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DASEIN S.r.l. Sede Operativa di Torino

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Academic year: 2022

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Ing. Giorgio Sanna P.c. Alla Segreteria dell’Ente Dott.ssa Adriana Morittu e alla Dirigente Responsabile Dott.ssa Speranza Schirru

Oggetto: relazione illustrativa sulle modalità di ricostituzione del fondo di produttività di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.99 smi.

I. DIAGNOSI SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AL CRITERIO

COSTITUTIVO UTILIZZATO DALL’ENTE

Premessa: la metodologia

Nella vigente disciplina contrattuale, anche secondo quanto riferito da ARAN, non esistono disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento accessorio economico del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione. Purtuttavia, sia pure con questa carenza di disposizioni, è da considerarsi prassi corretta procedere alla determinazione del fondo del trattamento accessorio di un ente di nuova istituzione come equivalente al caso di un ente che incrementa la dotazione organica, dato che il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa.

Pertanto ai fini della corretta quantificazione delle risorse, nel caso de quo, l’ente avrebbe dovuto procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio poi dovrebbe essere moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente coprono e/o hanno occupato i posti della dotazione organica (a seguito di concorso pubblico o di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001). In tal modo si avrà il primo ammontare delle risorse dell’ente che potrà essere poi successivamente rivalutato, secondo le regole stabilite dai CCNL. Nel prosieguo, l’ente, man mano che sono coperti i posti ancora vacanti, potrà integrare le risorse stabili, dal momento dell’effettiva assunzione del nuovo personale, applicando il medesimo sistema sopra descritto. Nel caso in cui, dopo la effettiva istituzione del nuovo ente, a questo sia stato trasferito, in virtù di specifiche disposizioni di legge, personale in servizio presso altre amministrazioni, con assegnazione anche delle relative risorse economiche per il trattamento accessorio, anche queste confluiscono in quelle generali del nuovo ente, non potendo essere considerate vincolate esclusivamente al pagamento del trattamento accessorio dello stesso. Infatti, il suddetto

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personale è ormai dipende a tutti gli effetti dal nuovo ente e, conseguentemente, sarà remunerato secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione integrativa di quest’ultimo per la generalità dei lavoratori da esso dipendenti.

Nella delibera n° 114 del 06.12.20071 attraverso cui la Provincia provvede alla costituzione del primo fondo del salario accessorio di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.99, l’ente, richiamandosi alla metodologia testé descritta per la costituzione del fondo di un ente di nuova istituzione, individua quale parametro di riferimento per la determinazione del fondo di cui trattasi il 20% del trattamento tabellare in godimento del personale. La delibera precitata tuttavia non consente, non avendo riscontri sui dati nonché su quali siano stati gli enti di confronto presi in considerazione, di ripercorrere le modalità attraverso cui si è giunti alla determinazione del parametro del 20%

del trattamento tabellare. Il parametro del 20% se da un lato, come vedremo nei passi successivi, appare congruo sotto il profilo meramente finanziario (consistenza del Fondo), non altrettanto dicasi sotto il profilo contrattuale, poiché il CCNL del 22 gennaio del 2004 quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002 – 2004, introduce all’art. 31 recante “disciplina delle risorse decentrate”, la distinzione tra le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (parte stabile) e le risorse aventi caratteristica di eventualità e di variabilità (parte variabile). La predetta distinzione è da ritenersi costitutiva nella determinazione della capienza dei fondi di produttività. La provincia, nella costituzione dei fondi dal 2007 al 2015, ha proceduto alla determinazione della loro consistenza prescindendo dal dettato contrattuale testé richiamato.

Nell’esecuzione del mandato assegnatoci dalla provincia, nel primo step dei lavori si è provveduto, seguendo le indicazioni operative fornite da ARAN, alla determinazione del parametro di riferimento per la costituzione del fondo prendendo in esame i fondi per i trattamenti accessori delle province di Cagliari; Sassari;

Olbia Tempio; Ogliastra; Medio Campidano.

Successivamente si è provveduto a verificare il grado di congruità fra il parametro del 20% del trattamento tabellare utilizzato dalla provincia C.I. con il dato medio-procapite delle risorse accessorie rilevato sulla base dell’esame del fondo delle predette province. Al termine di questa prima parte dei lavori si è rilevato che gli importi del fondo corrispondenti al criterio del 20% utilizzato dalla provincia C.I. non si discostavano in misura significativa rispetto al dato medio procapite rilevato dall’analisi dei fondi per il trattamento accessorio delle altre province2.

Tuttavia questo dato è da considerarsi spurio poiché il valore in costituzione è inferiore al valore in uscita delle risorse accessorie. Questa discrasia è ascrivibile al fatto che l’onere di alcuni istituti contrattuali (Indennità di Comparto e Posizioni Economiche) è stato attribuito, in modo improprio, a carico del bilancio dell’ente. Circostanza questa che ha reso ancor più complessa la fase di analisi del modello di calcolo utilizzato dall’ente per la

1 Recante “Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2007 -2008” riporta la metodologia seguita per la determinazione del fondo della provincia richiamandosi alle indicazioni fornite in tal senso da ARAN. La metodologia seguita nella costituzione del fondo è stata anche di recente oggetto di una relazione da parte dell’allora dirigente del personale ( nota prot. 0015503 del 11.08.2015)

2 Si rimanda alla successiva sezione del presente documento per una dettagliata analisi delle modalità di costituzione in virtù del criterio del valore medio pro capite

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costituzione del fondo poiché in fase di costituzione il termine di riferimento su cui l’ente ha determinato la quota del 20% non è stato il trattamento tabellare ‘strictu sensu’, bensì il trattamento tabellare su cui si è “montata” l’indennità di comparto e le posizioni economiche in godimento3. Questa circostanza di fatto rende il criterio del 20% e i relativi portati finanziari figurativi rispetto al dato concreto.

1. Il calcolo del valore medio pro - capite presso le altre province

Nella presente sezione l’ammontare del fondo della provincia Carbonia Iglesias viene comparato ai fondi costituiti e utilizzati presso altre province della Sardegna, ai sensi dell’orientamento ARAN RAL 061 che stabilisce, in relazione alla necessità di costituire il fondo per un ente di nuova istituzione che “(…)possa essere preso a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, e di ricavare, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento.”

Sulla base di tale principio, in questa sezione si specifica l’iter procedurale intrapreso per la definizione del valore medio unitario (o valore pro capite), attraverso il quale è stata proposta la stima dell’ammontare dei fondi di tutte le annualità oggetto di analisi per la Provincia Carbonia Iglesias, mettendo a confronto tali dati con il valore del fondo effettivamente costituito presso la Provincia di Carbonia Iglesias.

