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AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

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Academic year: 2022

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1 Rep. n. ___

Contratto di appalto per l’affidamento della stampa e della distribuzione dei Modelli 730/2019 e Redditi - Persone Fisiche 2019

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _______________________ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, _____________________, nat_ a _____________ il ________________, designat_, con provvedimento direttoriale prot. n. ______ a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- ___________, dirigente pubblico, nato a ____________ il _____________, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001;

- _____________, nato a ___________________ il _________________, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ________________ della Società ______________________ (di seguito, per brevità, “Società” o

“Appaltatore”), con sede legale in _____________, alla Via/Piazza _______________________; partita IVA: _________________; codice fiscale _____________ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:

___________________, capitale sociale versato € ___________________;

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aggiudicatario dell’appalto per la stampa e distribuzione dei Modelli 730/2019 e Redditi - Persone Fisiche 2019.

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto segue.

Premessa

Con determina --- del ……… l’Agenzia ha avviato una procedura aperta per l’affidamento della stampa e della distribuzione dei Modelli di dichiarazione fiscale 730 e Unico - Persone Fisiche-per l’anno 2019.

All’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Con provvedimento prot. n. ______ del ______ l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Società.

A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.

50/2016, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.

È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016.

La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini

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di seguito stabiliti.

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);

Offerta economica della Società;

Patto di integrità;

Modulo sul conflitto di interessi potenziale.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Contratto ha ad oggetto la stampa e la distribuzione dei Modelli di dichiarazione fiscale 730/2019 e Redditi – Persone Fisiche – per l’anno 2019.

Più precisamente, l’appalto in parola si configura quale appalto misto, avente ad oggetto un’attività principale, consistente nella fornitura di stampati, in particolare Modelli, Istruzioni e Buste per l’adempimento degli obblighi connessi alle annuali dichiarazioni dei redditi, ed un’attività secondaria di servizi rappresentata dalla consegna degli stampati secondo un dettagliato piano di distribuzione, come meglio precisato nei paragrafi seguenti.

La Società si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte del presente contratto, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Progetto e relativi allegati, da intendersi qui integralmente recepiti, le attività indicate nel Capitolato e, più in generale, la stampa e la distribuzione, secondo i quantitativi orientativamente indicati nei suddetti documenti di gara, di:

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a) n. 2.376.000 (duemilionitrecentosettantaseimila) di Modelli 730/2019 di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) n. 2.376.000 (duemilionitrecentosettantaseimila) di Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione 730/2019 di cui al precedente punto a);

c) n. 2.376.000 (duemilionitrecentosettantaseimila) di Buste da utilizzare ai fini della scelta dell’8‰, del 5‰ e del 2‰;

d) n. 557.000 (cinquecentocinquantasettemila) di Modelli di dichiarazione Persone Fisiche 2019 – Fascicolo 1;

e) n. 557.000 (cinquecentocinquantasettemila) di Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione Persone Fisiche 2019, di cui al precedente punto d);

f) n. 173.000 (centosettantatremila) di Modelli di dichiarazione Persone Fisiche 2019 – Fascicolo 2;

g) n. 173.000 (centosettantatremila) di Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione Persone Fisiche 2019, di cui al precedente punto f);

h) n. 557.000 (cinquecentocinquantasettemila) di Buste con finestra per la presentazione dei modelli Redditi Persone Fisiche 2019;

d’ora innanzi, denominati, congiuntamente, “Modelli, Istruzioni e Buste”.

L’Agenzia si riserva, in analogia con le strategie di approvvigionamento ormai consolidate, di acquistare soltanto i quantitativi ed i modelli necessari, nonché di non procedere ad alcun acquisto.

La Società espressamente accetta, altresì, su richiesta dell’Agenzia, di aumentare o ridurre di 1/5 (un quinto) la fornitura globale e/o ogni singolo

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stampato di cui ai precedenti punti dalla a) alla h) di Modelli, Istruzioni e Buste ed il conseguente aumento/riduzione dei corrispettivi.

