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1. LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI DEL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA GLI STRUMENTI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE 3. LO SMART WORKING (O

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1. L E PRINCIPALI AGEVOLAZIONI DEL P IANO NAZIONALE I NDUSTRIA 4.0 2. G LI STRUMENTI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE

3. L O S MART W ORKING ( O LAVORO AGILE )

(3)

1. L E PRINCIPALI AGEVOLAZIONI DEL

P IANO NAZIONALE I NDUSTRIA 4.0

(4)

A GEVOLAZIONI DI NATURA FISCALE :

1. IPER AMMORTAMENTO 2. SUPER AMMORTAMENTO

3. C REDITO D ’ IMPOSTA FORMAZIONE

(4. P ATENT BOX )

(5. C REDITO DIMPOSTA R & S )

A GEVOLAZIONI DI NATURA FINANZIARIA :

1. N UOVA S ABATINI

(5)

A cosa serve: supportare e incentivare le imprese che investono in beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

In cosa consiste: maggiorazione del costo di acquisizione del 150% del bene

Beni agevolabili: beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A l.b.: beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (es. macchine utensili per la realizzazione di prodotti, per l’assemblaggio ecc.)

Periodo agevolazione: investimenti effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019 ma con ordine entro il 31/12/2018 e acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ulteriore agevolazione: per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire del superammortamento anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT di cui all’Allegato B l.b.).

IPER AMMORTAMENTO

(6)

A cosa serve: stimolare imprese e professionisti che investono in beni materiali strumentali nuovi.

In cosa consiste: maggiorazione del costo di acquisizione del 30% del bene Soggetti beneficiari: imprese e professionisti

Beni agevolabili: investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, acquistati in proprietà o in leasing.

Periodo agevolazione: investimenti effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 30/6/2019 ma con ordine entro il 31/12/2018 e acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SUPER AMMORTAMENTO

(7)

A cosa serve: sostenere le imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti

In cosa consiste: credito d'imposta del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione

Spese agevolabili: attività di formazione volte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0, i cui ambiti sono elencati nell’Allegato A alla l.b. (es.: big data e analisi dei dati, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina ecc.); NON agevolabili spese di formazione ordinaria/periodica.

Importo del credito: pari al 40% del costo aziendale del personale impegnato nella formazione; massimo € 300.000 per beneficiario (solo imprese).

Soggetti beneficiari: tutte le imprese

Certificazione dei costi: ad opera del soggetto incaricato della revisione o di un professionista (revisore);

relazione da allegare al bilancio; spese revisione agevolabili per massimo € 5.000.

Periodo agevolazione: spese sostenute dopo il 31/12/2017 Utilizzo del credito: solo in compensazione.

CREDITO D ’ IMPOSTA FORMAZIONE

(8)

A cosa serve: facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (tutti i settori eccetto finanziari e assicurativi).

Cosa finanzia: immobilizzazioni materiali (impianti, attrezzature e «altri beni») e immateriali (software e tecnologie digitali)

Soggetti beneficiari: micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione di quelli finanziari e assicurativi

Agevolazione:

1) concessione di un finanziamento: < 5 anni; compreso tra € 20.000 e 2 mln.

2) Contributo in c/interessi: rimborso interessi su finanziamento

Beni rientranti tra gli investimenti industria 4.0: contributo maggiorato del 30% per i beni materiali e immateriali individuati negli Allegati 6A e 6B Circolare MISE n. 14036.

BENI STRUMENTALI (« NUOVA SABATINI »)

(9)

In cosa consiste: tassazione agevolata sui redditi derivati dall'uso delle opere di ingegno (es. marchi e brevetti, software e disegni, know how)

Oggetto dell’agevolazione: detassazione dei redditi derivati dallo sfruttamento delle opere d'ingegno = i redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'anno (2015 del 30%, 2016 per il 40% e 2017)- 2018 per il 50% del relativo ammontare.