I seguenti elementi caratterizzano le scelte metodologiche e i criteri utilizzati nella selezione delle informazioni da utilizzare:

1. si definisce valore medio pro-capite (equivalente del valore medio unitario) del fondo il rapporto tra l’ammontare complessivo del fondo per l’anno di riferimento e il numero di dipendenti, a tempo indeterminato, in servizio presso l’ente.

2. Le province prese in considerazione sono tutte le altre province sarde di nuova istituzione (Ogliastra, Medio Campidano e Olbia Tempio), nonché le province di Cagliari e Sassari, per le quali è stato possibile reperire dati attendibili4.

3. L’anno di riferimento di base è il 2007, che coincide con l’anno di prima costituzione del Fondo presso la Provincia di Carbonia Iglesias.

4. La definizione del fondo pro capite di alcune province è stata effettuata per annualità differenti al 2007, in ragione di problematiche relative alle province durante l’anno di riferimento (es. fondo successivamente oggetto di diagnosi e ricostituzione, per le province di nuova istituzione, o fondo 2007 particolarmente differente rispetto a quelli costituiti successivamente). Verrà definita, caso per caso, la modalità di selezione del fondo alternativa a quello dell’annualità 2007.

3 Queste ultime due, eccezzion fatta per una minima quota dell’indennità di comparto, sono a carico del fondo. Questo significa altresì che le due voci I.C. e P.E.O. sono voci costitutive e dunque entrano nel computo del 20% mentre non costituiscono voci erogative.

4 Si sono verificate difficoltà, per quanto riguarda gli anni di riferimento, relativamente al reperimento dei dati delle province di Nuoro e Oristano. In ogni caso, come si potrà osservare in seguito, i dati a disposizione sono sufficienti per fornire una stima attendibile del valore pro capite del fondo di riferimento.

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Qui di seguito viene fornita una descrizione dei fondi presi in esame, con la relativa presentazione dei dati esitati.

Provincia Ogliastra

Il fondo della provincia Ogliastra preso in esame è quello dell’annualità 2010.

Il fondo per l’annualità 2007, costituito con Del G.P. n. 411 del 28 dicembre 2007, presenta dei dati particolarmente difformi rispetto al fondo costituito nell’annualità di riferimento. La Delibera di costituzione, inoltre, definisce gli importi del fondo per l’anno 2007 senza specificare i criteri di costituzione.

Nel corso dell’annualità 2010, la Provincia dell’Ogliastra ha provveduto, attraverso una dettagliata relazione allegata al fondo risorse decentrate per l’anno 2010, a seguito delle novità normative di cui al D.Lgs 150/2009 e alla L. 122/2010, alla costituzione del fondo per l’anno 2010 secondo criteri maggiormente rispondenti ai dettami normativi e contrattuali.

Nel testo della relazione, il Dirigente Responsabile della Costituzione del Fondo afferma: “In analogia alla disciplina dell’art. 13, comma 4, lett. a) del CCNL del 22.01.2004, il quale, per le neo-costituite Unioni di Comuni stabilisce che il fondo è costituito “ …

sulla base di un valore medio pro capite ricavato

dai valori vigenti

presso gli enti che hanno costituito l’unione

per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità …“ si è ritenuto congruo, e pertanto legittimamente applicabile, il confronto con enti di equivalente livello organizzativo, ed in particolare con l’Amministrazione Provinciale di Nuoro, per ricavare un valore determinato proporzionalmente in riferimento alla differente consistenza della dotazione organica.”

Poiché l’importo del fondo differisce, secondo questo criterio, in maniera consistente rispetto al fondo 2007, si è optato per l’utilizzo, ai fini della definizione del valore medio pro-capite, del fondo 2010, decurtato delle integrazioni di parte stabile relative agli anni successivi al 2007.

I dipendenti di riferimento sono quelli a tempo indeterminato effettivamente in servizio durante l’annualità 2010. I dati relativi al personale in servizio sono estrapolati dal conto annuale del personale 2011, certificato in data 20/06/2013.

La Provincia dell’Ogliastra, così come stabilito dall’Art. 31 del CCNL 22.01.2004, ha provveduto alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente dell’ente operando la distinzione tra parte stabile e parte variabile.

Segue prospetto riepilogativo sul fondo 2010 della provincia Ogliastra:

Tab. 1

Ente

Fondo parte stabile

Fondo parte variabile

dipendenti complessivi a

tempo indeterminato

parte stabile pro capite

parte variabile pro capite

Fondo complessivo

pro capite

Provincia

Ogliastra

340.952,75

84.899,23 92 € 3.706,01 € 922,82 € 4.628,83

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Provincia Medio Campidano

Il fondo della Provincia del Medio Campidano preso in considerazione è quello relativo all’annualità 2007, costituito con Det. n. 921 del 27/12/2007.

La strutturazione del fondo del salario accessorio del 2007 mantiene il valore di parte stabile del fondo costituito nell’annualità 2006, mentre acquisisce delle integrazioni, in virtù dell’immissione di personale aggiuntivo o di ampliamento dei servizi e nuove attività, per quanto riguarda la parte variabile.

Il fondo della provincia del Medio Campidano, relativamente all’anno di riferimento e quelli successivi, ha visto degli incrementi di parte variabile a seguito di incremento di personale, mantenendo un ammontare pro capite costante nel corso degli anni.

I dati relativi al personale presente presso l’Ente nell’annualità 2007 sono estrapolati dallo stesso testo della Determinazione di Costituzione del Fondo per l’annualità di riferimento.

Segue prospetto riepilogativo sul fondo 2007 della provincia Medio Campidano:

Tab. 2

Ente Fondo

parte stabile

Fondo parte variabile

dipendenti complessivi a

tempo indeterminato

parte stabile

pro capite

parte variabile pro capite

Fondo complessivo

pro capite Provincia

Medio Campidano

200.000,00

120.459,18 133

1.503,76 € 905,71 € 2.409,47

Provincia Olbia Tempio

Il fondo della Provincia di Olbia Tempio preso in considerazione è quello relativo all’annualità 2008, costituito con Det. 176 del 15 dicembre 2008. Il 2008 è il primo anno per il quale si dispone degli atti di costituzione del fondo per la presente Provincia.

Il fondo 2008 è stato costituito definitivamente con Determinazione n. 176 del 15 dicembre 2008. Una precedente Determinazione, la Det. n. 109 del 15 settembre 2008, riporta le informazioni sulla ratio di costituzione del fondo, che tiene conto del valore medio del salario accessorio del personale nelle province di Sassari e Nuoro, mette a sistema tale criterio per apportare eventuali correzioni al fondo del salario accessorio alimentato dal personale non proveniente da altre province, il cui ammontare dovrà essere non inferiore al valore medio pro capite stabilito con il confronto del fondo delle province di Sassari e Nuoro.

