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Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

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(1)

A l l i a n z S . p . A . A l l i a n z S . p . A . A l l i a n z S . p . A .

A l l i a n z S . p . A . ---- S ede l egal e P i az z a T r e T o r ri , 3 - 2 0 1 4 5 M i l an o - T el ef o n o + 3 9 0 2 7 2 1 6 . 1 - F ax + 3 9 0 2 2 2 1 6 . 5 0 0 0 al l i a nz.sp a@p ec.al l i a nz.i t - CF , Reg. Im prese MI n. 05 0326 30963 – Rap p. Gruppo IVA Al l i anz P. IVA n. 0133325 03 20 Cap. S oc. euro 4 03.00 0.000,00 i .v . - Al bo I m p r e s e A s s i c u r a z i o n e n . 1 . 0 0 1 5 2 - C a p o g r u p p o G r u p p o A s s i c u r a t i v o A l l i a n z A l b o G r u p p i A s s i c . n . 0 1 8 - S o c i e t à c o n u n i c o s o c i o s o g g e t t a a l l a d i r e z . e c o o r d i n a m e n t o d i A l l i a n z S E M o n a c o – C o d . 0 1

Elios Previdenza 2007

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione

REGOLAMENTO

(2)

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP ... 3

Art. 1 – Denominazione ... 3

Art. 2 – Istituzione del PIP ... 3

Art. 3 – Scopo ... 3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO ... 4

Art. 4 – Regime della forma pensionistica ... 4

Art. 5 – Destinatari ... 4

Art. 6 – Scelte di investimento ... 4

Art. 7 – Spese ... 5

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI ... 6

Art. 8 – Contribuzione ... 6

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale ... 6

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche ... 6

Art. 11 – Erogazione della rendita ... 8

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale ... 8

Art. 13 – Anticipazioni ... 9

Art. 14 − Altre prestazioni assicurative ... 9

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI ... 10

Art. 15 – Separatezza patrimoniale e contabile ... 10

Art. 16 – Responsabile ... 10

Art. 17 – Conflitti di interesse ... 10

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI ... 11

Art. 18 – Modalità di adesione ... 11

Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli aderenti ... 11

Art. 20 – Comunicazioni e reclami ... 11

PARTE VI – NORME FINALI ... 12

Art. 21 – Modifiche al Regolamento... 12

Art. 22 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP ... 12

Art. 23 – Rinvio ... 12

ALLEGATO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE ... 13

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PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 – Denominazione

1 “Elios Previdenza 2007 Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art. 2 – Istituzione del PIP

1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia Antonveneta Vita S.p.A., conferita in Allianz S.p.A. (di seguito definita

“Compagnia”) che esercita l’attività relativa al PIP con effetto dal 1° gennaio 2017.

2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito

“COVIP”.

3 Il PIP è iscritto alla III Sezione dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP al n. 5024.

4 La Compagnia ha sede in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano.

Art. 3 – Scopo

1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

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PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1 L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 – Scelte di investimento

1 Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III indicati all’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del citato decreto.

2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.

3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione.

4 L’investimento delle risorse dei fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.

5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.

6 L’Aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il fondo interno, ovvero una combinazione di fondi interni, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’Aderente.

7 In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione di posizione individuale di cui si richiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea di investimento più prudente individuata dalla compagnia ed indicata nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

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Art. 7 – Spese

1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.

2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

a) spese da sostenere all’atto dell’adesione;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell’Aderente, determinate in misura percentuale;

b.2) indirettamente a carico dell’Aderente: come commissioni di gestione ed eventuali commissioni di incentivo che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno;

c) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:

c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento;

d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del Regolamento.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

3 Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio dei fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio dei fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.

5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

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PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’Aderente.

2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.

3 L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.

4 E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

5 L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art. 7 comma 2 lett. b.1).

3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei fondi interni Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.

4 Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5 La Compagnia determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei fondi interni.

6 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea.

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L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4 L’Aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5 L’Aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6 Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

7 Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8 In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

9 L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.

10 L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12 L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’art.

12, commi 6 e 7.

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Art. 11 – Erogazione della rendita

1 A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2 L’Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’Aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);

- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l’Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1 L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.

2 L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’Aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’aderente e fatta salva l’ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in tal caso il Fondo informa l’aderente della

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facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5.

4 In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 – Anticipazioni

1 L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art.

3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.

6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 – Altre prestazioni assicurative

1 È prevista una copertura assicurativa obbligatoria, gratuita, per il caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.

Per maggiori informazioni si rinvia alle condizioni generali di contratto.

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PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 – Separatezza patrimoniale e contabile

1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, ‘patrimonio del PIP’), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.

2 Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’IVASS.

4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 16 – Responsabile

1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto.

2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 – Conflitti di interesse

1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

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PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 – Modalità di adesione

1 L’adesione al PIP è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.

2 L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.

3 Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.

4

L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’art. 22 del Regolamento.

Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti dei fondi interni, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13 e tutte le altre informazioni utili all’aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell’aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 20 – Comunicazioni e reclami

1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

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PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 – Modifiche al Regolamento

1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell’interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all’art. 22.

Art. 22 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l’aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione.

Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse degli aderenti.

3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 – Rinvio

1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

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ALLEGATO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 – Nomina e cessazione dall’incarico

1 La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito

“Compagnia”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.

2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.

3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.

4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.

2 L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:

a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;

b) l’incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 – Decadenza

1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.

Art. 4 – Retribuzione

1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.

2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.

3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 – Autonomia del Responsabile

1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.

2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al successivo Art.

6. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

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Art. 6 – Doveri del Responsabile

1 Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli aderenti.

2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse dei fondi interni in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti dei fondi interni avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;

ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;

iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

i) l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;

v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.

4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

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Art. 7 – Rapporti con la COVIP 1 Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.

3 All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

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Mod. 4290/6

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019

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