Modalità di accesso: presentazione della comunicazione di adesione all‘Agenzia delle Entrate (opzione obbligatoria per 5 anni d’imposta).

Soggetti beneficiari: persone fisiche esercenti attività commerciali; società di persone e di capitali, enti pubblici e di ogni tipo

PATENT BOX

(10)

In cosa consiste: credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale pe acquisizione nuove conoscenze e studi; ricerca industriale; sviluppo sperimentale: prototipi, progetti, processi ecc.)

Spese agevolabili: personale; attrezzature; costi di ricerca svolta in collaborazione con Università, Enti, altre imprese

Importo del credito: credito pari al 50% delle spese incrementali rispetto alla media delle spese agevolabili dei tre anni precedenti (minimo € 30.000 - massimo € 5.000.000 per beneficiario).

Soggetti beneficiari: tutte le imprese

Certificazione dei costi: conservare la documentazione certificata attestante i costi ammissibili Periodo agevolazione: 2017-2020

Utilizzo del credito: solo in compensazione

CREDITO D’IMPOSTA R&S

(11)

2. G LI STRUMENTI INNOVATIVI DI

FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE

(12)

Industria 4.0 e innovazione nel campo finanziario.

Il fenomeno del credit crunch e le sue cause: regolamentazione di Basilea e introduzione di requisiti patrimoniali stringenti per le banche, politiche di austerity nel settore pubblico, ecc.

La necessità per le imprese (specie pmi e imprese innovative) di ricercare canali di finanziamento alternativi al credito bancario, dal quale le imprese italiane hanno avuto, da sempre, una eccessiva dipendenza.

Queste tecniche sono un’opportunità per le società di capitali (in particolare, per le s.r.l.) Principali tecniche di finanziamento alternative ai canali tradizionali:

➢ crowdfunding

➢ minibond

INDUSTRIA 4.0 E FINANZIAMENTO: LE

ALTERNATIVE AL CREDITO BANCARIO

(13)

Da crowd =folla e funding =finanziamento.

È una tecnica di finanziamento basata sulla raccolta di capitali da parte delle imprese presso la folla degli investitori sfruttando il canale telematico.

Utilizza apposite piattaforme online che si configurano alla stregua di intermediari tra le imprese e gli investitori.

La logica è quella di puntare a raggiungere molti finanziatori per piccoli importi

→ questa è la differenza logica rispetto allo strumento del credito tradizionale.

IL CROWDFUNDING: COS’È E

QUAL È LA SUA LOGICA?

(14)

Vi sono diversi tipi di crowdfunding, ma i due che più interessano le imprese sono i seguenti:

✓ Crowdfunding peer-to-peer (tra pari), detto anche lending-based crowdfunding → Gli investitori prestano denaro a un’impresa e l’impresa si obbliga a restituirlo con gli interessi. È una situazione simile a quella del finanziamento bancario, ma sfrutta il ricorso alla folla degli investitori e, quindi, è meno oneroso.

Alla base di questa forma di crowdfunding c’è un contratto di debito.

✓ Equity-based crowdfunding → In questa forma, i capitali sono raccolti a titolo di capitali di rischio. Un imprenditore offre agli investitori partecipazioni alla propria impresa. Questa è l’unica forma di crowdfunding attualmente regolamentata.

➢ È una situazione simile a quella che si riscontra (con i dovuti adattamenti dovuti alla minore dimensione delle imprese), quando una società decide di quotarsi in borsa e offrire le proprie azioni agli investitori.

Ma la regole da osservare sono meno rigide e tutto il processo meno oneroso e più snello.

IL CROWDFUNDING PER LE

IMPRESE

(15)

Il senso di questa forma di finanziamento per le imprese non va ricercata solo sul fronte del finanziamento, ma anche sul fronte dei vantaggi di altro tipo che essa può concedere alle imprese:

➢ Conferma della bontà dell’idea imprenditoriale: se la campagna di raccolta dei capitali ha successo, vuol dire che una moltitudine di persone crede nel progetto e nell’idea imprenditoriale che ne è alla base, il che vuol dire (con le dovute approssimazioni) che l’idea può essere vincente.