I dati relativi ai dipendenti presenti in servizio presso la provincia Olbia Tempio sono estrapolati dalla relazione contenuta nella Determinazione n. 109 del 15 settembre 2008. Si tratta di dipendenti non provenienti da altri enti (123) più dipendenti provenienti da altri enti (complessivamente 36).

Come possiamo osservare, anche in questo caso Provincia Olbia Tempio, così come stabilito dall’Art. 31 del CCNL 22.01.2004, ha provveduto alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente dell’ente operando la distinzione tra parte stabile e parte variabile.

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Segue prospetto riepilogativo sul fondo 2008 della provincia Olbia Tempio:

Tab. 3

Ente Fondo

parte stabile

Fondo parte variabile

dipendenti complessivi a

tempo indeterminato

parte stabile pro capite

parte variabile pro capite

Fondo complessivo

pro capite Provincia

Olbia Tempio

610.331,51

53.466,75 159 € 3.838,56 € 336,27 € 4.174,83

Il fondo della Provincia di Olbia Tempio è costituito sulla base del personale in servizio previsto in dotazione organica. L’ammontare complessivo è stato dunque, per l’anno di riferimento, decurtato di una quota pari a € 141.428,19, in virtù del fatto che il dato costitutivo faceva riferimento ad una dotazione organica di posti effettivamente coperti pari a 159, mentre in realtà i posti occupati sono inferiori di 36 unità, tale per cui il fondo risulta decurtato di una quota proporzionale5. Il valore medio pro – capite, dunque, viene calcolato in questo caso sulla base del numero complessivo di dipendenti previsti presso l’ente, pari a 159 unità.

Provincia di Cagliari

Il fondo della provincia di Cagliari preso in esame è quello dell’annualità 2007, costituito con determinazione n. 131 del 12.10.2009.

La definizione del personale in servizio è stabilito in virtù dei dati estrapolati dal documento di assestamento della dotazione organica del 30 aprile 2008, dal quale si evince che nel corso dell’annualità 2007 la provincia di Cagliari disponeva di 545 dipendenti in servizio

Segue prospetto riepilogativo sul fondo 2007 della provincia di Cagliari:

Tab. 4

Ente Fondo parte

stabile Fondo parte variabile

dipendenti complessivi a

tempo indeterminato

parte stabile pro capite

parte variabile pro capite

Fondo complessivo

pro capite

Cagliari

1.852.141,32

352.084,69 545 € 3.398,42 € 646,03 € 4.044,45

Provincia di Sassari

Il fondo della provincia di Sassari preso in esame è quello relativo all’annualità 2008, costituito con Determinazione n. 99 del 24/03/2009.

5 Tale importo, infatti, verrà poi reso disponibile a seguito di integrazione del personale in capo all’ente

(7)

Il fondo costituito nel 2008 segue il progetto “Ricognizione fondo per il salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti periodo 1999-2007”, dalla quale è emersa la necessità di apportare una serie di rettifiche al Fondo costituito provvisoriamente con la precedente determinazione n. 341 del 24/12/2008.

La quantificazione del personale in servizio è definita sulla base delle informazioni presenti nella Del. G.P.

271 del 21/12/2007, da quale si evince che il personale in servizio nel corso dell’annualità di riferimento è pari a 338 unità.

Segue prospetto riepilogativo sul fondo 2008 della provincia di Sassari:

Tab. 5

Ente Fondo parte stabile

Fondo parte variabile

dipendenti complessivi a

tempo indeterminato

parte stabile pro capite

parte variabile pro capite

Fondo complessivo

pro capite

Sassari

1.077.400,39

339.317,08 338 € 3.187,58 € 1.003,90 € 4.191,47

Riepilogo

Per ottenere il valore medio pro capite dei fondi costituiti nelle varie province, si propone la seguente tabella riepilogativa, nella quale si individua il valore medio pro capite complessivo, ottenuto attraverso il calcolo del valore medio dei dati esitati dai vari enti presi in esame:

Tab. 6

Ente Fondo parte stabile

Fondo parte variabile

dipendenti complessivi a

tempo indeterminato

parte stabile

pro capite

parte variabile pro capite

Fondo complessivo

pro capite

Provincia

Ogliastra

340.952,75

84.899,23 92

3.706,01 € 922,82 € 4.628,83 Provincia

Medio Campidano

200.000,00

120.459,18 133

1.503,76 € 905,71 € 2.409,47 Provincia

Olbia Tempio

610.331,51

53.466,75 159

3.838,56 € 336,27 € 4.174,83

Cagliari 1.852.141,32

352.084,69 545

3.398,42 € 646,03 € 4.044,45 Sassari

1.077.400,39

339.317,08 338

3.187,58 € 1.003,90 € 4.191,47

valori medi 3.126,87 € 762,94 € 3.889,81

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deviazione standard € 843,07 € 244,83 € 765,99

Possiamo osservare che il valore medio pro capite di parte stabile nelle diverse province presenta una variabilità definita dal calcolo della deviazione standard della media pari a € 843,07. Tale variabilità, tuttavia, deriva dal valore medio registrato presso la Provincia del Medio Campidano, che è da considerarsi come un caso outlier rispetto a una distribuzione i cui restanti dati presentano una maggiore coerenza interna.

Poiché la provincia del Medio Campidano costituisce, di fatto un’eccezione, si propone una tabella che esclude tale ente nel calcolo del valore medio:

Tab. 7

Ente Fondo parte stabile

Fondo parte variabile

dipendenti complessivi a

tempo indeterminato

parte stabile

pro capite

parte variabile pro capite

Fondo complessivo

pro capite

Provincia

Ogliastra 340.952,75

84.899,23 92 € 3.706,01 € 922,82 € 4.628,83

Provincia Olbia Tempio

610.331,51

53.466,75 159 € 3.838,56 € 336,27 € 4.174,83

Cagliari 1.852.141,32

352.084,69 545 € 3.398,42 € 646,03 € 4.044,45

Sassari

1.077.400,39

339.317,08 338 € 3.187,58 € 1.003,90 € 4.191,47

valori medi € 3.532,64 € 727,25 € 4.259,90

deviazione standard € 255,31 € 261,84 € 220,48

Il valore medio del fondo complessivo di tutti gli enti presi in esame è pari a € 4259,90. La deviazione standard, che fornisce una stima del margine di errore del valore di riferimento, è di portata relativamente ridotta, tale per cui il valore di riferimento appare particolarmente attendibile.

Tale valore viene preso come termine di confronto attendibile e perciò messo in relazione con il fondo costituito, nelle diverse annualità oggetto di analisi, presso la provincia Carbonia Iglesias, al fine di verificarne la congruità.

In applicazione del criterio del valore medio pro capite, così determinato, per tutte le annualità presso la Provincia di Carbonia Iglesias, l’ammontare del fondo distinto , ai sensi del citato art. 31 del CCNL 22.01.2014, in parte stabile e in parte variabile è riportato nella tab. n° 9.

