• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

Via Porro 35 - 21056 Induno Olona P.I.V.A. 00271270126

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA DA RIMESSA

CON CONDUCENTE

16/10/2000

(2)

CAPO I

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1 Definizione del servizio e requisiti per l’esercizio alla professione

di noleggiatore pag. 3

Art. 2 Disciplina del servizio pag. 3

Art. 3 Rilascio delle autorizzazioni pag. 3

Art. 4 Condizioni di esercizio pag. 4

Art. 5 Riconoscibilità delle vetture pag. 4

Art. 6 Commissione consultiva comunale pag. 4

CAPO II

L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

Art. 7 Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni pag. 6

Art. 8 Contenuti del bando pag. 6

Art. 9 Domanda di autorizzazione pag. 6

Art.10 Titoli oggetto di valutazione pag. 7

Art.11 Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione pag. 7

Art.12 Validità dell’autorizzazione pag. 8

Art.13 Trasferibilità dell’autorizzazione pag. 8

CAPO III

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.14 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio pag. 9

Art.15 Acquisizione della corsa pag. 9

Art.16 Comportamento del noleggiatore durante il servizio pag. 9

Art.17 Comportamento degli utenti pag.10

Art.18 Collaborazione alla guida pag.10

Art.19 Interruzione del trasporto pag.10

Art.20 Trasporto handicappati pag.10

Art.21 Tariffe pag.10

Art.22 Contachilometri pag.10

Art.23 Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio

di noleggio con conducente pag.11

Art.24 Reclami pag.11

CAPO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art.25 Addetti alla vigilanza pag.12

Art.26 Idoneità dei mezzi di servizio pag.12

Art.27 Sanzioni pag.12

Art.28 Irrogazione delle sanzioni pag.13

Art.29 Entrata in vigore del Regolamento e cessazione dell’efficacia di

precedenti norme regolamentari pag.13

(3)

CAPO I

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

- Art. 1 -

Definizione del servizio e requisiti per l’esercizio alla professione di noleggiatore

1) Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente con autovettura si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l’impiego di autovetture, munite di carta di circolazione ed immatricolazione in conformità dell’art.93 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo del 30 aprile 1992,n.285.

2) I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

3) L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati che siano titolari di certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada e che rispondano ai requisiti di idoneità di cui all’art.10 della L.R. 15 aprile 1995, n.20.

4) Il possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui alla citata legge regionale consente l’iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non in linea” tenuto presso la Camera di Commercio.

5) Il certificato di iscrizione al ruolo deve sempre trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

- Art. 2 -

Disciplina del servizio

1) Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel seguente regolamento. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla legge regionale n.20/95.

- Art. 3 -

Rilascio delle autorizzazioni

1) L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato oltreché al possesso dei requisiti di cui all’art.7 della Legge 15 gennaio 1992, n.21, alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2) Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.

3) Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Induno Olona.

4) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio, possono

(4)

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.

- Art. 4 -

Condizioni di esercizio

1) E’ vietato, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e delle licenze per servizio taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi. E’ vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

2) L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.

3) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

4) Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

- Art. 5 -

Riconoscibilità delle vetture

1) Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.

2) Esse hanno caratteristiche ben definite, ai sensi del combinato disposto degli artt.85 del D.Lgs. n.285/92 e 244 del D.P.R. n.495/92 e successive integrazioni e modifiche.

3) Il servizio opera senza limiti territoriali.

- Art. 6 -

Commissione Consultiva Comunale

1) Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione e all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento e all’assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione così composta:

(5)

a) Funzionario responsabile dell’Area Amministrativa, con le funzioni di Presidente;

b) Responsabile, o altro membro, dell’Ufficio di Polizia Municipale;

c) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale (oppure “dei titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente rilasciate da questo Comune”);

e) da un rappresentante designato dalla Pro Loco.

Svolge le funzioni di Segretario un dipendente dell’Ufficio Commercio.

2) La Commissione esprime il proprio parere non vincolante sia nel caso di assegnazione delle autorizzazioni che negli altri casi previsti dal presente regolamento, fatto salvo il caso in cui debba prevedersi la sospensione dell’autorizzazione dove il parere della Commissione è vincolante. Essa si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3) La Commissione resta in carica quanto la Giunta Comunale che ha provveduto alla nomina e decide a maggioranza dei presenti, prevedendo che, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente.