La Società accetta espressamente, inoltre, che il numero di pagine di ogni singolo stampato possa essere, su richiesta dell’Agenzia, aumentato o diminuito con conseguente aumento/riduzione proporzionale del corrispettivo rispetto a quello indicato nella dichiarazione di offerta economica.

Art. 2 - Durata

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula fino all’integrale adempimento, da parte della Società, di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui ai successivi artt. 5 e 6, termini da considerarsi, a tutti gli effetti, perentori ed improrogabili.

In ogni caso la durata è fissata con scadenza al 30 novembre 2019, tenuto conto delle esigenze di esecuzione indicate nel Capitolato di gara.

Art. 3 – Recesso

La Società espressamente acconsente a che l’Agenzia possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

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L’Agenzia avrà facoltà di recedere dal contratto qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.

Art. 4 – Oneri ed incombenze a carico della Società

Oltre a quanto indicato al precedente art. 1, si intendono comprese nella fornitura e remunerate con il pagamento, da parte dell’Agenzia, dei corrispettivi indicati all’art. 10, le seguenti attività di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

1. gli impianti grafici necessari alla produzione dei singoli ordinativi;

2. il ritiro, presso la sede dell’Agenzia, dei materiali necessari per i test della fornitura;

3. tutti i trasporti relativi all’esecuzione della fornitura;

4. le eventuali spese di trasporto, viaggio, missione del personale addetto alla fornitura;

5. l’imballo rispondente alle norme in vigore a seconda della natura dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste;

6. la collocazione e la sistemazione dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste forniti all’interno dei locali delle sedi di consegna indicate nel Piano di distribuzione;

7. la fornitura di tutti i materiali ed i mezzi occorrenti, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto ed ogni altra spesa accessoria.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura La Società si impegna a fornire i Modelli, le Istruzioni e le Buste entro venti giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dal “visto si stampi”

apposto sulla copia cianografica per i modelli 730/2019 e Redditi - Persone

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Fisiche 2019, secondo le modalità indicate nel Capitolato. La Società dichiara di essere a conoscenza, ed accetta, che quanto indicato nel Capitolato per effetto dei nuovi provvedimenti di approvazione relativi ai Modelli, Istruzioni e Buste possa variare, senza che per ciò possa essere sollevata dalla Società alcuna eccezione o richiesta di modifiche del corrispettivo.

La documentazione contenente tutti gli elementi necessari all’esecuzione della fornitura deve essere ritirata dalla Società, entro due giorni lavorativi, presso la sede dell’Agenzia – Ufficio Modulistica– a seguito di apposita comunicazione trasmessa con modalità telematiche, e sarà costituita da un file elettronico in formato pdf o quark-press su uno o più CD, contenente il materiale della produzione da realizzare e relativi supporti cartacei.

La fornitura avrà inizio dopo il “visto si stampi” di cui al punto 5.2 del Capitolato e secondo i termini e le modalità ivi previsti.

Tutti i ritiri e le consegne di cui alla presente fornitura, da effettuarsi a cura e spese della Società, devono risultare da documenti accompagnatori debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle Parti (punto 9 del Capitolato). Tali documenti accompagnatori, redatti secondo lo schema predisposto dall’Agenzia, faranno prova ad ogni effetto ed, in particolare, ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

La Società riconosce che tutte le modalità ed i termini previsti nel Capitolato, così come richiamato nel presente articolo, sono da considerarsi perentori ed improrogabili a tutti gli effetti. Resta inteso che, ai fini del calcolo dei termini di consegna di cui al Capitolato, non si tiene conto del

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tempo impiegato dall’Agenzia per l’approvazione dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste.

Art. 6 – Consegna

I Modelli, le Istruzioni e le Buste dovranno essere consegnati, durante il normale orario di lavoro presso le sedi centrali e periferiche dell’Agenzia e presso le sedi concordate dei Comuni Italiani, a cura e spese della Società, nelle quantità e con le modalità indicate nel Piano di distribuzione, di cui ai punti 1.2 e 9 del Capitolato.