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Tab. 9

anno persone

fondo parte stabile

pro capite

fondo di parte variabile

pro capite

Fondo complessivo parte stabile

Fondo complessivo

parte variabile

fondo pro capite complessivo

altre province

Fondo complessivo

(parte stab.

+ parte variab.) 2007 54,98 €

3.532,64

727,25 € 194.224,55 € 39.984,35 € 4.288,60 € 234.208,89 2008 87,86 €

3.532,64

727,25 € 310.377,75 € 63.896,41 € 4.288,60 € 374.274,16 2009 129,00 €

3.532,64

727,25 € 455.710,56 € 93.815,58 € 4.288,60 € 549.526,14 2010 130,00 €

3.532,64

727,25 € 459.243,20 € 94.542,83 € 4.288,60 € 553.786,03 2011 121,00 €

3.532,64 €

727,25 € 427.449,44 € 87.997,56 € 4.288,60 € 515.447,00 2012 119,00 €

3.532,64

727,25 € 420.384,16 € 86.543,05 € 4.288,60 € 506.927,21 2013 117,00 €

3.532,64

727,25 € 413.318,88 € 85.088,55 € 4.288,60 € 498.407,43 2014 108,00 €

3.532,64

727,25 € 381.525,12 € 78.543,28 € 4.288,60 € 460.068,40 2015 109,00 €

3.532,64

727,25 € 385.057,76 € 79.270,53 € 4.288,60 € 464.328,29 TOT

3.447.291,42

€ 709.682,13

4.156.973,55

Tale distinzione, come più volte ribadito, è assente nel processo di determinazione del fondo della Provincia di Carbonia Iglesias. Va tuttavia precisato che l’introduzione di questo criterio nel calcolo della costituzione del fondo comporta anche ed ulteriormente un’analisi del rispetto degli oneri procedurali afferenti alla costituzione del fondo di parte variabile. Ciò in virtù del fatto che la parte variabile presa a confronto include integrazioni di cui all’art. 15 comma 2 e 4 del CCNL 1.4.99 - che prevede la possibilità di integrare il fondo di parte variabile fino ad un massimo corrispondente all’1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza - e dall’art. 15 comma 5, per gli effetti derivanti all’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, i quali prevedono il rispetto di un set di oneri procedurali indefettibili. Dall’esame dei dati in nostro possesso non si è stati in grado di verificare l’effettivo rispetto degli oneri procedurali di cui trattasi. Tale per cui l’elaborazione effettuata risente di questo deficit di informazioni in merito al rispetto dei predetti oneri.

Pertanto, la presente relazione, a causa del precitato deficit nonché della mancata distinzione tra parte stabile e parte variabile, è orientata in modo particolare a consentire una valutazione della congruenza economico- finanziaria degli importi del fondo di produttività così come costituito presso la Provincia di Carbonia Iglesias

(10)

rispetto ai parametri di riferimento esitati dall’analisi dei fondi costituiti attraverso il criterio del valore medio pro – capite presso gli altri enti presi in considerazione.

Nella seguente tabella si riportano i dati del fondo, per tutte le annualità prese in esame, secondo tre distinti criteri di costituzione. Nella colonna A vengono riportati i dati di costituzione del fondo della Provincia Carbonia Iglesias effettivamente costituiti con atti formali prodotti dall’ente. Nella colonna B vengono riportati i dati relativi alla ri-costituzione del fondo effettuata con il criterio del 20%6, attraverso la ricostruzione esatta del fondo sulla base del computo del 20% del trattamento stipendiale dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell’anno di riferimento7. Nella colonna C vengono riportati i dati relativi al fondo del salario accessorio della Provincia Carbonia Iglesias costituito virtualmente secondo il criterio del valore medio pro capite delle province prese in analisi per ciascuna annualità di riferimento. Per le annualità 2007 e 2008 il computo del numero di dipendenti è calcolato, vista la variabilità del personale in servizio durante gli anni di riferimento, sulla base di un valore effettivo di dipendenti che tenga conto del numero di mesi di servizio8:

Tab. 11

anno

A B C

fondo effettivamente

costituito fondo 20% ricostituito fondo costituito con

“valore pro capite”

2007 € 138.435,19 € 219.607,03 € 234.208,89

2008 € 353.708,11 € 367.878,49 € 374.274,16

2009 € 535.912,97 € 535.327,28 € 549.526,14

2010 € 543.362,00 € 553.492,80 € 553.786,03

2011 € 543.360,00 € 539.660,30 € 515.447,00

2012 € 540.442,48 € 531.644,62 € 506.927,21

2013 € 536.679,34 € 512.167,12 € 498.407,43

2014 € 507.698,66 € 478.174,87 € 460.068,40

2015 € 480.993,71 € 468.878,77 € 464.328,29

tot € 4.180.592,46 € 4.206.831,27 € 4.156.973,55

6 Descritta dettagliatamente nelle sezioni successive della presente relazione

7 Tale importo è definito sulla base del salario tabellare di ciascun dipendente, le Posizioni Economiche in godimento e l’indennità di comparto per la parte che ricade sul fondo del salario accessorio. L’indennità di comparto pagata con risorse di bilancio, dunque, non contribuisce alla costituzione del fondo del salario accessorio.

8 Nel corso del 2007 si parte con 47 dipendenti in servizio e si termina con 61, nel corso del 2008 si parte da 61 dipendenti e si termina con 107. Il valore effettivo di dipendenti per il 2007 è pari a 54,98, il valore effettivo di dipendenti in servizio per il 2008 è pari a 87,86. Nel corso degli anni successivi la variabilità del personale si riduce fino a tendere allo 0.

(11)

Dai dati esitati si evince che, nel complesso, gli importi non differiscono in maniera sostanziale9. Il criterio utilizzato (fondo uguale al 20% del valore del trattamento stipendiale dei dipendenti) pur non essendo legato a nessun orientamento metodologico10, produce dati coerenti con quelli esitati dall’applicazione del criterio del valore medio pro capite delle altre province11.

Per questa ragione, si ritiene il criterio del 20% del trattamento stipendiale possa essere confermato come criterio di riferimento economico finanziario per la costituzione del fondo del salario accessorio della provincia di Carbonia Iglesias. I dati considerati validi nella presente relazione, sono quelli di cui alla colonna B della tabella 11, poiché depurati da alcuni errori commessi nel corso degli anni. La ricostituzione e gli effetti della stessa sono descritti dettagliatamente nelle sezioni che seguono.

2. La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. - Anno 2007 -

Con la delibera n° 114 del 06.12.2007, recante in oggetto ”Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2007 e 2008” l’ente delibera di “ costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale della provincia per gli anni 2007 e 2008 sulla base della percentuale del 20% dello stipendio tabellare lordo di ciascun profilo professionale coperto in pianta organica oltre oneri riflessi a carico dell’ente come segue:

- Di dare atto che sulla base della percentuale di cui al punto precedente per il corrente anno 2007 il fondo è determinato in

€ 183.149,76 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell’ente;

- Di dare atto che nel corso del 2008 dette risorse saranno incrementate mediante l’applicazione della sopra indicata metodologia a fronte di ogni nuova assunzione a tempo indeterminato.