4) Le riunioni sono valide se interviene la metà dei componenti oltre al Presidente.

5) Qualora per due sedute consecutive, regolarmente convocate, la mancanza del numero legale abbia comportato la mancata operatività della Commissione, il Funzionario Responsabile può procedere prescindendo dal parere stesso.

(6)

CAPO II

L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

- Art. 7 -

Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni

1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso, per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

2) Il bando è pubblicato entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Foglio annunzi Legali della Prefettura.

- Art. 8 - Contenuti del bando

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

b) elencazioni dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo

- Art. 9 -

Domanda di autorizzazione

1) Nella domanda di autorizzazione, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente ed il codice fiscale, si dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o equiparata;

b) residenza, se trattasi di persona fisica, o sede della ditta, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza di questo Comune;

c) la mancata interdizione dall’assunzione dei pubblici uffici;

d) iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio;

e) disponibilità ed indirizzo di una rimessa nel territorio comunale presso la quale sostano o sono a disposizione degli utenti i veicoli;

f) per le società: dichiarazione di avere specifico personale in organico per la peculiare gestione dei servizi, con l’obbligo di comunicare all’Ufficio Commercio ogni successiva variazione.

2) Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti a) e c) precedenti si intendono riferiti al legale rappresentante.

3) Nel caso di persone fisiche, nella domanda dovrà altresì essere formulata dichiarazione di impegno a non esplicare, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi.

(7)

4) Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell’Amministrazione Comunale.

- Art. 10 -

Titoli oggetto di valutazione

1) Al fine del rilascio delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio, viene assegnato il seguente punteggio:

a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale punti 4

b) laurea punti 2

c) diploma di istruzione di scuola media superiore punti 2

d) diploma di istruzione di secondo grado punti 2

e) diploma attestante la frequenza a corsi di durata almeno annuale punti 1 f) periodi di servizio prestati in qualità di noleggiatore in proprio o come conducente di taxi:

punti 2 a semestre sino ad un massimo di 8 semestri valutabili;

g) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare sostituto o dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 0,5 a semestre sino ad un massimo di 8 semestri valutabili.

2) Il punteggio per il candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata:

a) al candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo conducenti b) al più anziano d’età

Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

- Art. 11 -

Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione

1) Il responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito provvede all’assegnazione del titolo che verrà rilasciato con apposito provvedimento.

2) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.

3) All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

(8)

- Art. 12 -

Validità dell’autorizzazione

1) L’autorizzazione di esercizio, per essere valida, deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione presso l’Ufficio Commercio del Comune. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di noleggiatore.

2) L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

- Art. 13 -

Trasferibilità dell’autorizzazione

1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessant’anni;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2) Il trasferimento “mortis causa” dell’autorizzazione comunale d’esercizio è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui agli artt.7 e 8. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata.

3) Il Responsabile del Servizio dispone, con proprio provvedimento il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’erede, a cui volturare l’autorizzazione;

c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art.7.

4) Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisto di una nuova autorizzazione.

(9)

CAPO III

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 14 -

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1) Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa” il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, all’Ufficio Protocollo del Comune.

- Art. 15 -

Acquisizione della corsa

1) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.

2) Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di traffico mediante sosta su spazi od aree pubbliche.

- Art. 16 -

Comportamento del noleggiatore durante il servizio 1) Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo,

d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore,

e) consegnare all’Ufficio Economato del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo,

f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguarda al contachilometri,

g) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto, h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia

interesse,

i) esporre, in modo visibile, all’interno delle vetture le fondamentali regole di comportamento degli utenti, di cui al successivo art.17, le tariffe praticate, l’indicazione del posto ove è collocata la copia del regolamento, nonchè il numero telefonico dell’Ufficio di cui al successivo art.24.

2) Nell’esercizio della propria attività è vietato al noleggiatore:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, b) portare animali propri in vettura,

c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo,

d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

(10)

- Art. 17 -

Comportamento degli utenti 1) Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

a) fumare in vettura,

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento,

c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito,

d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza prevista dal vigente Codice della Strada.

- Art. 18 -

Collaborazione alla guida

1) I titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori iscritti al ruolo di cui all’art.1, i cui nominativi devono essere comunicati all’Ufficio Commercio prima che gli stessi esercitino l’attività.