La distribuzione, con l’assunzione, da parte della Società, di tutti i rischi connessi, comporterà la consegna del materiale a tutti i Comuni dello Stato ed agli Uffici dell’Agenzia secondo quanto previsto nel par. 9 del Capitolato e nei quantitativi indicati nel Piano di distribuzione, previo accordo con i destinatari.

La consegna avverrà nell’ambito del normale orario di lavoro, all’interno dei locali indicati dai destinatari stessi.

La Società è obbligata a verificare preventivamente la disponibilità del destinatario alla ricezione della consegna presso la propria sede istituzionale o in altro luogo indicato dallo stesso destinatario.

La Società si impegna ad ultimare la consegna degli stampati entro venti giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dalla data di rilascio del “visto si stampi”.

La Società, prima di iniziare la distribuzione, dovrà consegnare all’Agenzia – Ufficio Modulistica – un prospetto indicante la tempistica con cui intende organizzare la distribuzione ai destinatari, come previsto al punto 8 del

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Capitolato, nel puntuale rispetto delle condizioni ivi previste al punto 9 del medesimo Capitolato.

Eventuali variazioni delle quantità da consegnare, nonché di eventuali quantitativi da spostare da un luogo ad un altro – anche presso un destinatario che abbia già ricevuto la fornitura – saranno comunicate dall’Agenzia alla Società con un preavviso di tre giorni solari rispetto alla data di prevista consegna, di ciascun ordinativo, senza alcun onere o spesa aggiuntivi per l’Agenzia. Qualora l’Agenzia si avvalga di tale facoltà, la Società provvederà a custodire, presso i propri magazzini e a propria cura e spese, i Modelli, le Istruzioni e le Buste non consegnati fino alla data di effettiva consegna, il cui termine non potrà comunque eccedere i 180 (centottanta) giorni solari dalla data di consegna inizialmente prevista.

Quanto previsto dal precedente comma, troverà applicazione anche qualora la sede di destinazione, per qualsiasi motivo, non sia in grado di ricevere i Modelli, le Istruzioni e le Buste oggetto della fornitura, restando, comunque, impegnata l’Agenzia a ridurre al minimo gli eventuali disagi.

La Società riconosce che le situazioni sopra previste non costituiscono sotto alcun profilo mora del creditore.

Di ciascuna consegna presso le sedi farà fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti (destinatario e rappresentante della Società), copia del quale dovrà essere trasmesso dalla Società all’Agenzia - Ufficio Fornitori, al termine della fornitura, unitamente – qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 21, comma 4, D.P.R. 26.10,1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni - al relativo documento di trasporto.

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In aggiunta ai documenti di cui sopra, la Società dovrà inviare all’Agenzia copia dell’autocertificazione di conformità alle prescrizioni contrattuali riguardante i beni consegnati. Qualora il documento di trasporto contenga tutti i dati richiesti dall’Agenzia, potrà essere omessa la compilazione e la spedizione del documento di consegna (punto 9 del Capitolato).

La Società dovrà provvedere ad inviare all’Agenzia – Ufficio Modulistica–

anche via fax o mediante e-mail, un rendiconto delle spedizioni effettuate dalla Società distributrice nella settimana precedente con l’indicazione dei destinatari e dei quantitativi ad ognuno attribuiti. La Società dovrà, inoltre, provvedere, prima dell’inizio delle operazioni di distribuzione, a comunicare all’Agenzia - Ufficio Modulistica - il calendario di distribuzione, avendo cura di evidenziare la tempistica programmata per le varie consegne. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna o delle modalità di esecuzione della fornitura, la Società si impegna a segnalare immediatamente il ritardo al predetto Ufficio, evidenziandone, altresì, le ragioni. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 3 “Recesso” e 14 “Penali ed esecuzione in danno” del presente contratto.