➢ Possibilità di attrarre ulteriori finanziamenti: il successo nella raccolta di capitali presso gli investitori dimostra che esiste un mercato disposto ad accogliere l’idea imprenditoriale e questo può indurre altri soggetti (per es.

banche o fondi) a finanziare l’impresa con più facilità e a condizioni migliori.

➢ Il ritorno sul fronte del marketing: il crowdfunding, di fatto, consente di pubblicizzare la propria impresa e il proprio prodotto rivolgendosi a investitori, ma anche a potenziali clienti e diffonde le notizie prima che il prodotto sia commercializzato.

QUALI VANTAGGI DI NATURA NON

FINANZIARIA PER LE IMPRESE?

(16)

Il processo di accesso al mercato è articolato e richiede l’assistenza di professionisti del settore:

➢ L’attività preliminare consiste nell’esaminare le piattaforme online maggiormente adatte alla propria offerta e nel contattarle per ricevere informazioni.

➢ La fase successiva comporta la scelta della piattaforma e la preparazione dei documenti richiesti dalla stessa.

➢ Se la proposta presentata alla piattaforma è approvata, essa viene pubblicizzata sulla piattaforma e gli investitori potranno fare un’offerta contenente l’importo da prestare e il tasso di interesse da offrire.

➢ Terminata la raccolta, la piattaforma comunica all’imprenditore il tasso d’interesse medio finale e trasferisce i fondi raccolti sul conto corrente dell’imprenditore.

➢ Successivamente, con le modalità concordate, l’impresa dovrà rimborsare le rate, valendosi anche in questo caso dell’intermediazione della piattaforma.

COME SI SVOLGE? L’IPOTESI DEL PEER-

TO-PEER CROWDFUNDING

(17)

Alcune fasi dell’operazione coincidono con l’ipotesi precedente, altre sono peculiari:

➢ L’attività preliminare consiste sempre nell’individuazione delle piattaforme potenziali di crowdfunding cui rivolgersi e da contattare.

➢ Una volta scelte le piattaforme, si può procedere a preparare e fornire tutti i documenti informativi richiesti dalle stesse;

➢ Se la proposta è accolta, deve essere presentato il piano di sviluppo dell’impresa/del prodotto e la relativa offerta finanziaria (per es., quante quote si offrono, il prezzo di offerta, qual è l’obiettivo complessivo della raccolta, ecc.). Si tratta di una sorta di documento informativo.

➢ Dopodiché l’offerta va promossa al fine di raccogliere le adesioni degli investitori, che questa volta conferiscono denaro a titolo di capitali di rischio.

➢ Terminata l’offerta, vanno definite le questioni amministrative, per esempio assegnate le quote ai nuovi soci.

➢ Se l’offerta non ha successo (non raggiunge il target prefissato), il denaro, già versato e custodito da una banca depositaria, torna ai relativi finanziatori.

L’IPOTESI DELL’ EQUITY-BASED

CROWDFUNDING

(18)

L’equity-based crowdfunding è l’unica forma che in Italia ha una regolamentazione legislativa sua propria: motivi

→ maggiore rischiosità per gli investitori.

La tecnica è stata introdotta nel 2012 con il c.d. Decreto Crescita 2.0, quale strumento volto a facilitare la raccolta di capitali sul mercato da parte di particolari categorie di imprese.

L’Italia è stato il primo paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica sul crowdfunding.

Inizialmente riservato alle sole startup innovative, a seguito dell’emanazione nel 2017 del c.d. “Decreto Correttivo”, questa possibilità è stata estesa a tutte le piccole e medie imprese (PMI).