Il 17 ottobre del 2007 la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. stipulano un accordo che sancisce il criterio del 20% del trattamento stipendiale lordo del personale a T.I. il cui n° viene individuato in 58 unità.

A seguito dell’applicazione del predetto criterio per il n° dei dipendenti a T.I. dell’ente, il fondo per l’annualità 2007 è pari a € 183.149.76. l’importo così determinato risulta erroneamente comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Pertanto il fondo delle risorse decentrate, al netto degli oneri, è pari a € 138.435,19.

Dall’esame degli atti in possesso afferenti al 2007 non è stato possibile ripercorrere l’iter seguito nella determinazione del fondo, secondo il criterio del 20% del monte stipendiale del personale dell’ente. I dati esitati

9 eccezion fatta per le prime due annualità 2007 e 2008, di cui si è discusso

10 Orientamento ARAN RAL 061

11 Anche in questo caso è necessario ricordare, tuttavia, che il criterio del 20% è coerente con il criterio del valore pro capite nel caso in cui questo secondo dato comprenda anche le risorse di parte variabile, con tutti gli oneri procedurali necessari per la costituzione di tali risorse sul fondo del salario accessorio

(12)

sono il prodotto, per deduzione, dell’applicazione del metodo di calcolo del fondo utilizzato dall’ente per il 2008 in quanto per il periodo di pertinenza dal 01.01.2007 ÷ 31.12.2007 non sono date delle tabelle esplicative, presenti invece nel 2008.

Va precisato che in applicazione deduttiva del metodo di calcolo utilizzato nel 2008 e applicato anche al 2007, emerge altresì che il monte stipendiale di riferimento è dato dai seguenti fattori:

 Stipendio Tabellare;

 Posizione Economica in godimento;

 Indennità di Comparto complessiva (quota derivante dalle risorse decentrate stabili + quota a carico del Bilancio).

Pertanto si è proceduto alla costituzione del fondo per il periodo di riferimento secondo il metodo utilizzato dall’ente per il 2008. La delibera di costituzione del fondo per l’annualità 2007 è del 06.12.2007 e pertanto siamo in vigenza del CCNL economico 2004 – 2005 del 09.05.2006

Pertanto il fondo per l’annualità 2007 in applicazione del trattamento stipendiale su riportato è pari a € 208.458,60. Quindi in applicazione del parametro del 20% del trattamento tabellare vigente alla data di costituzione del fondo comprensivo della tredicesima; dell’indennità di comparto e della Peo in godimento, il fondo costituito è comunque superiore al fondo costituito dall’ente.

Nel 2007, insistono due diversi CCNL economici e pertanto gli stessi complessi stipendiali risultano differenti. Nello specifico dall’1.01.2007 al 31.01.2007 e dal 1.02. al 31.12.2007 i trattamenti stipendiali sono fissati dal CCNL normativo 2006 – 2009 biennio economico 2006 – 2007.

In applicazione del criterio del 20% del trattamento stipendiale, il fondo per il primo periodo del 2007 è pari a € 15.101,11.

In applicazione del criterio del 20% del trattamento stipendiale, il fondo per il secondo periodo del 2007 è pari a € 204.505,92.

Pertanto il fondo per l’annualità 2007 è pari a: € 219.607,03 con saldo positivo pari a € 81.171,84.

3. La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. - Anno 2008 –

Il fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività dell’anno 2008 è stato costituito con Determinazione del responsabile dei servizi amministrativi n° 231 del 7 luglio del 2008, recante “ Adeguamento dell’importo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2008”. Con quell’atto, in applicazione del criterio del 20% di cui alla delibera della Giunta Provinciale n° 114 del 6 dicembre 2007, il fondo per l’annualità 2008 viene determinato nella misura di € 340.185,63. Con una successiva Determinazione n° 381 del 14 novembre 2008, recante “Adeguamento dell’importo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2008” il Responsabile dei servizi amministrativi ridetermina

(13)

il fondo de quo integrandolo di € 13.594,47. Pertanto il fondo, così come costituito dall’ente, per l’annualità 2008 è pari € 353.708,11.

In applicazione del criterio del 20%, il fondo dai nostri computi risulta in realtà pari a € 367.878,49 con un delta positivo pari a € 14.170,38. La differenza di risultato è ascrivibile ai trattamenti tabellari a cui fare riferimento per il periodo considerato. Il fondo dell’annualità 2008 è stato costituito dall’ente prendendo come tabellare di riferimento esclusivamente quello di cui al CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007.

Al trattamento tabellare così determinato è stata aggiunta l’Indennità di Comparto (quota a carico del fondo per le risorse decentrate e la quota a carico del bilancio) e le Peo, eventualmente in godimento, per il computo del 20%.

In realtà sull’annualità 2008 insistono tre diversi trattamenti tabellari. Il primo, su riportato, che va dal 01.01.2008 al 31.03.2008 in vigenza del CCNL economico 2006 – 2007. Il secondo che va dal 01.04.2008 al 30.06.2008 in vigenza del CCNL economico 2008 – 2009. Il terzo che va dal 01.07.2008 al 31.12.2008 in vigenza del CCNL economico 2008 – 2009. Il secondo e il terzo periodo fa riferimento al CCNL economico 2008 – 2009 del 31.07.2009 e perciò stesso i trattamenti tabellari ivi previsti non potevano essere noti all’atto dell’adozione della determina n° 381 del 14 novembre 2008. Dagli atti in nostro possesso non risulta si sia provveduto ad un adeguamento successivo del fondo a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL economico 2008 – 2009 del 31.07.2009.

Pertanto nella fase di ricostituzione del fondo abbiamo provveduto a rideterminare il fondo del 2008 tenendo presenti anche le variazioni intervenute nei trattamenti tabellari. Tale scelta è determinata dalla constatazione che l’ente, per quanto riguarda le annualità successive, ha proceduto al calcolo del 20% del trattamento stipendiale sulla base degli importi di cui al CCNL economico 2008 -2009.

Pertanto il fondo del 2008 per i tre diversi periodi, tenuto conto del personale in capo all’ente risulta così rideterminato:

I° periodo: dal 01.01.2008 ÷ 31.03.208 - € 78.467,87;

II° periodo: dal 01.04.2008 ÷ 30.06.2008 - € 89.336,57;

III° periodo: 01.07.2008 ÷ 31.12.2008 - € 200.074,05

Totale fondo 2008: € 367.878,49

4. La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. - Anno 2009 -

Il fondo del 2009 è stato costituito con determinazione del Dirigente n° 147 del 07.07.2009, il CCNL che definisce il trattamento tabellare del personale del comparto, a decorrere dal 1.01.2009, è del 31/07/2009.