Art. 7 – Erronea consegna

La Società garantisce la corrispondenza dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste consegnati a quelli richiesti dall’Agenzia.

Tutti i Modelli, le Istruzioni e le Buste eventualmente diversi rispetto a quelli dell’ordinativo, fatta salva l’applicabilità delle penali di cui al successivo art.

14 del presente contratto, verranno senza indugio ritirati e/o sostituiti a cura e spese della Società a seguito di comunicazione dell’Agenzia e/o dei destinatari.

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Art. 8 – Proprietà e diritti

Le Parti convengono che i Modelli, le Istruzioni e le Buste diverranno di proprietà dell’Agenzia contestualmente alla sottoscrizione del documento di consegna di cui al precedente art. 6 e, pertanto, tutti gli effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento.

Qualsiasi materiale fornito dall’Agenzia ai fini della presente fornitura è di proprietà esclusiva dell’Agenzia e, pertanto, al termine delle attività contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese della Società, all’Agenzia medesima.

La Società assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa restituzione. La Società si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto quanto fornito dall’Agenzia, se non per l’esecuzione della fornitura, fermo restando che, ove l’Agenzia riscontri il mancato adempimento a tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 9 – Garanzia

La Società garantisce espressamente che i Modelli, le Istruzioni e le Buste forniti in esecuzione del contratto sono esenti da vizi e difformità che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.

Per effetto della suddetta garanzia, la Società provvederà alla tempestiva e gratuita sostituzione dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste che fossero risultati difettosi e/o difformi a seguito della comunicazione, da parte dell’Agenzia e/o dei destinatari, dei riscontrati difetti e/o difformità. È fatta,

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comunque, salva l’applicazione delle penali, di cui all’art. 14 del presente contratto.

Art. 10 – Corrispettivi

Per la fornitura complessiva, comprensiva, altresì, di tutte le prestazioni connesse ad essa e relativa ai Modelli di dichiarazione fiscale 2019 e relative Istruzioni e Buste, l’Agenzia corrisponderà alla Società il corrispettivo corrispondente alle quantità effettivamente fornite, in base ai corrispettivi unitari di cui all’offerta economica, integralmente recepita dal presente contratto.

I prezzi unitari per singolo modulo e quelli complessivi per il numero di modelli orientativamente indicato nei documenti di gara, così come proposti nell’offerta economica, sono di seguito riportati:

a) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli 730/2019 di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione 730/2019, di cui al precedente punto a);

c) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Buste da utilizzare ai fini della scelta dell’8‰, del 5‰ e del 2‰;

d) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli di dichiarazione Redditi-Persone Fisiche 2019– Fascicolo 1;

e) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione Redditi-Persone Fisiche 2019, di cui al precedente punto d);

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f) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli di dichiarazione Redditi-Persone Fisiche 2019– Fascicolo 2;

g) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione Redditi-Persone Fisiche 2019, di cui al precedente punto f);

h) € NON COMPILARE + IVA per Buste con finestra per i Modelli di dichiarazione Redditi-Persone Fisiche 2019.

Resta, altresì, inteso che l’Agenzia liquiderà alla Società il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi rapportati alle quantità effettivamente fornite.

I corrispettivi di cui sopra si intendono comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del presente contratto.

La Società dichiara che nella determinazione dei prezzi offerti ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara nonché nel Progetto e relativi allegati.

La Società, inoltre, dichiara che i prezzi sopra indicati sono stati determinati prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di tutti i beni ed i servizi necessari alla produzione ed alla consegna dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste, e che gli stessi sono stati determinati dall’esito di adeguate previsioni e stime in ordine a variazioni dei predetti prezzi di mercato.

La Società rinuncia, pertanto, sin d’ora, a richiedere, ai sensi dell’art. 1467 c.c, la risoluzione del presente contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché ad avvalersi della facoltà di cui all’art. 1664 c.c..