Indipendentemente dalla forma societaria adottata, la qualifica di PMI (le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore ad Euro 50.000.000 oppure il cui totale di bilancio non sia superiore ad Euro 43.000.000) consente di accedere all’equity-based crowdfunding regolamentato dalla legge.

Si è così realizzato un notevole avvicinamento delle s.r.l. rispetto alle s.p.a. per quanto riguarda la facoltà di rivolgersi al mercato per il finanziamento della propria attività imprenditoriale.

LA REGOLAMENTAZIONE DELL’EQUITY-BASED

CROWDFUNDING. A CHI SI RIVOLGE?

(19)

La disciplina italiana sull’ equity-crowdfunding è volta a prevedere regole meno stringenti di quelle generali applicabili alle PMI che intendono offrire proprie quote di capitale sul mercato mediante portali online.

La disciplina di favore è, dunque, riservata all’offerta di quote di partecipazione al capitale sociale di PMI.

A livello di normativa secondaria, la Consob ha dettato un Regolamento nel 2013, con il quale è stata disciplinata in dettaglio l’attività dei gestori dei portali on-line che si dedicano all’attività di raccolta di capitale di rischio delle imprese emittenti (autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, requisiti di trasparenza, regole di comportamento, ecc.).

Il Regolamento è stato modificato, da ultimo, nel 2017.

La regolamentazione riguarda per lo più l’attività dei gestori dei portali, la cui attività è considerata la chiave per il successo di una simile tecnica di finanziamento.

QUALI SONO LE PRINCIPALI

CAUTELE?

(20)

La disciplina italiana sull’ equity-crowdfunding è volta ad agevolare anche la sottoscrizione e l’acquisto di quote di PMI rispetto alle regole dettate in generale per le s.r.l.

Il regime ordinario prevede che le quote di partecipazioni di s.r.l. debbano essere trasferite mediante atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata dal notaio ovvero, in alternativa, con firma digitale, a cura in questa seconda ipotesi di un intermediario abilitato.

L’atto di trasferimento così sottoscritto deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante o dell’intermediario abilitato all’utilizzo della firma digitale, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto solo dal momento del deposito.

Una simile disciplina ostacolerebbe – soprattutto sul fronte dei costi – il successo dell’istituto.

COME SI AGEVOLA IL

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE?

(21)

Per le quote di PMI emesse e trasferite nell’ambito di un’operazione di crowdfunding è previsto un meccanismo – gestito da banche (o altri intermediari finanziari) – che deroga a quello ordinario:

In particolare, la sottoscrizione è effettuata per il tramite dell’intermediario → quest’ultimo effettua la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori;

Entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, l’intermediario deposita al registro delle imprese una certificazione attestante la sua titolarità di socio per conto di terzi e ne sopporta il relativo costo;

L’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario; il trasferimento non comporta costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante.

COME SI AGEVOLA IL

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE?

(22)

La raccolta di capitali da parte delle imprese si è concentrata fondamentalmente su 3 piattaforme delle 22 autorizzate ad operare in Italia:

❖ CrowdFundMe;

❖ StarsUp;

❖ MamaCrowd.

Su un totale di 155 offerte attivate sulle varie piattaforme nei primi quattro anni di attività, il tasso di successo delle offerte è stato abbastanza elevato raggiungendo il 60%.

Nei primi quattro anni di attività, ci sono stati casi di successo. Per esempio, la Synbiotec (una PMI innovativa di Camerino, che opera nel settore dei prebiotici e probiotici) ha raccolto ben 1.000.000 euro in soli sei mesi, mediante una campagna di crowdfunding condotta sulla piattaforma Nextequity.it.

Se si allarga la visuale agli Stati Uniti dove il sistema è nato, ci si rende conto che le prospettive di sviluppo possono essere significative. Piattaforme come Kickstarter e Indiegogo hanno raccolto quasi 5 miliardi di dollari.

