recepimento dei “dati sicurezza”

„ Scomparsa dell’attuale procedura domiciliata basata sull’invio del preavviso e della dichiarazione complementare (messaggio B9)

„ Nuove procedure per la gestione delle dichiarazioni di esportazione in procedura semplificata (semplificate, incomplete e domiciliate) basate sull’invio elettronico dei dati sicurezza e di quelli necessari per il vincolo al regime e del successivo invio della dichiarazione complementare

1° luglio 2009: AES - seconda fase ECS

NCTS - security & safety

(11)

„ Introduzione della nuova dichiarazione sommaria di uscita ai fini sicurezza (in formato elettronico) da utilizzarsi nei casi in cui non sia prevista una dichiarazione di esportazione (ad esempio, nel transhipment)

„ Introduzione del corrispondente nuovo modello di dichiarazione cartacea, da utilizzarsi in caso di indisponibilità dei sistemi informatici

„ Modifica degli attuali modelli DAT (Documento di Accompagnamento Transito) e DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) per l’inserimento dei dati sicurezza

1° luglio 2009 AES – seconda fase ECS

(12)

1° luglio 2009: ICS - Import Control System

• E’ in corso la modifica al 1875/2006 per introdurre un periodo transitorio sino al 1° gennaio 2011 per l’obbligo di presentazione delle ENS.

„ Introduzione della nuova dichiarazione sommaria di entrata (ENS) ai fini sicurezza, in formato elettronico

„ Obbligo di presentazione elettronica delle ENS da parte dei soggetti che intendono introdurre merci nel territorio dell’U.E.

„ In caso di mancato assolvimento, l’obbligo viene traslato sul soggetto che cura il trasporto delle merci attraverso la frontiera comunitaria o su chi presenta le merci per l’assoggettamento ad un regime doganale

„ Introduzione del corrispondente nuovo modello di dichiarazione cartacea, da utilizzarsi in caso di indisponibilità dei sistemi informatici

(13)

„

Introduzione del corrispondente nuovo modello di dichiarazione cartacea, da utilizzarsi in caso di indisponibilità dei sistemi informatici

„

Invio, all’arrivo del mezzo di trasporto attivo, della notifica di arrivo recante il MRN delle ENS precedentemente trasmesse

„

Esecuzione dei controlli inerenti i rischi sicurezza indifferibili anche per le merci non destinate allo sbarco.

1° luglio 2009: ICS - Import Control System

(14)

E-customs: semplificazioni nazionali

„

Modifica delle procedure MMP per l’apposizione automatizzata del visto uscire sulle dichiarazioni di esportazione i cui MRN sono indicati nel manifesto

„

Modifica delle procedure MMA per notifica di arrivo delle ENS i cui MRN sono indicati nel manifesto

„

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti consultare periodicamente il sito:

www.agenziadogane.gov.it

Riferimenti

Documenti correlati

di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a corpo e non a

196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai

445/2000, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, che le

445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dal

10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono

Dichiara, pertanto, di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del libro secondo del codice penale, né

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato