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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga. CAPO I. Disposizioni generali

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REGIONE PIEMONTE BU44S4 30/10/2020

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26.

Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.

2. La presente legge, nel perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese nell’ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell’ambiente e secondo i principi dell’economia sostenibile, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dello Statuto della Regione, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi, l’uso l’uso plurimo sostenibile delle risorse idriche, il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 79/1999.

3. Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge, ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle domande di nuova concessione di

grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

(2)

Art. 3.

(Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque)

1. La Regione, prima della indizione della procedura ad evidenza pubblica, valuta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel rapporto di fine concessione, l’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono soddisfatte in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l’attivazione dell’utenza ad uso potabile è necessario avvalersi dell’opera di presa o di derivazione preesistenti, il loro utilizzo è consentito a titolo gratuito, fatte salve le cautele indicate dall’autorità concedente al fine di garantirne il regolare esercizio.

2. La valutazione di cui al comma 1 è svolta, anche contestualmente per più concessioni, in particolare:

a) in funzione del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque e in coerenza con la pianificazione di bacino vigente;

b) in funzione del raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di pianificazione regionale;

c) nel rispetto delle previsioni di cui al piano paesaggistico regionale;

d) tenendo conto delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere o dei luoghi;

e) in base a valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportano maggiori benefici complessivi di carattere ambientale, energetico e socio-economico.

3. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, che si pronuncia con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

4. Il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si conforma alla deliberazione di cui al comma 3.

CAPO II.

Modalità di assegnazione e termini di avvio delle procedure

Art. 4.

(Assegnazione delle concessioni)

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma

1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale, acquisito il parere della

commissione consiliare competente, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma

1, lettera b), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da

affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici,

socio-economici e finanziari.

(3)

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico- privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 5.

(Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica)

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell’articolo 3, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, la Regione avvia le procedure necessarie per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione.

2. Per le concessioni di cui al comma 1, nei cinque anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l’assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante della medesima.

CAPO III.

Rapporto di fine concessione

Art. 6.

(Rapporto di fine concessione)

1. Al fine dell’avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 5, la Regione invia al concessionario uscente apposita richiesta del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all’esercizio della concessione.

2. I contenuti del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione sono determinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

3. Se la Regione rileva la mancanza, l’incompletezza o l’erroneità dei dati contenuti nel rapporto di fine concessione, assegna al concessionario un termine perentorio per la trasmissione dei dati e delle informazioni mancanti.

4. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nei termini indicati nella richiesta di cui al comma 1, nonché di inadempimento alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, la Regione può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi, o incaricare un perito per lo svolgimento di tali operazioni, con costi, in entrambi i casi, a carico del concessionario uscente.

5. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione, nel termine assegnato ai sensi del comma 3, costituisce grave inadempienza del concessionario ed è motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

6. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3 e fino alla data di trasmissione del rapporto di fine concessione, il concessionario è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari al canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dalla Regione l’accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all’esercizio della derivazione.

CAPO IV.

Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione Art. 7.

(Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione)

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1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina, con proprio regolamento, le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 5, nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Il bando di gara può avere ad oggetto più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico quando la gestione unitaria risultano per l'amministrazione concedente opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è avviata almeno cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.

3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell’amministrazione competente, nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO V.

Requisiti di ammissione

Art. 8.

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. I soggetti di cui al primo periodo non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, avere capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all’oggetto della concessione, come definite ai sensi dell’articolo 9.

Art. 9.

(Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)

1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all’articolo 5 è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestano che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l’utilizzo.

2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il regolamento di cui all’articolo 7, comma

1, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 83 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce i

requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la

partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo

idroelettrico. Tali requisiti sono proporzionati all’oggetto e alle caratteristiche della concessione,

nonchè al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento

ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità

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e volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.

CAPO VI.

Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali

Art. 10.

(Criteri di valutazione e aggiudicazione)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con proprio regolamento, i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, e sulla base dei seguenti criteri minimi, posti in ordine decrescente:

a) l’offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all’articolo 14;

b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all’articolo 15;

c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l’utilizzo delle opere;

e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all’articolo 16;

f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell’uso della risorsa idrica.

Art. 11.

(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.

2. Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

CAPO VII.

Durata della concessione

Art. 12.

(Durata della concessione)

1. La durata della concessione è determinata dall'amministrazione concedente nel bando di gara, per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entità degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui agli articoli 14 e 15.

2. La durata di cui al comma 1 può essere incrementata fino ad un massimo di dieci anni in

relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento

previsto.

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CAPO VIII.

Obblighi e limitazioni gestionali

Art. 13.

(Obblighi e limitazioni gestionali)

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

b) agli obblighi di cessione delle acque invasate, in presenza di situazioni di crisi idrica, da destinare all'uso potabile e agricolo, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente e dai titoli di uso delle derivazioni insistenti sulla medesima asta idrografica e in relazione a quanto eventualmente riportato nei disciplinari di concessione;

c) al recupero della capacità utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

d) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

e) agli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi.

CAPO IX.

Miglioramenti energetici, ambientali e misure di compensazione

Art. 14.

(Miglioramenti energetici)

1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di revamping del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;

b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di repowering, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;

c) incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della

produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonché di bacini di accumulo in

quota con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e

regolazione del sistema elettrico.

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Art. 15.

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle (deflusso minimo vitale, hydropeaking);

c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;

d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

2. Una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

Art. 16.

(Misure di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e devono garantire l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono identificate nei bandi di gara, in coerenza con la vigente pianificazione, con particolare attenzione:

a) al ripristino ambientale tramite interventi di rinaturazione e di aumento della biodiversità a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;

b) al riassetto territoriale e al paesaggio;

c) al risparmio e all’efficienza energetica, diversi dai criteri minimi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a);

d) alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche, approvati dalla Giunta regionale.

CAPO X.

Disciplina delle opere di cui all'articolo 25 del regio decreto 1775/1933

Art. 17.

(Opere bagnate)

1. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, passano in proprietà alla Regione, senza compenso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 79/1999. Il concessionario consegna alla Regione le opere in stato di regolare funzionamento.

2. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di

validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di

concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, alla riassegnazione della concessione

secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al

concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non

ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1775/1933.

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3. Il bando di gara indica il canone annuo dovuto dal concessionario per l’utilizzo delle opere di cui al comma 1 e le modalità per il suo aggiornamento, in base ai criteri definiti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

4. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione, nonché la continuità della produzione elettrica, le opere di cui al comma 1, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all'atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.

Art. 18.

(Modalità di utilizzo delle opere asciutte)

1. Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall’assegnatario, all’atto del subentro, per l’utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999.

2. I beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999.

3. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l’utilizzo dei beni di cui al comma 1, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

CAPO XI.

Clausole sociali

Art. 19.

(Clausole sociali)

1. I bandi di gara devono prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

CAPO XII.

Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali

Art. 20.

(Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali)

1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggiore portata di derivazione d'acqua in concessione.

3. Le derivazioni d'interesse di più Stati restano disciplinate dai relativi accordi internazionali.

CAPO XIII.

Modifiche a leggi regionali Art. 21.

(Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 20/2002)

(9)

1. Dopo l’articolo 14 bis della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), è inserito il seguente:

“Art. 14 ter. (Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell’eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

2. La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all’articolo 15, l’importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone.

4. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l’assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica.”.

Art. 22.

(Modifiche alla legge regionale 44/2000)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è inserita la seguente:

“g bis) assegnazione, nel caso di scadenza, decadenza o rinuncia, delle grandi derivazioni ad uso energetico di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in esito all’istruttoria della Città metropolitana o della provincia competente;”.

2. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 56 della legge regionale 44/2000 le parole “lettere f) e g)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere f), g) e g bis)”.

CAPO XIV.

Norme transitorie e finali

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6 con le modalità e i tempi ivi previsti. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nel termine previsto, si applica quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e seguenti.

Art. 24.

(Clausola di invarianza finanziaria)

(10)

1 . Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 2020

Alberto Cirio

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LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 87

"Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico"

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 marzo 2020.

- Assegnato in sede referente alla III Commissione permanente e alla V Commissione permanente il 3 marzo 2020.

- Richiamato in Aula il 4 maggio 2020.

- Rinviato in Commissione il 22 giugno 2020.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 22 settembre 2020 con relazione di maggioranza di Valter MARIN e relazione di minoranza di Alberto AVETTA, Sean SACCO.

- Approvato in Aula il 20 ottobre 2020, con emendamenti sul testo, con 23 voti favorevoli, 1 voto

contrario, 10 voti non partecipanti.

(12)

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all’articolo 1

- Il testo vigente dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) è il seguente:

“Art. 12 (Concessioni idroelettriche)

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 (68), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;

e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);

f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal

(13)

codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;

i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

o) la previsione, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

p) le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

(14)

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 (74), ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 (75), le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione;

tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. In attuazione di quanto previsto dall’ articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all’ articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l’obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall’applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis. abrogato.

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 .

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

11. abrogato.

(15)

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , sono abrogati.”.

- Il testo vigente dell’articolo 5 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 5 (Sviluppo economico e sociale)

1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.”.

Note all’articolo 2

- Il

testo vigente dell’articolo 2 del decreto legislativo 79/1999 è il seguente:

“Art. 2 (Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.

4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita.

5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.

6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.

7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.

8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.

9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.

10. Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

11. Dispacciamento di merito economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.

12. Dispacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.

14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali (9).

15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.

16. Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.

17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.

20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.

(16)

21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.

22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.

23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.

24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.

25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.

25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.

25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.

25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali e professionali.

25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.

25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.

25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.

25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica.

25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.

25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.

25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'Allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.

25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.

25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.”.

- Il testo vigente dell’articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è il seguente:

“Art. 22 (Disposizioni in materia di concessioni ad uso energetico)

1. Fermi restando i criteri previsti dai regolamenti regionali in materia di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica nel caso di uso energetico, tra più domande concorrenti a parità di condizioni è preferita quella volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attività produttive del richiedente.

2. La concessione di derivazione volta prevalentemente a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attività produttiva non può essere autonomamente oggetto di trasferimento di utenza e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva cui è asservita.”.

Note all’articolo 7

- Il testo vigente dell’articolo 27 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

(17)

“Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare) 1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.”.

Note all’articolo 8

- Il testo vigente dell’articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) è il seguente:

“Art. 45 (Operatori economici)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.”.

- Il testo vigente dell’articolo 80 del decreto legislativo 50/ 2016 è il seguente:

“Art. 80 (Motivi di esclusione)

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