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Qualora l’Agenzia dovesse decidere di variare – in aumento o in diminuzione - il numero di pagine degli stampati, il corrispettivo unitario dello stampato sarà adeguato proporzionalmente rispetto ai prezzi indicati nell’offerta economica, in conformità con quanto previsto nel Disciplinare di gara.

La Società garantisce che i corrispettivi richiesti sono competitivi e che sono stati determinati secondo un corretto rapporto costi/prestazioni che verrà mantenuto per tutta la durata del contratto.

La Società, inoltre, espressamente accetta, sin d’ora:

l’aumento e/o la riduzione di 1/5 della fornitura globale e/o di ogni singola fornitura; l’aumento e/o la riduzione del numero delle pagine dei Modelli e delle Istruzioni come indicato al precedente art. 1, anche per quel che riguarda i corrispettivi.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi avverrà a conclusione di ciascuna operazione di consegna degli stampati (730/2019 e Redditi-Persone Fisiche 2019), previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente contratto, dai suoi allegati e dal Capitolato. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” all’Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.

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Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dalle Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, una ritenuta dello 0,5%

(zero virgola cinque per cento), di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte delle Amministrazioni dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Successivamente all’emissione del certificato finale di verifica di conformità, la Stazione appaltante procederà allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto nonché allo svincolo delle ritenute dello 0,5% di cui al comma 3.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

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cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.

Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n.

________, intestato all’Appaltatore ed acceso presso ____, A.B.I. _____, C.A.B. ___, IBAN _______. L’Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

1._____________

2._____________

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

L’Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della medesima.

L’ Amministrazione verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i propri eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l’Appaltatore si

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obbliga ad inviare alle Amministrazioni copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dall’Appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n.

136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalle Amministrazioni in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, le Amministrazioni provvederanno a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alle Amministrazioni, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l’Amministrazione verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Stazione appaltante - ai sensi di quanto previsto dall’art.

3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Art. 12 – Termini

I termini relativi al presente contratto, inclusi, in particolare, quelli indicati nel Capitolato, si considerano a tutti gli effetti perentori e improrogabili.

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A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON COMPILARE una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

La cauzione prestata dalla Società a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta della Società, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.

Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 14, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’Agenzia avrà reso nota, alla Società, l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Agenzia ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Art. 14 – Penali ed esecuzione in danno

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al Capitolato, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

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In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l’Agenzia:

- applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰

(uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all’art. 10 del presente contratto, delle quantità non consegnate o non sostituite nei termini, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;

- in aggiunta alla penale, a spese della Società e fino ad un valore corrispondente a quello della penale stessa secondo quanto sopra, avrà, inoltre, la facoltà di pubblicare, sul quotidiano a maggiore diffusione delle località in cui si è verificato il ritardo, una comunicazione in cui si renda noto che la responsabilità della consegna era a carico della Società stessa e non dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 10 (dieci) giorni lavorativi, per i giorni successivi al decimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille)

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Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

L’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Società per iscritto dall’Agenzia. La Società potrà far pervenire eventuali controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora non pervenissero controdeduzioni o nell’ipotesi di non accoglibilità delle stesse l’Agenzia applicherà le penali contestate.

L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Art. 15 – Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro

La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale proprio, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di

(21)

assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti di lavoro e gli atti amministrativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed, in genere, ad ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti della Società.

La Società si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Art. 16 – Responsabilità civile

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell’Agenzia e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.

(22)

La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Le Parti concordemente stabiliscono, inoltre, che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e degli interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Art. 17 – Patti d’integrità

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione dei Patti d’integrità dell’Amministrazione consultabili sul sito web www.agenziaentrate.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti Patti d’integrità.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l’ Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i..

(23)

L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 18 – Riservatezza

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’appaltatore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo le Amministrazioni potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a generalità, codice fiscale, posizione debitoria, conto corrente dedicato dell’Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l’Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell’articolo seguente “Designazione del Responsabile del trattamento”.