QUALI SONO LE PRINCIPALI PIATTAFORME

CHE OPERANO IN ITALIA?

(23)

3. L O S MART W ORKING

( O LAVORO AGILE )

(24)

Cos’è e cosa non è: il cd. smart working (o lavoro agile) non costituisce una nuova tipologia contrattuale, bensì una nuova forma di svolgimento del rapporto di lavoro dipendente, senza vincoli di orario e di luogo di lavoro, con prestazione lavorativa svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento delle mansioni.

A cosa serve: mediante il ricorso alla tecnologia, si pone al centro del rapporto la persona del lavoratore, responsabilizzandola rispetto ai risultati e premiandola in modo meritocratico in base al contributo apportato al raggiungimento degli obiettivi aziendali → produttività = risultati, non numero di ore lavorate o presenza fisica negli uffici

Obiettivo dello smart working : aumentare la competitività delle aziende mediante l’incremento della produttività individuale e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

LO SMART WORKING (O LAVORO

AGILE): COS’È E A COSA SERVE

(25)

Vantaggi

✓ maggior conciliazione dei tempi lavoro/famiglia (cd. Work Life Balance ) senza perdita di ore di lavoro e senza dare ricorso a ferie e/o permessi

✓ evita sprechi di tempo dovuti a spostamenti per il luogo di lavoro, a beneficio della produttività (cd.

Commuting )

✓ flessibilità ed autonomia nella gestione dei tempi e degli spostamenti

✓ maggior produttività

✓ ottimizzazione dei costi

✓ miglior sostenibilità ambientale

✓ maggior soddisfazione dei lavoratori

I VANTAGGI DELLO SMART WORKING

(26)

GLI ASPETTI INNOVATIVI DELLO SMART WORKING

✓ Svincolare la prestazione lavorativa:

➢da un luogo fisico obbligatorio di svolgimento collettivo della prestazione lavorativa (i locali aziendali);

➢da un controllo diretto della prestazione da parte del datore di lavoro;

➢dal rispetto di un orario di lavoro.

(27)

1) Definizione

L’art. 18, comma 1 della Legge n. 81/2017 definisce il lavoro agile “ quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva .”

DISCIPLINA LEGISLATIVA/1

(28)

2)Elementi della fattispecie Accordo scritto contenente:

durata: a tempo indeterminato o determinato;

preavviso: il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo;

disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore;

modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori Dal 15 novembre 2017, l’accordo in questione deve essere comunicato telematicamente, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cliclavoro.gov.it, con indicazione dei dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (a tempo determinato o indeterminato; nel primo caso, la durata dell’accordo)

Trattamento economico

Il trattamento economico e retributivo del lavoratore “agile” dev’essere identico a quello previsto dal contratto collettivo applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dei locali aziendali.

DISCIPLINA LEGISLATIVA/2

(29)

I

L POTERE DI CONTROLLO EX ART

. 4 S

TATUTO DEI

L

AVORATORI

Anche con riferimento ai cd. lavoratori agili trova applicazione la tutela prevista dall’art. 4 St. Lav. in materia di controlli a distanza dell’attività dei lavoratori. Ciò implica:

divieto dei cd. controlli intenzionali;

controlli cd. preterintenzionali ammessi solo nei casi e nei limiti di cui all’art. 4, comma 1 St. Lav.;

i limiti di cui al comma 1 non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze;

obbligo per il datore di lavoro di rispettare i principi in materia di tutela della privacy;

obbligo per il datore di lavoro di fornire adeguata informativa ai lavoratori circa l’utilizzo degli strumenti di lavoro.

Nell’accordo potranno e dovranno trovare regolamentazione anche le condotte connesse al lavoro agile e che si assumono rilevanti ai fini disciplinari.

TUTELA DEL LAVORATORE E

OBBLIGHI DATORIALI

(30)

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, e durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali(cfr. Circolare INAIL n.

48/2017 del 2 novembre 2017).