- Art. 19 -

Interruzione del trasporto

1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo non pagando alcun importo.

- Art. 20 -

Trasporto handicappati

1) Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e discesa dal mezzo di soggetti portatori di handicap.

2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

- Art. 21 - Tariffe

1) Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti che si svolge nei limiti stabiliti dal Consiglio Comunale.

- Art. 22 - Contachilometri

1) I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2) I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto deve essere informato il cliente.

(11)

Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1) Il Responsabile del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subìto incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) è consentita solo tra ditte autorizzate all’esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;

b) la vettura utilizzata in sostituzione di quella guasta o incidentata non modifica il contingente assegnato al Comune;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell’arco dell’anno,

d) l’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo.

- Art. 24 - Reclami

1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. All’interno di ogni vettura, dovrà essere esposto in posizione ben visibile, il numero di telefono e l’ubicazione del sopra citato ufficio.

(12)

CAPO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 25 - Addetti alla vigilanza

1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli Uffici ed Agenti della Polizia Municipale.

- Art. 26 -

Idoneità dei mezzi al servizio

1) La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio, certificando l’idoneità del veicolo o dettando le prescrizioni utili per raggiungerla.

2) La vidimazione annuale dell’autorizzazione, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

3) Le suddette procedure si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

4) E’ fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio, al controllo dei gas di scarico previsto dall’art.5 della L.R. 16.12.1991 n.36 secondo le modalità ivi descritte.

- Art. 27 - Sanzioni

1) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (€ 51,65) ad un massimo di lire 1.000.000 (€ 516,46) per le seguenti violazioni:

a) violazione dell’art.1, comma 5, per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;

b) violazione dell’art.4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell’autorizzazione a bordo del mezzo,

c) violazione dell’art.5, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture,

d) violazione dell’art.12, comma 1, per la mancata vidimazione annuale dell’autorizzazione, e) violazione dell’art.14, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del

servizio nel termine ivi previsto,

f) violazione degli obblighi di cui all’art.16, comma 1, punti d), f), g), h) i) e comma 2, g) violazione dell’art.18 relativamente alla mancata segnalazione dei collaboratori,

h) mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del numero di telefono dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico cui indirizzare i reclami, come previsto dall’art.24, comma 2.

(13)

2) Le sanzioni di cui al 1° comma sono irrogate nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Il Consiglio Comunale provvede, se è il caso, all’aggiornamento degli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

4) La violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 15, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Responsabile dell’Area Amministrativa, preso atto del parere vincolante espresso dalla Commissione Consultiva Comunale.

5) L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell’arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio.

6) Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendente dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

- Art. 28 -

Irrogazione delle sanzioni

1) Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni, e dalla Legge Regionale n.90 del 05.12.1983, così come modificata dalla L.R. 04.06.1984, n.27.

- Art. 29 -

Entrata in vigore del Regolamento e

cessazione dell’efficacia di precedenti norme regolamentari

1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte dell’O.Re.Co. e la successiva ripubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale.

2) L’entrata in vigore del presente Regolamento comporta l’inefficacia di tutte le precedenti disposizioni emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

(14)

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/06/2000 atti n.031 ed integrato con deliberazione C.C. n.046 del 25/09/2000 pubblicata, per 15 gg. consecutivi, dal 29/09/2000 al 13/10/2000.

Induno Olona, 16/10/2000 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

Dott. Riccardo Roselli

______________________________________________________________________

La deliberazione C.C. n. 31 del 26/06/2000 è divenuta esecutiva per visto favorevole dell’O.Re.Co. di Milano atti n.265 del 09/10/2000, vista la deliberazione C.C. n.46 del 25/09/2000.

Induno Olona, 16/10/2000 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

Dott. Riccardo Roselli

______________________________________________________________________

Il presente Regolamento viene ripubblicato per 8 gg. consecutivi a partire dalla data odierna.

Induno Olona, 16/10/2000 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

Dott. Riccardo Roselli

______________________________________________________________________

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 24/10/2000

Induno Olona, ______________ IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

Dott. Riccardo Roselli

Riferimenti

Documenti correlati

Il titolare di licenza di noleggio non incorre nell’obbligo della prestazione e nel caso abbia assunto un incarico ha il diritto di tutelare la propria professione, l’automezzo,

invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un

[r]

[r]

[r]

[r]

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello

Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell’ammissione in