(14)

L’ammontare del fondo complessivo è pari dunque a € 535.912,97. In applicazione del criterio del 20%, il fondo dai nostri computi risulta in realtà pari a € 535.327,2812, con un delta negativo pari a € 585,69 . Tale differenza è trascurabile ed è determinata dal fatto che la ricostruzione del trattamento tabellare è avvenuta ex post e tiene conto anche di eventuali giorni di servizio in meno da parte di alcuni dipendenti.

5. La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. - Anno 2010 -

Il fondo del 2010 è stato costituito con determinazione del Dirigente n° 165 del 20.122010, il CCNL che definisce il trattamento tabellare del personale del comparto, a decorrere dal 1.01.2009, è del 31/07/2009.

L’ammontare del fondo complessivo è pari dunque a€ 543.362,00.

La Determina di Costituzione del fondo non fa riferimento al criterio originariamente definito per la costituzione negli anni precedenti. Si fa invece riferimento invece al fatto che “l’ente dispone, per la prima volta, di un dato storico relativo ai costi per il personale, cui fare riferimento per la composizione del fondo”. Viene inoltre dato atto che, nel corso dell’annualità 2009, si sono concretizzate delle economie tale per cui il fondo costituito è incrementato da una cifra pari a € 7.492,00.

Stando a una ricostruzione ermeneutica di quanto riportato in Determina, sembrerebbe che il fondo 2010 sia costituito, non in applicazione del criterio del 20% del trattamento stipendiale del personale in servizio, bensì dall’ammontare del fondo per l’annualità 2009, cui sono aggiunti le economie registrate nello stesso anno di riferimento. Tuttavia il valore esitato da tale ricostruzione € 535.912,97 + € 7492,00 non combacia perfettamente con l’importo del fondo effettivamente costituito (la somma esitata è superiore a quella di costituzione di € 42.97).

In applicazione del criterio del 20%, il fondo dai nostri computi risulta in realtà pari a € 553.492,80. Tale importo differisce sensibilmente rispetto all’importo di quello formalmente definito, con un delta positivo pari a € 10.130,80

Appare poco chiaro il motivo per il quale, a partire dall’anno 2010, il criterio di costituzione del fondo sia stato disatteso.

Nella ricostruzione del fondo relazionata in questo elaborato, l’ammontare del fondo anche per gli anni 2010-2015 verrà definito secondo il medesimo criterio del 20%.

Per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 l’ente Provincia modifica ulteriormente le modalità di costituzione del fondo.

6. La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. - Anni 2011/2014 -

Il fondo del 2011 è stato costituito con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 62 dell’11.03.2011. Tale Deliberazione, prende atto della sopraggiunta normativa e in particolar modo dei limiti di cui all’art. 9 comma 2 bis

12 L’importo del fondo riportato è al netto della quota di indennità di comparto a carico del bilancio.

(15)

del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (è erroneamente indicato l’art. 6)“A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”

In virtù di tale limitazione imposta dalla normativa nazionale, la Provincia procede de facto a consolidare il fondo 201013, ed effettuare eventuali decurtazione dello stesso in virtù di cessazioni del personale e conseguente riduzione dell’organico in servizio.

Detto in altri termini, sarebbe come se la Provincia utilizzasse la normativa di contenimento della spesa come nuova modalità di costituzione del fondo, piuttosto che come l’operazione di decurtazione di un fondo già precedentemente costituito. Vediamo nel dettaglio lo storico di costituzione dei fondi per i diversi anni

Per il 2011 non si verificano cessazioni di personale, per questo motivo il fondo è quantificato in € 543.360,00.

Il fondo del 2012 è stato costituito con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 02 dell’12.01.2012.

L’ammontare del fondo 2012 complessivo è pari dunque a € 540.442,48, derivante dalle decurtazioni effettuate a seguito di cessazione del personale.

Il fondo del 2013 è stato costituito con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 38 dell’15.03.2013.

L’ammontare del fondo 2013 complessivo è pari dunque a € 536.679,34, derivante dalle decurtazioni effettuate a seguito di cessazione del personale.

Il fondo del 2014 è stato costituito con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 62 del 28.05.2014.

L’ammontare del fondo 2014 complessivo è pari dunque a € 507.698,66, derivante dalle decurtazioni effettuate a seguito di cessazione del personale.

Il criterio utilizzato a partire dall’annualità 2010 risulta vantaggioso, nel corso degli anni, rispetto al criterio del 20%, stabilito originariamente dall’ente provincia, tuttavia non è supportato da atti formali chiari e in linea con la normativa vigente.

Il criterio del 20%, infatti, è suscettibile di maggiori riduzioni, a seguito di cessazione di personale, se le cessazioni riguardano categorie o posizioni economiche di alto livello. Nel caso in cui, invece, le cessazioni riguardassero prevalentemente personale di categorie basse o che non abbiano maturato posizioni economiche elevate, la conseguente riduzione del fondo sarebbe stata limitata. In questo secondo caso, tuttavia, sarebbe sopraggiunta la necessità di effettuare le decurtazioni ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010.

Ad eccezione dell’annualità 2010, l’applicazione del criterio del 20% per la costituzione del fondo per le annualità in cui è stato modificato il criterio di costituzione, risulta essere svantaggiosa (ancorché l’unica corretta)

13 Che comprendeva, peraltro, economie degli anni precedenti, le quali non possono ad alcun titolo essere “stabilizzate” negli anni successivi.

(16)

poiché conduce alla costituzione di fondi dagli importi inferiori a quelli derivanti dalla mera decurtazione delle risorse a seguito di cessazione del personale. Segue prospetto riepilogativo:

Tab. 12

anno

fondo effettivamente

costituito

riduzione percentuale per rispetto limiti L

122/2010

fondo ricostituito

riduzione percentuale

effettiva

2010 € 543.362,00 € 553.492,80

2011 € 543.360,00 0,00% € 539.660,30 2,50%

2012 € 540.442,48 0,54% € 531.644,62 3,95%

2013 € 536.679,34 1,23% € 512.167,12 7,47%

2014 € 507.698,66 6,56% € 478.174,87 13,61%

Lo schema riporta le riduzioni del fondo, in termini assoluti e percentuali, effettuate nel corso del periodo 2011-2014. Le citate delibere di costituzione dei fondi riportano, per ciascuna annualità, il calcolo relativo all’importo di decurtazione rispetto all’importo 2010, determinato dalla semisomma del personale presente alla data del 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

Si osservi, dunque, come la riduzione percentuale del fondo, attraverso l’utilizzo del criterio del 20% del trattamento stipendiale dei dipendenti, produca, per qualsiasi anno, riduzioni del fondo più consistenti sia dal punto di vista del valore assoluto sia per quanto riguarda la percentuale rispetto al 2010

7. L’effettiva costituzione del fondo della Provincia di Carbonia Iglesias messa in relazione ai dati relativi alla ricostituzione dei fondi delle annualità 2007/2014

Nelle sezioni precedenti si è presentato un focus relativo alla formale costituzione del fondo, ai sensi degli atti formali prodotti dall’ente, e alla ricostituzione degli stessi fondi a seguito di analisi dei dati, secondo il criterio del 20% del trattamento stipendiale per ciascuna a annualità di riferimento.