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA

SICUREZZA

(31)

È possibile applicare la cd. “detassazione” di cui alla Legge n. 208/2015 per le retribuzioni erogate per prestazioni di lavoro agile? NO!

Perché?

Sebbene il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 avesse previsto come “il ricorso al lavoro agile” determinasse “un aumento della produzione” o “un risparmio dei fattori produttivi”, l’aliquota fiscale agevolata del 10% può applicarsi solo alle eventuali somme di ammontare variabile (cd. “premio di risultato”) determinate da accordi sindacali di secondo livello.

La cd. parte fissa della retribuzione rimane dunque soggetta a tassazione ordinaria.

IL LAVORO AGILE: QUALI

AGEVOLAZIONI FISCALI?

(32)

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO/1

Ai sensi del D. Lgs. n. 80/2015 e del D.M. 12 settembre 2017, sono previsti sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che stipulino, entro il 31 agosto 2018, accordi collettivi aziendali finalizzati alla realizzazione di politiche di conciliazione vita-lavoro.

Ambiti di applicabilità:

a) genitorialità;

b) flessibilità organizzativa;

c) welfare aziendale.

(33)

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO/2

Presupposti:

• il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari al 70% della forza lavoro dell’anno precedente;

• gli accordi devono introdurre misure innovative o migliorative di quelle previste nei CCNL di riferimento o da eventuali precedenti accordi territoriali o aziendali;

• deposito (in via telematica) dell’accordo collettivo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;

• possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva (DURC).

Modalità erogazione sgravio:

Riduzione contributiva non sul singolo lavoratore, ma erogata in base al numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio (20% delle risorse, in misura pari a ciascun datore) e alle singole dimensioni aziendali (80%

delle risorse). Ciascun datore di lavoro può usufruire dello sgravio una sola volta e per un importo massimo pari al 5% delle retribuzioni complessive imponibili a fini previdenziali nell’anno precedente.

L’ammissione al beneficio decorre dal 30° giorno successivo al 15 settembre 2018 (termine ultimo di trasmissione delle istanze all’INPS in via telematica).

(34)

CONTRATTI COLLETTIVI DI PROSSIMITÀ/1

Strumento contrattuale collettivo complementare o alternativo ai singoli contratti di smart working, introdotto dall’art. 8 D.L. n. 138/2011.

Si tratta di contratti collettivi a livello aziendale, stipulabili solo nelle imprese con più di 15 dipendenti (in cui siano costituite RSA o RSU).

Finalità: maggiore occupazione; miglioramento qualità contratti di lavoro; emersione lavoro irregolare; incrementi di competitività e di salario; gestione delle crisi aziendali e occupazionali; investimenti ed avvio di nuove attività.

Efficacia oggettiva: possibilità di derogare anche in pejus alle disposizioni di legge e alle previsioni dei CCNL.

Efficacia soggettiva: efficacia erga omnes (se sottoscritte da una maggioranza qualificata delle rappresentanze sindacali) Materie negoziabili: impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; mansioni e inquadramento dei lavoratori;

contratti flessibili; disciplina dell’orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro (ivi incluso trasformazione e conversione dei contratti e disciplina del recesso dal rapporto di lavoro, con esclusione dei casi di nullità dei licenziamenti)

(35)

CONTRATTI COLLETTIVI DI PROSSIMITÀ/2

Casistica esemplificativa:

• termine di preavviso;

• periodo di comporto;

• periodo di prova;

• durata dell'apprendistato prima dell'assunzione definitiva;

• criteri di classificazione del personale;

• entità delle maggiorazioni per lavoro straordinario rispetto alle misure stabilite dalla contrattazione nazionale;

• liberazione del vincolo di solidarietà negli appalti;

• prevedere la sospensione, in presenza di situazioni di crisi, dei meccanismi di accumulo di ferie/permessi e delle forme integrative di assistenza sanitaria

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