L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali relativi al presente

Formattato: Non Evidenziato

(24)

eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente contratto stesso e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.Lgs. n. 196/2003.

L’Amministrazione si impegna a consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

L’Agenzia si impegna a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.

L’Agenzia si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

L’Agenzia provvede, per il tramite del rispettivo rappresentante, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito

“Regolamento”).

I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

(25)

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale

“Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del contratto.

I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l’Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@agenziaentrate.it;

- per l’Appaltatore, il dott. ……….. , il cui dato di contatto è:

……….. .

Art. 20 – Designazione del Responsabile del trattamento

L’Appaltatore è designato dall’Agenzia delle Entrate “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all’esecuzione del Contratto.

Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

(26)

Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l’esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto.

Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti;

non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto.

Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

(27)

Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.

Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed

(28)

Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.

Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,…).

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.

Il Titolare comunica che il Responsabile della protezione dati personali è:

_____________________________________________________________

____________.

Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della

protezione dei dati è il dott.

_____________________________________________________________

___________ .

Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.

(29)

Al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.

Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.

Art. 21 – Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione L’Amministrazione ha nominato quale Responsabile del procedimento Il dott. Francesco Vasta e direttore dell’esecuzione la dott.ssa Graziella Speranza.

Art. 22 – Risoluzione

In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Amministrazione - a mezzo di raccomandata A/R, o posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo raccomandata A/R, , o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 1 (Oggetto), 2 (durata), 4 (Oneri ed incombenze a carico della Società), 5 (Condizioni e

(30)

8 (Proprietà e diritti), 9 (Garanzia), 11 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Termini), 13 (Garanzie di esecuzione), 15 (Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro), 17 (Patti d’integrità), 18 (Riservatezza), 19 (Trattamento dei dati personali), 23 (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti), 24 – Subappalto, 27 (Oneri fiscali, spese contrattuali e spese di pubblicazione), 29 (Foro competente) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 14 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.

L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo di raccomandata A/R, o posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) mancato reintegro della cauzione;

d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.

In caso di risoluzione, le Amministrazioni hanno la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso resta salva la facoltà delle Amministrazioni di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’Appaltatore .

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

(31)

Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore , si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Art. 24 – Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% (non superiore al 30%) dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:

a.

………..

(32)

b.

………..

….

A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Agenzia non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105

L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.

L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente

(33)

responsabile nei confronti delle Amministrazioni per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016.

In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al subappalto.

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Agenzia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l’Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalle

(34)

non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 25 – Rappresentanza legale e tecnica

Per la forma e l’esecuzione del presente contratto le Parti sono rappresentate come segue:

- la Società: Sig. NON COMPILARE domiciliato per la carica in NON COMPILARE alla via NON COMPILARE

- l’Agenzia: sig. NON COMPILARE domiciliato per la carica in Roma, alla Via Giorgione, 159.

La Parte fornitrice indica, quale proprio rappresentante tecnico al quale l’Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all’oggetto della fornitura, il sig. NON COMPILARE

Art. 26 – Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- la Società: NON COMPILARE

- l’Agenzia: Via Giorgione n.159 – 00147 – Roma.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

(35)

Art. 27 – Oneri fiscali, spese contrattuali e spese di pubblicazione Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi compreso il rimborso all’Agenzia delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni per legge.

L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto,;

conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d’uso.

Art. 28 – Responsabile di contratto per l’Appaltatore

L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto con l’Agenzia delle Entrate __________, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Amministrazione.

Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabili attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto con l’Agenzia pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Cellulare __________ ; Telefono __________ ;

;

Indirizzo di posta elettronica certificata _______________ .

(36)

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.

Il responsabile di contratto dell’Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione dell’Agenzia coordinandosi con il medesimo.

Art. 29 – Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto e dei contratti esecutivi sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 30- Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

________, lì

L’Appaltatore

________________ l’ Agenzia delle Entrate _______________________

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs.

50/2016.

Riferimenti

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