Tuttavia i dati relativi alla formale costituzione dei fondi è da considerarsi spurio poiché il valore indicato negli atti di costituzione è inferiore a quello costituito di fatto per la corresponsione delle risorse del salario accessorio.

Infatti, nella costituzione del fondo non vengono compresi alcuni istituti contrattuali il cui onere grava obbligatoriamente sul fondo delle risorse decentrate. In particolare le Posizioni Economiche in godimento. Nello specifico l’art. 17 comma 2 lett. b) del CCNL 1.4.99 recante “Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” dispone che le risorse di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.99 sono utilizzate per “ costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla

progressione economica

nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l’ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all’art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del

(17)

rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio”.

Così come grava sul fondo l’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL 22.01.2004 che la istituisce e i cui oneri sono così distribuiti:

Tab. 13

Categoria dal 1.1.02 (1) Quota derivante dalle risorse decentrate stabili. dal 1.1.03 (2)

Quota derivante dalle risorse decentrate stabili.

dal 31.12.03 (3)

Indennità complessiva dal

31.12.05 (4)

D € 4,95 € 7,95 € 39,00 € 51,90

C € 4,34 € 7,01 € 34,45 € 45,80

B € 3,73 € 6,00 € 29,58 € 39,31

A € 3,09 € 4,93 € 24,38 € 32,40

In merito alla corresponsione dell’indennità di comparto, la Relazione illustrativa al CCNL 2002/2003 di ARAN stabilisce che: “E' del tutto evidente che per i nuovi assunti, sia su posti vacanti nella fase di prima applicazione della presente disciplina, (quindi negli anni 2002 e 2003) sia, a maggior ragione, su posti di nuova istituzione conseguenti ad incrementi di dotazione organica, l'importo della indennità di comparto deve essere interamente finanziata dal bilancio degli enti, i quali dovrebbero prevedere tale onere in sede di elaborazione della programmazione dei fabbisogni con rideterminazione, in aumento, delle dotazioni organiche, con copertura dei relativi oneri complessivi; tra questi, abbiamo già illustrato anche quelli correlati al salario accessorio, secondo la disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, da tener presente, a titolo indicativo, con riferimento alla media unitaria, nell'ente, delle risorse decentrate stabili.”

Ciò sta a significare che a seguito di incremento di dotazione organica, l’ente finanzia dal bilancio un’integrazione del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, attraverso la cui integrazione provvederà al pagamento dell’indennità di comparto e degli istituti di parte stabile del personale aggiuntivo.

Nonostante non si sia provveduto ad integrare il fondo nelle modalità e nel rispetto di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, la costituzione del fondo della Provincia ha subito incrementi a seguito di nuove assunzioni in capo all’ente, in virtù del principio utilizzato per la costituzione dello stesso fondo (il 20% del trattamento stipendiale). A tal proposito, appare evidente che anche l’indennità di comparto, per la parte gravante sul fondo, è da imputare al fondo del salario accessorio della Provincia di Carbonia Iglesias.

Ci si trova al cospetto, dunque, di un caso di errata costituzione del fondo, poiché dal dato esitato dall’applicazione dei criteri e la successiva formalizzazione con atto, è stato di fatto aggiunto un importo di costituzione per la corresponsione della parte stabile relativa alle PEO storiche e all’indennità di Comparto nel suo complesso. Tale importo aggiuntivo incrementa la percentuale che l’ammontare complessivo del fondo assume in relazione al trattamento stipendiale complessivo.

Segue la tabelle riepilogativa sul rapporto esistente tra fondo effettivamente costituito e trattamento stipendiale, per ciascun anno di riferimento:

Tab. 14

(18)

anni importo pro capite risorse decentrate effettivo

Percentuale effettiva tra fondo effettivamente costituito e

trattamento stipendiale

2007 € 3.394,85 19,79%

2008 € 3.839,51 22,33%

2009 € 4.530,81 21,84%

2010 € 5.072,94 23,83%

2011 € 5.007,30 22,45%

2012 € 5.051,43 22,61%

2013 € 5.010,55 22,89%

2014 € 5.101,10 23,04%

La tabella descrive in maniera evidente che il criterio di costituzione del fondo, ancorché definito formalmente come 20% del trattamento stipendiale, si sostanzia di fatto in un rapporto, per quasi tutti gli anni oggetto di analisi, dal valore più elevato, con una variabilità che va tra l’1,84% in più al 3,83% in più.

Si evidenzia, inoltre, ai fini di una accurata interpretazione dei dati esitati, che la costituzione del fondo secondo il criterio del 20% del trattamento stipendiale complessivo è in linea con il criterio del valore medio delle altre province, se si utilizza però il valore relativo alla somma tra parte stabile e parte variabile, attraverso i quali fondi gli enti hanno garantito il salario accessorio nel suo complesso (comprese indennità di comparto e Posizioni Economiche). Eventuali supplementi del fondo rispetto al 20% del trattamento stipendiale porterebbe a una discrepanza rilevante rispetto ai valori di riferimento.

Osserviamo infine, nel dettaglio la costituzione dei fondi per le annualità che vanno dal 2007 al 2014 secondo il confermato criterio del 20% del trattamento stipendiale complessivo, nonché l’importo effettivamente erogato per il pagamento delle risorse accessorie.

Tab. 15

anno fondo 20% comparto solo da fondo

importo complessivo risorse accessorie

differenze per anno di

riferimento con criterio rivisto 20%

2007 € 219.607,03 € 215.941,37 € 3.665,66 2008 € 367.878,49 € 409.498,06 -€ 41.619,58 2009 € 535.327,28 € 582.746,86 -€ 47.419,58 2010 € 553.492,80 € 657.911,90 -€ 104.419,10 2011 € 539.660,30 € 604.469,75 -€ 64.809,45

(19)

2012 € 531.644,62 € 600.074,14 -€ 68.429,53 2013 € 512.167,12 € 585.292,34 -€ 73.125,22 2014 € 478.174,87 € 549.996,31 -€ 71.821,44

Saldo complessivo -€ 467.978,24

L’importo complessivo delle risorse accessorie è composto, in virtù dei principi enunciati, dalle seguenti voci:

- Indennità di comparto, nella quota il cui pagamento grava sul fondo.

