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Bonus affitti: deduzione per chi compra casa e poi la dà in locazione

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Bonus affitti: deduzione per chi compra casa e poi la dà in locazione

written by Redazione | 06/12/2015

Acquisto di immobili, ristrutturazione e costruzione: la deduzione del 20% delle spese fino a un tetto di 30mila euro entro il 2017.

Parte la nuova deduzione fiscale del 20% per chi acquista una casa o la ristruttura o la costruisce e poi la dà in locazione: il bonus verrà scomputato sul prezzo di acquisto o sulle spese sostenute per la costruzioni o ristrutturazione. È quanto prevede il decreto del Ministero delle Infrastrutture appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [1], avente a oggetto appunto le nuove deduzioni per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari abitative da destinare alla locazione.

Il contribuente potrà ottenere il bonus fino a massimo 300mila euro di spesa (comprensivo di IVA) alle seguenti condizioni.

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1 | Requisiti del beneficiario della deduzione fiscale: si deve trattare di

– persona fisica non imprenditore.

2 | Caratteristiche del cedente: si deve trattare

– per le nuove abitazioni, di imprese di costruzione o di cooperative edilizie;

– per le abitazioni ristrutturate, di imprese di ristrutturazione immobiliare o di cooperative edilizie;

3 | Caratteristiche dell’immobile: si deve trattare di

– unità immobiliare a destinazione residenziale (escluse quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (escluse quindi le manutenzioni ordinarie e straordinarie);

– non ubicata in parti del territorio destinate a usi agricoli (cioè nelle zone omogenee classificate E);

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– con prestazioni energetiche certificate in classe A o B.

4 | Requisiti relativi ai lavori: è necessario che

– la casa sia acquistata, ristrutturata o costruita tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017;

– nel caso di spese di costruzione, l’abitazione sia ultimata entro il 31 dicembre 2017;

– nel caso di ristrutturazione o costruzione, sia accertata la conformità delle opere.

5 | Tipo di contratto di locazione: è necessario che

– la casa, entro 6 mesi dall’acquisto, sia data in locazione per almeno 8 anni (purché tale periodo abbia carattere continuativo). Se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo il diritto alla deduzione permane a condizione che venga stipulato un altro contratto entro un anno (dalla data della suddetta risoluzione). Il termine di sei mesi decorre, per le unità immobiliari acquistate, dalla data dello stesso acquisto mentre, per quelle ristrutturate e/o costruite, dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data in cui si è consolidato il silenzio-assenso;

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– la locazione non deve avvenire tra parenti entro il primo grado (padre, figlio);

– il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella

“convenzione comunale” stipulata ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli “interventi di edilizia abitativa convenzionata” oppure al minore importo tra il canone definito per i contratti a canone concordato e quello stabilito per le unità abitative realizzate o recuperate nei Comuni ad alta tensione abitativa.

In caso di usufrutto

La deduzione non si perde nemmeno se l’abitazione è ceduta in usufrutto (anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza degli 8 anni), a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio sociale, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni sopra illustrate, e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione.

La deduzione

Le deduzioni indicate spettano per una sola volta e per ogni singolo immobile e non sono cumulabili con altre agevolazioni del comparto edile (per esempio, ristrutturazione e/o risparmio energetico).

La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile (risultante dall’atto di compravendita), nel limite massimo complessivo di spesa di € 300.000 (anche nel caso di acquisto di più immobili); a tale limite si possono sommare gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime.

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La deduzione ammessa è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

Per esempio: Per un acquisto effettuato a novembre 2017 e un contratto di locazione stipulato a marzo 2018, la deduzione spetta dal 2018 fino al 2025. La spesa massima complessiva di € 300.000 genera una deduzione di € 60.000 (20%) che va ripartita in 8 quote annuali di € 7.500 ciascuna.

Costruzione di abitazioni

La deduzione citata spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.

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