- Posizioni economiche orizzontali storiche erroneamente liquidate con risorse di bilancio, al netto delle rivalutazione anni successivi all’effettivo conseguimento delle posizioni economiche.

- Altre indennità erogate in virtù degli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi e decentrati.

È possibile osservare, per tutte le annualità di riferimento, eccezion fatta per l’annualità 2007, un saldo negativo tra risorse di cui al fondo costituito con il criterio del 20% e il fondo costituito de facto presso la Provincia di Carbonia Iglesias.

In virtù di tale sovradimensionamento, si rappresenta, per l’ente Provincia di Carbonia Iglesias, un incremento indebito di risorse pari a € 467.978,24.

II. COSTITUZIONE DEL FONDO - MODELLO ARAN RAL 061

Premessa: la

ratio

del presente elaborato

Nella prima parte della presente relazione è stata proposta un’analisi relativa all’ammontare del fondo delle risorse decentrate della Provincia Carbonia Iglesias orientata principalmente alla verifica della congruità economico finanziaria dello stesso rispetto a un fondo teorico costituito sulla base del criterio del valore medio pro-capite,

La presente parte della relazione è invece dedicata alla ricostituzione del fondo ai sensi di quanto disposto dai CCNL di comparto e in virtù di quanto definito nel citato Orientamento Applicativo ARAN RAL 061.

La disciplina contrattuale, supportata dalla Relazione illustrativa ARAN al CCNL 22.01.2004, prevede che la costituzione della parte stabile del fondo di un ente di nuova istituzione, come la Provincia di Carbonia Iglesias, debba essere elaborato in virtù di un confronto tra l’ente in questione e un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, sui quali ricavare un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento.

Tale pratica è prevista, in realtà, per solo il primo anno di istituzione dell’ente. L’importo definito in tale occasione costituisce la parte stabile del fondo. Eventuali integrazioni delle risorse stabili, effettuate ai sensi dell’art.

15 comma 5 del CCNL 1.4.99, sono condizionate da due distinte condizioni:

(20)

a) un intervenuto e reale incremento della formale dotazione organica dell’ente, rispetto al precedente assetto organizzativo (prevedendo, cioè, nel nuovo assetto organizzativo un numero di posti della stessa maggiore rispetto a quello precedente: passaggio ad esempio da 100 posti originari a 110);

b) l’effettiva assunzione di ulteriore personale sui posti di dotazione organica di nuova istituzione.14

Nella fattispecie concreta, per le annualità 2008, 2009, 2010, è possibile procedere ad un incremento delle risorse di parte stabile ai sensi del precitato art. 15 c. 5, nel pieno rispetto delle lettere a) e b) dell’Orientamento Applicativo RAL ARAN 1635. L’annualità 2010 rappresenta il momento in cui la dotazione organica dell’ente si stabilizza. Nel corso delle annualità successive al 2010, il personale in servizio diminuisce a seguito di cessazioni. Il fondo di parte stabile, subisce delle decurtazioni in virtù delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 2 bis della L.

122/2010.

L’art. 31 del CCNL 22.01.2004 prevede, come ribadito, la distinzione tra le risorse stabili e variabili. Il comma 3 dello stesso art. 31 del CCNL 22.01.2004 prevede che le risorse variabili: “(…)sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL”

Nel rispetto dei principi sanciti dal citato CCNL, la costituzione del fondo del salario accessorio deve prevedere la distinzione tra le risorse stabili e le risorse variabili.

In applicazione del principio del valore medio pro – capite, il valore del fondo del fondo di parte stabile e di parte variabile per ciascuna annualità di riferimento è come appresso indicato:

Tab. 16

anno persone fondo parte stabile pro

capite

fondo di parte variabile pro

capite

Fondo complessivo parte

stabile

Fondo complessivo parte

variabile

2007 54,98 € 3.532,6415 € 727,2516 € 194.224,55 € 39.984,35 2008 87,86 € 3.532,64 € 727,25 € 310.377,75 € 63.896,41 2009 129,00 € 3.532,64 € 727,25 € 455.710,56 € 93.815,58 2010 130,00 € 3.532,64 € 727,25 € 459.243,20 € 94.542,83 2011 121,00 € 3.532,64 € 727,25 € 459.243,20 € 87.997,56

14 Orientamento applicativo ARAN RAL 1635

15 Importo pro capite determinato dalla media del valore pro capite di parte stabile dei fondi delle province oggetto di analisi

16 Importo pro capite determinato dalla media del valore pro capite di parte variabile dei fondi delle province oggetto di analisi

(21)

2012 119,00 € 3.532,64 € 727,25 € 456.763,29 € 86.543,05 2013 117,00 € 3.532,64 € 727,25 € 453.594,51 € 85.088,55 2014 108,00 € 3.532,64 € 727,25 € 429.116,85 € 78.543,28 2015 109,00 € 3.532,64 € 727,25 € 429.116,85 € 79.270,53

TOT € 3.647.390,75 € 709.682,13

Si presenta, di seguito, un’analisi dettagliata del fondo distinta per la quota relativa alla parte stabile e quella relativa alla parte variabile.

1. Analisi sulla costituzione e l’utilizzo del fondo di parte stabile

Nella presente sezione, in virtù dei dati sulla costituzione del fondo di parte stabile della Provincia Carbonia Iglesias - esitati in applicazione del criterio del valore medio pro – capite, definito attraverso la comparazione dei fondi delle Province di Cagliari, Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari - si è proceduto alla verifica della capienza dell’importo del fondo di parte stabile rispetto agli utilizzi di parte stabile, per ciascuna annualità di riferimento.

Infatti, gli enti, prima di effettuare qualsiasi scelta sull'utilizzo delle risorse stabili, devono preliminarmente:

a) escludere tutte le somme che risultano già utilizzate per pagare le progressioni economiche orizzontali, ove le stesse siano state di fatto conservate nel calcolo delle disponibilità dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999;

queste somme concorrevano e concorrono ancora a costituire lo specifico "fondo per le progressioni orizzontali" di cui all'art.17, comma 2, lett. c) del citato CCNL; devono essere escluse, per questa finalità di calcolo, i soli incrementi delle progressioni economiche a carico dei bilanci secondo l'art. 2 del CCNL del 5.10.2001 e secondo l'art. 29 del CCNL Del 22.10.2004

b) escludere le somme utilizzate per il finanziamento della indennità di comparto a carico del fondo;

c) escludere tutte le somme destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, limitatamente agli enti con personale dirigenziale; queste risorse devono essere, infatti, già ricomprese nel "fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del ripetuto CCNL dell'1.4.1999;

d) escludere le somme destinate all'incremento della indennità professionale del personale degli asili nido;

(22)

Si procede, dunque, alla verifica della capienza delle risorse di parte stabile rispetto agli importi necessari per il pagamento degli istituti contrattuali appena elencati.

Riferimenti

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